Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2023
N. SENT. 413/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott. LUCA ARIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1296 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente TRA
– c. f. , con domicilio in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Piazza Giulio Cesare n. 11 – assistito e difeso dagli avv.ti RAFFAELLA TRAVI – c. f. – e GRAZIA BENEDETTA MARINA MARINO – c. f. C.F._1
-; C.F._2
- appellante - E
– nata ad [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio digitale eletto agli indirizzi p.e.c.: C.F._3
e – assistita e Email_1 Email_2 difesa dagli avv.ti LEONARDO GOFFREDO – c. f. – e C.F._4
GAETANO FABRIZIO CARBONARA – c. f. ; C.F._5
- appellata – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto del 22 luglio 2022 la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva al Tribunale di Bari in funzione di Giudice del lavoro di accertare il proprio diritto a fruire del servizio mensa dell' e ad ottenere il risarcimento del danno Parte_1 per il suo mancato godimento, quantificato in euro 4,13 per ogni giorno di lavoro prestato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con la conseguente condanna dell al risarcimento del danno nella misura su indicata;
con Controparte_2 vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. A fondamento della domanda la ricorrente esponeva:
- che era dipendente dell resistente e che dal 1° gennaio 2020 al Controparte_2
31 dicembre 2021 aveva prestato servizio presso il P.O. con qualifica Persona_1 di infermiera ed orario di lavoro articolato in due turni giornalieri;
- che non aveva potuto usufruire del servizio mensa né di modalità sostitutive nonostante ne avesse diritto ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. n. 270/1987 e 29 del
1
- che, invero, sebbene l' resistente avesse stipulato una convenzione con CP_2
l' per l'utilizzo della mensa universitaria sita in via Garrone, la stessa non si CP_3 era rivelata concretamente idonea a fornire il servizio richiesto, a causa della sua incapienza rispetto all'elevato numero degli aventi diritto, della notevole distanza dal luogo di lavoro, dell'incompatibilità tra gli orari di accesso e quelli dei turni lavorativi nonché della sua chiusura nelle giornate di sabato e domenica;
- che detta impossibilità concreta di usufruire del servizio mensa aveva comportato una disparità di trattamento rispetto ai colleghi in servizio presso la sede di Piazza Giulio Cesare e, ad ogni modo, detta impraticabilità non aveva liberato il datore di lavoro dall'obbligazione su di esso gravante. L , costituendosi in giudizio, in via del tutto preliminare eccepiva Parte_1 il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adìta in favore del giudice amministrativo nonché la nullità dell'avversa domanda e nel merito ne contestava la fondatezza, attesa la mera facoltà datoriale in punto di istituzione del servizio mensa, avuto riguardo all'articolazione dell'orario di lavoro ed alle risorse finanziarie disponibili. 2. Con sentenza n. 1387 in data 15 maggio 2023 il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva: <accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dalla convenuta con l'accordo sindacale del 29.3.2001, condanna l' al risarcimento del danno pari Controparte_4
a €4,13 per ogni giorno di presenza della ricorrente nel periodo per cui è ricorso. Condanna l al pagamento, in Controparte_4 favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 700,00, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario>>. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che era pacifico che l datrice avesse dato attuazione a quanto previsto CP_2 dall'art. 29 cit. tramite la stipulazione di una convenzione con l er l'utilizzo CP_3 della mensa di via Garrone e che tale circostanza confermava la sussistenza del requisito (richiesto dall'art. 7 della L.R. n. 1/2008) della compatibilità tra l'erogazione del servizio mensa (o di un servizio alternativo) e le risorse finanziarie disponibili, a nulla rilevando che detta disposizione attribuisse alla resistente una mera facoltà e non un obbligo;
- che, nella specie, l'oggetto della controversia riguardava la concreta possibilità, per la ricorrente, di esercitare il diritto alla mensa mediante tale modalità alternativa;
- che non vi era stata contestazione relativamente ai fogli di presenza prodotti dalla ricorrente e che – per tutto quanto rilevato – il suo diritto risultava violato, attesa la materiale impossibilità di usufruire del servizio predisposto dall'Azienda datrice per molteplici ragioni (tra cui la notevole distanza dal luogo di lavoro e le spese di trasporto, con la vanificazione della funzione stessa della pausa, consistente nel recupero delle energie psico-fisiche della lavoratrice);
2 - che a nulla rilevava la chiusura della mensa durante il periodo COVID-19, poiché tale circostanza non aveva fatto venire meno, per la parte datrice, l'obbligo di offrire una modalità alternativa al servizio mensa;
- che, in conclusione, l' doveva essere condannata al risarcimento del danno in CP_2 favore della dipendente. 3. Con ricorso del 7 novembre 2023 l ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in sua riforma, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio venisse integralmente rigettata.
ha resistito al gravame con apposita memoria, instando per Controparte_1
l'integrale conferma della statuizione di prime cure.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 31 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Il gravame è affidato a quattro motivi. 5.1. Con un primo articolato motivo l' sostiene che l'art. 29 del CCNL del 20 CP_2 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, attribuirebbe alle aziende sanitarie la mera facoltà di istituire mense aziendali o altri equivalenti servizi in favore dei dipendenti che svolgono le proprie prestazioni lavorative secondo una determinata articolazione dell'orario di lavoro, purché senza alterazione dell'assetto organizzativo aziendale o dispendio delle risorse disponibili, in tal caso vigendo un divieto di istituzione del servizio in oggetto. Eccepisce, altresì, la totale inidoneità dell'accordo del 29 marzo 2001 a legittimare la richiesta risarcitoria per cui è causa, atteso che fin da epoca antecedente al marzo 2001 era vietata qualsiasi ipotesi di contratto integrativo decentrato che comportasse oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, pena la nullità e la disapplicazione delle relative clausole, e vi era l'imposizione del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ad opera del Collegio Sindacale;
soggiunge che nella specie l'accordo in questione non era stato sottoposto a detti controlli né sottoscritto dalla parte datoriale, sì da doversi ritenere nullo, inefficace ed inapplicabile. L'appellante eccepisce inoltre che detto accordo – antecedente sia all'entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che alla costituzione dell
[...]
come stabilimento dell – non conterrebbe alcuna CP_5 Controparte_4 indicazione sulla particolare articolazione dell'orario di lavoro come prescritto dalla norma contrattuale, sicché la sua applicazione comporterebbe il riconoscimento del diritto de quo indistintamente a tutti i dipendenti. Riguardo al requisito della compatibilità con le risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2008, l evidenzia che per l'annualità oggetto di causa CP_2 il proprio bilancio aveva registrato un disavanzo di gestione ostativo all'istituzione di un servizio mensa e che, come già rilevato, l'accordo del 2001 aveva previsto la necessità di effettuare verifiche di carattere finanziario;
sicché eccepisce l'insussistenza di un'obbligazione e di un conseguente inadempimento a sé imputabile,
3 sottolineando come con la nota del Direttore Generale del 28 maggio 2001 prot. n.
6852 fosse stata unilateralmente individuata la sede provvisoria della mensa di via Garrone al solo fine di evitare contenziosi e nell'attesa del nuovo accordo relativo al servizio mensa, senza che si fosse dato seguito ad alcun convenzionamento. Infine, l'appellante contesta la sussistenza di una disparità di trattamento tra i dipendenti dei due stabilimenti ospedalieri, poiché – da un lato – erano state rivendicate posizioni giuridiche riconosciute in maniera illegittima ai dipendenti del plesso ubicato in piazza Giulio Cesare e – dall'altro – a partire dal 2020 nessun dipendente aveva potuto usufruire della mensa, in ragione della cessazione del servizio per effetto dell'emergenza pandemica. 5.2. Con il secondo motivo l ribadisce l'insussistenza di un'obbligazione a CP_2 proprio carico, soggiungendo che quand'anche si ritenesse applicabile l'accordo del
2001 non le si potrebbe imputare alcuna responsabilità da inadempimento o inesatto adempimento per la mera difficoltosa fruizione del servizio, trattandosi di scelte prese nell'ambito dell'autonomia negoziale tra le parti, ferma l'estinzione di ogni sua obbligazione ex art. 1256 c.c. in conseguenza dalla chiusura della mensa di via Garrone per effetto della pandemia. 5.3. Con il terzo motivo l si duole dell'erroneità della pronuncia di prime cure CP_2 per non avere rilevato la carenza di allegazione, da parte della lavoratrice, di elementi a supporto della relativa pretesa risarcitoria, tra i quali l'osservanza di una particolare ed autorizzata articolazione dell'orario di lavoro, la prestazione dell'attività nell'intero arco delle fasce orarie indicate dall'accordo, l'effettuazione di una pausa di almeno un'ora nonché i costi sostenuti per i propri pasti, con annessi conteggi analitici relativi alle giornate in cui sarebbe maturato il diritto vantato ed al quantum spettante. Sostiene, pertanto, la nullità del ricorso proposto in primo grado per la carenza degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e reitera le proprie contestazioni con riferimento alla posizione specifica della ricorrente.
5.4. Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante reitera l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adìta.
6. In via del tutto preliminare deve darsi atto della sussistenza della giurisdizione di quest'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che la ricorrente ha agito non al fine di rivendicare il proprio diritto soggettivo all'istituzione del servizio mensa bensì per ottenere l'accertamento dell'inadeguatezza di quello già istituito dall Parte_2 datrice di lavoro e, di conseguenza, del suo diritto alla tutela risarcitoria;
sicché il presente giudizio non è stato introdotto con la finalità di sindacare la discrezionalità amministrativa dell nella scelta dell'istituzione del servizio mensa Controparte_2 ma al fine di verificare l'esattezza del suo adempimento nell'attività esecutiva di un servizio asseritamente già previsto dall stessa. CP_2
6.1. Passando alla disamina dei profili di merito, deve innanzitutto rilevarsi che, avendo le parti dato concordemente atto in corso di causa di aver definito in via transattiva la controversia in relazione all'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo
2020, in parte qua va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4 6.2. Quanto al periodo residuo, l'appello è fondato e va accolto, perché il diritto azionato non è configurabile alla stregua della disciplina che regola il rapporto di lavoro privatizzato della dipendente odierna appellata. In primo luogo, occorre ricostruire la normativa di riferimento. L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di Comparto del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del Comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente. La norma prevede che: «1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990». Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art.4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini: «
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori… 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile».
6.3. La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987
5 e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti. 6.4. Da ciò consegue, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla NE (con le sentenze del 2 ottobre 2012 n. 16736 e dell'8 novembre 2013 n. 25192 richiamate nel suddetto precedente), “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili. La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art.29 CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art.33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art.68 d.p.r. n. 384 del 1990. Cass. 16736/12 ha precisato: <<lo conferma altres la disposta disapplicazione comma del d.p.r. n. art.33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. sarebbe stato quindi necessario venisse previsto in sede di contrattazione decentrata>>. Cass. 25192/13 ha ribadito che è <
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa. Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato”.
6 Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata anche di recente (v. Cass. n. 25622 del 2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del 1987, art.33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”). Nell'ambito di tale ricostruzione normativa va letta la vicenda oggetto di causa. 6.5. Considerato che la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento della domanda sulla valorizzazione di quanto previsto dall'accordo sindacale in sede decentrata del 29 marzo 2001 (con il quale l' si era obbligata a riconoscere, dal 1° Parte_2 maggio 2001, il diritto alla mensa a tutti i dipendenti non turnisti per ciascuna giornata in cui avevano effettuato il rientro pomeridiano senza vincolo di fascia oraria), si pone la questione della valenza giuridica di questo accordo e della sua applicabilità ai dipendenti del P.O. Persona_1
Pur volendo prescindere dalle sia pur pregevoli argomentazioni sviluppate dall in merito all'invalidità dell'accordo ed alla sua qualificazione Controparte_4 quale “mera dichiarazione di intenti”, vi è che quell'accordo è stato stipulato in un'epoca in cui i lavoratori del presidio pediatrico non erano ancora Persona_1 dipendenti del , essendo cronologicamente antecedente alla costituzione Parte_1 dell quale stabilimento ospedaliero dell Controparte_6 [...]
, che risale al 2005 (v. la Delibera Regionale n. 957 del 29 giugno 2004 CP_4 nonché il Regolamento Regionale del 23 dicembre 2004 n. 9, avente ad oggetto:
“Trasferimento all Controparte_7 dello Stabilimento di Integrazione”). Persona_1 Pt_1
Si ritiene che questa considerazione integri una circostanza dirimente in senso sfavorevole alla lavoratrice, e ciò alla luce della stessa prospettazione attorea, atteso che nel ricorso introduttivo si sostiene, a fondamento della richiesta risarcitoria, che l'Azienda sarebbe stata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo sindacale del 29 marzo 2001. Di contro, a questa Corte non sembra affatto che si possa intravedere qualsivoglia profilo di inadempienza a carico di soggetti giuridici che non erano rappresentati dai sindacati che hanno sottoscritto l'accordo del 29 marzo 2001; né è possibile parlare di inadempimento rispetto a soggetti contrattuali che non erano parte di quell'accordo. 6.6. A ciò deve aggiungersi un'ulteriore e fondamentale considerazione, oggetto di specifico ed articolato motivo di gravame da parte dell' CP_2
L'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”.
7 Ciò significa che l non avrebbe potuto - e non potrebbe - prescindere dalla CP_2 copertura finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e s'inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego. Già con la sentenza di questa Corte del 2019 innanzi richiamata si è affermato (con motivazione condivisibile cui il Collegio intende dare continuità) che “con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori.
Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche, cioè a profili Part immanenti al modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”. Come correttamente rilevato dall l'esigenza del rispetto dei vincoli di CP_2 bilancio e la necessità della copertura finanziaria è esplicitata anche nel D. Lgs. n. 165/01, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (artt. 40, 3° co., e 43, 5° co.) ma stabilisce, all'art.40 bis introdotto dal D. Lgs. n. 150/09, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa. Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal D. Lgs. n. 150/09 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso. Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002) è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass. n. 25622/2023 cit.). 6.7. Osserva la Corte che, come correttamente rilevato dall appellante, anche CP_2 la legislazione regionale, con la L. n. 1 del 2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego e si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
8 Difatti, l'art. 7 della L.R. n. 1/2008 (successivo al 2001), rubricato “Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue: «1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 2000. 2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali: a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio». La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa - e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” - ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio. Da tanto consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, giacché in caso contrario si porrebbe in essere la violazione della norma in esame, la quale esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio in parola in assenza delle condizioni indicate nei punti a) e b) del comma 2; laddove trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente (“In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”). Va evidenziato, inoltre, che “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” richiesta dalla norma regionale deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa ma anche successivamente;
ciò di cui danno atto le stesse parti contrattuali dell'accordo del 29 marzo 2001, atteso che lo stesso, a dimostrazione dell'assenza di uno studio sull'impatto economico del fenomeno, espressamente prevede nella parte finale “la necessità di effettuare una serie di verifiche, anche dal punto di vista finanziario”. Orbene, in relazione al periodo oggetto di causa è documentato che l'Accordo sindacale del 29 marzo 2001 non coinvolgeva in alcun modo i dipendenti dell
[...]
e non conteneva pacificamente alcuna previsione Controparte_6 finanziaria di risorse eventualmente destinabili allo scopo. Né risulta in ogni caso che i bilanci del relativi alle annualità per cui è causa fossero compatibili con Parte_1
l'apertura di un ulteriore servizio mensa presso il diverso plesso dell
[...]
. CP_5
9 Non vi è quindi prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio a cui il menzionato art. 7 della L.R. n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa. L'art. 7 della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 “àncora l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle “due condizioni essenziali” (A) della “particolare articolazione dell'orario di lavoro” e (B) della “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”; sancisce coerentemente che, in assenza delle predette condizioni, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”. La legge regionale 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che – come si è visto – non vale a fondare alcun diritto alla mensa, almeno per gli anni dedotti in questa controversia
– per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di retribuzione.” (cfr. il già citato precedente di questa Corte n. 2289 del 2019). L'art. 29 dell'accordo integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del servizio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non disponibili né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità. Alla mancata previsione di copertura finanziaria consegue la nullità dell'accordo sindacale del 29 marzo 2001, in quanto posto in essere in violazione di norme di legge. Al riguardo è opportuno sottolineare che la S.C., nella recente sentenza 21 febbraio 2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale ha affermato che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999.”. Secondo la NE “Tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo, impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art.40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso
10 in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa
(Cass. 7 novembre 2018, n. 28452)”. Se, quindi, la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa è prevista dal legislatore come condizione per la stipula dei contratti decentrati (a mente del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3), ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa difformi che prescindono da tale verifica di compatibilità. E ciò vale anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole [cfr. Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui “Anche una delibera di recepimento di quell'Accordo…se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata
… (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021, n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”]. D'altra parte, se è vero che eventuali provvedimenti di recepimento appaiono del tutto inidonei a superare la nullità della contrattazione decentrata, ne deriva l'assoluta irrilevanza delle delibere del richiamate dalla lavoratrice e non ha Parte_1 fondamento la tesi secondo cui vi sarebbe stato un recepimento delle clausole contrattuali da parte della P.A., atteso che quei provvedimenti, siccome fondati su accordi invalidi, sono a propria volta illegittimi e devono essere disapplicati. Difatti, se l' reputando valido l'obbligo assunto in sede di contrattazione CP_2 decentrata con l'accordo del 29 marzo 2001, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque presti servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che “sono nulle e devono essere disapplicate”. Osta, dunque, all'accoglimento della domanda anche tale ulteriore impedimento di tipo economico. Pertanto, l'accordo sindacale del 29 marzo 2001 non risulta idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo anteriore all'accorpamento dell'
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al Policlinico e difforme dalla normativa nazionale e regionale alla luce della CP_5 quale occorre la copertura di spesa;
peraltro, trattandosi di un accorpamento che ha interessato numerosissimi dipendenti, a maggior ragione risulta inapplicabile nei confronti della ricorrente. Né ci si può dolere dell'avvenuta scelta di utilizzare per il servizio mensa un edificio situato in posizione svantaggiata per la ricorrente, se è vero – com'è vero - che l' nel 2001 non avrebbe potuto prevedere che nel 2005 quella scelta non CP_2 avrebbe soddisfatto anche i bisogni dei dipendenti del P.O. Persona_1
Ha quindi errato il primo giudice nel ritenere irrilevante la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1/2008. CP_8
Sul punto il Tribunale ha ritenuto che il solo fatto che l abbia istituito il CP_2 servizio in questione ricorrendo all'uso di una mensa di un altro ente dimostra in modo
11 incontrovertibile che si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'istituzione del servizio, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa. Appare tuttavia evidente che l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie che hanno determinato le parti sociali ad istituire la mensa a quella data devono fare i conti
– da un lato – con la circostanza (dirimente, a parere della Corte) della non riconducibilità dell'odierna appellata alla platea dei dipendenti a cui era riferito il contenuto di quell'accordo e – dall'altro – con la necessità di compiere anno per anno la verifica della sussistenza di situazioni finanziarie compatibili con il mantenimento del servizio, essendo imprescindibile una valutazione economica dei costi aziendali rapportata ai vincoli di bilancio ed alle modifiche che detto bilancio subisce nel tempo. La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in sede di attivazione del servizio ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo. Da ciò deriva che nemmeno può in questa sede trovare ingresso la questione avente ad oggetto la dedotta disparità di trattamento fra i dipendenti dell che prestano CP_2 servizio nel plesso ubicato alla piazza Giulio Cesare e quelli, come l'odierna dipendente, che prestano la loro attività presso l' Controparte_6
Peraltro, osserva la Corte che “In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art.45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali;
la disparità, infatti, trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete” (cfr. Cass. n. 6553/2019 e n. 1037/2014; id. SS.UU. n. 10454/2008; ma si veda, nello stesso senso, anche la recente sentenza n. 24574/2024 della Suprema Corte, che ha richiamato il suddetto principio di diritto in relazione all'accorpamento di unità amministrative assoggettate a distinti contratti collettivi integrativi). 7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte ed in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020 mentre, rispetto al periodo residuo, la domanda proposta dalla con il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio dev'essere rigettata. Resta assorbita ogni altra questione, ivi inclusa quella relativa all'imputabilità alla responsabilità datoriale della scelta di chiudere la mensa nel 2020 ed al CP_3
12 conseguente diritto della lavoratrice alla tutela risarcitoria per il danno subìto in conseguenza di detta scelta, atteso che l'insussistenza del diritto al servizio mensa in capo alla ricorrente esclude la configurabilità di qualsivoglia pregiudizio suscettibile di risarcimento. 8. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, attesa la sussistenza di numerosi precedenti di merito favorevoli ai lavoratori e la controvertibilità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato Parte_1 il 7 novembre 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 15 maggio 2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020;
- rigetta la domanda proposta dalla con il ricorso introduttivo del giudizio CP_1 rispetto al periodo residuo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Bari, il 31 marzo 2025 Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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