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Decreto 11 gennaio 2025
Decreto 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, decreto 11/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5063/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. ssa Prisca Picalarga, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
Parte_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; rilevato che il credito preteso si fonda su un contratto concluso con consumatore;
dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023);
INGIUNGE A
Controparte_1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 17692,93;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 oltre € 145,50 a titolo di anticipazioni, oltre al 15 % del compenso base (€ 567,00) per spese generali, ex art. 2 DM 55/2014 ed oltre a i.v.a., c.p.a. e successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta -che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza necessaria di un difensore, -che, sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, -che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole.
Velletri, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Prisca Picalarga
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. ssa Prisca Picalarga, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
Parte_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; rilevato che il credito preteso si fonda su un contratto concluso con consumatore;
dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023);
INGIUNGE A
Controparte_1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 17692,93;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 oltre € 145,50 a titolo di anticipazioni, oltre al 15 % del compenso base (€ 567,00) per spese generali, ex art. 2 DM 55/2014 ed oltre a i.v.a., c.p.a. e successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta -che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza necessaria di un difensore, -che, sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, -che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole.
Velletri, 11 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Prisca Picalarga