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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. URSO MASSIMO Parte_1 Parte_2
OPPONENTI
CONTRO
, in persona dei legali Controparte_1 rappresentati pro tempore avv. BROGNO ELVIRA e CARUSO EUGENIO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a d.i.- contratti bancari- surrogazione reale ex art. 1201 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sigg. e si opponevano al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1840/2022 (r.g. 4088/2022) emesso dall'intestato Tribunale ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento in favore della di € 13.309,76, oltre Controparte_1 interessi legali, oltre spese e competenze, in virtù di una richiesta di finanziamento antiusura n.
009/015073/38 concesso dal avanzata dal IG. , con Controparte_2 Parte_1 fidejussione della IG.ra nonché garantito dalla stessa in misura pari al 100%. Parte_2 CP_1
Gli opponenti chiedevano il rigetto del decreto ingiuntivo n. 1840/2022 e la conseguente condanna della
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali e competenze difensive.
pagina 1 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.09.2023 si costituiva la
[...]
chiedendo preliminarmente, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto;
nel merito, il rigetto della domanda attorea e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con ordinanza del 12.09.2023 il giudice assegnava termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, tenutasi con esito negativo.
All'udienza del 07.05.2024 il giudice accoglieva l'istanza ex art. 210 cpc avanzata da parte opposta, ordinando al l'esibizione della corrispondenza intercorsa con il Controparte_2 debitore originario e con i fideiussori, e incluse le prove di Parte_2 Controparte_1 consegna nonché la comunicazione di erogazione del prestito. L'ordinanza veniva ritualmente notificata alla banca come documentato in atti, ma senza nessun riscontro.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda va rigettata.
Va premesso che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Ed invero, il credito risulta sufficientemente provato e trae fondamento dalla richiesta di finanziamento antiusura n. 009/015073/38 del 18/11/2009 concesso dal Controparte_2 avanzata dal IG. , con fidejussione della IG.ra nonché garantito dalla stessa Parte_1 Parte_2 in misura pari al 100% dell'importo ex art. 15 Legge 108/96. CP_1
pagina 2 di 6 Stante il mancato pagamento delle rate scadute, l'Istituto di Credito, alla data del 04/11/2011, ha escusso nei confronti dell'istante la garanzia prestata, e in data 01/03/2021 e 26/04/2021 ha costituito in mora.
Il mancato pagamento delle rate scadute non viene in contestazione.
Nel caso specifico, la ha agito sulla base della surroga ex art. 1201 c.c.,subentrando nei diritti e CP_1 nelle azioni che competevano alla divenendo creditrice nei confronti dei odierni opponenti. CP_3
La surroga legittima l'azione di regresso nei confronti di entrambi gli opponenti odierni.
Sulla datazione della lettera di surroga versata in atti parte opposta ha chiarito che è stata ridatata al
26/02/2024 poiché per mero errore materiale dell'importo in essa indicato non corrispondente a quanto effettivamente escusso a carico dell'opposta.
Tutto ciò posto, si passa ad esaminare ai motivi di opposizione.
-Va preliminarmente rigettata l'eccepita carenza di legittimazione sotto il profilo attivo e sotto il profilo passivo della nei confronti della IG.ra Controparte_1 Parte_2
Quanto al profilo attivo, dagli atti emerge che la risulta garante al 100% e ha potuto agire nei CP_1 confronti degli opponenti in virtù di una apposita convenzione stipulata con la stessa che disciplina CP_3 nello specifico l'escussione della garanzia all'art. 7.
Tale articolo dispone appunto che, “in caso di mancato pagamento di n. 6 rate consecutive, la ne darà CP_3 comunicazione alla ed entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta, riterrà estinto il rapporto creditizio, CP_1 addebitando alla le esposizioni debitorie sul Fondo antiusura per capitale e interessi moratori (…) dopo CP_1
l'escussione della garanzia la rilascerà in favore della lettera di surroga per l'importo escusso/pagato”. CP_3 CP_1
Ciò legittima l'azione di regresso nei confronti di entrambi gli opponenti.
Dal lato passivo, la legittimazione deriva dalla fidejussione rilasciata nel contratto di mutuo con la quale la sig.ra ha firmato la lettera di fidejussione specifica (allegato n. 3 fascicolo monitorio). gli odierni Parte_2 opponenti hanno stipulato in data 18.11.2009 fidejussione specifica (all. 3 fascicolo monitorio) per l'importo pari ad € 13.309,76 con cui la IG.ra si è impegnata a garantire il IG.re Parte_2 [...]
in relazione al mutuo di euro 15.000 concesso dalla BCC al IG. . Pt_1 Pt_1
Detto contratto di fidejussione risulta agli atti valido ed efficace, a nulla valendo il disconoscimento posto in essere dagli opponenti nell'atto di citazione, stante il carattere generico dello stesso laddove ex art. 2719
c.c., parte opponente dichiara di disconoscere tutta quanta la documentazione allegata da controparte ed il suo contenuto.
Tale generica contestazione non equivale a disconoscimento della conformità delle copie agli originali L'art. 2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in pagina 3 di 6 modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr.
Cass. 882/2018).
Peraltro, pur a voler ammettere implicitamente formulato il disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali, lo stesso sarebbe generico e pertanto privo di efficacia oltre al tenore della difesa spiegata di sostanziale abbandono e non reiterazione sul punto.
-Sull'eccezione di intervenuta decadenza della dall'azione ex art. 1957 cc. CP_1
L'eccezione è infondata. Cont Va premesso che l'odierna opposta fondazione “ è una o.n.l.u.s. Controparte_1 Controparte_1 nata con finalità solidaristiche cristiane per sostenere ed assistere lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati, gli esercenti di un'arte o di una professione che si trovano in stato di bisogno.
Tale associazione, inoltre, si occupa di prevenire e combattere il fenomeno dell'usura attraverso una serie di interventi nonché prestando idonee garanzie attraverso un apposito fondo prevenzione del fenomeno dell'usura ex art. 15 L. 108/1996.
Tali enti svolgono, dunque, esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nella prestazione di garanzie, volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il metodo di operatività consiste nell'accantonamento di una data percentuale o dell'intera somma finanziata, da corrispondere al soggetto erogatore del credito soltanto dopo l'escussione del debitore, nonché dei suoi garanti, in funzione, quindi, di copertura totale o parziale della perdita derivante dal finanziamento concesso. In sostanza, tali società operano tradizionalmente mediante copertura non dell'esposizione creditizia in quanto tale, ma - di regola tramite il c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata - delle perdite definitive e accertate che fossero derivate dall'inadempimento del debitore, nonché di eventuali fideiussori, dopo la sua escussione.
Le peculiarità di tale garanzia offerta dal consorzio fidi, ben diversa da quella dei fideiussori, e in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina e la stessa giurisprudenza della Cassazione ad avvicinare la loro causa a quella più propriamente assicurativa del credito (cfr. cass. n. 17731 del 2014).
Stante tale funzione di garanzia, la ha stipulato con il in data CP_1 Controparte_2
30.12.2016, una apposita convenzione (all. 2), come sopra già specificato, che ha permesso all'istituto di credito, in seguito al mancato pagamento delle rate del mutuo da parte degli odierni opponenti, di escutere le relative somme.
Per il corrispondente importo escusso, l'istituto di credito ha rilasciato alla apposita lettera di CP_1 surroga in data 07.11.2021 (all.7 fascicolo monitorio), come previsto dall'art. 7 della stessa Convenzione. pagina 4 di 6 Nella specie, si tratta di surroga per volontà del creditore come disciplinata dall'articolo 1201 cc, che ha permesso alla di subentrare nei diritti e nelle azioni che competono alla Banca nei confronti del CP_1
IG.re per l'importo di euro 13.309,76. Parte_1
Ne consegue che in punto di prescrizione e decadenza, il dies a quo per l'esercizio dell'azione di regresso, deve essere individuato alla data di concessione della surroga e di escussione somme, ovvero “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” per come tassativamente prescritto dall'art. 2935 c.c.
Diversa è invece la garanzia stipulata dai sigg. in qualità di debitore e in Parte_1 Parte_2 qualità di garante.
Si tratta nello specifico di una fidejussione c.d. “a prima richiesta” in cui il fidejussore è tenuto a pagare la somma dovuta alla banca a semplice richiesta scritta della stessa, senza possibilità di eccezioni.
In tal modo, essendosi il fidejussore obbligato a pagare “a semplice richiesta”, è sufficiente che il creditore invii tempestivamente un'intimazione di pagamento entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 cc.
Tale indirizzo è stato confermato dalla Corte di Cassazione , per la quale : “una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”. Cass. n.
13078/2008 ). Di recente seguito anche dalla giurisprudenza di merito, in base alla quale: “In ipotesi di fideiussione che preveda che il garante sia tenuto a pagare immediatamente, ossia “a prima richiesta”, per evitare la liberazione del garante è sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al debitore principale, purché la successiva azione giudiziale sia effettivamente proposta entro un termine ragionevole, in quanto lo scopo del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c, è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento” (Tribunale Taranto sez. I, 22/08/2022, n.2161).
In altre parole, la domanda di adempimento stragiudiziale è sufficiente ad interrompere la decadenza ex art. 1957 cc.
Occorre rilevare, in ultimo, nel caso di specie, nella stessa lettera di fideiussione specifica è presente una espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc.: “la Banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore nei termini di cui al predetto articolo, e i diritti derivanti alla stessa dalla fidejussione restano integri, fino alla totale estinzione del debito” (All. n. 3 del fascicolo monitorio).
-Sulla illegittima capitalizzazione degli interessi operata dalla banca.
L'eccezione appare infondata.
In merito all'eccezione relativa alla presenza di anatocismo e usurarietà del tasso applicato dalla la CP_3 domanda si presenza del tutto generica. In particolare, non è sostenuta da alcuna allegazione dimostrativa né sono indicati in modo analitico i tassi assertivamente violati con i relativi periodi di riferimento.
pagina 5 di 6 La ha subito in data 04/11/2011 l'escussione di € 13.309,76 e, pertanto, si è Controparte_1 limitata a richiedere ai debitori originari esclusivamente il medesimo importo oltre interessi di legge ex art. 1284 cc. sino al soddisfo.
Va, su tali basi, rigettata la domanda con conferma del d.i. emesso.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/22 sul valore della controversia per la fase studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ai parametri minimi stante l'attività difensiva spiegata ed il tenore delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1840/2022 (r.g. 4088/2022) emesso dal tribunale Civile di Cosenza;
-Condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-distrae le spese in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Avv. Elvira Brogno ed Eugenio
Caruso.
Cosenza, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. URSO MASSIMO Parte_1 Parte_2
OPPONENTI
CONTRO
, in persona dei legali Controparte_1 rappresentati pro tempore avv. BROGNO ELVIRA e CARUSO EUGENIO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a d.i.- contratti bancari- surrogazione reale ex art. 1201 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sigg. e si opponevano al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1840/2022 (r.g. 4088/2022) emesso dall'intestato Tribunale ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento in favore della di € 13.309,76, oltre Controparte_1 interessi legali, oltre spese e competenze, in virtù di una richiesta di finanziamento antiusura n.
009/015073/38 concesso dal avanzata dal IG. , con Controparte_2 Parte_1 fidejussione della IG.ra nonché garantito dalla stessa in misura pari al 100%. Parte_2 CP_1
Gli opponenti chiedevano il rigetto del decreto ingiuntivo n. 1840/2022 e la conseguente condanna della
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali e competenze difensive.
pagina 1 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.09.2023 si costituiva la
[...]
chiedendo preliminarmente, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto;
nel merito, il rigetto della domanda attorea e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con ordinanza del 12.09.2023 il giudice assegnava termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, tenutasi con esito negativo.
All'udienza del 07.05.2024 il giudice accoglieva l'istanza ex art. 210 cpc avanzata da parte opposta, ordinando al l'esibizione della corrispondenza intercorsa con il Controparte_2 debitore originario e con i fideiussori, e incluse le prove di Parte_2 Controparte_1 consegna nonché la comunicazione di erogazione del prestito. L'ordinanza veniva ritualmente notificata alla banca come documentato in atti, ma senza nessun riscontro.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda va rigettata.
Va premesso che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Ed invero, il credito risulta sufficientemente provato e trae fondamento dalla richiesta di finanziamento antiusura n. 009/015073/38 del 18/11/2009 concesso dal Controparte_2 avanzata dal IG. , con fidejussione della IG.ra nonché garantito dalla stessa Parte_1 Parte_2 in misura pari al 100% dell'importo ex art. 15 Legge 108/96. CP_1
pagina 2 di 6 Stante il mancato pagamento delle rate scadute, l'Istituto di Credito, alla data del 04/11/2011, ha escusso nei confronti dell'istante la garanzia prestata, e in data 01/03/2021 e 26/04/2021 ha costituito in mora.
Il mancato pagamento delle rate scadute non viene in contestazione.
Nel caso specifico, la ha agito sulla base della surroga ex art. 1201 c.c.,subentrando nei diritti e CP_1 nelle azioni che competevano alla divenendo creditrice nei confronti dei odierni opponenti. CP_3
La surroga legittima l'azione di regresso nei confronti di entrambi gli opponenti odierni.
Sulla datazione della lettera di surroga versata in atti parte opposta ha chiarito che è stata ridatata al
26/02/2024 poiché per mero errore materiale dell'importo in essa indicato non corrispondente a quanto effettivamente escusso a carico dell'opposta.
Tutto ciò posto, si passa ad esaminare ai motivi di opposizione.
-Va preliminarmente rigettata l'eccepita carenza di legittimazione sotto il profilo attivo e sotto il profilo passivo della nei confronti della IG.ra Controparte_1 Parte_2
Quanto al profilo attivo, dagli atti emerge che la risulta garante al 100% e ha potuto agire nei CP_1 confronti degli opponenti in virtù di una apposita convenzione stipulata con la stessa che disciplina CP_3 nello specifico l'escussione della garanzia all'art. 7.
Tale articolo dispone appunto che, “in caso di mancato pagamento di n. 6 rate consecutive, la ne darà CP_3 comunicazione alla ed entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta, riterrà estinto il rapporto creditizio, CP_1 addebitando alla le esposizioni debitorie sul Fondo antiusura per capitale e interessi moratori (…) dopo CP_1
l'escussione della garanzia la rilascerà in favore della lettera di surroga per l'importo escusso/pagato”. CP_3 CP_1
Ciò legittima l'azione di regresso nei confronti di entrambi gli opponenti.
Dal lato passivo, la legittimazione deriva dalla fidejussione rilasciata nel contratto di mutuo con la quale la sig.ra ha firmato la lettera di fidejussione specifica (allegato n. 3 fascicolo monitorio). gli odierni Parte_2 opponenti hanno stipulato in data 18.11.2009 fidejussione specifica (all. 3 fascicolo monitorio) per l'importo pari ad € 13.309,76 con cui la IG.ra si è impegnata a garantire il IG.re Parte_2 [...]
in relazione al mutuo di euro 15.000 concesso dalla BCC al IG. . Pt_1 Pt_1
Detto contratto di fidejussione risulta agli atti valido ed efficace, a nulla valendo il disconoscimento posto in essere dagli opponenti nell'atto di citazione, stante il carattere generico dello stesso laddove ex art. 2719
c.c., parte opponente dichiara di disconoscere tutta quanta la documentazione allegata da controparte ed il suo contenuto.
Tale generica contestazione non equivale a disconoscimento della conformità delle copie agli originali L'art. 2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in pagina 3 di 6 modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr.
Cass. 882/2018).
Peraltro, pur a voler ammettere implicitamente formulato il disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali, lo stesso sarebbe generico e pertanto privo di efficacia oltre al tenore della difesa spiegata di sostanziale abbandono e non reiterazione sul punto.
-Sull'eccezione di intervenuta decadenza della dall'azione ex art. 1957 cc. CP_1
L'eccezione è infondata. Cont Va premesso che l'odierna opposta fondazione “ è una o.n.l.u.s. Controparte_1 Controparte_1 nata con finalità solidaristiche cristiane per sostenere ed assistere lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati, gli esercenti di un'arte o di una professione che si trovano in stato di bisogno.
Tale associazione, inoltre, si occupa di prevenire e combattere il fenomeno dell'usura attraverso una serie di interventi nonché prestando idonee garanzie attraverso un apposito fondo prevenzione del fenomeno dell'usura ex art. 15 L. 108/1996.
Tali enti svolgono, dunque, esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nella prestazione di garanzie, volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il metodo di operatività consiste nell'accantonamento di una data percentuale o dell'intera somma finanziata, da corrispondere al soggetto erogatore del credito soltanto dopo l'escussione del debitore, nonché dei suoi garanti, in funzione, quindi, di copertura totale o parziale della perdita derivante dal finanziamento concesso. In sostanza, tali società operano tradizionalmente mediante copertura non dell'esposizione creditizia in quanto tale, ma - di regola tramite il c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata - delle perdite definitive e accertate che fossero derivate dall'inadempimento del debitore, nonché di eventuali fideiussori, dopo la sua escussione.
Le peculiarità di tale garanzia offerta dal consorzio fidi, ben diversa da quella dei fideiussori, e in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina e la stessa giurisprudenza della Cassazione ad avvicinare la loro causa a quella più propriamente assicurativa del credito (cfr. cass. n. 17731 del 2014).
Stante tale funzione di garanzia, la ha stipulato con il in data CP_1 Controparte_2
30.12.2016, una apposita convenzione (all. 2), come sopra già specificato, che ha permesso all'istituto di credito, in seguito al mancato pagamento delle rate del mutuo da parte degli odierni opponenti, di escutere le relative somme.
Per il corrispondente importo escusso, l'istituto di credito ha rilasciato alla apposita lettera di CP_1 surroga in data 07.11.2021 (all.7 fascicolo monitorio), come previsto dall'art. 7 della stessa Convenzione. pagina 4 di 6 Nella specie, si tratta di surroga per volontà del creditore come disciplinata dall'articolo 1201 cc, che ha permesso alla di subentrare nei diritti e nelle azioni che competono alla Banca nei confronti del CP_1
IG.re per l'importo di euro 13.309,76. Parte_1
Ne consegue che in punto di prescrizione e decadenza, il dies a quo per l'esercizio dell'azione di regresso, deve essere individuato alla data di concessione della surroga e di escussione somme, ovvero “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” per come tassativamente prescritto dall'art. 2935 c.c.
Diversa è invece la garanzia stipulata dai sigg. in qualità di debitore e in Parte_1 Parte_2 qualità di garante.
Si tratta nello specifico di una fidejussione c.d. “a prima richiesta” in cui il fidejussore è tenuto a pagare la somma dovuta alla banca a semplice richiesta scritta della stessa, senza possibilità di eccezioni.
In tal modo, essendosi il fidejussore obbligato a pagare “a semplice richiesta”, è sufficiente che il creditore invii tempestivamente un'intimazione di pagamento entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 cc.
Tale indirizzo è stato confermato dalla Corte di Cassazione , per la quale : “una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”. Cass. n.
13078/2008 ). Di recente seguito anche dalla giurisprudenza di merito, in base alla quale: “In ipotesi di fideiussione che preveda che il garante sia tenuto a pagare immediatamente, ossia “a prima richiesta”, per evitare la liberazione del garante è sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al debitore principale, purché la successiva azione giudiziale sia effettivamente proposta entro un termine ragionevole, in quanto lo scopo del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c, è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento” (Tribunale Taranto sez. I, 22/08/2022, n.2161).
In altre parole, la domanda di adempimento stragiudiziale è sufficiente ad interrompere la decadenza ex art. 1957 cc.
Occorre rilevare, in ultimo, nel caso di specie, nella stessa lettera di fideiussione specifica è presente una espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc.: “la Banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore nei termini di cui al predetto articolo, e i diritti derivanti alla stessa dalla fidejussione restano integri, fino alla totale estinzione del debito” (All. n. 3 del fascicolo monitorio).
-Sulla illegittima capitalizzazione degli interessi operata dalla banca.
L'eccezione appare infondata.
In merito all'eccezione relativa alla presenza di anatocismo e usurarietà del tasso applicato dalla la CP_3 domanda si presenza del tutto generica. In particolare, non è sostenuta da alcuna allegazione dimostrativa né sono indicati in modo analitico i tassi assertivamente violati con i relativi periodi di riferimento.
pagina 5 di 6 La ha subito in data 04/11/2011 l'escussione di € 13.309,76 e, pertanto, si è Controparte_1 limitata a richiedere ai debitori originari esclusivamente il medesimo importo oltre interessi di legge ex art. 1284 cc. sino al soddisfo.
Va, su tali basi, rigettata la domanda con conferma del d.i. emesso.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/22 sul valore della controversia per la fase studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ai parametri minimi stante l'attività difensiva spiegata ed il tenore delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1840/2022 (r.g. 4088/2022) emesso dal tribunale Civile di Cosenza;
-Condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-distrae le spese in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Avv. Elvira Brogno ed Eugenio
Caruso.
Cosenza, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
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