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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/10/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N.8705/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8705 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, all'Avv. Stornaiuolo Parte 1
Angela, presso il cui studio sito in Salerno, alla via Romualdo II Guarna 20,
elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'Avv. Zunica Alessandro, ed elettivamente domicilia presso l'avv. Anna Zingaropoli con studio in 84122 Salerno
Via Alberto Pirro n. 2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1786/2023 emesso dal Tribunale di Salerno in data 03.10.2023 e notificato in data 23.10.2023
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 24
settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01.12.2023, la signora Pt 1
[...] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la HDI Assicurazioni
S.p.A. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1786/2023, emesso dal Tribunale di
Salerno in data 03.10.2023 e notificato in data 23.10.2023, per la somma di € 21.390,60 oltre interessi legali, con decorrenza 24.05.2022 e sino all'effettivo soddisfo, oltre compensi e spese, spese generali e accessori di legge della procedura monitoria, al fine di sentire: "revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
1786/2023, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge ed essendo la pretesa creditoria azionata del tutto infondata ...Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione."
L'attore esponeva di essere stato dipendente dell Parte 2 e di aver concluso con contratto di mutuo con delegazione di pagamento perControparte_1
l'importo di € 36.096,00 assistito da polizza assicurativa obbligatoria del 27.02.2019 con HDI Assicurazione S.p.a., contro il rischio di premorienza e a garanzia del rischio di perdita impiego;
che a seguito del riconoscimento, con Deliberazione del Direttore Generale dell Parte 2 n. 879 del 9.7.2021, attese le risultanze del Verbale della
Commissione di Verifica di Napoli, della condizione di non idoneità permanente al servizio e di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, c. 12 L. n. 335/1995, la Sig.ra Pt_1 veniva posta in quiescenza a far data dal
1.7.2021; che, con nota PEC del 28.9.2021 inviata a Controparte 1
l'opponente, affetta da "malattia di alzheimer (demenza presenile)", certificata in data
26.10.2020, giusto verbale INPS, richiedeva l'attivazione della polizza a copertura del credito;
che, pertanto, chiedeva alla HDI Assicurazione S.p.a., con missiva del 11/10/2023, di attivare la polizza assicurativa a copertura del rischio d'impiego; che, ingiustamente, considerato il difetto di legittimazione attiva, l'inoperatività della surroga ex art 1916 c.c., nonché la vessatorietà delle clausole azionate, la compagnia assicurativa richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1786/2023, notificato il
23.10.2023. Pertanto, parte attrice agiva in giudizio per sentir revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1786/2023.
Con comparsa del 15/03/2024, la HDI Assicurazioni s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo: in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.e, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e, nel merito, l'integrale rigetto delle domande avversarie, infondate in fatto ed in diritto. In subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento della signora Parte 1 nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A. per le ragioni esposte in comparsa, con conseguente condanna al pagamento della somma di Euro 21.390,60 o del diverso minore importo che risultasse determinato in corso di giudizio, oltre interessi legali con decorrenza 24.05.2022 e sino all'effettivo soddisfo o dalla diversa scadenza e sino al soddisfo, con vittoria delle spese, compensi, spese generali, e accessori di legge.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 10.07.2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnava alle parti termine di giorni 15 per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione avendo il presente giudizio ad oggetto “contratti bancari” e, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 24.09.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Alla predetta udienza, celebratasi mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisone.
La domanda attorea è fondata, pertanto, va accolta.
La presente controversia attiene un tema di grande rilevanza pratica nell'ambito dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio: la vessatorietà delle clausole che attribuiscono alla compagnia assicuratrice il diritto di surroga nei confronti del debitore mutuatario, ove è necessario mantenere conseguentemente un delicato equilibrio tra le esigenze di garanzia dell'istituto di credito e la tutela del consumatore, in un contesto contrattuale complesso caratterizzato dall'interazione tra contratto di mutuo e polizza assicurativa. Inevitabilmente, dunque, nel caso in esame si intersecano diverse discipline normative che regolano i rapporti tra istituti di credito, compagnie assicurative e consumatori nel contesto dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. In questo ambito, un primo riferimento normativo fondamentale è rappresentato dal D.P.R. n. 180/1950, che contiene la disciplina speciale in materia di cessione del quinto dello stipendio. In particolare, l'art. 54, comma 1, di tale decreto impone l'obbligatorietà della stipula di un'assicurazione a garanzia del credito erogato a fronte della cessione di quote di stipendio. Tale previsione, come evidenziato dalla compagnia assicurativa nella propria difesa, costituisce una specificità di questa tipologia di finanziamento e rappresenta un elemento di cui tenere necessariamente conto nell'analisi complessiva della fattispecie.
Sul versante del diritto dei contratti, vengono in rilievo le norme del Codice civile che disciplinano il contratto di mutuo, il contratto di assicurazione e l'istituto della surrogazione. Il contratto di mutuo, disciplinato dagli artt. 1813 e seguenti del codice civile, si configura come il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Nel caso di specie, si tratta di un mutuo con cessione del quinto dello stipendio, caratterizzato dalla particolare modalità di restituzione attraverso trattenute effettuate direttamente dal datore di lavoro sulla retribuzione del debitore. Per quanto riguarda il contratto di assicurazione, viene in rilievo soprattutto l'art. 1891 c.c., che disciplina l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, schema negoziale invocato dalla compagnia assicurativa per giustificare la propria pretesa. Secondo tale norma, se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. La compagnia assicurativa sostiene che, in virtù di tale schema,
l'assicurazione sarebbe stata stipulata per garantire l'istituto bancario dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del debitore finanziato,
e non già nell'interesse del finanziato stesso. Altro riferimento normativo di rilievo è
l'art. 1916 c.c., che disciplina il diritto di surrogazione dell'assicuratore. Secondo tale norma, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Tuttavia, come opportunamente rilevato nella sentenza, tale diritto di surrogazione legale opera esclusivamente nei confronti dei terzi responsabili del danno, e non già nei confronti dell'assicurato stesso. A queste norme di diritto comune si affiancano le disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che vengono in rilievo in considerazione della qualifica di consumatore della debitrice opponente. In particolare,
l'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo stabilisce che nei contratti conclusi tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L'art. 34, commi 4 e 5, precisa che non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale, la cui prova grava sul professionista. Infine, l'art. 36 prevede la nullità delle clausole considerate vessatorie, ferma restando la validità del contratto per il resto.
Orbene, evidenziato il contesto normativo di riferimento, è opportuno considerare la giurisprudenza formatasi sul tema. A tal proposito, un recente orientamento (Trib.
Milano 7 aprile 2025 sent. n.2921) stabilisce la nullità delle clausole come quella contestata dall'attrice (art. 4 pag 4 di 6 del contratto allegato da parte attrice all'atto di citazione): "Nei contratti di mutuo con cessione del quinto dello stipendio, le clausole che prevedono il diritto di surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario- consumatore in caso di inadempimento conseguente alla perdita del lavoro devono essere considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del
Consumo quando determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a danno del consumatore. Il diritto di surroga convenzionalmente previsto non può trovare fondamento nell'articolo 1916 del Codice Civile, poiché tale norma opera esclusivamente nei rapporti con terzi responsabili del danno, qualifica che non può essere attribuita al dipendente finanziato per il solo fatto di essere debitore, considerato che la copertura assicurativa "rischio impiego" opera indipendentemente da qualsiasi responsabilità del lavoratore e senza distinzione tra perdita colpevole e incolpevole del lavoro. L'inserimento convenzionale del diritto di surroga in favore dell'assicuratore nei confronti del finanziato assicurato realizza un'alterazione dell'equilibrio contrattuale proprio dell'assicurazione, anche rispetto allo schema del contratto in favore di terzo, poiché il contraente assicurato risulta gravato sia dal pagamento del premio sia, al verificarsi del rischio assicurato, dal sopportarne le conseguenze economiche attraverso il pagamento di un importo pari al debito residuo del finanziamento. Tale meccanismo neutralizza l'alea contrattuale a vantaggio dell'assicuratore che, pur ricevendo il compenso per la gestione del rischio, di fatto non assume alcun rischio effettivo. Le clausole attributive del diritto di surroga, incidendo in maniera determinante sulla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione concluso tra consumatore e professionista, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa individuale ai sensi dell'articolo
34, commi 4 e 5, del Codice del Consumo, in difetto della quale devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'articolo 36 del medesimo Codice. La nullità di tali clausole comporta l'insussistenza del diritto della compagnia assicuratrice ad agire nei confronti del debitore mutuatario in surroga del diritto di credito della banca mutuante, determinando conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo eventualmente ottenuto sulla base di tale pretesa creditoria.
Dunque, alla luce di quanto esposto, si ritiene fondata la domanda attore con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1786/2023 emesso dal Tribunale di Salerno in data 03.10.2023 e notificato in data 23.10.2023;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 17/10/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8705 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, all'Avv. Stornaiuolo Parte 1
Angela, presso il cui studio sito in Salerno, alla via Romualdo II Guarna 20,
elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'Avv. Zunica Alessandro, ed elettivamente domicilia presso l'avv. Anna Zingaropoli con studio in 84122 Salerno
Via Alberto Pirro n. 2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1786/2023 emesso dal Tribunale di Salerno in data 03.10.2023 e notificato in data 23.10.2023
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 24
settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01.12.2023, la signora Pt 1
[...] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la HDI Assicurazioni
S.p.A. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1786/2023, emesso dal Tribunale di
Salerno in data 03.10.2023 e notificato in data 23.10.2023, per la somma di € 21.390,60 oltre interessi legali, con decorrenza 24.05.2022 e sino all'effettivo soddisfo, oltre compensi e spese, spese generali e accessori di legge della procedura monitoria, al fine di sentire: "revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
1786/2023, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge ed essendo la pretesa creditoria azionata del tutto infondata ...Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione."
L'attore esponeva di essere stato dipendente dell Parte 2 e di aver concluso con contratto di mutuo con delegazione di pagamento perControparte_1
l'importo di € 36.096,00 assistito da polizza assicurativa obbligatoria del 27.02.2019 con HDI Assicurazione S.p.a., contro il rischio di premorienza e a garanzia del rischio di perdita impiego;
che a seguito del riconoscimento, con Deliberazione del Direttore Generale dell Parte 2 n. 879 del 9.7.2021, attese le risultanze del Verbale della
Commissione di Verifica di Napoli, della condizione di non idoneità permanente al servizio e di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, c. 12 L. n. 335/1995, la Sig.ra Pt_1 veniva posta in quiescenza a far data dal
1.7.2021; che, con nota PEC del 28.9.2021 inviata a Controparte 1
l'opponente, affetta da "malattia di alzheimer (demenza presenile)", certificata in data
26.10.2020, giusto verbale INPS, richiedeva l'attivazione della polizza a copertura del credito;
che, pertanto, chiedeva alla HDI Assicurazione S.p.a., con missiva del 11/10/2023, di attivare la polizza assicurativa a copertura del rischio d'impiego; che, ingiustamente, considerato il difetto di legittimazione attiva, l'inoperatività della surroga ex art 1916 c.c., nonché la vessatorietà delle clausole azionate, la compagnia assicurativa richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1786/2023, notificato il
23.10.2023. Pertanto, parte attrice agiva in giudizio per sentir revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1786/2023.
Con comparsa del 15/03/2024, la HDI Assicurazioni s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo: in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.e, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e, nel merito, l'integrale rigetto delle domande avversarie, infondate in fatto ed in diritto. In subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento della signora Parte 1 nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A. per le ragioni esposte in comparsa, con conseguente condanna al pagamento della somma di Euro 21.390,60 o del diverso minore importo che risultasse determinato in corso di giudizio, oltre interessi legali con decorrenza 24.05.2022 e sino all'effettivo soddisfo o dalla diversa scadenza e sino al soddisfo, con vittoria delle spese, compensi, spese generali, e accessori di legge.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 10.07.2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnava alle parti termine di giorni 15 per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione avendo il presente giudizio ad oggetto “contratti bancari” e, rilevata l'assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 24.09.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Alla predetta udienza, celebratasi mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisone.
La domanda attorea è fondata, pertanto, va accolta.
La presente controversia attiene un tema di grande rilevanza pratica nell'ambito dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio: la vessatorietà delle clausole che attribuiscono alla compagnia assicuratrice il diritto di surroga nei confronti del debitore mutuatario, ove è necessario mantenere conseguentemente un delicato equilibrio tra le esigenze di garanzia dell'istituto di credito e la tutela del consumatore, in un contesto contrattuale complesso caratterizzato dall'interazione tra contratto di mutuo e polizza assicurativa. Inevitabilmente, dunque, nel caso in esame si intersecano diverse discipline normative che regolano i rapporti tra istituti di credito, compagnie assicurative e consumatori nel contesto dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. In questo ambito, un primo riferimento normativo fondamentale è rappresentato dal D.P.R. n. 180/1950, che contiene la disciplina speciale in materia di cessione del quinto dello stipendio. In particolare, l'art. 54, comma 1, di tale decreto impone l'obbligatorietà della stipula di un'assicurazione a garanzia del credito erogato a fronte della cessione di quote di stipendio. Tale previsione, come evidenziato dalla compagnia assicurativa nella propria difesa, costituisce una specificità di questa tipologia di finanziamento e rappresenta un elemento di cui tenere necessariamente conto nell'analisi complessiva della fattispecie.
Sul versante del diritto dei contratti, vengono in rilievo le norme del Codice civile che disciplinano il contratto di mutuo, il contratto di assicurazione e l'istituto della surrogazione. Il contratto di mutuo, disciplinato dagli artt. 1813 e seguenti del codice civile, si configura come il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Nel caso di specie, si tratta di un mutuo con cessione del quinto dello stipendio, caratterizzato dalla particolare modalità di restituzione attraverso trattenute effettuate direttamente dal datore di lavoro sulla retribuzione del debitore. Per quanto riguarda il contratto di assicurazione, viene in rilievo soprattutto l'art. 1891 c.c., che disciplina l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, schema negoziale invocato dalla compagnia assicurativa per giustificare la propria pretesa. Secondo tale norma, se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. La compagnia assicurativa sostiene che, in virtù di tale schema,
l'assicurazione sarebbe stata stipulata per garantire l'istituto bancario dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del debitore finanziato,
e non già nell'interesse del finanziato stesso. Altro riferimento normativo di rilievo è
l'art. 1916 c.c., che disciplina il diritto di surrogazione dell'assicuratore. Secondo tale norma, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Tuttavia, come opportunamente rilevato nella sentenza, tale diritto di surrogazione legale opera esclusivamente nei confronti dei terzi responsabili del danno, e non già nei confronti dell'assicurato stesso. A queste norme di diritto comune si affiancano le disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che vengono in rilievo in considerazione della qualifica di consumatore della debitrice opponente. In particolare,
l'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo stabilisce che nei contratti conclusi tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L'art. 34, commi 4 e 5, precisa che non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale, la cui prova grava sul professionista. Infine, l'art. 36 prevede la nullità delle clausole considerate vessatorie, ferma restando la validità del contratto per il resto.
Orbene, evidenziato il contesto normativo di riferimento, è opportuno considerare la giurisprudenza formatasi sul tema. A tal proposito, un recente orientamento (Trib.
Milano 7 aprile 2025 sent. n.2921) stabilisce la nullità delle clausole come quella contestata dall'attrice (art. 4 pag 4 di 6 del contratto allegato da parte attrice all'atto di citazione): "Nei contratti di mutuo con cessione del quinto dello stipendio, le clausole che prevedono il diritto di surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario- consumatore in caso di inadempimento conseguente alla perdita del lavoro devono essere considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del
Consumo quando determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a danno del consumatore. Il diritto di surroga convenzionalmente previsto non può trovare fondamento nell'articolo 1916 del Codice Civile, poiché tale norma opera esclusivamente nei rapporti con terzi responsabili del danno, qualifica che non può essere attribuita al dipendente finanziato per il solo fatto di essere debitore, considerato che la copertura assicurativa "rischio impiego" opera indipendentemente da qualsiasi responsabilità del lavoratore e senza distinzione tra perdita colpevole e incolpevole del lavoro. L'inserimento convenzionale del diritto di surroga in favore dell'assicuratore nei confronti del finanziato assicurato realizza un'alterazione dell'equilibrio contrattuale proprio dell'assicurazione, anche rispetto allo schema del contratto in favore di terzo, poiché il contraente assicurato risulta gravato sia dal pagamento del premio sia, al verificarsi del rischio assicurato, dal sopportarne le conseguenze economiche attraverso il pagamento di un importo pari al debito residuo del finanziamento. Tale meccanismo neutralizza l'alea contrattuale a vantaggio dell'assicuratore che, pur ricevendo il compenso per la gestione del rischio, di fatto non assume alcun rischio effettivo. Le clausole attributive del diritto di surroga, incidendo in maniera determinante sulla distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione concluso tra consumatore e professionista, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica trattativa individuale ai sensi dell'articolo
34, commi 4 e 5, del Codice del Consumo, in difetto della quale devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'articolo 36 del medesimo Codice. La nullità di tali clausole comporta l'insussistenza del diritto della compagnia assicuratrice ad agire nei confronti del debitore mutuatario in surroga del diritto di credito della banca mutuante, determinando conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo eventualmente ottenuto sulla base di tale pretesa creditoria.
Dunque, alla luce di quanto esposto, si ritiene fondata la domanda attore con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1786/2023 emesso dal Tribunale di Salerno in data 03.10.2023 e notificato in data 23.10.2023;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 17/10/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.