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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 793 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(codice fiscale: ) ed ivi residente in [...]
n. 165, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Sonaglioni
Appellante
Contro
, nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 residente in [...], c.f. dall'avvocato C.F._2
AR DI
appellata
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del Procuratore pro tempore -Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 105/2025 pronunciata dal
Tribunale di Macerata in data 23.1.2025 e pubblicata in data 12.2.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
IN VIA PRINCIPALE
EL TO : DICHIARARE
1. l'inesistenza, nel presente procedimento, di un atto idoneo a conferire, da parte della sig.ra la procura alle liti per il CP_1 processo di separazione giudiziale nei confronti del coniuge sig.
[...]
e, per l'effetto, il difetto del presupposto processuale del Pt_1 ministero del difensore;
2. l'invalidità di ogni atto processuale compiuto nel presente giudizio, ricondotto alla persona della sig.ra compresa la CP_1 sentenza di separazione pronunciata dal Giudice di prime cure, non ricorrendo i presupposti giuridici per poter riferire alla medesima persona la difesa patrocinata dall'avv. AR DI sfornita di “ius postulandi”;
3. che l'attività processuale espletata è da considerarsi vicenda di cui il predetto legale ha assunto personale ed esclusiva responsabilità e, per l'effetto - conformemente a Cass. Civ., Sez. Unite, n. 10706/2006 - condannare il medesimo a pagare le spese del giudizio, nel doppio grado.
- IN VIA SUBORDINATA,
EL METO pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg.ri
[...]
(c.f. ) e (c.f. Pt_1 C.F._1 CP_1
, con riconoscimento in capo ad entrambi della C.F._2 titolarità di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore di anni sedici, perdurante la ricorrenza dei requisiti di Per_1 legittimità del vigente regime di affido condiviso;
quanto alla determinazione delle condizioni di collocamento del minore
- che avvenga previo ascolto del minore, collocato all'interno di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio - nei termini della richiesta formulata in memoria 12.4.2022 - funzionale ad una compiuta osservazione dello stato di benessere del minore stesso, in relazione ai bisogni di cui è portatore ed alle marcate difficoltà che attualmente manifesta (in particolare nell'abuso del telefono cellulare ai limiti della configurazione di una dipendenza, e nell'andamento del percorso scolastico) ed a valutare - in rapporto a tali bisogni – le capacità del padre e della madre di farvi fronte;
- che avvenga previa adozione di ogni misura funzionale all'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione del miglior regime di collocamento del minore, fatti anche di natura penale e/o amministrativa, rispetto alla circostanza (dedotta sin dall'atto di costituzione nella fase Presidenziale del presente giudizio) dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del fratello maggiore Persona_2
(nato a [...] il15.11.1994, attualmente tornato ad essere
[...] stabilmente convivente con il minore e con la madre), accertamento da condursi mediante l'accesso sia ai dati del casellario giudiziale [ relativi agli eventuali estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, specifici per quanto occorre, a carico di quel soggetto ], sia ai dati di segnalazione, a disposizione del Servizio Pubblico per le
Tossicodipendenze ex art. 121 d.P.R. n. 309/1990, pertinenti la fattispecie residuale dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990 . - che, nella deprecata ipotesi in cui sia confermata l'attuale collocazione prevalente del minore presso la madre, la determinazione della misura di contribuzione al mantenimento del minore, a carico del padre, sia ridotta ad euro=350,00 mensili in ragione a) del consolidato andamento delle attuali frequentazioni padre – figlio, scandito dai maggiori tempi di permanenza del figlio presso il padre, rispetto la calendarizzazione degli incontri disposti con ordinanza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. ,
b) della circostanza che il godimento della casa concesso alla madre (in forza dell'accordo scritto intercorso tra le parti e datato 11.2.2021, esibito all'udienza 7.9.2021 e depositato telematicamente il 14.9.2021) soddisfa l'esigenza abitativa del di lei figlio maggiore Persona_2
i anni 30, stabilmente
[...]
convivente.
Che i coniugi siano indirizzati verso la coltivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità (la cui opportunità era già dettata agli esordi della separazione dalla grave conflittualità tra le parti, ed oggi si è resa ancor più manifesta in ragione della difficoltà di fronteggiare la fase di crescita adolescenziale del figlio) con la finalità
1. di acquisire la capacità di dialogo sulle questioni afferenti la cura del minore, specificata nei termini di mantenimento educazione istruzione ed assistenza morale;
2. di comporre gli attuali dissidi nel fronteggiare le marcate difficoltà che il minore manifesta (in particolare nell'abuso del telefono cellulare ai limiti della configurazione di una dipendenza, e nell'andamento del percorso scolastico). Per l'appellata:
“…respingere l'avverso appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per la Procura generale intervenuta:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 105/2025 il Tribunale di Macerata ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1 dichiarando che la stessa era addebitabile a;
ha Parte_1 disposto l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disponendo in merito alla frequentazione padre/figlio; ha stabilito a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di euro 500.00 oltre che tramite la compartecipazione, in misura del 60%, alle spese straordinarie, ha posto a carico di l'obbligo di versare a , Parte_1 CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 400,00 quale assegno di mantenimento in suo favore.
Il ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, Pt_1 articolando, a sostegno della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
La si è costituita in giudizio contestando integralmente le CP_1 argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo il rigetto dell'appello.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ha eccepito la nullità della Pt_1 sentenza perché emessa in assenza di un valido instaurarsi del rapporto processuale, dal momento che la procura rilasciata nel primo grado di giudizio da doveva ritenersi inesistente. In particolare, CP_1 deduceva che la procura in atti risultava essere rilasciata dalla sig.ra
(senza alcuna indicazione dei dati anagrafici del CP_1 soggetto del luogo e del tempo della relativa sottoscrizione) e per l'inoltro di un'azione giudiziale che nulla aveva a che vedere con l'azione di separazione giudiziale, atteso che il conferimento era per il
“presente procedimento avente ad oggetto l'istanza di declaratoria di fallimento della predetta società”.
Detta doglianza è infondata.
Deve preliminarmente evidenziarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce (o congiunta mediante strumenti informatici) è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto cui accede, stante la riferita specialità necessaria della procura così collocata, risultando irrilevante l'eventuale presenza di un errore materiale di scrittura (Cass., n. 3891 del 16/2/2018).
Quindi, la procura alle liti depositata, pur contenendo un refuso nella parte dattiloscritta, ove per mero errore materiale si fa riferimento ad una istanza di declaratoria di fallimento e non alla separazione, deve considerarsi riferibile all'atto con cui era stata depositata e, pertanto, valida ed efficace. (Cass civ sez. 3, Ordinanza n. 10830 del 2025)
Ad ogni buon conto, anche se si volesse accedere ad un'interpretazione di maggiore rigore, ci si troverebbe al cospetto di una procura nulla e non anche inesistente come ritiene l'appellante, con la conseguenza che, richiamato il principio affermato con la sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022 delle Sezioni Unite civili, deve ritenersi la stessa sempre sanabile con efficacia ex tunc. Ne discende che la produzione di una nuova procura in uno con la comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio su spontanea determinazione dell'appellata supera il profilo procedurale, facendo ritenere superflua la concessione di un termine ai sensi dell'art. 182
c.p.c.
Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui ha ritenuto addebitabile la separazione ad esso appellante per violazione del dovere di fedeltà senza considerare che non vi è prova né dell'esistenza di una relazione adulterina né tantomeno dell'efficienza causale della stessa sulla rottura del vincolo, avendo esso appellante allegato che il matrimonio è entrato in crisi subito dopo la nascita del figlio minore, a causa del comportamento dell'appellata e detta circostanza, a suo dire, non è stata mai contestata dalla CP_1
Detto motivo di appello è infondato.
Va preliminarmente ribadito che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà (cfr
Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22291)
Ciò premesso, occorre evidenziare che, in tutti gli atti difensivi, la ha allegato che la vita di coppia, sino all'anno 2017, è stata CP_1 caratterizzata da una forte intesa tra i coniugi, da serenità e condivisione di ogni momento, venendo, quindi, a smentire e, quindi, implicitamente a contestare, le allegazioni del in merito ad Pt_1 una vita di coppia compromessa sin dal primo anno di matrimonio, di talché non può condividersi quanto affermato dall'appellante in merito al fatto che l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla scoperta della frequentazione con altra donna sia circostanza non contestata.
A ciò va aggiunto che l'appellata, tramite i testimoni addotti ha comprovato che i coniugi erano soliti fare uscite nei fine settimana, andare in settimana bianca e che tra i due regnava un clima di armonia
(cfr dichiarazioni di Testimone_1 Persona_2 Tes_2
, nonché le fotografie versate in atti).
[...]
La ha poi provato di essersi avveduta, nel 2017, della CP_1 frequentazione del marito con un'altra donna, , circostanza Persona_3 che le ha provocato una forte sofferenza (cfr le stesse dichiarazioni del figlio minore ) ed ha determinato l'irreversibile crisi del rapporto Per_1 di coppia.
Al riguardo, lo stesso appellante, nel corso dell'interrogatorio formale, ha confermato di essersi recato, nel gennaio 2017, in settimana bianca con il figlio , in compagnia di un gruppo nel quale era presente Per_1 anche descritta come conosciuta da circa venti anni, Persona_3 nonché di essersi recato unitamente alla stessa, nel novembre del
2017, presso il ristorante “Il Vecchio Granaio” di Treia, circostanza che trova conferma con l'episodio, riferito nella relazione investigativa del
18.12.2017 prodotta dall'appellata (doc. 9 allegato alla memoria istruttoria), in cui, dopo essere stato visto arrivare e trattenersi nel predetto ristorante con la , il venne seguito mentre, dopo Per_3 Pt_1 la cena, si recava a casa della donna per uscirne a notte fonda (intorno alle ore 2.00).
L'appellante ha tuttavia addotto che la frequentazione con la Per_3 avrebbe avuto natura amicale e di gruppo, sostenendo che, anche in occasione della cena al Vecchio Granaio, sarebbero stati in compagnia di amici, circostanza quest'ultima smentita dalla stessa relazione investigativa in atti da cui emerge che il solo e la Pt_1 Per_3 sarebbero usciti dal ristorante per riprendere l'auto del e Pt_1 dirigersi nell'abitazione della donna, in cui l'uomo sarebbe rimasto dalle ore 23.30 sino alle ore 1.55, nonché dalle dichiarazioni delle testimoni che (rispettivamente zia e sorella Testimone_1 Tes_2 della ricorrente) che hanno raccontato di essere state chiamate, una sera di novembre del 2017, dall'appellata, allertata dall'investigatore privato che stava seguendo il marito, e di essersi recate al ristorante Il
Vecchio Granaio di Treia, dove hanno visto il con la a Pt_1 Per_3 cena, da soli e senza essere in compagnia di altre persone.
La tramite i testimoni addotti, ha dato poi prova di altri incontri CP_1 tra il marito e la in costanza di matrimonio, avvenuti Per_3
nell'abitazione di quest'ultima, sita in Macerata: la teste , Tes_2
escussa all'udienza dell'11.2.2020, ha confermato di aver seguito il per conto della sorella odierna appellata (che già dall'estate Pt_1 nutriva dubbi sulla possibile sussistenza di una relazione extraconiugale del marito) in due occasioni, l'una ad ottobre del 2017 e l'altra a novembre del 2017, dichiarando di aver visto entrambe le volte, alle ore 20-20.15, il recarsi nell'abitazione di (che la Pt_1 Persona_3 teste ha riferito di conoscere, avendo abitato per molti anni a Macerata, avendo anche precisato di sapere dove la donna abitava), portando con sé due scatole di pizza e che, la sera tra il 30 novembre ed il 1° dicembre del 2017, si era recata sotto casa di con la Persona_3 sorella , con alcune colleghe di quest'ultima ed anche con la loro CP_1 zia di aver visto l'auto del parcheggiata Testimone_1 Pt_1 nella via posta dietro casa della e di essere entrata all'interno del Per_3 condominio in cui era sito l'appartamento della donna, aspettando l'uscita da detto appartamento del cognato, di fatto verificatasi intorno alle 2.15 – 2.30 circa, circostanza che suscitava nell'uomo smarrimento, dal momento che lo stesso trova ad attenderlo la moglie e le altre donne che l'avevano accompagnata;
su tale momento la teste ha così dichiarato: “lui ha cercato di riprendersi, di far capire a CP_1 che non era quello che lei pensava, cercava di giustificarsi, ho visto che quando ha aperto la porta era molto provato, nel vedere la moglie lì davanti, era molto sorpreso;
si giustificava dicendo che potevano parlarne, chiedeva perdono alla moglie”.
Detto ultimo episodio, nonché quello dell'incontro tra il e la Pt_1
al ristorante Il Vecchio Granaio di Treia sono stati confermati dalla Per_3 zia dell'appellata, pure presente ai fatti, che ha Testimone_1 ribadito di aver visto il uscire in piena notte dall'abitazione Pt_1 della donna e di aver assistito all'imbarazzo dello stesso nel vedere la moglie attenderlo fuori dal pianerottolo dell'abitazione, riferendo di aver appreso dalle nipoti che l'uomo era solito dire alla moglie che usciva di casa per andare in palestra per poi recarsi a casa della . Per_3
Il figlio delle prime nozze dell'appellata, , ha Persona_2 riferito, poi, di un'alterazione nelle abitudini di vita dell'appellante dopo l'estate del 2017, precisando che, da detto momento, l'uomo rientrava più tardi rispetto all'orario normale, precisando che, prima di detta data, non accadeva che il facesse rientro a casa dopo la Pt_1 mezzanotte.
Detti elementi forniscono, dunque, a parere del collegio, la prova di una relazione tra l'appellante e la e la violazione da parte dello stesso Per_3 del dovere di fedeltà coniugale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile.
Dall'altro canto, le dichiarazioni del che ha sostenuto che non Pt_1 ci si trova al cospetto di una relazione extraconiugale tout court, si appalesano del tutto irrilevanti, dal momento che la «violazione dell'obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti». (Cassazione, civile, sezione I, n. 9472/99), con la conseguenza che assume rilevanza a tal fine anche una condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi, condotta all'evidenza, posta in essere dal Pt_1
Nessun dubbio può poi sussistere circa il nesso di causalità tra l'anzidetta condotta e il venir meno dell'affectio coniugalis e ciò in considerazione di quanto accertato in ordine all'esistenza di una unione ancora felice nel 2017, dei tentativi della moglie di contrastare l'allontanamento del marito (tentativi che testimoniano l'esistenza di un forte legame matrimoniale e di un sentimento ancora intenso) ed infine in considerazione delle modalità di occultamento poste in essere dal e delle corrispondenti progressive scoperte della Pt_1 CP_1 alle quali è ragionevole riconnettere un'efficacia deterministica nella genesi della definitiva frattura del rapporto coniugale.
Va, pertanto, confermata la decisione del Tribunale di addebitare al la separazione tra i coniugi. Pt_1
Con il terzo motivo, il ensura la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui ha disposto il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre senza tener conto che, nella stessa abitazione, lo stesso conviverebbe con il fratello maggiore Persona_2 figlio di primo letto della asseritamente dedito all'assunzione CP_1 di sostanze stupefacenti, ritenendo, altresì, che il Tribunale avrebbe errato nel fare anche riferimento a quanto dichiarato dallo stesso minore in sede di audizione, svoltasi, però, in assenza di un esperto e senza video registrazione.
Detto motivo di appello è infondato.
Invero, non hanno trovato alcun riscontro i timori del circa il Pt_1 possibile pregiudizio per il minore derivante dalla convivenza con il fratello maggiore, né tantomeno l'uso da parte di quest'ultimo di sostanze stupefacenti (trattandosi peraltro di ragazzo privo di carichi pendenti ed incensurato) ed anzi, dallo stesso ascolto del minore, è emerso che lo stesso ha un ottimo rapporto con il fratello che, quando l'appellata lavora, per pranzo sovente va a cucinare al minore (cfr quanto riferito da “Io ed andiamo d'accordo, Testimone_3 Per_2 non ci sono problemi tra noi, mi dispiace che sia andato via;
non condividevamo molto, lui a volte lavorava tutto il giorno e non ci vedevamo mai, però a volte ad esempio quando andava al supermercato mi prendeva cose che sapeva mi piacevano, mi faceva piacere che pensava a me;
quest'inverno quando ho compiuto gli anni gli avevo detto che mi piaceva un gioco per la Play, lui si è ricordato e me lo ha regalato insieme alla sua ragazza.
Mi mancano ora le lezioni che mi dava: ad esempio, mi diceva di mangiare tutto sennò non mi sarei potuto alzare da tavola, oppure mi diceva di fare le ripetizioni bene così poi potevo fare quello che mi piaceva, oppure mi ricordava di andare agli allenamenti perché mi servivano per migliorare, mi dava delle regole, dei consigli che secondo me erano giusti”).
Né si ravvisano vizi nelle modalità in cui si è proceduto all'audizione del minore , essendo stato lo stesso, in considerazione della sua Per_1 età, ascoltato direttamente dal Giudice con le modalità di cui all'art 473 bis .5 cc e, quindi, previa indicazione ai genitori dei temi che sarebbero stati trattati con il minore e con invito alle parti, tramite i difensori, di proporre al giudice temi di approfondimento. A nulla rileva poi la mancata registrazione audiovisiva dell'ascolto, atteso che il processo verbale redatto ha minuziosamente descritto le risposte ed il contegno del ragazzo.
Sulla scorta di tali ragioni non vi sono motivi per modificare l'assetto fattuale ormai consolidatosi sin dalla risalente cessazione della convivenza tra le parti (avvenuta nel 2018), condividendosi, quindi, quanto deciso dal Giudice di primo grado nel confermare il collocamento prevalente di presso la madre, collocamento dal Per_1 quale non sono allo stato derivate criticità di sorta. Con il quarto motivo il censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui ha riconosciuto l'obbligo di esso appellante alla corresponsione in favore dell'appellata dell'assegno di mantenimento.
Al riguardo, va innanzitutto precisato che la finalità precipua dell'assegno di cui si discute, previsto dall'art. 156 c.c., attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza: esso va, quindi, riconosciuto ove uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (tra le altre, Cass. civ. n. 605/2017).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti: il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali non avendo, invece, rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (tra le altre, Cass. civ. n. 770/2018 ed altre precedenti decisioni richiamate in motivazione)
E' stato, altresì, precisato che indice del tenore di vita pregresso può essere il divario reddituale tra le parti (Cass. civ. n. 23734/2012; Cass.
n. 2156/2010).
Nella fattispecie in esame, anche tenendo in considerazione gli aspetti valorizzati dall'appellante, è configurabile una disparità economica tra le condizioni delle parti, mentre è incontestata la circostanza che, in costanza di matrimonio, i coniugi godessero di un elevato tenore di vita, concedendosi sovente uscite a cena e vacanze, come confermato dallo stesso el corso del reso interrogatorio formale e da tutti Pt_1
i testimoni escussi.
Appare, altresì, evidente, alla luce dell'istruttoria orale espletata e della documentazione prodotta, che detto elevato tenore di vita derivava per lo più dai redditi del avendo l'appellata reperito un impiego Pt_1 stabile solo nel dicembre del 2016, quando è stata assunta con contratto a tempo pieno ed indeterminato dalla Artisans Parte_2 percependo una retribuzione mensile di circa € 1.500,00 netti, non avendo in precedenza lavorato in maniera continuativa (come dalla medesima dichiarato senza alcuna contestazione del convenuto).
L'appellante, infatti, sino all'aprile del 2019, è stato socio dello stabilimento balneare Gigetto di RA EN & C s.n.c.
(denominato Aloha), attività trasferita mediante compravendita del
10.4.2019 e lavorava solo nei mesi di apertura della stagione balneare, come riferito nel corso del reso interrogatorio formale, circostanza che rende evidente che i redditi ricavati dalla gestione dello chalet fossero sufficienti a far godere al nucleo familiare un elevato tenore di vita
(dall'altro canto, il socio dell'appellante, EN RA, ha riferito che lo stabilimento balneare Aloha, constava di circa 200 ombrelloni ed impiegava durante la stagione estiva una media di 15-20 lavoratori).
A ciò deve aggiungersi che risulta dagli atti che la signora che CP_1 nel corso della vita matrimoniale ha, più o meno, sempre lavorato, anche se con redditi di gran lunga inferiori a quelli del marito, talvolta aiutando lo stesso nella sua attività, come confermato anche dai testimoni escussi ( e ), ha perso il suo Tes_2 Testimone_1 lavoro di dipendente con contratto a tempo indeterminato presso un ditta calzaturiera di Montegranaro, risultando nel 2023 avere percepito l'indennità di disoccupazione ed ha svolto lavori saltuari percependo redditi modesti: invero, dalla documentazione versata in atti emerge che la stessa, nell'anno 2023 ha avuto un reddito lordo di euro 8164.38
(cfr cud 2024), nell'anno 2022 di euro 7035.57 (cfr cud 2023) mentre nell'anno 2024 redditi di euro 6885.00 (cfr modello 730/2025); che non ha immobili di proprietà nè risparmi accantonati, come si può riscontrare dagli estratti conto in atti e, anzi, ha contratto due finanziamenti, in occasione del trasloco.
Di contro, richiamate e condivise tutte le considerazioni puntualmente svolte dal giudice di primo grado in ordine alle capacità economiche dell'appellante, deve confermarsi che dai documenti in atti emerge una capacità di spesa del RA incompatibile con i redditi dichiarati quale agente di commercio, ma in ogni caso, la titolarità di beni immobili e mobili registrati, di conti correnti, fondi di investimento e polizze assicurative porta agevolmente a sostenere che sussiste una forte disparità reddituale tra i coniugi e che la da sola, con il CP_1 propri redditi, non riesca a mantenere un livello di vita equiparabile a quello goduto in costanza di matrimonio.
Ne discende che l'appello andrà rigettato.
La decisione nel merito rende superflua la disamina dell'istanza di sospensione.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante il rigetto totale del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 793/2025, così provvede respinge l'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Macerata n. 105/2025, confermando interamente il provvedimento impugnato;
condanna alla refusione delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio che liquida in euro 6780.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 793 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(codice fiscale: ) ed ivi residente in [...]
n. 165, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Sonaglioni
Appellante
Contro
, nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 residente in [...], c.f. dall'avvocato C.F._2
AR DI
appellata
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del Procuratore pro tempore -Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 105/2025 pronunciata dal
Tribunale di Macerata in data 23.1.2025 e pubblicata in data 12.2.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
IN VIA PRINCIPALE
EL TO : DICHIARARE
1. l'inesistenza, nel presente procedimento, di un atto idoneo a conferire, da parte della sig.ra la procura alle liti per il CP_1 processo di separazione giudiziale nei confronti del coniuge sig.
[...]
e, per l'effetto, il difetto del presupposto processuale del Pt_1 ministero del difensore;
2. l'invalidità di ogni atto processuale compiuto nel presente giudizio, ricondotto alla persona della sig.ra compresa la CP_1 sentenza di separazione pronunciata dal Giudice di prime cure, non ricorrendo i presupposti giuridici per poter riferire alla medesima persona la difesa patrocinata dall'avv. AR DI sfornita di “ius postulandi”;
3. che l'attività processuale espletata è da considerarsi vicenda di cui il predetto legale ha assunto personale ed esclusiva responsabilità e, per l'effetto - conformemente a Cass. Civ., Sez. Unite, n. 10706/2006 - condannare il medesimo a pagare le spese del giudizio, nel doppio grado.
- IN VIA SUBORDINATA,
EL METO pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg.ri
[...]
(c.f. ) e (c.f. Pt_1 C.F._1 CP_1
, con riconoscimento in capo ad entrambi della C.F._2 titolarità di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore di anni sedici, perdurante la ricorrenza dei requisiti di Per_1 legittimità del vigente regime di affido condiviso;
quanto alla determinazione delle condizioni di collocamento del minore
- che avvenga previo ascolto del minore, collocato all'interno di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio - nei termini della richiesta formulata in memoria 12.4.2022 - funzionale ad una compiuta osservazione dello stato di benessere del minore stesso, in relazione ai bisogni di cui è portatore ed alle marcate difficoltà che attualmente manifesta (in particolare nell'abuso del telefono cellulare ai limiti della configurazione di una dipendenza, e nell'andamento del percorso scolastico) ed a valutare - in rapporto a tali bisogni – le capacità del padre e della madre di farvi fronte;
- che avvenga previa adozione di ogni misura funzionale all'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione del miglior regime di collocamento del minore, fatti anche di natura penale e/o amministrativa, rispetto alla circostanza (dedotta sin dall'atto di costituzione nella fase Presidenziale del presente giudizio) dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del fratello maggiore Persona_2
(nato a [...] il15.11.1994, attualmente tornato ad essere
[...] stabilmente convivente con il minore e con la madre), accertamento da condursi mediante l'accesso sia ai dati del casellario giudiziale [ relativi agli eventuali estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, specifici per quanto occorre, a carico di quel soggetto ], sia ai dati di segnalazione, a disposizione del Servizio Pubblico per le
Tossicodipendenze ex art. 121 d.P.R. n. 309/1990, pertinenti la fattispecie residuale dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990 . - che, nella deprecata ipotesi in cui sia confermata l'attuale collocazione prevalente del minore presso la madre, la determinazione della misura di contribuzione al mantenimento del minore, a carico del padre, sia ridotta ad euro=350,00 mensili in ragione a) del consolidato andamento delle attuali frequentazioni padre – figlio, scandito dai maggiori tempi di permanenza del figlio presso il padre, rispetto la calendarizzazione degli incontri disposti con ordinanza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. ,
b) della circostanza che il godimento della casa concesso alla madre (in forza dell'accordo scritto intercorso tra le parti e datato 11.2.2021, esibito all'udienza 7.9.2021 e depositato telematicamente il 14.9.2021) soddisfa l'esigenza abitativa del di lei figlio maggiore Persona_2
i anni 30, stabilmente
[...]
convivente.
Che i coniugi siano indirizzati verso la coltivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità (la cui opportunità era già dettata agli esordi della separazione dalla grave conflittualità tra le parti, ed oggi si è resa ancor più manifesta in ragione della difficoltà di fronteggiare la fase di crescita adolescenziale del figlio) con la finalità
1. di acquisire la capacità di dialogo sulle questioni afferenti la cura del minore, specificata nei termini di mantenimento educazione istruzione ed assistenza morale;
2. di comporre gli attuali dissidi nel fronteggiare le marcate difficoltà che il minore manifesta (in particolare nell'abuso del telefono cellulare ai limiti della configurazione di una dipendenza, e nell'andamento del percorso scolastico). Per l'appellata:
“…respingere l'avverso appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per la Procura generale intervenuta:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 105/2025 il Tribunale di Macerata ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1 dichiarando che la stessa era addebitabile a;
ha Parte_1 disposto l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disponendo in merito alla frequentazione padre/figlio; ha stabilito a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di euro 500.00 oltre che tramite la compartecipazione, in misura del 60%, alle spese straordinarie, ha posto a carico di l'obbligo di versare a , Parte_1 CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 400,00 quale assegno di mantenimento in suo favore.
Il ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, Pt_1 articolando, a sostegno della impugnazione, i motivi nel prosieguo esaminati ed illustrati ed ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte adita l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
La si è costituita in giudizio contestando integralmente le CP_1 argomentazioni difensive avversarie, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo il rigetto dell'appello.
La presente causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ha eccepito la nullità della Pt_1 sentenza perché emessa in assenza di un valido instaurarsi del rapporto processuale, dal momento che la procura rilasciata nel primo grado di giudizio da doveva ritenersi inesistente. In particolare, CP_1 deduceva che la procura in atti risultava essere rilasciata dalla sig.ra
(senza alcuna indicazione dei dati anagrafici del CP_1 soggetto del luogo e del tempo della relativa sottoscrizione) e per l'inoltro di un'azione giudiziale che nulla aveva a che vedere con l'azione di separazione giudiziale, atteso che il conferimento era per il
“presente procedimento avente ad oggetto l'istanza di declaratoria di fallimento della predetta società”.
Detta doglianza è infondata.
Deve preliminarmente evidenziarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce (o congiunta mediante strumenti informatici) è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto cui accede, stante la riferita specialità necessaria della procura così collocata, risultando irrilevante l'eventuale presenza di un errore materiale di scrittura (Cass., n. 3891 del 16/2/2018).
Quindi, la procura alle liti depositata, pur contenendo un refuso nella parte dattiloscritta, ove per mero errore materiale si fa riferimento ad una istanza di declaratoria di fallimento e non alla separazione, deve considerarsi riferibile all'atto con cui era stata depositata e, pertanto, valida ed efficace. (Cass civ sez. 3, Ordinanza n. 10830 del 2025)
Ad ogni buon conto, anche se si volesse accedere ad un'interpretazione di maggiore rigore, ci si troverebbe al cospetto di una procura nulla e non anche inesistente come ritiene l'appellante, con la conseguenza che, richiamato il principio affermato con la sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022 delle Sezioni Unite civili, deve ritenersi la stessa sempre sanabile con efficacia ex tunc. Ne discende che la produzione di una nuova procura in uno con la comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio su spontanea determinazione dell'appellata supera il profilo procedurale, facendo ritenere superflua la concessione di un termine ai sensi dell'art. 182
c.p.c.
Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui ha ritenuto addebitabile la separazione ad esso appellante per violazione del dovere di fedeltà senza considerare che non vi è prova né dell'esistenza di una relazione adulterina né tantomeno dell'efficienza causale della stessa sulla rottura del vincolo, avendo esso appellante allegato che il matrimonio è entrato in crisi subito dopo la nascita del figlio minore, a causa del comportamento dell'appellata e detta circostanza, a suo dire, non è stata mai contestata dalla CP_1
Detto motivo di appello è infondato.
Va preliminarmente ribadito che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e, quindi, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà (cfr
Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22291)
Ciò premesso, occorre evidenziare che, in tutti gli atti difensivi, la ha allegato che la vita di coppia, sino all'anno 2017, è stata CP_1 caratterizzata da una forte intesa tra i coniugi, da serenità e condivisione di ogni momento, venendo, quindi, a smentire e, quindi, implicitamente a contestare, le allegazioni del in merito ad Pt_1 una vita di coppia compromessa sin dal primo anno di matrimonio, di talché non può condividersi quanto affermato dall'appellante in merito al fatto che l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla scoperta della frequentazione con altra donna sia circostanza non contestata.
A ciò va aggiunto che l'appellata, tramite i testimoni addotti ha comprovato che i coniugi erano soliti fare uscite nei fine settimana, andare in settimana bianca e che tra i due regnava un clima di armonia
(cfr dichiarazioni di Testimone_1 Persona_2 Tes_2
, nonché le fotografie versate in atti).
[...]
La ha poi provato di essersi avveduta, nel 2017, della CP_1 frequentazione del marito con un'altra donna, , circostanza Persona_3 che le ha provocato una forte sofferenza (cfr le stesse dichiarazioni del figlio minore ) ed ha determinato l'irreversibile crisi del rapporto Per_1 di coppia.
Al riguardo, lo stesso appellante, nel corso dell'interrogatorio formale, ha confermato di essersi recato, nel gennaio 2017, in settimana bianca con il figlio , in compagnia di un gruppo nel quale era presente Per_1 anche descritta come conosciuta da circa venti anni, Persona_3 nonché di essersi recato unitamente alla stessa, nel novembre del
2017, presso il ristorante “Il Vecchio Granaio” di Treia, circostanza che trova conferma con l'episodio, riferito nella relazione investigativa del
18.12.2017 prodotta dall'appellata (doc. 9 allegato alla memoria istruttoria), in cui, dopo essere stato visto arrivare e trattenersi nel predetto ristorante con la , il venne seguito mentre, dopo Per_3 Pt_1 la cena, si recava a casa della donna per uscirne a notte fonda (intorno alle ore 2.00).
L'appellante ha tuttavia addotto che la frequentazione con la Per_3 avrebbe avuto natura amicale e di gruppo, sostenendo che, anche in occasione della cena al Vecchio Granaio, sarebbero stati in compagnia di amici, circostanza quest'ultima smentita dalla stessa relazione investigativa in atti da cui emerge che il solo e la Pt_1 Per_3 sarebbero usciti dal ristorante per riprendere l'auto del e Pt_1 dirigersi nell'abitazione della donna, in cui l'uomo sarebbe rimasto dalle ore 23.30 sino alle ore 1.55, nonché dalle dichiarazioni delle testimoni che (rispettivamente zia e sorella Testimone_1 Tes_2 della ricorrente) che hanno raccontato di essere state chiamate, una sera di novembre del 2017, dall'appellata, allertata dall'investigatore privato che stava seguendo il marito, e di essersi recate al ristorante Il
Vecchio Granaio di Treia, dove hanno visto il con la a Pt_1 Per_3 cena, da soli e senza essere in compagnia di altre persone.
La tramite i testimoni addotti, ha dato poi prova di altri incontri CP_1 tra il marito e la in costanza di matrimonio, avvenuti Per_3
nell'abitazione di quest'ultima, sita in Macerata: la teste , Tes_2
escussa all'udienza dell'11.2.2020, ha confermato di aver seguito il per conto della sorella odierna appellata (che già dall'estate Pt_1 nutriva dubbi sulla possibile sussistenza di una relazione extraconiugale del marito) in due occasioni, l'una ad ottobre del 2017 e l'altra a novembre del 2017, dichiarando di aver visto entrambe le volte, alle ore 20-20.15, il recarsi nell'abitazione di (che la Pt_1 Persona_3 teste ha riferito di conoscere, avendo abitato per molti anni a Macerata, avendo anche precisato di sapere dove la donna abitava), portando con sé due scatole di pizza e che, la sera tra il 30 novembre ed il 1° dicembre del 2017, si era recata sotto casa di con la Persona_3 sorella , con alcune colleghe di quest'ultima ed anche con la loro CP_1 zia di aver visto l'auto del parcheggiata Testimone_1 Pt_1 nella via posta dietro casa della e di essere entrata all'interno del Per_3 condominio in cui era sito l'appartamento della donna, aspettando l'uscita da detto appartamento del cognato, di fatto verificatasi intorno alle 2.15 – 2.30 circa, circostanza che suscitava nell'uomo smarrimento, dal momento che lo stesso trova ad attenderlo la moglie e le altre donne che l'avevano accompagnata;
su tale momento la teste ha così dichiarato: “lui ha cercato di riprendersi, di far capire a CP_1 che non era quello che lei pensava, cercava di giustificarsi, ho visto che quando ha aperto la porta era molto provato, nel vedere la moglie lì davanti, era molto sorpreso;
si giustificava dicendo che potevano parlarne, chiedeva perdono alla moglie”.
Detto ultimo episodio, nonché quello dell'incontro tra il e la Pt_1
al ristorante Il Vecchio Granaio di Treia sono stati confermati dalla Per_3 zia dell'appellata, pure presente ai fatti, che ha Testimone_1 ribadito di aver visto il uscire in piena notte dall'abitazione Pt_1 della donna e di aver assistito all'imbarazzo dello stesso nel vedere la moglie attenderlo fuori dal pianerottolo dell'abitazione, riferendo di aver appreso dalle nipoti che l'uomo era solito dire alla moglie che usciva di casa per andare in palestra per poi recarsi a casa della . Per_3
Il figlio delle prime nozze dell'appellata, , ha Persona_2 riferito, poi, di un'alterazione nelle abitudini di vita dell'appellante dopo l'estate del 2017, precisando che, da detto momento, l'uomo rientrava più tardi rispetto all'orario normale, precisando che, prima di detta data, non accadeva che il facesse rientro a casa dopo la Pt_1 mezzanotte.
Detti elementi forniscono, dunque, a parere del collegio, la prova di una relazione tra l'appellante e la e la violazione da parte dello stesso Per_3 del dovere di fedeltà coniugale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile.
Dall'altro canto, le dichiarazioni del che ha sostenuto che non Pt_1 ci si trova al cospetto di una relazione extraconiugale tout court, si appalesano del tutto irrilevanti, dal momento che la «violazione dell'obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti». (Cassazione, civile, sezione I, n. 9472/99), con la conseguenza che assume rilevanza a tal fine anche una condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi, condotta all'evidenza, posta in essere dal Pt_1
Nessun dubbio può poi sussistere circa il nesso di causalità tra l'anzidetta condotta e il venir meno dell'affectio coniugalis e ciò in considerazione di quanto accertato in ordine all'esistenza di una unione ancora felice nel 2017, dei tentativi della moglie di contrastare l'allontanamento del marito (tentativi che testimoniano l'esistenza di un forte legame matrimoniale e di un sentimento ancora intenso) ed infine in considerazione delle modalità di occultamento poste in essere dal e delle corrispondenti progressive scoperte della Pt_1 CP_1 alle quali è ragionevole riconnettere un'efficacia deterministica nella genesi della definitiva frattura del rapporto coniugale.
Va, pertanto, confermata la decisione del Tribunale di addebitare al la separazione tra i coniugi. Pt_1
Con il terzo motivo, il ensura la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui ha disposto il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre senza tener conto che, nella stessa abitazione, lo stesso conviverebbe con il fratello maggiore Persona_2 figlio di primo letto della asseritamente dedito all'assunzione CP_1 di sostanze stupefacenti, ritenendo, altresì, che il Tribunale avrebbe errato nel fare anche riferimento a quanto dichiarato dallo stesso minore in sede di audizione, svoltasi, però, in assenza di un esperto e senza video registrazione.
Detto motivo di appello è infondato.
Invero, non hanno trovato alcun riscontro i timori del circa il Pt_1 possibile pregiudizio per il minore derivante dalla convivenza con il fratello maggiore, né tantomeno l'uso da parte di quest'ultimo di sostanze stupefacenti (trattandosi peraltro di ragazzo privo di carichi pendenti ed incensurato) ed anzi, dallo stesso ascolto del minore, è emerso che lo stesso ha un ottimo rapporto con il fratello che, quando l'appellata lavora, per pranzo sovente va a cucinare al minore (cfr quanto riferito da “Io ed andiamo d'accordo, Testimone_3 Per_2 non ci sono problemi tra noi, mi dispiace che sia andato via;
non condividevamo molto, lui a volte lavorava tutto il giorno e non ci vedevamo mai, però a volte ad esempio quando andava al supermercato mi prendeva cose che sapeva mi piacevano, mi faceva piacere che pensava a me;
quest'inverno quando ho compiuto gli anni gli avevo detto che mi piaceva un gioco per la Play, lui si è ricordato e me lo ha regalato insieme alla sua ragazza.
Mi mancano ora le lezioni che mi dava: ad esempio, mi diceva di mangiare tutto sennò non mi sarei potuto alzare da tavola, oppure mi diceva di fare le ripetizioni bene così poi potevo fare quello che mi piaceva, oppure mi ricordava di andare agli allenamenti perché mi servivano per migliorare, mi dava delle regole, dei consigli che secondo me erano giusti”).
Né si ravvisano vizi nelle modalità in cui si è proceduto all'audizione del minore , essendo stato lo stesso, in considerazione della sua Per_1 età, ascoltato direttamente dal Giudice con le modalità di cui all'art 473 bis .5 cc e, quindi, previa indicazione ai genitori dei temi che sarebbero stati trattati con il minore e con invito alle parti, tramite i difensori, di proporre al giudice temi di approfondimento. A nulla rileva poi la mancata registrazione audiovisiva dell'ascolto, atteso che il processo verbale redatto ha minuziosamente descritto le risposte ed il contegno del ragazzo.
Sulla scorta di tali ragioni non vi sono motivi per modificare l'assetto fattuale ormai consolidatosi sin dalla risalente cessazione della convivenza tra le parti (avvenuta nel 2018), condividendosi, quindi, quanto deciso dal Giudice di primo grado nel confermare il collocamento prevalente di presso la madre, collocamento dal Per_1 quale non sono allo stato derivate criticità di sorta. Con il quarto motivo il censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui ha riconosciuto l'obbligo di esso appellante alla corresponsione in favore dell'appellata dell'assegno di mantenimento.
Al riguardo, va innanzitutto precisato che la finalità precipua dell'assegno di cui si discute, previsto dall'art. 156 c.c., attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza: esso va, quindi, riconosciuto ove uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (tra le altre, Cass. civ. n. 605/2017).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti: il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali non avendo, invece, rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (tra le altre, Cass. civ. n. 770/2018 ed altre precedenti decisioni richiamate in motivazione)
E' stato, altresì, precisato che indice del tenore di vita pregresso può essere il divario reddituale tra le parti (Cass. civ. n. 23734/2012; Cass.
n. 2156/2010).
Nella fattispecie in esame, anche tenendo in considerazione gli aspetti valorizzati dall'appellante, è configurabile una disparità economica tra le condizioni delle parti, mentre è incontestata la circostanza che, in costanza di matrimonio, i coniugi godessero di un elevato tenore di vita, concedendosi sovente uscite a cena e vacanze, come confermato dallo stesso el corso del reso interrogatorio formale e da tutti Pt_1
i testimoni escussi.
Appare, altresì, evidente, alla luce dell'istruttoria orale espletata e della documentazione prodotta, che detto elevato tenore di vita derivava per lo più dai redditi del avendo l'appellata reperito un impiego Pt_1 stabile solo nel dicembre del 2016, quando è stata assunta con contratto a tempo pieno ed indeterminato dalla Artisans Parte_2 percependo una retribuzione mensile di circa € 1.500,00 netti, non avendo in precedenza lavorato in maniera continuativa (come dalla medesima dichiarato senza alcuna contestazione del convenuto).
L'appellante, infatti, sino all'aprile del 2019, è stato socio dello stabilimento balneare Gigetto di RA EN & C s.n.c.
(denominato Aloha), attività trasferita mediante compravendita del
10.4.2019 e lavorava solo nei mesi di apertura della stagione balneare, come riferito nel corso del reso interrogatorio formale, circostanza che rende evidente che i redditi ricavati dalla gestione dello chalet fossero sufficienti a far godere al nucleo familiare un elevato tenore di vita
(dall'altro canto, il socio dell'appellante, EN RA, ha riferito che lo stabilimento balneare Aloha, constava di circa 200 ombrelloni ed impiegava durante la stagione estiva una media di 15-20 lavoratori).
A ciò deve aggiungersi che risulta dagli atti che la signora che CP_1 nel corso della vita matrimoniale ha, più o meno, sempre lavorato, anche se con redditi di gran lunga inferiori a quelli del marito, talvolta aiutando lo stesso nella sua attività, come confermato anche dai testimoni escussi ( e ), ha perso il suo Tes_2 Testimone_1 lavoro di dipendente con contratto a tempo indeterminato presso un ditta calzaturiera di Montegranaro, risultando nel 2023 avere percepito l'indennità di disoccupazione ed ha svolto lavori saltuari percependo redditi modesti: invero, dalla documentazione versata in atti emerge che la stessa, nell'anno 2023 ha avuto un reddito lordo di euro 8164.38
(cfr cud 2024), nell'anno 2022 di euro 7035.57 (cfr cud 2023) mentre nell'anno 2024 redditi di euro 6885.00 (cfr modello 730/2025); che non ha immobili di proprietà nè risparmi accantonati, come si può riscontrare dagli estratti conto in atti e, anzi, ha contratto due finanziamenti, in occasione del trasloco.
Di contro, richiamate e condivise tutte le considerazioni puntualmente svolte dal giudice di primo grado in ordine alle capacità economiche dell'appellante, deve confermarsi che dai documenti in atti emerge una capacità di spesa del RA incompatibile con i redditi dichiarati quale agente di commercio, ma in ogni caso, la titolarità di beni immobili e mobili registrati, di conti correnti, fondi di investimento e polizze assicurative porta agevolmente a sostenere che sussiste una forte disparità reddituale tra i coniugi e che la da sola, con il CP_1 propri redditi, non riesca a mantenere un livello di vita equiparabile a quello goduto in costanza di matrimonio.
Ne discende che l'appello andrà rigettato.
La decisione nel merito rende superflua la disamina dell'istanza di sospensione.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante il rigetto totale del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 793/2025, così provvede respinge l'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Macerata n. 105/2025, confermando interamente il provvedimento impugnato;
condanna alla refusione delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio che liquida in euro 6780.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico