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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2032/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2032/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]2, Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Zampieri del Foro di Venezia C.F._1
(PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_1 in Mira (VE) Via Nazionale;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Tomadini del Foro di Venezia (PEC: C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Email_2
Poerio n. 19;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 28.11.2024.
Conclusioni del P.M.: Non pervenute. N. 2032/2022 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2022, la sig.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sig. in Martellago in data 16.09.2017, matrimonio trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 28 p. I, anno 2017, e che dalla loro unione non erano nati figli – chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale delle parti, con addebito al coniuge per infedeltà, e con imposizione dell'obbligo, in Controparte_1 capo a quest'ultimo, di corrisponderle un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento per sé in misura pari ad € 350,00. In particolare, la ricorrente allegava che la crisi matrimoniale irreversibile sarebbe dipesa da condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali di dedizione fisica e spirituale, avendo ella scoperto come il coniuge coltivasse in realtà una relazione adulterina con una sua cara amica (ed infatti, dopo averlo fatto seguire in un'occasione dalla propria madre, la ricorrente si avvedeva che il resistente si incontrava con l'amica , intrattenendosi presso la sua abitazione;
precisava, altresì, come Persona_1
a seguito di tale episodio, lo stesso avesse definitivamente abbandonato la casa coniugale, interrompendo qualsiasi comunicazione con la moglie); inoltre, la ricorrente basava la sua richiesta sulla circostanza che,
a seguito della scoperta della sua malattia (un carcinoma tumorale, che aveva portato all'asportazione della tiroide, e da ultimo, il morbo di Braf), il resistente avrebbe palesato un atteggiamento di insofferenza, disinteresse ed indifferenza nei suoi confronti, tanto da costringerla a rivolgersi a parenti ed amiche per un sostegno, anche di carattere economico (a differenza della ricorrente, che si era sempre adoperata per il marito, anche da un punto di vista economico, impiegando negli anni i suoi risparmi per permettere al coniuge di iscriversi a corsi di lingua italiana, al corso per la patente di guida, nonché a corsi che gli consentissero di utilmente collocarsi nel mercato del lavoro). Con domanda autonoma, infine, la Pt_1 chiedeva la condanna del marito a corrisponderle la somma di € 15.000 a titolo di risarcimento del danno morale e patrimoniale per i motivi sopra indicati.
Si costituiva in giudizio il coniuge convenuto, associandosi alla domanda di separazione personale, ma eccependo l'infondatezza della domanda di addebito proposta nei suoi confronti, sostenendo come i problemi della coppia, non fossero in realtà collegati ad inesistenti tradimenti o a mancanze di sostegno emotivo e materiale a seguito della scoperta della malattia tumorale, ma a “diversità caratteriali, nascenti anche da culture diametralmente opposte”, che avevano portato all'insorgenza di un clima di tensione divenuto oramai non più tollerabile.
Quanto alle richieste economiche della moglie, il ne chiedeva l'integrale rigetto, CP_1 rappresentando come la ricorrente dovesse ritenersi economicamente indipendente, avendo svolto nel corso degli anni svariate attività lavorative e percependo entrante soprattutto dall'attività di cartomante
(tanto da potersi permettere lunghi viaggi di piacere all'estero tra cui Cuba, dove i coniugi si erano conosciuti) e godendo pertanto di redditi sufficienti per far fronte alle proprie esigenze di vita;
dichiarava, N. 2032/2022 R.G.
inoltre, che il proprio reddito ammontava a circa € 1.000 euro mensili, riuscendo ad accantonare solo circa € 300 al mese da destinare ai propri figli risiedenti a Cuba, avuti da una precedente relazione. Negava altresì che la moglie lo avesse sostenuto economicamente nel corso degli anni al fine di consentirgli di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro ovvero per intraprendere percorsi volti all'apprendimento della lingua italiana, trattandosi di corsi sovvenzionati da enti pubblici.
All'udienza del 12.07.2022 e del 17.11.2022 avanti a Presidente delegato, venivano sentite entrambe le parti ed, esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione dei coniugi e autorizzati gli stessi a vivere separatamente, il Presidente con ordinanza del 17.07.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, conferendo l'incarico al Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia di eseguire indagini in ordine alla capacità patrimoniale e reddituale di entrambi i coniugi, e richiedendo altresì informazioni da parte dell'INPS in ordine all'estratto contributivo delle parti.
Nel successivo giudizio di merito, entrambe le parti si costituivano e alla successiva udienza del 9.11.2023 il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; una volta depositate le memorie, con ordinanza del 2.07.2024, il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe ed il Giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il P.M., intervenuto ritualmente in giudizio, non rassegnava tuttavia le sue conclusioni.
* * *
Ritenuto di dover procedere alla decisione a fronte del mero intervento del P.M. nel presente giudizio, il
Collegio ritiene che la domanda di separazione possa trovare accoglimento. Ed invero, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Il Tribunale, infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Nel caso di specie, le dichiarazioni delle parti rendono evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi, apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non N. 2032/2022 R.G.
meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale. Dunque, è senz'altro emersa la comune volontà dei coniugi di non considerarsi più marito e moglie, tanto più che entrambi hanno dato atto di aver interrotto la convivenza prima dell'udienza presidenziale. La ricorrente, inoltre, ha altresì proposto domanda di addebito della separazione nei confronti del marito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
Quanto alla domanda di addebito della separazione al marito, la stessa deve essere respinta.
Si premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., ord. n. 16691/2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. ord. n. 40795/2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia sufficientemente provato la fondatezza della sua domanda.
Ed invero, la non ha adeguatamente dimostrato né che il lamentato adulterio Parte_1 commesso dal abbia costituito la causa della frattura coniugale e della Controparte_1 prosecuzione della ulteriore convivenza – tenuto conto anche della unicità dell'episodio riportato – né la violazione, da parte del marito, dell'obbligo di assistenza morale e materiale nel corso della malattia, nonché del di lui completo disinteresse alla cura della moglie.
Ciò che è emerso nel corso del giudizio è piuttosto l'esistenza di una situazione di incompatibilità tra i coniugi, dovuta a stili ed aspettative di vita differenti, sfociata nel completo deterioramento del rapporto coniugale con il conseguente venir meno di un concreto desiderio di trovare una intesa.
Alla luce di quanto finora esposto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere respinta in quanto non adeguatamente provata.
Di conseguenza, difettandone i presupposti, dev'essere altresì rigettata la pretesa risarcitoria della ricorrente nei confronti del marito.
Va, inoltre, rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, in carenza di qualsivoglia elemento a supporto.
Ed infatti, a tale riguardo, in punto di diritto, si osserva che, con la separazione (a differenza del divorzio), il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, N. 2032/2022 R.G.
ma non anche quelli patrimoniali, con la conseguenza che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Considerato che, alla luce della documentazione in atti (visti anche gli esiti delle indagini espletate dalla
Guardia di Finanza), non risulta provata una significativa disparità reddituale tra le parti e considerato il basso tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio (peraltro, di breve durata) e la capacità lavorativa della ricorrente (non avendo la stessa dimostrato alcuna limitazione oggettiva in merito), deve escludersi che la ricorrente non abbia mezzi sufficienti per mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
Pertanto, la domanda di mantenimento richiesta dalla ricorrente va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri liquidatori di cui D.M. n. 55/2014, così come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni altra deduzione, eccezione o istanza, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...], il [...]), con ordine all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta della ricorrente;
- Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
- Rigetta la domanda di mantenimento per sé e a carico del marito proposta dalla ricorrente;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente che liquida in € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2032/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]2, Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Zampieri del Foro di Venezia C.F._1
(PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_1 in Mira (VE) Via Nazionale;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Tomadini del Foro di Venezia (PEC: C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Email_2
Poerio n. 19;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI:
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 28.11.2024.
Conclusioni del P.M.: Non pervenute. N. 2032/2022 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2022, la sig.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sig. in Martellago in data 16.09.2017, matrimonio trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 28 p. I, anno 2017, e che dalla loro unione non erano nati figli – chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale delle parti, con addebito al coniuge per infedeltà, e con imposizione dell'obbligo, in Controparte_1 capo a quest'ultimo, di corrisponderle un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento per sé in misura pari ad € 350,00. In particolare, la ricorrente allegava che la crisi matrimoniale irreversibile sarebbe dipesa da condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali di dedizione fisica e spirituale, avendo ella scoperto come il coniuge coltivasse in realtà una relazione adulterina con una sua cara amica (ed infatti, dopo averlo fatto seguire in un'occasione dalla propria madre, la ricorrente si avvedeva che il resistente si incontrava con l'amica , intrattenendosi presso la sua abitazione;
precisava, altresì, come Persona_1
a seguito di tale episodio, lo stesso avesse definitivamente abbandonato la casa coniugale, interrompendo qualsiasi comunicazione con la moglie); inoltre, la ricorrente basava la sua richiesta sulla circostanza che,
a seguito della scoperta della sua malattia (un carcinoma tumorale, che aveva portato all'asportazione della tiroide, e da ultimo, il morbo di Braf), il resistente avrebbe palesato un atteggiamento di insofferenza, disinteresse ed indifferenza nei suoi confronti, tanto da costringerla a rivolgersi a parenti ed amiche per un sostegno, anche di carattere economico (a differenza della ricorrente, che si era sempre adoperata per il marito, anche da un punto di vista economico, impiegando negli anni i suoi risparmi per permettere al coniuge di iscriversi a corsi di lingua italiana, al corso per la patente di guida, nonché a corsi che gli consentissero di utilmente collocarsi nel mercato del lavoro). Con domanda autonoma, infine, la Pt_1 chiedeva la condanna del marito a corrisponderle la somma di € 15.000 a titolo di risarcimento del danno morale e patrimoniale per i motivi sopra indicati.
Si costituiva in giudizio il coniuge convenuto, associandosi alla domanda di separazione personale, ma eccependo l'infondatezza della domanda di addebito proposta nei suoi confronti, sostenendo come i problemi della coppia, non fossero in realtà collegati ad inesistenti tradimenti o a mancanze di sostegno emotivo e materiale a seguito della scoperta della malattia tumorale, ma a “diversità caratteriali, nascenti anche da culture diametralmente opposte”, che avevano portato all'insorgenza di un clima di tensione divenuto oramai non più tollerabile.
Quanto alle richieste economiche della moglie, il ne chiedeva l'integrale rigetto, CP_1 rappresentando come la ricorrente dovesse ritenersi economicamente indipendente, avendo svolto nel corso degli anni svariate attività lavorative e percependo entrante soprattutto dall'attività di cartomante
(tanto da potersi permettere lunghi viaggi di piacere all'estero tra cui Cuba, dove i coniugi si erano conosciuti) e godendo pertanto di redditi sufficienti per far fronte alle proprie esigenze di vita;
dichiarava, N. 2032/2022 R.G.
inoltre, che il proprio reddito ammontava a circa € 1.000 euro mensili, riuscendo ad accantonare solo circa € 300 al mese da destinare ai propri figli risiedenti a Cuba, avuti da una precedente relazione. Negava altresì che la moglie lo avesse sostenuto economicamente nel corso degli anni al fine di consentirgli di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro ovvero per intraprendere percorsi volti all'apprendimento della lingua italiana, trattandosi di corsi sovvenzionati da enti pubblici.
All'udienza del 12.07.2022 e del 17.11.2022 avanti a Presidente delegato, venivano sentite entrambe le parti ed, esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione dei coniugi e autorizzati gli stessi a vivere separatamente, il Presidente con ordinanza del 17.07.2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, conferendo l'incarico al Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia di eseguire indagini in ordine alla capacità patrimoniale e reddituale di entrambi i coniugi, e richiedendo altresì informazioni da parte dell'INPS in ordine all'estratto contributivo delle parti.
Nel successivo giudizio di merito, entrambe le parti si costituivano e alla successiva udienza del 9.11.2023 il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; una volta depositate le memorie, con ordinanza del 2.07.2024, il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe ed il Giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il P.M., intervenuto ritualmente in giudizio, non rassegnava tuttavia le sue conclusioni.
* * *
Ritenuto di dover procedere alla decisione a fronte del mero intervento del P.M. nel presente giudizio, il
Collegio ritiene che la domanda di separazione possa trovare accoglimento. Ed invero, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Il Tribunale, infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Nel caso di specie, le dichiarazioni delle parti rendono evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi, apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non N. 2032/2022 R.G.
meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale. Dunque, è senz'altro emersa la comune volontà dei coniugi di non considerarsi più marito e moglie, tanto più che entrambi hanno dato atto di aver interrotto la convivenza prima dell'udienza presidenziale. La ricorrente, inoltre, ha altresì proposto domanda di addebito della separazione nei confronti del marito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
Quanto alla domanda di addebito della separazione al marito, la stessa deve essere respinta.
Si premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., ord. n. 16691/2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. ord. n. 40795/2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia sufficientemente provato la fondatezza della sua domanda.
Ed invero, la non ha adeguatamente dimostrato né che il lamentato adulterio Parte_1 commesso dal abbia costituito la causa della frattura coniugale e della Controparte_1 prosecuzione della ulteriore convivenza – tenuto conto anche della unicità dell'episodio riportato – né la violazione, da parte del marito, dell'obbligo di assistenza morale e materiale nel corso della malattia, nonché del di lui completo disinteresse alla cura della moglie.
Ciò che è emerso nel corso del giudizio è piuttosto l'esistenza di una situazione di incompatibilità tra i coniugi, dovuta a stili ed aspettative di vita differenti, sfociata nel completo deterioramento del rapporto coniugale con il conseguente venir meno di un concreto desiderio di trovare una intesa.
Alla luce di quanto finora esposto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere respinta in quanto non adeguatamente provata.
Di conseguenza, difettandone i presupposti, dev'essere altresì rigettata la pretesa risarcitoria della ricorrente nei confronti del marito.
Va, inoltre, rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, in carenza di qualsivoglia elemento a supporto.
Ed infatti, a tale riguardo, in punto di diritto, si osserva che, con la separazione (a differenza del divorzio), il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, N. 2032/2022 R.G.
ma non anche quelli patrimoniali, con la conseguenza che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Considerato che, alla luce della documentazione in atti (visti anche gli esiti delle indagini espletate dalla
Guardia di Finanza), non risulta provata una significativa disparità reddituale tra le parti e considerato il basso tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio (peraltro, di breve durata) e la capacità lavorativa della ricorrente (non avendo la stessa dimostrato alcuna limitazione oggettiva in merito), deve escludersi che la ricorrente non abbia mezzi sufficienti per mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
Pertanto, la domanda di mantenimento richiesta dalla ricorrente va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri liquidatori di cui D.M. n. 55/2014, così come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni altra deduzione, eccezione o istanza, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...], il [...]), con ordine all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta della ricorrente;
- Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
- Rigetta la domanda di mantenimento per sé e a carico del marito proposta dalla ricorrente;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente che liquida in € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero