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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 324/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUANLE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 324/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARLINI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Omegna (VB), Piazza Martiri della Libertà 16
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 C.F._3
PAGANESSI SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Omegna (VB), Via
Mazzini n. 66/68
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: accertare che i convenuti hanno ricevuto dall'attore l'importo di complessivi € 75.000,00 a titolo di prestito oppure, in subordine, indebitamente e senza alcuna causa, se ritenuto previa declaratoria di nullità per vizio di forma scritta di eventuali accordi verbali intercorsi tra le parti o dichiarazione di risoluzione per inadempimento dei convenuti, e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro a corrispondere all'attore l'importo di € 75.000,00 oltre interessi legali dal dovuto saldo.
Respingere le avverse domande ed eccezioni riconvenzionali.
pagina 1 di 12 Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata istruttoria, ammettersi, ove ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione, gli ordini di esibizione e la prova per testi dedotte nelle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.”
Per parti convenute:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso,
in via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'avversa citazione ex art.164 cpc;
in principalità: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della SI.ra (che mai Controparte_1 ha sottoscritto tutte le quietanze allegate da controparte); in subordine, ed a voler tutto concedere ove controparte offra valida prova di pagamenti alla SI.ra
limitare l'obbligo restitutorio della convenuta alla sola somma di euro 5.000,00 quale valore CP_1 del terreno sub mapp. 119 siccome indicato nel preliminare;
nel merito respingere, siccome formulate, tutte le domanda proposte dal SI. - anche perché Pt_1 privo di legittimazione attiva - nei confronti del SI. , in quanto infondate in fatto Controparte_2 ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
sempre in via subordinata limitare l'avversa pretesa restitutoria ad euro 5.000,00, siccome versati al SI. dal SI. con bonifico del giorno 12/09/2017, somma da porsi in CP_2 Pt_1 compensazione con i danni patiti dal SI. per l'illegittima cessione dei terreni sub 724 e CP_2
718, traferiti dal SI. quale procuratore dei fratelli del convenuto, ad Pt_1 Controparte_3
in via di estremo subordine, ove si stimasse valida la cessione di un credito del (tutto eventuale) notificata il 2/12/2021 (in mancanza di alcuna statuizione sottostante, e comunque in assenza di preventive domande di recesso, ovvero inadempimento e risarcimento danni), porre la somma ricevuta dal convenuto, e pari ad euro 25.000,00 in compensazione con il valore (ben superiore) dei terreni 724
e 718 (già 683 e 688) trasferiti dal SI. quale procuratore dei SIg. e Pt_1 Controparte_4
, a ma di fatto assegnandi al SI. e/o Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2 comunque con i danni dal medesimo patiti.
Con vittoria di spese, competenze, iva e cpa”.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo che quest'ultimi fossero condannati alla restituzione della
[...] Controparte_2 complessiva somma di € 75.000,00, previo accertamento che era stata ricevuta a titolo di prestito oppure, in subordine, indebitamente e senza alcuna causa. In particolare ha esposto:
- che nel corso degli anni 2016- 2017 aveva avviato con i convenuti delle trattative per l'acquisto di alcuni immobili di loro proprietà siti nel Comune di Miasino e Pettenasco (NO);
- che nessun preliminare di compravendita era stato formalizzato in quanto era emerso che gli immobili in questione erano gravati da ipoteca e non avevano le caratteristiche richieste;
- che, tuttavia, nel corso delle trattative, l'attore aveva corrisposto ai convenuti l'importo di € 75.000,00 di cui € 22.500,00 mediante tre distinti vaglia postali in data 8.10.2016 (rispettivamente di € 10.000, €
10.000 ed € 2.500), € 20.000,00 con vaglia postale in data 17.07.2017, € 5.000,00 con vaglia in data
12.09.2017 e la differenza in contanti, come risultava dalle ricevute e proposte di preliminari, mai accettate;
- che tali somme erano state corrisposte come prestito, confidando di poterle imputare come acconto sul corrispettivo della compravendita qualora la stessa fosse andata a buon fine;
- che, tuttavia, le parti non raggiunsero alcun accordo e con raccomandata del 7.10.2021 era stata invano chiesta la ripetizione delle somme versate;
- che l'importo dei vaglia postali per complessivi € 42.500,00 era stato eseguito dalla società CP_6 che aveva ceduto il credito in questione all'attore;
- che i rapporti tra le parti dovevano essere qualificati come contratto di mutuo verbale, per l'effetto del quale i mutuatari avrebbero dovuto restituire le somme a semplice richiesta o, alternativamente, doveva ritenersi che nessun contratto fosse stato validamente stipulato, sicché le somme avrebbero dovuto essere restituite in applicazione delle norme sui pagamenti indebiti ex artt. 2033 ss c.c. e in subordine con l'azione generale di indebito arricchimento;
- che non poteva ritenersi concluso un contratto preliminare di compravendita, in quanto la proposta di contratto del 17.7.2017 non era stata sottoscritta dall'attore;
- che tra le parti erano state redatte altre bozze di contratto mai accettate dall'attore;
pagina 3 di 12 - che, ove fosse stata riconosciuta la stipulazione di un contratto preliminare, lo stesso si sarebbe dovuto ritenere nullo per difetto di forma scritta, in quanto non riportava le firme di tutte le parti interessate;
- che, in subordine, il contratto preliminare doveva ritenersi risolto per inadempimento dei convenuti;
- che, pertanto, le somme ricevute dai convenuti dovevano essere restituite maggiorate con gli interessi.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2
domande attoree. In particolare hanno dedotto:
- che la convenuta non aveva mai ricevuto le somme ex adverso pretese e che, Controparte_1
pertanto, disconosceva formalmente ogni firma in calce ai documenti prodotti dalla controparte, ed in particolare le due firme apposte in calce all'atto chiamato “diritto di prelazione”, le due firme apposte in calce al doc. 5 di controparte, e quella apposta in calce al doc. 10;
- che l'esponente eccepiva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva;
- che a sua volta disconosceva formalmente il contenuto e le firme apposte in Controparte_2
calce al doc. 4 di controparte, al doc. 5, al doc. 6, la firma apposta in calce al doc. 10 ed al doc. 11;
- che lo stesso contestava anche le firma in calce al doc. 7 e al doc. 11, pur ricordando di aver firmato un preliminare di compravendita di propri beni, senza aver rilasciato alcuna quietanza di pagamento delle somme indicate nei predetti due atti preliminari;
- che, ove le firme fossero risultate abusive, sarebbero state il frutto di un riempimento abusivo;
- che il SI. negava di aver ricevuto gli importi di cui ai vaglia postali ex adverso allegati CP_2
sub docc. 1, 2 e 3 e, invece, confermava di aver ricevuto tramite bonifico proveniente da a CP_6 titolo “caparra via dei Castani” la sola somma di euro 20.000,00 in data 17/07/2017 ed euro 5.000,000, dallo stesso SI. il giorno 12/09/2017; Pt_1
- che il credito ceduto era, alla data di cessione, soltanto eventuale, in quanto la società aveva CP_6
versato somme a titolo di caparra e non risultava aver formalizzato alcun recesso, che avrebbe, addirittura, permesso di pretendere il doppio del quantum versato;
- che non vi era prova di mutui da parte di né di pagamenti indebiti, essendo il titolo del CP_6 versamento rappresentato da “caparra via dei Castani”;
- che, in ogni caso, non poteva sussistere alcuna legittimazione attiva per il credito asseritamente ceduto;
pagina 4 di 12 - che la somma di euro 40.000,00 indicata come caparra nel doc. 11 non corrispondeva peraltro al quantum asseritamente versato sino a detta data nelle varie quietanze, che riportavano al 26/04/2016 una somma di euro 46.000,00;
- che le trattative non si erano arenate, ma era stato sottoscritto un preliminare, non nella disponibilità dei convenuti, con l'importo corretto del quantum ricevuto;
- che la controparte era consapevole che gli immobili erano gravati da iscrizioni pregiudizievoli, tanto da aver avuto plurimi incontri con il professionista di fiducia del convenuto, geom. ; CP_7
- che negli atti preliminari allegati alla citazione si dava atto dell'impegno a saldare ogni debito con gli istituti di credito mediante la “relativa cancellazione ipotecaria”;
- che l'attore aveva esclusivamente versato al solo euro 25.000,00 (20.000,00 Controparte_2 tramite bonifico che riporta la dicitura “caparra via dei castani”); CP_6
- che l'avversa domanda di ripetizione di indebito poteva semmai esser circoscritta alla somma di euro
25.000,00, da porsi in via di eccezione riconvenzionale, in compensazione con i terreni sub mapp. 724
e 718 di pertinenza e circostanti l'abitazione, che l'attore, quale procuratore degli intestatari formali, aveva ceduto alla con l'atto dr. 25/06/2018; Controparte_3 Per_1
- che, quanto alla domanda di nullità per difetto di forma ovvero, in subordine, per inadempimento dei convenuti, doveva ritenersi che con la produzione in giudizio la controparte avesse manifestato la volontà di far suo il preliminare, pur non essendo quello ex adverso prodotto coincidente con quello sottoscritto il 17/07/2017.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.9.2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza dell'8.2.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU grafologica volta a verificare l'autografia delle sottoscrizioni disconosciute.
Con ordinanza del 28.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 8.1.2025, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 6.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
pagina 5 di 12 La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, va osservato che non è meritevole d'accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda. Al riguardo è stato affermato dalla giurisprudenza che “La violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti - desumibile dalla situazione dedotta in causa nonchè dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio - in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse. Analogamente, quanto alla causa petendi, si ritiene soddisfatto il requisito della sufficiente determinatezza, allorchè siano desumibili dal complessivo contenuto dell'atto i fatti costitutivi della domanda proposta dall'attore” (cfr. Cass. Civ., n. 4828 del
7.3.2006).
Nella specie, l'attore, con riferimento alla domanda restitutoria formulata in via principale e a quella svolta in via subordinata, ha indicato i titoli e gli elementi costitutivi a fondamento delle pretese, desumibili, altresì, dalla complessiva situazione dedotta negli scritti difensivi.
Posto ciò, in termini generali, giova premettere che l'azione di ripetizione dell'indebito mira ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, ovvero di quanto pagato in assenza di valida causa debendi. Quest'ultima è espressione del cosiddetto principio causalistico, in forza del quale è necessario che ogni spostamento patrimoniale all'interno dell'ordinamento possa ritenersi giustificato in forza di una valida causa, ovvero di una giustificazione causale, idonea, come tale, a sorreggere il suddetto movimento di ricchezza. Pertanto, ogni attribuzione economica priva di ragione giustificatrice, sia ab initio che in forza di accadimenti sopravvenuti, determina l'insorgenza in capo all'accipiens, che ha ricevuto l'indebita attribuzione, di un'obbligazione restitutoria, volta a ripristinare lo status quo ante, come se il suddetto spostamento patrimoniale non avesse mai avuto luogo.
In punto di onere probatorio, occorre osservare che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/2001, la giurisprudenza ha affermato, in termini generali, che in sede di responsabilità da inadempimento di obbligazioni (contrattuali e non) ex art. 1218 c.c. al creditore, in omaggio ai principi di persistenza presuntiva del diritto di credito e di prossimità della prova, incombe la prova della fonte
(contrattuale, legale o fattuale) del diritto di credito, con connessa allegazione (non prova) dell'altrui pagina 6 di 12 inadempimento;
sul debitore convenuto, viceversa, incombe la prova dell'avvenuta estinzione del credito (mediante adempimento o altre modalità), o dell'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile (come desumibile dal dictum dell'art. 1218 c.c.). Tale regola generale di riparto dell'onere probatorio deve trovare applicazione anche in merito all'azione ex art. 2033 c.c., in particolare con riferimento al principio di vicinanza o disponibilità della prova, a mente del quale non può richiedersi al creditore di una certa prestazione di fornire la prova di fatti negativi, in quanto questi ultimi, proprio in ragione della loro peculiare natura negativa, risultano sostanzialmente estranei alla sua sfera giuridica. Essi, infatti, possono difficilmente costituire oggetto di deduzione istruttoria ad opera del soggetto interessato alla dimostrazione di essi, presentando i caratteri di una mancata modificazione della realtà fattuale e/o giuridica. Tale scelta operativa deve essere applicata anche in tema di azione ex art. 2033 c.c., dal momento che anche in tale sede ricorre un fatto negativo, ovvero l'assenza di giustificazione causale del pagamento realizzato dal solvens agente in ripetizione. La giurisprudenza ha, quindi, ritenuto che, essendo i presupposti dell'azione di cui all'art. 2033 c.c. costituiti dall'esecuzione di una prestazione da parte del solvens e dal suo carattere non dovuto in ragione dell'invalidità del vincolo obbligatorio o della sua inesistenza, l'onere della prova debba essere modulato in base alle deduzioni attoree. Se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione sia stato eseguito, ad esempio in base ad un titolo nullo oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti.
Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione sia stato compiuto sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis (Cass. sez. VI, 26/05/2021, n.14428; Cass. Sez. III, 06.10.2015 n.
19002).
Nella specie, l'attore ha chiesto la restituzione della somma di euro 75.000,00 deducendo, in via principale, che la stessa era stata corrisposta ai convenuti a titolo di prestito e, in via subordinata, in assenza di un titolo che giustificasse l'attribuzione.
In primo luogo, va osservato che non può ritenersi dimostrata la conclusione di un contratto di mutuo tra le parti, non essendo stato prodotto alcun documento riferibile a un rapporto di mutuo, ad eccezione della richiesta d'emissione di vaglia postale del 12.9.2017, in cui è stata indicata la causale “prestito pagina 7 di 12 personale” (doc. 9). Non sono stati, quindi, ammessi i capitoli di prova orale formulati da parte attrice, in quanto articolati in violazione del disposto di cui all'art. 2722 c.c., che vieta la prova per testimoni quando ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. Nella specie, infatti, i documenti prodotti, seppur incompleti, si riferiscono testualmente a un diritto di prelazione e a un contratto preliminare per la vendita di immobili (doc. 4-7-10-11).
In ogni caso, non può ritenersi che sia stata raggiunta alcune valida pattuizione vincolante tra le parti.
In primo luogo, va osservato che il documento n. 4 recante il titolo “diritto di prelazione” e contenente la disciplina di un contratto di prelazione è stato sottoscritto dai soli convenuti e non, altresì, dall'attore.
È noto l'orientamento giurisprudenziale, citato dai convenuti, secondo cui la produzione in giudizio di un contratto non sottoscritto equivale, comunque, alla sua sottoscrizione (cfr. Cass. sez. II, 17/10/2006,
n.22223). Esso non può, tuttavia, ritenersi applicabile al caso concreto, in quanto tale meccanismo può operare se la produzione del documento è accompagnata dalla manifestazione della volontà di avvalersi del suo contenuto, mentre nella specie il documento che è stato prodotto dall'attore al solo fine di dimostrare l'avvio tra le parti di trattative mai concluse, negando specificamente di averlo sottoscritto.
Parimenti il documento prodotto sub. doc. 7 non può essere considerato un valido contratto preliminare, in quanto non è stato sottoscritto dall'attore, il quale ha escluso di averlo mai concluso.
Tra i firmatari figurano, peraltro, i nominativi di e soggetti estranei al CP_8 Controparte_9 giudizio. Nell'atto è contenuta la previsione secondo cui il SI. “accetta e promette Parte_1
di acquistare tutti i diritti compresi, per sé e/o persone fisiche e/o giuridiche, Enti, che si riserva di deSInare al momento degli atti notarili di compravendita, o girare alla SInora dietro CP_8 saldo di quanto anticipato, anche in più tempi”. Tale presunto acquisto in nome e per conto di CP_8 non può essere ricondotto alla volontà dell'attore, che non ha firmato il contratto e, pertanto, si
[...] tratta di una previsione del tutto improduttiva d'effetti nei suoi confronti e nei riguardi dei firmatari e CP_8 Controparte_9
Infine, deve essere esclusa la natura di pattuizioni contrattuali dei documenti n. 10 e 11, parimenti privi di sottoscrizioni da parte di Parte_1
I documenti predetti sono, invece, tutti riferibili ai convenuti e Controparte_1 [...]
CP_2
pagina 8 di 12 Gli stessi, nella comparsa di costituzione e risposta, hanno disconosciuto le rispettive sottoscrizioni presenti su documenti già menzionati e sui quelli prodotti dalla controparte ai numeri n. 5-6-18-19.
A fronte dell'istanza di verificazione presentata dall'attore, è stata, quindi, disposta CTU volta a verificare l'autografia delle sottoscrizioni presenti sugli atti disconosciuti. Dalle risultanze peritali, del tutto condivise dal Tribunale, è emersa l'autenticità delle sottoscrizioni, essendo stato accertato che tutte le firme presenti sui documenti esaminati erano state redatte di pugno dei rispettivi autori. Non è, pertanto, meritevole d'accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
Controparte_1
I documenti n. 4 e 5, sottoscritti da entrambi, sono qualificabili come quietanze di pagamento, in quanto negli stessi i convenuti hanno dato atto di aver ricevuto in diversi momenti temporali delle somme di denaro, quantificati in complessivi euro 35.500,00.
Nei documenti n. 6 e 11, invece, ha riconosciuto che tale somma era stata Controparte_2 ulteriormente integrata sino ad arrivare all'importo di euro 46.000,00 e nel documento n. 7, datato
17.7.2017, che l'importo percepito ammontava a complessivi euro 50.000,00.
L'incasso delle somme riportate degli ordini di vaglia postali datati 8.10.2016 è stato, peraltro, confermato anche da (doc. 17). Tali documenti, la cui paternità è stata riconosciuta Controparte_10
dalla CTU espletata, pur non rappresentando delle valide pattuizioni, sono idonei a dimostrare, come prospettato dall'attore, che erano state instaurate delle trattative per la vendita a quest'ultimo di immobili di proprietà dei convenuti, le quali non sono andate a buon fine, non essendo stata documentata la conclusione di un contratto preliminare o di un contratto definitivo di compravendita tra le parti.
È rimasta, infatti, indimostrata l'allegazione dei convenuti circa l'esistenza di un contratto preliminare non nella disponibilità degli stessi, la cui sussistenza non avrebbe potuto essere provata neanche mediante una prova testimoniale trattandosi di contratto che richiede la forma scritta ad substantiam.
Parimenti, non può ritenersi che le somme ricevute dovessero essere imputate al pagamento dei terreni, già traferiti a una società collegata a parte attrice, quale Nell'atto di Controparte_3
compravendita, è, infatti, intervenuto nella qualità di procuratore non dei convenuti, Parte_1 bensì di soggetti estranei al giudizio e non è documentato l'eventuale rapporto di rappresentanza intercorrente tra le parti (doc. 4 convenuti). Non è stato, inoltre, dimostrato alcun danno asseritamente pagina 9 di 12 patito dal SI. per l'illegittima cessione dei terreni sub 724 e 718, traferiti dal quale CP_2 Pt_1
procuratore dei fratelli del convenuto, ad Controparte_3
Inoltre, dalla generica causale “pagamento” indicata in alcune richieste di emissione di vaglia postali
(doc. 2-3) non può essere desunta l'esistenza di alcun titolo contrattuale su cui avrebbe potuto fondarsi l'attribuzione patrimoniale.
Sulla base dei documenti n. 4-5-6-7-17 risulta, quindi, provato che ha pagato ai Parte_1
convenuti la somma di euro 50.000,00. Più precisamente lo stesso ha corrisposto euro 35.500,00 ad entrambi ed euro 14.500,00 al solo Controparte_2
La mancata dimostrazione della ragione causale giustificativa dello spostamento di ricchezza impone, quindi, ai convenuti di restituire la somma corrispondente all'indebito percepito. ha, inoltre, riconosciuto di aver ricevuto la somma € 20.000,00 relativa al vaglia Controparte_2 postale del 17.07.2017 e la somma di € 5.000,00 relativa al vaglia del 12.09.2017, le quali devono essere parimenti oggetto dell'obbligo restitutorio (doc. 8 e 9).
Difatti, con riferimento alla somma di euro 20.000,00, non può essere valorizzata la causale “caparra via dei Castani” indicata nella richiesta di vaglia postale, in quanto la caparra è un negozio reale accessorio a un contratto. In assenza, come nella specie, di un titolo contrattuale, la dazione di denaro risulta, quindi, essere priva di giustificazione causale.
Nella richiesta di vaglia postale per la somma di euro 5.000,00 è, invece, riportata la causale “prestito personale”. Può, quindi, ritenersi che, limitatamente a tale importo, era stato concluso tra le parti un contratto reale di mutuo, il quale obbliga comunque il mutuatario a restituire la somma di CP_2
5.000,00 euro ricevuta.
Infine, deve essere disattesa l'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 con riferimento alla cessione del credito svolta dalla società a favore di quest'ultimo. Ai fini CP_6 dell'efficacia della cessione, il debitore ceduto non deve, infatti, essere parte del contratto, ma è sufficiente che ne venga notiziato. Sul punto, l'art. 1260 c.c. prevede che “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Nella specie, sulla base della documentazione prodotta, risulta dimostrato che il cedente ha CP_6
notificato ai convenuti l'intervenuta cessione del credito, che deve, pertanto, ritenersi efficace nei confronti degli stessi per l'importo di euro 42.500,00 (doc. 14).
pagina 10 di 12 Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve essere accolta, avendo i convenuti ricevuto indebitamente la complessiva somma di euro 75.000,00. In particolare, e Controparte_1
devono essere condannati in solido alla restituzione della somma di euro Controparte_2
35.500,00 (doc.4-5), mentre deve essere, altresì, essere condannato a restituire Controparte_2
la somma di euro 39.500,00 (corrispondete a 14.500,00 + 25.000,00, doc. 6-7-8-9).
I convenuti devono, inoltre, essere condannati alla corresponsione degli interessi maturati sulle somme indebitamente percepite. Sul punto la giurisprudenza ha, infatti, affermato che “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (Cass. 07/05/2024, n.12362).
Nella specie, essendo le somme state corrisposte nel corso di trattative, non andate a buon fine, relative alla vendita di alcuni immobili, deve escludersi che i convenuti le abbiano percepite nella piena consapevolezza del loro carattere indebito. Gli interessi legali sono, quindi, dovuti dal momento della presentazione della presente domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Infine, non è meritevole d'accoglimento la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 96, c.3, c.p.c. proposta dall'attore. Al riguardo, giova rammentare che, ad avviso della giurisprudenza, “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma eSIe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. sez. II, 03/05/2022, n.13859). Nella specie, non si ritiene pagina 11 di 12 che i convenuti abbiano resistito in giudizio con malafede o colpa grave, rientrando il disconoscimento della sottoscrizione tra gli strumenti processuali a disposizione della parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannati alla refusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, complessivamente in euro 786,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Devono, infine, essere poste a carico dei convenuti le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- condanna e in solido, alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di euro 35.500,00, oltre interessi come indicati in parte motiva, e Parte_1
condanna alla restituzione in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_1
39.500,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- condanna e a rifondere a favore di le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
spese di lite liquidate in euro 786,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- pone definitivamente a carico di e le spese di CTU, come Controparte_1 Controparte_2
liquidate in corso di causa.
Verbania, 27.5.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUANLE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 324/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARLINI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Omegna (VB), Piazza Martiri della Libertà 16
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 C.F._3
PAGANESSI SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Omegna (VB), Via
Mazzini n. 66/68
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: accertare che i convenuti hanno ricevuto dall'attore l'importo di complessivi € 75.000,00 a titolo di prestito oppure, in subordine, indebitamente e senza alcuna causa, se ritenuto previa declaratoria di nullità per vizio di forma scritta di eventuali accordi verbali intercorsi tra le parti o dichiarazione di risoluzione per inadempimento dei convenuti, e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro a corrispondere all'attore l'importo di € 75.000,00 oltre interessi legali dal dovuto saldo.
Respingere le avverse domande ed eccezioni riconvenzionali.
pagina 1 di 12 Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via subordinata istruttoria, ammettersi, ove ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione, gli ordini di esibizione e la prova per testi dedotte nelle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.”
Per parti convenute:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso,
in via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'avversa citazione ex art.164 cpc;
in principalità: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della SI.ra (che mai Controparte_1 ha sottoscritto tutte le quietanze allegate da controparte); in subordine, ed a voler tutto concedere ove controparte offra valida prova di pagamenti alla SI.ra
limitare l'obbligo restitutorio della convenuta alla sola somma di euro 5.000,00 quale valore CP_1 del terreno sub mapp. 119 siccome indicato nel preliminare;
nel merito respingere, siccome formulate, tutte le domanda proposte dal SI. - anche perché Pt_1 privo di legittimazione attiva - nei confronti del SI. , in quanto infondate in fatto Controparte_2 ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
sempre in via subordinata limitare l'avversa pretesa restitutoria ad euro 5.000,00, siccome versati al SI. dal SI. con bonifico del giorno 12/09/2017, somma da porsi in CP_2 Pt_1 compensazione con i danni patiti dal SI. per l'illegittima cessione dei terreni sub 724 e CP_2
718, traferiti dal SI. quale procuratore dei fratelli del convenuto, ad Pt_1 Controparte_3
in via di estremo subordine, ove si stimasse valida la cessione di un credito del (tutto eventuale) notificata il 2/12/2021 (in mancanza di alcuna statuizione sottostante, e comunque in assenza di preventive domande di recesso, ovvero inadempimento e risarcimento danni), porre la somma ricevuta dal convenuto, e pari ad euro 25.000,00 in compensazione con il valore (ben superiore) dei terreni 724
e 718 (già 683 e 688) trasferiti dal SI. quale procuratore dei SIg. e Pt_1 Controparte_4
, a ma di fatto assegnandi al SI. e/o Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2 comunque con i danni dal medesimo patiti.
Con vittoria di spese, competenze, iva e cpa”.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo che quest'ultimi fossero condannati alla restituzione della
[...] Controparte_2 complessiva somma di € 75.000,00, previo accertamento che era stata ricevuta a titolo di prestito oppure, in subordine, indebitamente e senza alcuna causa. In particolare ha esposto:
- che nel corso degli anni 2016- 2017 aveva avviato con i convenuti delle trattative per l'acquisto di alcuni immobili di loro proprietà siti nel Comune di Miasino e Pettenasco (NO);
- che nessun preliminare di compravendita era stato formalizzato in quanto era emerso che gli immobili in questione erano gravati da ipoteca e non avevano le caratteristiche richieste;
- che, tuttavia, nel corso delle trattative, l'attore aveva corrisposto ai convenuti l'importo di € 75.000,00 di cui € 22.500,00 mediante tre distinti vaglia postali in data 8.10.2016 (rispettivamente di € 10.000, €
10.000 ed € 2.500), € 20.000,00 con vaglia postale in data 17.07.2017, € 5.000,00 con vaglia in data
12.09.2017 e la differenza in contanti, come risultava dalle ricevute e proposte di preliminari, mai accettate;
- che tali somme erano state corrisposte come prestito, confidando di poterle imputare come acconto sul corrispettivo della compravendita qualora la stessa fosse andata a buon fine;
- che, tuttavia, le parti non raggiunsero alcun accordo e con raccomandata del 7.10.2021 era stata invano chiesta la ripetizione delle somme versate;
- che l'importo dei vaglia postali per complessivi € 42.500,00 era stato eseguito dalla società CP_6 che aveva ceduto il credito in questione all'attore;
- che i rapporti tra le parti dovevano essere qualificati come contratto di mutuo verbale, per l'effetto del quale i mutuatari avrebbero dovuto restituire le somme a semplice richiesta o, alternativamente, doveva ritenersi che nessun contratto fosse stato validamente stipulato, sicché le somme avrebbero dovuto essere restituite in applicazione delle norme sui pagamenti indebiti ex artt. 2033 ss c.c. e in subordine con l'azione generale di indebito arricchimento;
- che non poteva ritenersi concluso un contratto preliminare di compravendita, in quanto la proposta di contratto del 17.7.2017 non era stata sottoscritta dall'attore;
- che tra le parti erano state redatte altre bozze di contratto mai accettate dall'attore;
pagina 3 di 12 - che, ove fosse stata riconosciuta la stipulazione di un contratto preliminare, lo stesso si sarebbe dovuto ritenere nullo per difetto di forma scritta, in quanto non riportava le firme di tutte le parti interessate;
- che, in subordine, il contratto preliminare doveva ritenersi risolto per inadempimento dei convenuti;
- che, pertanto, le somme ricevute dai convenuti dovevano essere restituite maggiorate con gli interessi.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2
domande attoree. In particolare hanno dedotto:
- che la convenuta non aveva mai ricevuto le somme ex adverso pretese e che, Controparte_1
pertanto, disconosceva formalmente ogni firma in calce ai documenti prodotti dalla controparte, ed in particolare le due firme apposte in calce all'atto chiamato “diritto di prelazione”, le due firme apposte in calce al doc. 5 di controparte, e quella apposta in calce al doc. 10;
- che l'esponente eccepiva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva;
- che a sua volta disconosceva formalmente il contenuto e le firme apposte in Controparte_2
calce al doc. 4 di controparte, al doc. 5, al doc. 6, la firma apposta in calce al doc. 10 ed al doc. 11;
- che lo stesso contestava anche le firma in calce al doc. 7 e al doc. 11, pur ricordando di aver firmato un preliminare di compravendita di propri beni, senza aver rilasciato alcuna quietanza di pagamento delle somme indicate nei predetti due atti preliminari;
- che, ove le firme fossero risultate abusive, sarebbero state il frutto di un riempimento abusivo;
- che il SI. negava di aver ricevuto gli importi di cui ai vaglia postali ex adverso allegati CP_2
sub docc. 1, 2 e 3 e, invece, confermava di aver ricevuto tramite bonifico proveniente da a CP_6 titolo “caparra via dei Castani” la sola somma di euro 20.000,00 in data 17/07/2017 ed euro 5.000,000, dallo stesso SI. il giorno 12/09/2017; Pt_1
- che il credito ceduto era, alla data di cessione, soltanto eventuale, in quanto la società aveva CP_6
versato somme a titolo di caparra e non risultava aver formalizzato alcun recesso, che avrebbe, addirittura, permesso di pretendere il doppio del quantum versato;
- che non vi era prova di mutui da parte di né di pagamenti indebiti, essendo il titolo del CP_6 versamento rappresentato da “caparra via dei Castani”;
- che, in ogni caso, non poteva sussistere alcuna legittimazione attiva per il credito asseritamente ceduto;
pagina 4 di 12 - che la somma di euro 40.000,00 indicata come caparra nel doc. 11 non corrispondeva peraltro al quantum asseritamente versato sino a detta data nelle varie quietanze, che riportavano al 26/04/2016 una somma di euro 46.000,00;
- che le trattative non si erano arenate, ma era stato sottoscritto un preliminare, non nella disponibilità dei convenuti, con l'importo corretto del quantum ricevuto;
- che la controparte era consapevole che gli immobili erano gravati da iscrizioni pregiudizievoli, tanto da aver avuto plurimi incontri con il professionista di fiducia del convenuto, geom. ; CP_7
- che negli atti preliminari allegati alla citazione si dava atto dell'impegno a saldare ogni debito con gli istituti di credito mediante la “relativa cancellazione ipotecaria”;
- che l'attore aveva esclusivamente versato al solo euro 25.000,00 (20.000,00 Controparte_2 tramite bonifico che riporta la dicitura “caparra via dei castani”); CP_6
- che l'avversa domanda di ripetizione di indebito poteva semmai esser circoscritta alla somma di euro
25.000,00, da porsi in via di eccezione riconvenzionale, in compensazione con i terreni sub mapp. 724
e 718 di pertinenza e circostanti l'abitazione, che l'attore, quale procuratore degli intestatari formali, aveva ceduto alla con l'atto dr. 25/06/2018; Controparte_3 Per_1
- che, quanto alla domanda di nullità per difetto di forma ovvero, in subordine, per inadempimento dei convenuti, doveva ritenersi che con la produzione in giudizio la controparte avesse manifestato la volontà di far suo il preliminare, pur non essendo quello ex adverso prodotto coincidente con quello sottoscritto il 17/07/2017.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.9.2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza dell'8.2.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU grafologica volta a verificare l'autografia delle sottoscrizioni disconosciute.
Con ordinanza del 28.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 8.1.2025, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 6.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
pagina 5 di 12 La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, va osservato che non è meritevole d'accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda. Al riguardo è stato affermato dalla giurisprudenza che “La violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti - desumibile dalla situazione dedotta in causa nonchè dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio - in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse. Analogamente, quanto alla causa petendi, si ritiene soddisfatto il requisito della sufficiente determinatezza, allorchè siano desumibili dal complessivo contenuto dell'atto i fatti costitutivi della domanda proposta dall'attore” (cfr. Cass. Civ., n. 4828 del
7.3.2006).
Nella specie, l'attore, con riferimento alla domanda restitutoria formulata in via principale e a quella svolta in via subordinata, ha indicato i titoli e gli elementi costitutivi a fondamento delle pretese, desumibili, altresì, dalla complessiva situazione dedotta negli scritti difensivi.
Posto ciò, in termini generali, giova premettere che l'azione di ripetizione dell'indebito mira ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, ovvero di quanto pagato in assenza di valida causa debendi. Quest'ultima è espressione del cosiddetto principio causalistico, in forza del quale è necessario che ogni spostamento patrimoniale all'interno dell'ordinamento possa ritenersi giustificato in forza di una valida causa, ovvero di una giustificazione causale, idonea, come tale, a sorreggere il suddetto movimento di ricchezza. Pertanto, ogni attribuzione economica priva di ragione giustificatrice, sia ab initio che in forza di accadimenti sopravvenuti, determina l'insorgenza in capo all'accipiens, che ha ricevuto l'indebita attribuzione, di un'obbligazione restitutoria, volta a ripristinare lo status quo ante, come se il suddetto spostamento patrimoniale non avesse mai avuto luogo.
In punto di onere probatorio, occorre osservare che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/2001, la giurisprudenza ha affermato, in termini generali, che in sede di responsabilità da inadempimento di obbligazioni (contrattuali e non) ex art. 1218 c.c. al creditore, in omaggio ai principi di persistenza presuntiva del diritto di credito e di prossimità della prova, incombe la prova della fonte
(contrattuale, legale o fattuale) del diritto di credito, con connessa allegazione (non prova) dell'altrui pagina 6 di 12 inadempimento;
sul debitore convenuto, viceversa, incombe la prova dell'avvenuta estinzione del credito (mediante adempimento o altre modalità), o dell'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile (come desumibile dal dictum dell'art. 1218 c.c.). Tale regola generale di riparto dell'onere probatorio deve trovare applicazione anche in merito all'azione ex art. 2033 c.c., in particolare con riferimento al principio di vicinanza o disponibilità della prova, a mente del quale non può richiedersi al creditore di una certa prestazione di fornire la prova di fatti negativi, in quanto questi ultimi, proprio in ragione della loro peculiare natura negativa, risultano sostanzialmente estranei alla sua sfera giuridica. Essi, infatti, possono difficilmente costituire oggetto di deduzione istruttoria ad opera del soggetto interessato alla dimostrazione di essi, presentando i caratteri di una mancata modificazione della realtà fattuale e/o giuridica. Tale scelta operativa deve essere applicata anche in tema di azione ex art. 2033 c.c., dal momento che anche in tale sede ricorre un fatto negativo, ovvero l'assenza di giustificazione causale del pagamento realizzato dal solvens agente in ripetizione. La giurisprudenza ha, quindi, ritenuto che, essendo i presupposti dell'azione di cui all'art. 2033 c.c. costituiti dall'esecuzione di una prestazione da parte del solvens e dal suo carattere non dovuto in ragione dell'invalidità del vincolo obbligatorio o della sua inesistenza, l'onere della prova debba essere modulato in base alle deduzioni attoree. Se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione sia stato eseguito, ad esempio in base ad un titolo nullo oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti.
Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione sia stato compiuto sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis (Cass. sez. VI, 26/05/2021, n.14428; Cass. Sez. III, 06.10.2015 n.
19002).
Nella specie, l'attore ha chiesto la restituzione della somma di euro 75.000,00 deducendo, in via principale, che la stessa era stata corrisposta ai convenuti a titolo di prestito e, in via subordinata, in assenza di un titolo che giustificasse l'attribuzione.
In primo luogo, va osservato che non può ritenersi dimostrata la conclusione di un contratto di mutuo tra le parti, non essendo stato prodotto alcun documento riferibile a un rapporto di mutuo, ad eccezione della richiesta d'emissione di vaglia postale del 12.9.2017, in cui è stata indicata la causale “prestito pagina 7 di 12 personale” (doc. 9). Non sono stati, quindi, ammessi i capitoli di prova orale formulati da parte attrice, in quanto articolati in violazione del disposto di cui all'art. 2722 c.c., che vieta la prova per testimoni quando ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. Nella specie, infatti, i documenti prodotti, seppur incompleti, si riferiscono testualmente a un diritto di prelazione e a un contratto preliminare per la vendita di immobili (doc. 4-7-10-11).
In ogni caso, non può ritenersi che sia stata raggiunta alcune valida pattuizione vincolante tra le parti.
In primo luogo, va osservato che il documento n. 4 recante il titolo “diritto di prelazione” e contenente la disciplina di un contratto di prelazione è stato sottoscritto dai soli convenuti e non, altresì, dall'attore.
È noto l'orientamento giurisprudenziale, citato dai convenuti, secondo cui la produzione in giudizio di un contratto non sottoscritto equivale, comunque, alla sua sottoscrizione (cfr. Cass. sez. II, 17/10/2006,
n.22223). Esso non può, tuttavia, ritenersi applicabile al caso concreto, in quanto tale meccanismo può operare se la produzione del documento è accompagnata dalla manifestazione della volontà di avvalersi del suo contenuto, mentre nella specie il documento che è stato prodotto dall'attore al solo fine di dimostrare l'avvio tra le parti di trattative mai concluse, negando specificamente di averlo sottoscritto.
Parimenti il documento prodotto sub. doc. 7 non può essere considerato un valido contratto preliminare, in quanto non è stato sottoscritto dall'attore, il quale ha escluso di averlo mai concluso.
Tra i firmatari figurano, peraltro, i nominativi di e soggetti estranei al CP_8 Controparte_9 giudizio. Nell'atto è contenuta la previsione secondo cui il SI. “accetta e promette Parte_1
di acquistare tutti i diritti compresi, per sé e/o persone fisiche e/o giuridiche, Enti, che si riserva di deSInare al momento degli atti notarili di compravendita, o girare alla SInora dietro CP_8 saldo di quanto anticipato, anche in più tempi”. Tale presunto acquisto in nome e per conto di CP_8 non può essere ricondotto alla volontà dell'attore, che non ha firmato il contratto e, pertanto, si
[...] tratta di una previsione del tutto improduttiva d'effetti nei suoi confronti e nei riguardi dei firmatari e CP_8 Controparte_9
Infine, deve essere esclusa la natura di pattuizioni contrattuali dei documenti n. 10 e 11, parimenti privi di sottoscrizioni da parte di Parte_1
I documenti predetti sono, invece, tutti riferibili ai convenuti e Controparte_1 [...]
CP_2
pagina 8 di 12 Gli stessi, nella comparsa di costituzione e risposta, hanno disconosciuto le rispettive sottoscrizioni presenti su documenti già menzionati e sui quelli prodotti dalla controparte ai numeri n. 5-6-18-19.
A fronte dell'istanza di verificazione presentata dall'attore, è stata, quindi, disposta CTU volta a verificare l'autografia delle sottoscrizioni presenti sugli atti disconosciuti. Dalle risultanze peritali, del tutto condivise dal Tribunale, è emersa l'autenticità delle sottoscrizioni, essendo stato accertato che tutte le firme presenti sui documenti esaminati erano state redatte di pugno dei rispettivi autori. Non è, pertanto, meritevole d'accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
Controparte_1
I documenti n. 4 e 5, sottoscritti da entrambi, sono qualificabili come quietanze di pagamento, in quanto negli stessi i convenuti hanno dato atto di aver ricevuto in diversi momenti temporali delle somme di denaro, quantificati in complessivi euro 35.500,00.
Nei documenti n. 6 e 11, invece, ha riconosciuto che tale somma era stata Controparte_2 ulteriormente integrata sino ad arrivare all'importo di euro 46.000,00 e nel documento n. 7, datato
17.7.2017, che l'importo percepito ammontava a complessivi euro 50.000,00.
L'incasso delle somme riportate degli ordini di vaglia postali datati 8.10.2016 è stato, peraltro, confermato anche da (doc. 17). Tali documenti, la cui paternità è stata riconosciuta Controparte_10
dalla CTU espletata, pur non rappresentando delle valide pattuizioni, sono idonei a dimostrare, come prospettato dall'attore, che erano state instaurate delle trattative per la vendita a quest'ultimo di immobili di proprietà dei convenuti, le quali non sono andate a buon fine, non essendo stata documentata la conclusione di un contratto preliminare o di un contratto definitivo di compravendita tra le parti.
È rimasta, infatti, indimostrata l'allegazione dei convenuti circa l'esistenza di un contratto preliminare non nella disponibilità degli stessi, la cui sussistenza non avrebbe potuto essere provata neanche mediante una prova testimoniale trattandosi di contratto che richiede la forma scritta ad substantiam.
Parimenti, non può ritenersi che le somme ricevute dovessero essere imputate al pagamento dei terreni, già traferiti a una società collegata a parte attrice, quale Nell'atto di Controparte_3
compravendita, è, infatti, intervenuto nella qualità di procuratore non dei convenuti, Parte_1 bensì di soggetti estranei al giudizio e non è documentato l'eventuale rapporto di rappresentanza intercorrente tra le parti (doc. 4 convenuti). Non è stato, inoltre, dimostrato alcun danno asseritamente pagina 9 di 12 patito dal SI. per l'illegittima cessione dei terreni sub 724 e 718, traferiti dal quale CP_2 Pt_1
procuratore dei fratelli del convenuto, ad Controparte_3
Inoltre, dalla generica causale “pagamento” indicata in alcune richieste di emissione di vaglia postali
(doc. 2-3) non può essere desunta l'esistenza di alcun titolo contrattuale su cui avrebbe potuto fondarsi l'attribuzione patrimoniale.
Sulla base dei documenti n. 4-5-6-7-17 risulta, quindi, provato che ha pagato ai Parte_1
convenuti la somma di euro 50.000,00. Più precisamente lo stesso ha corrisposto euro 35.500,00 ad entrambi ed euro 14.500,00 al solo Controparte_2
La mancata dimostrazione della ragione causale giustificativa dello spostamento di ricchezza impone, quindi, ai convenuti di restituire la somma corrispondente all'indebito percepito. ha, inoltre, riconosciuto di aver ricevuto la somma € 20.000,00 relativa al vaglia Controparte_2 postale del 17.07.2017 e la somma di € 5.000,00 relativa al vaglia del 12.09.2017, le quali devono essere parimenti oggetto dell'obbligo restitutorio (doc. 8 e 9).
Difatti, con riferimento alla somma di euro 20.000,00, non può essere valorizzata la causale “caparra via dei Castani” indicata nella richiesta di vaglia postale, in quanto la caparra è un negozio reale accessorio a un contratto. In assenza, come nella specie, di un titolo contrattuale, la dazione di denaro risulta, quindi, essere priva di giustificazione causale.
Nella richiesta di vaglia postale per la somma di euro 5.000,00 è, invece, riportata la causale “prestito personale”. Può, quindi, ritenersi che, limitatamente a tale importo, era stato concluso tra le parti un contratto reale di mutuo, il quale obbliga comunque il mutuatario a restituire la somma di CP_2
5.000,00 euro ricevuta.
Infine, deve essere disattesa l'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 con riferimento alla cessione del credito svolta dalla società a favore di quest'ultimo. Ai fini CP_6 dell'efficacia della cessione, il debitore ceduto non deve, infatti, essere parte del contratto, ma è sufficiente che ne venga notiziato. Sul punto, l'art. 1260 c.c. prevede che “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Nella specie, sulla base della documentazione prodotta, risulta dimostrato che il cedente ha CP_6
notificato ai convenuti l'intervenuta cessione del credito, che deve, pertanto, ritenersi efficace nei confronti degli stessi per l'importo di euro 42.500,00 (doc. 14).
pagina 10 di 12 Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve essere accolta, avendo i convenuti ricevuto indebitamente la complessiva somma di euro 75.000,00. In particolare, e Controparte_1
devono essere condannati in solido alla restituzione della somma di euro Controparte_2
35.500,00 (doc.4-5), mentre deve essere, altresì, essere condannato a restituire Controparte_2
la somma di euro 39.500,00 (corrispondete a 14.500,00 + 25.000,00, doc. 6-7-8-9).
I convenuti devono, inoltre, essere condannati alla corresponsione degli interessi maturati sulle somme indebitamente percepite. Sul punto la giurisprudenza ha, infatti, affermato che “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (Cass. 07/05/2024, n.12362).
Nella specie, essendo le somme state corrisposte nel corso di trattative, non andate a buon fine, relative alla vendita di alcuni immobili, deve escludersi che i convenuti le abbiano percepite nella piena consapevolezza del loro carattere indebito. Gli interessi legali sono, quindi, dovuti dal momento della presentazione della presente domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Infine, non è meritevole d'accoglimento la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 96, c.3, c.p.c. proposta dall'attore. Al riguardo, giova rammentare che, ad avviso della giurisprudenza, “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma eSIe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. sez. II, 03/05/2022, n.13859). Nella specie, non si ritiene pagina 11 di 12 che i convenuti abbiano resistito in giudizio con malafede o colpa grave, rientrando il disconoscimento della sottoscrizione tra gli strumenti processuali a disposizione della parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannati alla refusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, complessivamente in euro 786,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Devono, infine, essere poste a carico dei convenuti le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- condanna e in solido, alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di euro 35.500,00, oltre interessi come indicati in parte motiva, e Parte_1
condanna alla restituzione in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_1
39.500,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- condanna e a rifondere a favore di le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
spese di lite liquidate in euro 786,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- pone definitivamente a carico di e le spese di CTU, come Controparte_1 Controparte_2
liquidate in corso di causa.
Verbania, 27.5.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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