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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 2589/2024 TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 14.8.2024 da
(avv. ti Racioppi e Martina) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'ordinanza- ingiunzione n. IO- 001538759 per omessi versamenti della Controparte_2
di cui era legale rappresentante/ responsabile, non è fondata.
[...]
L'impugnativa si basa principalmente sulla prescrizione quinquennale della pretesa. Senonché, come condivisibilmente posto in rilievo dall'ente opposto, il termine prescrizionale non è spirato. Il dies a quo viene correttamente indicato dall'opponente nel 28.12.2018, data pacifica di notifica del verbale di accertamento. Ma il quinquennio non scade, conteggiando la sospensione COVID, il 6.6.2024, dal che conseguirebbe la tardività della notifica in data 20.6.2024 del provvedimento qui impugnato. La ricostruzione attorea pecca invero nel non considerare i 3 mesi di cui all'art.2 comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 decorrenti dalla notifica dell'accertamento, lasso utile a consentire all'ingiunto di versare le quote omesse e durante il quale il corso della prescrizione resta sospeso. Sommando doverosamente nel calcolo del termine anche l'ambito temporale ora detto, l'effetto estintivo non può ancora dirsi verificato. Nè rileva la circostanza che dal 17 12.2018 l'opponente non rivesta più la carica di legale rappresentante della trattandosi di CP_2 vicende afferenti ad epoca antecedente a tale data, quando la sua qualità era incontroversa. Da ciò il rigetto dell'opposizione. Spese compensate per le connotazioni della vicenda e per la non agevole leggibilità della disciplina per il calcolo del termine prescrizionale.
PQM
rigetta l'opposizione; compensa le spese. Avellino, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
(avv. ti Racioppi e Martina) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'ordinanza- ingiunzione n. IO- 001538759 per omessi versamenti della Controparte_2
di cui era legale rappresentante/ responsabile, non è fondata.
[...]
L'impugnativa si basa principalmente sulla prescrizione quinquennale della pretesa. Senonché, come condivisibilmente posto in rilievo dall'ente opposto, il termine prescrizionale non è spirato. Il dies a quo viene correttamente indicato dall'opponente nel 28.12.2018, data pacifica di notifica del verbale di accertamento. Ma il quinquennio non scade, conteggiando la sospensione COVID, il 6.6.2024, dal che conseguirebbe la tardività della notifica in data 20.6.2024 del provvedimento qui impugnato. La ricostruzione attorea pecca invero nel non considerare i 3 mesi di cui all'art.2 comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 decorrenti dalla notifica dell'accertamento, lasso utile a consentire all'ingiunto di versare le quote omesse e durante il quale il corso della prescrizione resta sospeso. Sommando doverosamente nel calcolo del termine anche l'ambito temporale ora detto, l'effetto estintivo non può ancora dirsi verificato. Nè rileva la circostanza che dal 17 12.2018 l'opponente non rivesta più la carica di legale rappresentante della trattandosi di CP_2 vicende afferenti ad epoca antecedente a tale data, quando la sua qualità era incontroversa. Da ciò il rigetto dell'opposizione. Spese compensate per le connotazioni della vicenda e per la non agevole leggibilità della disciplina per il calcolo del termine prescrizionale.
PQM
rigetta l'opposizione; compensa le spese. Avellino, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti