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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2885/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2885/2023 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RICCARDO ROSSI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso l'avv. RICCARDO ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Controparte_1 C.F._2
Davalli, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso l'avv. Pier Paolo Davalli
RESISTENTE
E di
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
) C.F._5
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: con note scritte del 2.12.2024 e del 3.12.2024 i difensori chiedevano rimettere la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1) la Dott.ssa conferma di non opporsi alla riduzione del CP_1 mantenimento disposto, a carico del Dott. con la sentenza n. 460/2011, in Parte_1 pagina 1 di 3 particolare non si oppone a che cessi ogni mantenimento paterno nei confronti delle figlie
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2) le parti concordano di aumentare la quota di mantenimento del padre, per il figlio Persona_1
da € 200,00 ad € 400,00 mensili, così riducendo il mantenimento disposto, a carico
[...] del dott. con la sentenza n. 460/2011, dagli originari € 800,00 a € 400,00, Parte_1 da destinarsi totalmente al figlio convenendo che in tale somma sia Persona_1 compresa forfettariamente anche la quota di spese straordinarie prevista nella predetta sentenza a carico del Dott. Parte_1
3) il Dott. rinuncia a chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di Parte_1 mantenimento delle figlie e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
riguardanti il periodo in cui le stesse lo hanno percepito, pur avendo un'occupazione
[...] lavorativa che le rendeva economicamente indipendenti;
4) la Dott.ssa e, per quanto occorra, Controparte_1 Persona_1 rinunciano a chiedere al Dott. il rimborso della quota di spese Parte_1 straordinarie a carico di quest'ultimo, prevista nella predetta sentenza, già maturate prima della data della presente scrittura;
5)fatto salvo l'obbligo di mantenimento nella misura di € 400,00 mensili, a carico del Dott.
[...] ed in favore del figlio comprensivo delle spese Parte_1 Persona_1 straordinarie e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, le parti dichiarano di non avere altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione;
6) le spese del giudizio R.G. N. 2885/2023 sono compensate tra le parti e sottoscrivono la presente i rispettivi difensori anche per rinuncia al vincolo di solidarietà»
Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato il 3/07/2023 chiedeva - a modifica Parte_1 delle condizioni di separazione stabilite con la sentenza n. 460/2011 – la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni e , deducendo che esse CP_2 CP_3 CP_4 avevano ormai raggiunto l'indipendenza economica.
Il ricorso, inizialmente notificato solamente alle figlie, veniva notificato anche alla moglie
[...]
a seguito di provvedimento di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, emesso CP_1 in data 13.12.2023.
si costituiva con comparsa del 17.9.2024, chiedendo, in via riconvenzionale, Controparte_1 l'aumento del contributo paterno al mantenimento del figlio atteso il sopravvenuto Persona_1 incremento delle sue esigenze rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione (quando aveva appena 8 anni).
e non si costituivano in giudizio. CP_2 CP_3 Controparte_4
All'udienza del 20.11.2024 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo che veniva depositato il successivo 27.11.2024.
Il tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e la causa veniva rimessa alla decisione del collegio all'esito del deposito di note scritte.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e non CP_2 CP_3 Controparte_4
pagina 2 di 3 costituite nonostante regolare notifica del ricorso.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal collegio, in quanto esse non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare ed appaiono congrue e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 indipendente.
In considerazione della condotta processuale tenuta dalle parti e dell'accordo raggiunto anche in ordine alle spese di lite deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
A modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 460/2011 resa da questo Tribunale, dispone in punto di assegni di mantenimento per i figli nei termini di cui all'accordo raggiunto tra le parti, sì come sopra integralmente riportati.
Spese compensate.
Perugia, 5 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2885/2023 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RICCARDO ROSSI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso l'avv. RICCARDO ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Controparte_1 C.F._2
Davalli, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso l'avv. Pier Paolo Davalli
RESISTENTE
E di
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
) C.F._5
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: con note scritte del 2.12.2024 e del 3.12.2024 i difensori chiedevano rimettere la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1) la Dott.ssa conferma di non opporsi alla riduzione del CP_1 mantenimento disposto, a carico del Dott. con la sentenza n. 460/2011, in Parte_1 pagina 1 di 3 particolare non si oppone a che cessi ogni mantenimento paterno nei confronti delle figlie
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2) le parti concordano di aumentare la quota di mantenimento del padre, per il figlio Persona_1
da € 200,00 ad € 400,00 mensili, così riducendo il mantenimento disposto, a carico
[...] del dott. con la sentenza n. 460/2011, dagli originari € 800,00 a € 400,00, Parte_1 da destinarsi totalmente al figlio convenendo che in tale somma sia Persona_1 compresa forfettariamente anche la quota di spese straordinarie prevista nella predetta sentenza a carico del Dott. Parte_1
3) il Dott. rinuncia a chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di Parte_1 mantenimento delle figlie e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
riguardanti il periodo in cui le stesse lo hanno percepito, pur avendo un'occupazione
[...] lavorativa che le rendeva economicamente indipendenti;
4) la Dott.ssa e, per quanto occorra, Controparte_1 Persona_1 rinunciano a chiedere al Dott. il rimborso della quota di spese Parte_1 straordinarie a carico di quest'ultimo, prevista nella predetta sentenza, già maturate prima della data della presente scrittura;
5)fatto salvo l'obbligo di mantenimento nella misura di € 400,00 mensili, a carico del Dott.
[...] ed in favore del figlio comprensivo delle spese Parte_1 Persona_1 straordinarie e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, le parti dichiarano di non avere altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione;
6) le spese del giudizio R.G. N. 2885/2023 sono compensate tra le parti e sottoscrivono la presente i rispettivi difensori anche per rinuncia al vincolo di solidarietà»
Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato il 3/07/2023 chiedeva - a modifica Parte_1 delle condizioni di separazione stabilite con la sentenza n. 460/2011 – la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni e , deducendo che esse CP_2 CP_3 CP_4 avevano ormai raggiunto l'indipendenza economica.
Il ricorso, inizialmente notificato solamente alle figlie, veniva notificato anche alla moglie
[...]
a seguito di provvedimento di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, emesso CP_1 in data 13.12.2023.
si costituiva con comparsa del 17.9.2024, chiedendo, in via riconvenzionale, Controparte_1 l'aumento del contributo paterno al mantenimento del figlio atteso il sopravvenuto Persona_1 incremento delle sue esigenze rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione (quando aveva appena 8 anni).
e non si costituivano in giudizio. CP_2 CP_3 Controparte_4
All'udienza del 20.11.2024 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo che veniva depositato il successivo 27.11.2024.
Il tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e la causa veniva rimessa alla decisione del collegio all'esito del deposito di note scritte.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e non CP_2 CP_3 Controparte_4
pagina 2 di 3 costituite nonostante regolare notifica del ricorso.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal collegio, in quanto esse non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare ed appaiono congrue e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 indipendente.
In considerazione della condotta processuale tenuta dalle parti e dell'accordo raggiunto anche in ordine alle spese di lite deve disporsi l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
A modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 460/2011 resa da questo Tribunale, dispone in punto di assegni di mantenimento per i figli nei termini di cui all'accordo raggiunto tra le parti, sì come sopra integralmente riportati.
Spese compensate.
Perugia, 5 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 3 di 3