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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7871 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Marta CORREGGIA lette le note di trattazione scritta in data 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 131/2025
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Chirico Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica in Napoli, Via Alcide de CP_1
Gasperi n. 55; in persona del legale rapp.te pro tempore, sede legale di Roma, via Ciro il Grande n. 21; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04.01.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “Il CTU nella relazione riconosce alla ricorrente solo dette patologie “Artrosi diffusa con lieve /moderata limitazione funzionale a carico del rachide e grosse articolazioni in esiti di remota, Esiti di remota isterectomia totale con annessectomia bilaterale per patologia non tumorale, Broncopatia cronica a sfondo enfisematoso in tabagista cronico con acuzie ricorrenti, Ipertensione arteriosa, Esiti di nefrecromia destra, Sindrome ansiosa depressiva, Ipoacusia bilaterale. L'errore del CTU è che non ha considerato tutte le patologie: Si allega al ricorso una serie di documentazione medica attestante vari ricoveri con lettera di dimissioni del 04.12.2024 per un carcinoma squamoso alle corde vocale. Infatti la ricorrente in data 03.12.2024 è stata ricoverata presso l'ospedale Monaldi per un carcinoma squamoso corda vocale con terapia. Per tale problematica si allegano una serie di documentazione medica attestante la gravità delle condizioni di salute in cui versa la ricorrente. Inoltre si allega al predetto ricorso una prescrizione ASL del 01.12.2024 con rilascio di ben 4 presidi ortopedici per una grave deambulazione. Siamo di fronte ad un soggetto con patologie di gran rilevanza e il ctu non riconosce l'accompagnamento ad un soggetto che non può lavarsi, vestirsi, cucinare, uscire a fare la spesa, ma soprattutto che non deambula in modo autonomo Per tale problematica si allega una serie di documentazione medica tutta di data successiva alla visita da parte del CTU. Per tutti questi motivi appaiono clinicamente incomprensibili numerose osservazioni obbiettive del CTU ed ancora più incomprensibili ne appaiono le conclusioni che indicano “l'autonomia della ricorrente” il quale, secondo il CTU, sarebbe un soggetto capace di vestirsi, lavarsi, cucinarsi, uscire, cibarsi, etc., a fronte della ineludibile realtà di un soggetto in tali condizioni. Allora a chi spetta l'indennità di accompagnamento se non ad un soggetto con tali patologie???? Difatti alla ricorrente, dette patologie comportano una limitazione della autonomia personale, patologie che incidono direttamente sulla capacità del periziando di provvedere autonomamente ai propri bisogni. Tale difficile situazione limita la paziente nello svolgimento dei quotidiani atti della vita, rendendo difficile qualsiasi movimento o spostamento soprattutto, quando la deambulazione deve svolgersi fuori dall'abitazione, poiché la Cassazione ha precisato che vanno considerati quali atti quotidiani della vita anche quelli connessi ai minimi bisogni ovvero alla capacità di approvvigionarsi di cibo (dunque la capacità di uscire di casa per andare al supermercato) o quella di recarsi autonomamente preso i medici, ne deriva che la signora deve considerarsi soggetto non in grado da sola di Pt_1 attendere agli atti quotidiani della vita. A tal proposito dovendosi considerare tra gli atti quotidiani della vita anche quelli riguardanti bisogni come lavarsi, vestirsi, cucinarsi, approvvigionarsi di cibo o di medicinali o la capacità di recarsi autonomamente da un medico e quindi attività da svolgersi al di fuori della propria abitazione, la sig.ra come può considerarsi autonoma ed Pt_1 autosufficiente. Le suindicate patologie, ampiamente documentate da certificazioni di struttura pubblica, depositate unitamente al ricorso introduttivo per ATPO e del resto non disconosciute dal
CTU, il quale non ne ha tenuto proprio in considerazione, mostrano un quadro invalidante che giustifica ampiamente la richiesta della ricorrente”.
Non si costituiva parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del 05.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Il GL disponeva supplemento di CTU dott. , che depositava il disposto Persona_1 supplemento in data 16.10.2025.
All'odierna udienza, Il G.L., sulla base della documentazione in atti, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate nei termini assegnati, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente sentenza.
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è fondata.
IL CTU, dott. ha concluso come di seguito “si può senza dubbio affermare che la Persona_1 ricorrente, IG.ra , PRESENTA i requisiti sanitari per ottenere i benefici Parte_1 richiesti dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità (comma 3, art.3, L. 104/92), a decorrere dalla data di prima diagnosi di neoplasia alle corde vocali
(DICEMBRE 2024), mentre fino ad allora ed a far data dalla domanda in sede amministrativa
(ottobre 2022), ella poteva invece essere correttamente considerata quale portatrice di handicap ai sensi del comma 1, art. 3, L. 104/92”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
***
In considerazione del fatto che la decorrenza della prestazione è stata fissata a dicembre 2024, successiva alla domanda amministrativa, alla visita medica, ma anche al deposito dell'elaborato CTU nella fase ATP (avvenuta in data 15.10.2024), le spese possono essere integralmente compensate Le spese di CTU solo per la fase di ATP (in quanto nella fase di opposizione non si è conferito un nuovo incarico, ma un semplice supplemento di consulenza al CTU già nominato) sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara che la ricorrente ha il requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80), nonché il requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104.1992 con decorrenza da dicembre 2024;
- compensa le spese.
Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, addì 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Marta CORREGGIA lette le note di trattazione scritta in data 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 131/2025
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Chirico Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica in Napoli, Via Alcide de CP_1
Gasperi n. 55; in persona del legale rapp.te pro tempore, sede legale di Roma, via Ciro il Grande n. 21; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04.01.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “Il CTU nella relazione riconosce alla ricorrente solo dette patologie “Artrosi diffusa con lieve /moderata limitazione funzionale a carico del rachide e grosse articolazioni in esiti di remota, Esiti di remota isterectomia totale con annessectomia bilaterale per patologia non tumorale, Broncopatia cronica a sfondo enfisematoso in tabagista cronico con acuzie ricorrenti, Ipertensione arteriosa, Esiti di nefrecromia destra, Sindrome ansiosa depressiva, Ipoacusia bilaterale. L'errore del CTU è che non ha considerato tutte le patologie: Si allega al ricorso una serie di documentazione medica attestante vari ricoveri con lettera di dimissioni del 04.12.2024 per un carcinoma squamoso alle corde vocale. Infatti la ricorrente in data 03.12.2024 è stata ricoverata presso l'ospedale Monaldi per un carcinoma squamoso corda vocale con terapia. Per tale problematica si allegano una serie di documentazione medica attestante la gravità delle condizioni di salute in cui versa la ricorrente. Inoltre si allega al predetto ricorso una prescrizione ASL del 01.12.2024 con rilascio di ben 4 presidi ortopedici per una grave deambulazione. Siamo di fronte ad un soggetto con patologie di gran rilevanza e il ctu non riconosce l'accompagnamento ad un soggetto che non può lavarsi, vestirsi, cucinare, uscire a fare la spesa, ma soprattutto che non deambula in modo autonomo Per tale problematica si allega una serie di documentazione medica tutta di data successiva alla visita da parte del CTU. Per tutti questi motivi appaiono clinicamente incomprensibili numerose osservazioni obbiettive del CTU ed ancora più incomprensibili ne appaiono le conclusioni che indicano “l'autonomia della ricorrente” il quale, secondo il CTU, sarebbe un soggetto capace di vestirsi, lavarsi, cucinarsi, uscire, cibarsi, etc., a fronte della ineludibile realtà di un soggetto in tali condizioni. Allora a chi spetta l'indennità di accompagnamento se non ad un soggetto con tali patologie???? Difatti alla ricorrente, dette patologie comportano una limitazione della autonomia personale, patologie che incidono direttamente sulla capacità del periziando di provvedere autonomamente ai propri bisogni. Tale difficile situazione limita la paziente nello svolgimento dei quotidiani atti della vita, rendendo difficile qualsiasi movimento o spostamento soprattutto, quando la deambulazione deve svolgersi fuori dall'abitazione, poiché la Cassazione ha precisato che vanno considerati quali atti quotidiani della vita anche quelli connessi ai minimi bisogni ovvero alla capacità di approvvigionarsi di cibo (dunque la capacità di uscire di casa per andare al supermercato) o quella di recarsi autonomamente preso i medici, ne deriva che la signora deve considerarsi soggetto non in grado da sola di Pt_1 attendere agli atti quotidiani della vita. A tal proposito dovendosi considerare tra gli atti quotidiani della vita anche quelli riguardanti bisogni come lavarsi, vestirsi, cucinarsi, approvvigionarsi di cibo o di medicinali o la capacità di recarsi autonomamente da un medico e quindi attività da svolgersi al di fuori della propria abitazione, la sig.ra come può considerarsi autonoma ed Pt_1 autosufficiente. Le suindicate patologie, ampiamente documentate da certificazioni di struttura pubblica, depositate unitamente al ricorso introduttivo per ATPO e del resto non disconosciute dal
CTU, il quale non ne ha tenuto proprio in considerazione, mostrano un quadro invalidante che giustifica ampiamente la richiesta della ricorrente”.
Non si costituiva parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica.
All'udienza del 05.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Il GL disponeva supplemento di CTU dott. , che depositava il disposto Persona_1 supplemento in data 16.10.2025.
All'odierna udienza, Il G.L., sulla base della documentazione in atti, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate nei termini assegnati, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente sentenza.
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è fondata.
IL CTU, dott. ha concluso come di seguito “si può senza dubbio affermare che la Persona_1 ricorrente, IG.ra , PRESENTA i requisiti sanitari per ottenere i benefici Parte_1 richiesti dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità (comma 3, art.3, L. 104/92), a decorrere dalla data di prima diagnosi di neoplasia alle corde vocali
(DICEMBRE 2024), mentre fino ad allora ed a far data dalla domanda in sede amministrativa
(ottobre 2022), ella poteva invece essere correttamente considerata quale portatrice di handicap ai sensi del comma 1, art. 3, L. 104/92”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
***
In considerazione del fatto che la decorrenza della prestazione è stata fissata a dicembre 2024, successiva alla domanda amministrativa, alla visita medica, ma anche al deposito dell'elaborato CTU nella fase ATP (avvenuta in data 15.10.2024), le spese possono essere integralmente compensate Le spese di CTU solo per la fase di ATP (in quanto nella fase di opposizione non si è conferito un nuovo incarico, ma un semplice supplemento di consulenza al CTU già nominato) sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara che la ricorrente ha il requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80), nonché il requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104.1992 con decorrenza da dicembre 2024;
- compensa le spese.
Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, addì 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marta Correggia