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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1817/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1817 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 19.12.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. CACCIALUPI GIOVANNI presso il cui studio sito in Bisceglie alla via P. Napoletano n.
11, elettivamente domicilia;
E
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. LAMANUZZI PATRIZIA presso il cui studio sito in Bisceglie alla via XXIV Maggio n.
162, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 28.04.1997
(reg. atto n. 25 parte II serie A anno 1997 ) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 15.10.2024 .
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani (avvenuta il 20.06.2011) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del
12.07.2011, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, in assenza di prole minore da tutelare, le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bisceglie il 28.04.1997 tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 14.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1817 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 19.12.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. CACCIALUPI GIOVANNI presso il cui studio sito in Bisceglie alla via P. Napoletano n.
11, elettivamente domicilia;
E
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. LAMANUZZI PATRIZIA presso il cui studio sito in Bisceglie alla via XXIV Maggio n.
162, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 28.04.1997
(reg. atto n. 25 parte II serie A anno 1997 ) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 15.10.2024 .
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani (avvenuta il 20.06.2011) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del
12.07.2011, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, in assenza di prole minore da tutelare, le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bisceglie il 28.04.1997 tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 14.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana