Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione civile composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 125/2024 r.g., vertente
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Elena Pretelli del Parte_1
Foro di Urbino
Parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Enzo Di Maria del Foro di Ancona
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 16 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Pesaro aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato, su istanza della Società indicata in epigrafe, per il pagamento della somma di euro 4.530,82 Iva inclusa (già detratto il deposito cauzionale) a titolo di canoni di sublocazione dovuti e non pagati sino al termine del preavviso. Ha dedotto l'appellante l'errore del
Tribunale nel collocare temporalmente la comunicazione del recesso in data 10 agosto 2022, invece che considerare l'epoca effettiva in cui tale manifestazione era avvenuta, mediante lettera raccomandata nel mese di giugno 2022; ha, poi, censurato, la scelta del primo giudice di confermare
in subordine, ha chiesto ridursi l'importo ingiunto, nella misura dei due soli canoni relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2022; il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
L'assunto dell'appellante, in ordine all'effettiva data di comunicazione del preavviso di recesso dal contratto di sublocazione in discorso mediante raccomandata del mese di giugno invece che di agosto 2022, non soltanto risulta del tutto sfornito di minimo riscontro probatorio, ma è persino smentito in maniera eclatante dai contenuti della produzione documentale a corredo dell'opposizione proposta in primo grado, ed in particolare dall'univoco tenore della mail inviata dall'opponente (allegato n.5), nella quale costui, in risposta alle richieste del sublocatore - ed in linea con quanto risulta dalla raccomandata a mani del 10 agosto 2022 (Allegato n.3) - replica:
“….il locale è stato disdetto il 10 agosto…”.
Inoltre, sempre in seno alla mail surrichiamata, si legge: “…I canoni sono stati pagati regolarmente fino a giugno compreso pertanto luglio ed agosto sono compensati con le 2 mensilità versate durante la stipula contratto che non sono state mai restituite….”; ivi è, dunque, consacrato l'implicito riconoscimento, da parte dell'opponente ed odierno appellante, del mancato versamento dei canoni relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, coincidenti con il periodo di preavviso, contrattualmente fissato in quattro mesi all'art.2 del contratto di sublocazione, in forza di deroga in melius rispetto alle previsioni di legge. Ne discende la debenza della somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, per l'appunto corrispondente a quattro mensilità del canone pattuito, quindi già decurtata degli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, pure richiesti in seno al ricorso ex art. 633 cpc, ma che il giudice della fase monitoria ha opportunamente escluso dall'oggetto dell'ingiunzione di pagamento infine concessa.
Alla stregua dei suesposti argomenti, di valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, la sentenza impugnata non può che essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di parte appellata
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore della Società appellata in complessivi euro 1.200,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 31 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente