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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/06/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8511/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VILLA
FEDERICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA CP_1 C.F._2
LUCIANA, elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre per modifica delle condizioni del divorzio (art.9 L.n.898/70) (Cesena, Parte_1
5.4.1965) nei confronti di (Bologna, 7.12.1965). CP_1
Dal ricorso 11.6.2024
Le parti sono giunte alla loro separazione consensuale omologata – udienza presidenziale del 26.9.2007
e successivo decreto di omologa 9.10.2008. Sono genitori di tre figli, tutti ormai maggiorenni: Per_1
(7.12.1995 – 29 anni), (17.3.1997 – 28 anni) e (26.11.1999 – 25 anni). Per_2 Per_3
Quindi, con sentenza 8.10.2013 era stato pronunciato il loro divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio), con la quale era stabilito (tra le altre cose) un assegno di mantenimento, a carico del padre, un assegno per il mantenimento dei figli (affidati congiuntamente e collocati presso la madre) di pagina 1 di 5 complessivi €.1.300, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno divorzile per la di CP_1
€.600 mensili.
Premette il ricorrente che i primi due fili ( e ) già lavoravano – tanto che il tribunale di Per_1 Per_2
Bologna, con decreto 19.10.2021, aveva già revocato l'iniziale obbligo del padre di versare alla ex moglie/madre, l'assegno per il loro mantenimento (quantificato in complessivi €.980 previo con adeguamento Istat).
Con lo stesso decreto era, invece, respinta la domanda di di revoca o riduzione dell'assegno Pt_1 divorzile, sull'assunto che la nuova situazione allegata dal ricorrente (l'avere contratto nuovo matrimonio) non aveva provocato, in sé, alcuna riduzione del suo reddito.
Con l'odierno ricorso, egli afferma che anche l'ultima figlia, sia diventata economicamente Per_3 indipendente - dopo avere conseguito diploma di laurea all'università in 'Comunicazione e Società' presso l'Università Cattolica di Milano. L'indipendenza avrebbe decorrenza dal 1°.7.2023, tanto che la stessa ex moglie aveva comunicato al padre il venir meno del suo obbligo (cfr. doc. n.4 all. al ricorso).
Aggiunge – in tema di assegno divorzile – che la ex moglie non si era mai attivata per cercare un lavoro e rendersi autosufficiente economicamente.
Chiede: revoca dell'assegno divorzile e di mantenimento per la figlia.
Si è costituita – con propria comparsa 14.10.2024 – concludendo per l'inammissibilità CP_1
e/o rigetto (nel merito) del ricorso.
Sottolinea come il ricorrente non stesse già versando l'assegno per la figlia da tempo (doc. n.4 all. al ricorso – 11.7.2023), proprio a seguito di comunicazione della madre: per cui, rispetto alla domanda di cui all'odierno ricorso 11.6.2024, invoca l'art.100 c.p.c. (difetto di interesse ad agire).
Riguardo all'altra domanda del (di revoca dell'assegno divorzile), eccepisce che è stata già Pt_1 respinta dal tribunale (con il decreto 19.10.2021), mai impugnato dalla controparte, concludendo per una sua definitività.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie.
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Udienza 12.11.2024
Il ricorrente dichiara:
<Dal precedente decreto ad oggi i figli si sono dichiarati autonomi. Anche la mia ex moglie è autonoma. La mia ex moglie mi ha detto che anche è diventata autonoma, circa un anno fa. Per_3
Non ho rapporti con mia figlia, per ragioni legati a carattere: ho anche provveduto a spese per i suoi studi universitari che non mi sono sati riconosciuti. Non so che lavoro faccia.
Anche con gli altri due figli non ho rapporti da ancora più tempo: non so il perché essi non mi vogliono frequentare, credo per ragioni dovuti alle mie richieste di revoca del loro mantenimento.
Le mie condizioni economiche non sono mutate dal decreto.
pagina 2 di 5 Io mi occupo di pubblicità, sono amministratore di una società. Il mio reddito è di circa €.
3.800 al mese circa netti.
Vivo in casa di proprietà e sto pagando una rata di mutuo di €.1.000, che terminerà tra 18 anni.
Non ho beni immobili di proprietà; non ho in atto finanziamenti o investimenti.>>
La convenuta
<Effettivamente è diventata economicamente indipendente anche , da circa un anno e mezzo. Per_3
Fa formazione per una società, guadagna circa €.
1.500 al mese netti. Non vive più con me da circa 4 o
5 mesi.
Ricevo regolarmente l'assegno divorzile dal mio ex marito. Non è stato mai adeguato alla rivalutazione Istat. Io lavoro, faccio la parrucchiera socia. Il mio reddito è di circa €.
1.200 al mese netti.
Non ci sono rapporti del padre con i figli. Vivo in casa di proprietà già pagata. Ho più di un finanziamento, per mia madre (dentista) che vive con me, circa €.
8.000 complessivi.
Sono titolare di una polizza vita, fatta molti anni fa per i figli, in casa di mia morte.>>
Il ricorrente ADR del giudice: <Non mi è stata fatta mai richiesta di adeguamento Istat per cui non lo pago.>>
Il Giudice non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti superflui stante il già cessato pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia e la possibilità di giungere a sollecita definizione del giudizio, in quanto le prove richieste dalle parti erano da respingere perché irrilevanti o meramente esplorative.
Le conclusioni finali delle parti
Attore: come da ricorso, insistendo nelle prove non ammesse
Resistente: come da comparsa di costituzione
L'attore ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto meramente esplorative. Gli elementi di concreto rilievo per la presente decisione sono di natura documentale.
È infondata l'eccezione della convenuta relativa al preteso difetto di interesse ad agire del padre in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia. Seppure egli non lo stia già più versando, su indicazione della stessa ex moglie, essendo la figlia maggiorenne, questa potrebbe (in ipotesi) agire anche in proprio sul punto. Avere, comunque, una pronuncia giudiziaria che sancisca il venir meno del proprio obbligo, è interesse del genitore obbligato.
Si aggiunga, sul punto, che solo all'udienza di comparizione personale delle parti (12.11.2024) la convenuta ha dichiarato che la figlia non vive più con lei da qualche mese (4-5).
Altrettanto infondata l'eccezione di “giudicato” del precedente decreto 25.10.2021. Il provvedimento citato non diventa mai definitivo, con gli effetti del giudicato, anche in caso di mancata impugnazione, laddove si dovessero verificare fatti nuovi in grado di portare ad una sua modifica: come oggi invoca il ricorrente. Tutto questo, a prescindere dalla fondatezza circa l'intervenuta modifica della situazione delle parti che potrebbe portare il tribunale ad una nuova decisione difforme dalla precedente: ma ciò
pagina 3 di 5 attiene al merito della domanda di modifica, non rilevando in rito. Certamente, la mancata allegazione e dimostrazione (secondo il principio dell'onere della prova) di fatti e circostanze nuove, deve portare alla reiezione della domanda, ma (come già detto) si tratta di valutazione di merito. Difatti, ben può accadere che, anche a breve distanza da un primo provvedimento, si verifichino fatti del tutto nuovi tali da modificare profondamente la condizione personale degli ex coniugi.
Nel merito
Come già osservato, è pacifico tra le parti, che anche la terzogenita, abbia raggiunto Per_3
l'indipendenza economica dal 1°.
7.2023. Inoltre, si è appreso all'udienza che non vive più con la madre da qualche mese.
Sull'assegno divorzile
Invero, il non ha addotto (in sede di allegazioni) alcun elemento di sostanziale novità rispetto Pt_1 al decreto collegiale 25.10.2021, di cui oggi egli chiede la modifica.
All'udienza 12.11.2024 egli stesso ha dichiarato che le sue condizioni economiche non sono mutate.
Ha anche aggiunto che la ex moglie sarebbe diventata indipendente economicamente.
In ricorso, stesso descrive l'attività di parrucchiera della negli stessi termini e secondo Pt_1 CP_1 le stesse modalità con cui era già svolta in precedenza, senza allegare circostanze nuove.
Già nel decreto precedente il tribunale – rigettando la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile – osservava come il non avesse allegato alcuna nuova circostanza in grado di Pt_1 giustificare la sua domanda, in quanto le sue condizioni reddituali non erano sostanzialmente mutate dalla sentenza di divorzio. Altrettando si deve dire oggi.
Le condizioni reddituali
Ricorrente
Negli anni (la separazione è del 2008, il divorzio del 2013): nel 2009 circa €.32.700; nel 2010 circa
€.56.500; nel 2011circa €.50.000; nel 2020 circa €.50.000 (come descritti nel decreto 25.10.2021).
Dalla documentazione prodotta oggi:
PF 2022 = circa €.41.200 l'anno
PF 2023 = circa €.46.500 l'anno
CU 2024 = circa €.52.000 l'anno convenuta
PF 2021 = €.
4.378 imponibile annuo complessivo, €.
7.498 assegno del coniuge
PF 2022= €.
8.378 imponibile annuo complessivo, €.
7.498 assegno del coniuge
PF 2023 = €.
6.539 imponibile annuo complessivo, €.
7.498 assegno del coniuge
PF 2024 = €.
9.118 imponibile annuo complessivo, €.
7.498 assegno del coniuge
Dalla documentazione bancaria emerge come sia aiutata anche da familiari, anche da parte dei figli che lavorano: ciò a dimostrazione dalle sue necessità.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la maggiore soccombenza. Si fa riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al tribunale (si verte in procedimento sostanzialmente contenzioso), per lo scaglione: indeterminabile - complessità bassa - valore minimo (stante la semplicità – per la figlia non vi è stata contestazione – e la ripetizione di questioni già dedotte nel precedente giudizio. Non vi è stata fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: con decorrenza 1.7.2023 (visto l'accordo delle parti) revoca l'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del padre ricorrente;
Per_3 respinge la domanda di di revoca dell'assegno divorzile in favore di Controparte_2 CP_1
[...] condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.2.906,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 16.4.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8511/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VILLA
FEDERICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA CP_1 C.F._2
LUCIANA, elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricorre per modifica delle condizioni del divorzio (art.9 L.n.898/70) (Cesena, Parte_1
5.4.1965) nei confronti di (Bologna, 7.12.1965). CP_1
Dal ricorso 11.6.2024
Le parti sono giunte alla loro separazione consensuale omologata – udienza presidenziale del 26.9.2007
e successivo decreto di omologa 9.10.2008. Sono genitori di tre figli, tutti ormai maggiorenni: Per_1
(7.12.1995 – 29 anni), (17.3.1997 – 28 anni) e (26.11.1999 – 25 anni). Per_2 Per_3
Quindi, con sentenza 8.10.2013 era stato pronunciato il loro divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio), con la quale era stabilito (tra le altre cose) un assegno di mantenimento, a carico del padre, un assegno per il mantenimento dei figli (affidati congiuntamente e collocati presso la madre) di pagina 1 di 5 complessivi €.1.300, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno divorzile per la di CP_1
€.600 mensili.
Premette il ricorrente che i primi due fili ( e ) già lavoravano – tanto che il tribunale di Per_1 Per_2
Bologna, con decreto 19.10.2021, aveva già revocato l'iniziale obbligo del padre di versare alla ex moglie/madre, l'assegno per il loro mantenimento (quantificato in complessivi €.980 previo con adeguamento Istat).
Con lo stesso decreto era, invece, respinta la domanda di di revoca o riduzione dell'assegno Pt_1 divorzile, sull'assunto che la nuova situazione allegata dal ricorrente (l'avere contratto nuovo matrimonio) non aveva provocato, in sé, alcuna riduzione del suo reddito.
Con l'odierno ricorso, egli afferma che anche l'ultima figlia, sia diventata economicamente Per_3 indipendente - dopo avere conseguito diploma di laurea all'università in 'Comunicazione e Società' presso l'Università Cattolica di Milano. L'indipendenza avrebbe decorrenza dal 1°.7.2023, tanto che la stessa ex moglie aveva comunicato al padre il venir meno del suo obbligo (cfr. doc. n.4 all. al ricorso).
Aggiunge – in tema di assegno divorzile – che la ex moglie non si era mai attivata per cercare un lavoro e rendersi autosufficiente economicamente.
Chiede: revoca dell'assegno divorzile e di mantenimento per la figlia.
Si è costituita – con propria comparsa 14.10.2024 – concludendo per l'inammissibilità CP_1
e/o rigetto (nel merito) del ricorso.
Sottolinea come il ricorrente non stesse già versando l'assegno per la figlia da tempo (doc. n.4 all. al ricorso – 11.7.2023), proprio a seguito di comunicazione della madre: per cui, rispetto alla domanda di cui all'odierno ricorso 11.6.2024, invoca l'art.100 c.p.c. (difetto di interesse ad agire).
Riguardo all'altra domanda del (di revoca dell'assegno divorzile), eccepisce che è stata già Pt_1 respinta dal tribunale (con il decreto 19.10.2021), mai impugnato dalla controparte, concludendo per una sua definitività.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie.
All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Udienza 12.11.2024
Il ricorrente dichiara:
<Dal precedente decreto ad oggi i figli si sono dichiarati autonomi. Anche la mia ex moglie è autonoma. La mia ex moglie mi ha detto che anche è diventata autonoma, circa un anno fa. Per_3
Non ho rapporti con mia figlia, per ragioni legati a carattere: ho anche provveduto a spese per i suoi studi universitari che non mi sono sati riconosciuti. Non so che lavoro faccia.
Anche con gli altri due figli non ho rapporti da ancora più tempo: non so il perché essi non mi vogliono frequentare, credo per ragioni dovuti alle mie richieste di revoca del loro mantenimento.
Le mie condizioni economiche non sono mutate dal decreto.
pagina 2 di 5 Io mi occupo di pubblicità, sono amministratore di una società. Il mio reddito è di circa €.
3.800 al mese circa netti.
Vivo in casa di proprietà e sto pagando una rata di mutuo di €.1.000, che terminerà tra 18 anni.
Non ho beni immobili di proprietà; non ho in atto finanziamenti o investimenti.>>
La convenuta
<Effettivamente è diventata economicamente indipendente anche , da circa un anno e mezzo. Per_3
Fa formazione per una società, guadagna circa €.
1.500 al mese netti. Non vive più con me da circa 4 o
5 mesi.
Ricevo regolarmente l'assegno divorzile dal mio ex marito. Non è stato mai adeguato alla rivalutazione Istat. Io lavoro, faccio la parrucchiera socia. Il mio reddito è di circa €.
1.200 al mese netti.
Non ci sono rapporti del padre con i figli. Vivo in casa di proprietà già pagata. Ho più di un finanziamento, per mia madre (dentista) che vive con me, circa €.
8.000 complessivi.
Sono titolare di una polizza vita, fatta molti anni fa per i figli, in casa di mia morte.>>
Il ricorrente ADR del giudice: <Non mi è stata fatta mai richiesta di adeguamento Istat per cui non lo pago.>>
Il Giudice non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti superflui stante il già cessato pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia e la possibilità di giungere a sollecita definizione del giudizio, in quanto le prove richieste dalle parti erano da respingere perché irrilevanti o meramente esplorative.
Le conclusioni finali delle parti
Attore: come da ricorso, insistendo nelle prove non ammesse
Resistente: come da comparsa di costituzione
L'attore ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto meramente esplorative. Gli elementi di concreto rilievo per la presente decisione sono di natura documentale.
È infondata l'eccezione della convenuta relativa al preteso difetto di interesse ad agire del padre in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia. Seppure egli non lo stia già più versando, su indicazione della stessa ex moglie, essendo la figlia maggiorenne, questa potrebbe (in ipotesi) agire anche in proprio sul punto. Avere, comunque, una pronuncia giudiziaria che sancisca il venir meno del proprio obbligo, è interesse del genitore obbligato.
Si aggiunga, sul punto, che solo all'udienza di comparizione personale delle parti (12.11.2024) la convenuta ha dichiarato che la figlia non vive più con lei da qualche mese (4-5).
Altrettanto infondata l'eccezione di “giudicato” del precedente decreto 25.10.2021. Il provvedimento citato non diventa mai definitivo, con gli effetti del giudicato, anche in caso di mancata impugnazione, laddove si dovessero verificare fatti nuovi in grado di portare ad una sua modifica: come oggi invoca il ricorrente. Tutto questo, a prescindere dalla fondatezza circa l'intervenuta modifica della situazione delle parti che potrebbe portare il tribunale ad una nuova decisione difforme dalla precedente: ma ciò
pagina 3 di 5 attiene al merito della domanda di modifica, non rilevando in rito. Certamente, la mancata allegazione e dimostrazione (secondo il principio dell'onere della prova) di fatti e circostanze nuove, deve portare alla reiezione della domanda, ma (come già detto) si tratta di valutazione di merito. Difatti, ben può accadere che, anche a breve distanza da un primo provvedimento, si verifichino fatti del tutto nuovi tali da modificare profondamente la condizione personale degli ex coniugi.
Nel merito
Come già osservato, è pacifico tra le parti, che anche la terzogenita, abbia raggiunto Per_3
l'indipendenza economica dal 1°.
7.2023. Inoltre, si è appreso all'udienza che non vive più con la madre da qualche mese.
Sull'assegno divorzile
Invero, il non ha addotto (in sede di allegazioni) alcun elemento di sostanziale novità rispetto Pt_1 al decreto collegiale 25.10.2021, di cui oggi egli chiede la modifica.
All'udienza 12.11.2024 egli stesso ha dichiarato che le sue condizioni economiche non sono mutate.
Ha anche aggiunto che la ex moglie sarebbe diventata indipendente economicamente.
In ricorso, stesso descrive l'attività di parrucchiera della negli stessi termini e secondo Pt_1 CP_1 le stesse modalità con cui era già svolta in precedenza, senza allegare circostanze nuove.
Già nel decreto precedente il tribunale – rigettando la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile – osservava come il non avesse allegato alcuna nuova circostanza in grado di Pt_1 giustificare la sua domanda, in quanto le sue condizioni reddituali non erano sostanzialmente mutate dalla sentenza di divorzio. Altrettando si deve dire oggi.
Le condizioni reddituali
Ricorrente
Negli anni (la separazione è del 2008, il divorzio del 2013): nel 2009 circa €.32.700; nel 2010 circa
€.56.500; nel 2011circa €.50.000; nel 2020 circa €.50.000 (come descritti nel decreto 25.10.2021).
Dalla documentazione prodotta oggi:
PF 2022 = circa €.41.200 l'anno
PF 2023 = circa €.46.500 l'anno
CU 2024 = circa €.52.000 l'anno convenuta
PF 2021 = €.
4.378 imponibile annuo complessivo, €.
7.498 assegno del coniuge
PF 2022= €.
8.378 imponibile annuo complessivo, €.
7.498 assegno del coniuge
PF 2023 = €.
6.539 imponibile annuo complessivo, €.
7.498 assegno del coniuge
PF 2024 = €.
9.118 imponibile annuo complessivo, €.
7.498 assegno del coniuge
Dalla documentazione bancaria emerge come sia aiutata anche da familiari, anche da parte dei figli che lavorano: ciò a dimostrazione dalle sue necessità.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la maggiore soccombenza. Si fa riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al tribunale (si verte in procedimento sostanzialmente contenzioso), per lo scaglione: indeterminabile - complessità bassa - valore minimo (stante la semplicità – per la figlia non vi è stata contestazione – e la ripetizione di questioni già dedotte nel precedente giudizio. Non vi è stata fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: con decorrenza 1.7.2023 (visto l'accordo delle parti) revoca l'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del padre ricorrente;
Per_3 respinge la domanda di di revoca dell'assegno divorzile in favore di Controparte_2 CP_1
[...] condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.2.906,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 16.4.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5