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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2218/2022 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO VA
ATTORE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. ACCARDI Andrea Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
e nei confronti di
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. IMMORDINO Controparte_2 P.IVA_2
VA
ZA CH
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: con note di trattazione scritta depositate il 19.5.2025 sono state richiamate le conclusioni rassegnate in citazione;
per parte convenuta: con note di trattazione scritta depositate il 20.5.2025 sono state richiamate le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, nonché nell'atto di chiamata in causa del terzo;
per la terza chiamata: con note di trattazione scritta depositate il 19.5.2025 sono state richiamate le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che, in Parte_1 data 28 marzo 2021, alle ore 17:30 circa, nell'atto di accedere ai locali dell'esercizio commerciale insistente in Marsala, via Mazara – c.da Casabianca n. 54, e gestito da scivolava sul piano di calpestio bagnato e non assistito da idonea segnalazione Controparte_1
o delimitazione, rovinando al suolo e riportando frattura sottocapitata/transcervicale del femore destro. Egli veniva nell'immediatezza condotto presso il Pronto Soccorso del Presidio “Paolo
Borsellino”, con diagnosi e successivo trasferimento in idonea struttura. L'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con rifusione delle spese di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita contestando le Controparte_1 domande attoree e chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa con contestuale richiesta di differimento Controparte_2 dell'udienza. Nel merito, la convenuta riconosceva la propria responsabilità in ordine al sinistro, come da denuncia di danno del 8.4.2021, ma contestava la quantificazione del danno operata dall'attore, ritenendola eccessiva e non provata. Contestava inoltre la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, sostenendo che, trattandosi di obbligazione di valore, sarebbe dovuta solo la rivalutazione. Dichiarava di essere assicurata per la responsabilità civile con la chiedendo, in via subordinata, che la compagnia fosse condannata a Controparte_2 manlevarla da ogni eventuale obbligo risarcitorio.
Autorizzata la chiamata in garanzia del terzo, si costituiva in giudizio la Controparte_2 quale contestava la domanda di garanzia formulata dalla eccependo il mancato Controparte_1 rispetto degli obblighi contrattuali previsti in caso di sinistro, tra cui l'omessa trasmissione di documentazione e atti giudiziari successivi alla denuncia cautelativa del 8.4.2021. contestava inoltre la copertura assicurativa delle spese legali, Controparte_2 evidenziando che la polizza escludeva espressamente tale voce. In via subordinata, la compagnia contestava anche le domande risarcitorie dell'attore, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, eccependo la genericità della narrazione del sinistro, l'assenza di prova del nesso causale tra il pavimento bagnato e la caduta, nonché la responsabilità esclusiva dell'attore per imprudenza.
La compagnia concludeva chiedendo il rigetto della domanda di garanzia avanzata dalla e, comunque, il rigetto delle domande risarcitorie formulate dall'attore, con Controparte_1 vittoria di spese e compensi.
Ammesse e assunte le prove orali sulla dinamica del sinistro ed espletata CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
***
pag. 2/11 La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
L'attore, a sostegno della domanda risarcitoria che ci occupa, ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta - in qualità di proprietaria dell'esercizio commerciale teatro del sinistro che ci occupa - per non aver adeguatamente segnalato la situazione di pericolo correlata al fatto che il pavimento era stato appena lavato e risultava pertanto scivoloso.
Corretta la qualificazione giuridica della domanda nei termini sopra riportati, occorre anzitutto premettere che, secondo la giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di legittimità, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire (ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. È stato al riguardo chiarito che: “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (così, ex multis,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018, Rv. 651374 - 01); “la responsabilità ex art.
2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee
a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020,
Rv. 657915 – 03)
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto. Parte convenuta deve pag. 3/11 invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato.
Quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica una ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. anche Cass. civ. n. 4279/2008).
Nel caso in esame, l'assetto probatorio, che si giova della stessa denuncia R.C.G. della convenuta – ricevuta dall'Agenzia Generali in data 8 aprile 2021 – nella quale si dà atto che il pavimento era stato appena lavato e che non era stato ancora esposto il cartello “pavimento bagnato”, consente di sussumere il fatto nella tipologia del pericolo non adeguatamente segnalato.
Risulta provata, all'esito delle dichiarazioni rese dal teste la caduta dell'attore Testimone_1 in data 28.3.2021 all'interno dei locali della pizzeria gestita dalla convenuta a Controparte_1 circa un metro dall'ingresso, a seguito di scivolata mentre poggiava il piede destro sul pavimento;
il teste ha altresì riferito di aver prestato immediato aiuto e di avere accompagnato l'attore al
Pronto Soccorso “Paolo Borsellino”. Quanto alle condizioni dei luoghi, è risultato che il pag. 4/11 pavimento fosse “in parte bagnato” per recente lavaggio e che difettasse idonea segnaletica di pericolo. Circostanze del resto confermate dalla convenuta la quale ha Controparte_1 pienamente riconosciuto la propria responsabilità.
Per contro, non sono emersi elementi in fatto che consentano in concreto di configurare un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. – né, tantomeno, causa concorrente idonea ad elidere il nesso di causalità tra bene in custodia e danno – in termini di imprudenza o difetto di attenzione, stante l'imprevedibilità dell'insidia e la non agevole percepibilità, anche in ragione della breve distanza dall'ingresso dell'esercizio commerciale, e risultando che l'odierno attore era in procinto di accedere al locale commerciale in condizioni del tutto regolari.
Le conseguenze dannose patite dall'attore vanno, allora, ricondotte alla responsabilità della convenuta nella misura in cui non sono state assicurate idonee condizioni di Controparte_1 sicurezza, sicché essa va condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro.
Passando alla quantificazione del danno, la domanda risarcitoria va esaminata innanzitutto sotto il profilo della lesione all'integrità psicofisica dell'attrice.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, secondo il recente, ma ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, quantunque costituisca una categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass.
S.U. n. 26972/2008; Cass. civ. n. 7513/2018), comprende in sé le due distinte voci del danno biologico, quale danno permanente all'integrità psicofisica, in termini di compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale inteso quale pregiudizio derivante dalla stessa lesione non suscettibile di accertamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza soggettiva/interiore e non relazionale.
La voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerato una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela (cfr.
Cass. civ. sez. III, n. 28989/2019; Cass. civ. sez. III, n. 25164/2020).
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
pag. 5/11 Quanto al danno biologico, l'ausilio della CTU medico-legale assunta ha consentito l'accertamento della correlazione causale tra l'evento e le lesioni refertate presso il Pronto soccorso del P.O. di Marsala.
In particolare, il CTU ha accertato la compatibilità tra l'evento e le lesioni riportate dall'attore, con particolare riguardo agli “esiti di frattura dell'acetabolo e dell'ala iliaca di destra e frattura pluriframmentaria sottocapitata del femore destro con postumi algo disfunzionali sottoposta a trattamento chirurgico con mezzi di sintesi in situ e relativi esiti cicatriziali”, giacché “le lesione sono state accertata clinicamente e strumentalmente nell'immediatezza del fatto, le stesse lesioni sono espressione di un trauma violento, vi è una corrispondenza topografica tra le sedi delle lesione iniziali e quelle in cui si sono instaurati i riferiti postumi e la stessa è compatibile con le dinamiche descritte. Non vi sono elementi per individuare pre esistenza in riferimento ai postumi osservati. Soddisfatto è inoltre il criterio della continuità fenomenologica tra le lesioni iniziali, l'evoluzione clinica, le complicanze successive”. Le conclusioni del CTU, in quanto immuni da aporie logiche e coerenti con i riscontri clinico-strumentali, vanno integralmente recepite.
Il CTU ha quantificato in rapporto al sinistro per cui è causa un'inabilità temporanea totale della durata di 35 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% della durata di 70 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% della durata di 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 25% della durata di 30 giorni e un danno biologico permanente del 10%.
Alle conclusioni del CTU non ha fatto seguito alcuna specifica contestazione tanto da parte attrice, quanto da parte della convenuta e della terza chiamata, sicché deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla quantificazione del danno biologico operata dal Consulente, anche sotto il profilo delle spese mediche ritenute congrue, costituenti danno patrimoniale da questi patito in conseguenza del sinistro;
di contro, non si ravvisano ragioni che impongano l'esclusione, proposta dal CTU, delle spese di trasporto in ambulanza.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri e i valori indicati nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano, come aggiornate nell'anno 2024 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5474 del
22/02/2023, Rv. 666960 – 01), non trovando applicazione ratione temporis la Tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del Codice delle assicurazioni private.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno pag. 6/11 esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Circa l'entità del risarcimento, va rammentato che il giudice, sulla scorta delle menzionate tabelle, liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del
“danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva);
l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quali importi standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro
31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nel caso di specie, non sono state allegate, né tantomeno provate, circostanze che giustifichino l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard;
la sofferenza interiore connessa alle lesioni accertate, all'iter clinico e al periodo di inabilità sopra indicato risulta provata per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., in quanto gravità, natura delle menomazioni e durata del percorso terapeutico-riabilitativo costituiscono indici oggettivi idonei a fondare la prova del patema d'animo patito dalla persona offesa, oltre il mero pregiudizio dinamico-relazionale. In coerenza con le Tabelle di Milano 2024, ritiene quindi il
Tribunale di liquidare il danno dinamico-relazionale e il danno da sofferenza interiore nelle misure standard di € 84,00 ed € 31,00 pro die.
pag. 7/11 In definitiva, considerato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 115,00 (comprensivo tanto del danno biologico/dinamico-relazionale, quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore), considerata la durata e la misura individuata dal CTU, i danni non patrimoniali da inabilità temporanea derivanti dalle lesioni per cui è causa devono essere liquidati come segue:
- € 115,00 al giorno x 35 giorni = € 4.025,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 75%) x 70 giorni = € 6.037,50;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 50%) x 30 giorni = € 1.725,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 25%) x 30 giorni = € 862,50; totale = € 12.650,00.
Par quanto attiene al danno biologico permanente, il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti dinamico-relazionali residui nella misura del 10%.
La tabella Milanese per una persona di anni 53 (al momento della stabilizzazione dei postumi, in data 9.9.2021, ovverosia 165 giorni dopo il sinistro) prevede gli importi standard di € 19.332,00 per il danno biologico-relazionale ed € 5.026,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 49%.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie – con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dai testi e , i quali hanno confermato le abitudini sportive Tes_2 Tes_3 pregresse dell'attore e la loro cessazione dopo l'evento per persistenti dolori;
circostanze non specificamente contestate dalle parti convenute – questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale vada liquidato sulla base del valore indicato alla quinta colonna delle Tabelle milanesi, con applicazione della personalizzazione in aumento del 10%. Di contro, non si ravvisano circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione di aumenti o diminuzioni personalizzati con riguardo al valore indicato alla quinta colonna con riguardo al danno da sofferenza soggettiva interiore.
Si stima quindi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, l'importo già rivalutato di € 26.291,20, pari alla somma del danno biologico dinamico-relazionale (€ 19.332,00 + 10%) e del danno da sofferenza soggettiva interiore (€ 5.026,00).
Tali somme, così determinate all'attualità, devono essere devalutate sulla base degli indici
ISTAT alla data del fatto (e, dunque, al 28.3.2021, per ciò che concerne la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale correlato all'inabilità temporanea;
al 9.9.2021, data di stabilizzazione dei postumi, per ciò che concerne la somma riconosciuta a titolo di danno non pag. 8/11 patrimoniale correlato alla lesione permanente al diritto alla salute) e successivamente, su tali somme così devalutate, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza rispettiva dalle date indicate e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Infatti, la Suprema Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712), innovando un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, ha statuito che anche per i crediti di valore non è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
Va infine riconosciuto in favore dell'attore, per le ragioni già espresse, l'ulteriore importo di
€ 1.010,00 a titolo di spese mediche, oltre interessi legali come sopra indicato.
Non possono, di contro, essere riconosciute le spese indicate dalla parte attrice per l'assistenza stragiudiziale, stante la totale assenza di allegazioni in ordine all'attività in concreto svolta e alla rilevanza di tale attività ai fini del presente giudizio.
La domanda di garanzia nei confronti di è parimenti fondata. Controparte_2
La polizza “ n. 390024701 copre la responsabilità civile verso terzi Parte_2 con massimale per sinistro di € 1.000.000,00, sottolimite per danni a persone di € 500.000,00 e per danni a cose di € 150.000,00.
La fattispecie integra tipico rischio da conduzione, non escluso dalle condizioni generali di polizza.
Con riguardo agli obblighi di avviso, l'avvenuta ricezione della denuncia l'8 aprile 2021 – a distanza di undici giorni dai fatti – non è di per sé idonea a determinare l'inoperatività della polizza. In applicazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., l'inosservanza dell'onere di pronta denuncia comporta la perdita del diritto all'indennità solo in caso di dolo, mentre, nell'ipotesi di colpa, consente una riduzione dell'indennizzo proporzionata al pregiudizio sofferto dall'assicuratore; onere, quest'ultimo, di allegazione e prova di un fatto impeditivo dell'operatività della polizza gravante, in applicazione dell'art. 2697 c.c., sulla compagnia assicurativa.
Nel caso concreto, non risulta specificamente allegato e provato alcun concreto pregiudizio eziologicamente ricollegabile al ritardo/omissione. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
Quanto alle spese di resistenza, l'art. 1917, comma 3, c.c. pone a carico dell'assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un quarto della somma assicurata, con riparto proporzionale in caso di eccedenza. La giurisprudenza di legittimità ha pag. 9/11 chiarito che tali spese costituiscono un'autonoma voce creditoria di fonte contrattuale, esigente specifica domanda, e che l'assicuratore può andare esente solo ove provi – oltre al superamento dei limiti contrattuali – l'assenza dei presupposti di copertura (tra le altre, Cass., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4275). Nella specie, la domanda di garanzia dell'assicurata è formulata in termini comprensivi anche delle spese;
la Compagnia non ha offerto prova di dinieghi, riserve o mancanza di benestare alla difesa: la manleva va dunque riconosciuta anche per le spese del presente giudizio, nei limiti contrattuali e fermo il meccanismo legale di cui all'art. 1917, comma
3, c.c.
Accertata, conclusivamente, l'operatività della polizza di R.C. n. 390024701 Controparte_2
, stipulata da e in corso alla data del sinistro (28.3.2021), la
[...] Controparte_1 [...] va condannata a tenere indenne la e a garantirla in relazione alle CP_2 Controparte_1 somme che la garantita è tenuta a corrispondere all'attore in forza della presente sentenza, per sorte, interessi e spese legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della convenuta e della terza chiamata alla rifusione in favore dell'attore, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato sulla base del decisum – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva complessità della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte attrice.
Per le ragioni già esposte, le spese della convenuta vanno poste a carico della terza chiamata, tenuto conto del valore e dell'effettiva complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della Controparte_1
Non ricorrono, infine, i presupposti per la condanna della terza chiamata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. invocata dalla parte attrice, non potendo affermarsi che la compagnia assicurativa abbia resistito nella consapevolezza dell'infondatezza della prospettazione difensiva, con abuso del diritto di azione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità di in ordine alla causazione del sinistro Controparte_1 per cui è causa e, conseguentemente, condanna a pagare a : Controparte_1 Parte_1 la somma di € 12.650,00 a titolo di danno non patrimoniale da inabilità temporanea;
la somma di
€ 26.291,20 a titolo di danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute;
la somma di € 1.010,00 a titolo di danno patrimoniale;
gli interessi legali sulle predette somme da calcolarsi come indicato in parte motiva;
pag. 10/11 - condanna a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- in accoglimento della domanda di garanzia svolta da condanna Controparte_1
a tenere indenne la convenuta in relazione alle somme che essa è tenuta a Controparte_2 versare in forza della presente sentenza, per sorte, interessi e spese legali;
- condanna la terza chiamata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata, in solido, le spese di
CTU.
Così deciso in Marsala, il 14/10/2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2218/2022 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO VA
ATTORE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. ACCARDI Andrea Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
e nei confronti di
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. IMMORDINO Controparte_2 P.IVA_2
VA
ZA CH
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: con note di trattazione scritta depositate il 19.5.2025 sono state richiamate le conclusioni rassegnate in citazione;
per parte convenuta: con note di trattazione scritta depositate il 20.5.2025 sono state richiamate le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, nonché nell'atto di chiamata in causa del terzo;
per la terza chiamata: con note di trattazione scritta depositate il 19.5.2025 sono state richiamate le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che, in Parte_1 data 28 marzo 2021, alle ore 17:30 circa, nell'atto di accedere ai locali dell'esercizio commerciale insistente in Marsala, via Mazara – c.da Casabianca n. 54, e gestito da scivolava sul piano di calpestio bagnato e non assistito da idonea segnalazione Controparte_1
o delimitazione, rovinando al suolo e riportando frattura sottocapitata/transcervicale del femore destro. Egli veniva nell'immediatezza condotto presso il Pronto Soccorso del Presidio “Paolo
Borsellino”, con diagnosi e successivo trasferimento in idonea struttura. L'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con rifusione delle spese di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita contestando le Controparte_1 domande attoree e chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa con contestuale richiesta di differimento Controparte_2 dell'udienza. Nel merito, la convenuta riconosceva la propria responsabilità in ordine al sinistro, come da denuncia di danno del 8.4.2021, ma contestava la quantificazione del danno operata dall'attore, ritenendola eccessiva e non provata. Contestava inoltre la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, sostenendo che, trattandosi di obbligazione di valore, sarebbe dovuta solo la rivalutazione. Dichiarava di essere assicurata per la responsabilità civile con la chiedendo, in via subordinata, che la compagnia fosse condannata a Controparte_2 manlevarla da ogni eventuale obbligo risarcitorio.
Autorizzata la chiamata in garanzia del terzo, si costituiva in giudizio la Controparte_2 quale contestava la domanda di garanzia formulata dalla eccependo il mancato Controparte_1 rispetto degli obblighi contrattuali previsti in caso di sinistro, tra cui l'omessa trasmissione di documentazione e atti giudiziari successivi alla denuncia cautelativa del 8.4.2021. contestava inoltre la copertura assicurativa delle spese legali, Controparte_2 evidenziando che la polizza escludeva espressamente tale voce. In via subordinata, la compagnia contestava anche le domande risarcitorie dell'attore, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, eccependo la genericità della narrazione del sinistro, l'assenza di prova del nesso causale tra il pavimento bagnato e la caduta, nonché la responsabilità esclusiva dell'attore per imprudenza.
La compagnia concludeva chiedendo il rigetto della domanda di garanzia avanzata dalla e, comunque, il rigetto delle domande risarcitorie formulate dall'attore, con Controparte_1 vittoria di spese e compensi.
Ammesse e assunte le prove orali sulla dinamica del sinistro ed espletata CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
***
pag. 2/11 La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
L'attore, a sostegno della domanda risarcitoria che ci occupa, ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta - in qualità di proprietaria dell'esercizio commerciale teatro del sinistro che ci occupa - per non aver adeguatamente segnalato la situazione di pericolo correlata al fatto che il pavimento era stato appena lavato e risultava pertanto scivoloso.
Corretta la qualificazione giuridica della domanda nei termini sopra riportati, occorre anzitutto premettere che, secondo la giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di legittimità, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire (ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione. È stato al riguardo chiarito che: “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (così, ex multis,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018, Rv. 651374 - 01); “la responsabilità ex art.
2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee
a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020,
Rv. 657915 – 03)
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto. Parte convenuta deve pag. 3/11 invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato.
Quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica una ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. anche Cass. civ. n. 4279/2008).
Nel caso in esame, l'assetto probatorio, che si giova della stessa denuncia R.C.G. della convenuta – ricevuta dall'Agenzia Generali in data 8 aprile 2021 – nella quale si dà atto che il pavimento era stato appena lavato e che non era stato ancora esposto il cartello “pavimento bagnato”, consente di sussumere il fatto nella tipologia del pericolo non adeguatamente segnalato.
Risulta provata, all'esito delle dichiarazioni rese dal teste la caduta dell'attore Testimone_1 in data 28.3.2021 all'interno dei locali della pizzeria gestita dalla convenuta a Controparte_1 circa un metro dall'ingresso, a seguito di scivolata mentre poggiava il piede destro sul pavimento;
il teste ha altresì riferito di aver prestato immediato aiuto e di avere accompagnato l'attore al
Pronto Soccorso “Paolo Borsellino”. Quanto alle condizioni dei luoghi, è risultato che il pag. 4/11 pavimento fosse “in parte bagnato” per recente lavaggio e che difettasse idonea segnaletica di pericolo. Circostanze del resto confermate dalla convenuta la quale ha Controparte_1 pienamente riconosciuto la propria responsabilità.
Per contro, non sono emersi elementi in fatto che consentano in concreto di configurare un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. – né, tantomeno, causa concorrente idonea ad elidere il nesso di causalità tra bene in custodia e danno – in termini di imprudenza o difetto di attenzione, stante l'imprevedibilità dell'insidia e la non agevole percepibilità, anche in ragione della breve distanza dall'ingresso dell'esercizio commerciale, e risultando che l'odierno attore era in procinto di accedere al locale commerciale in condizioni del tutto regolari.
Le conseguenze dannose patite dall'attore vanno, allora, ricondotte alla responsabilità della convenuta nella misura in cui non sono state assicurate idonee condizioni di Controparte_1 sicurezza, sicché essa va condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro.
Passando alla quantificazione del danno, la domanda risarcitoria va esaminata innanzitutto sotto il profilo della lesione all'integrità psicofisica dell'attrice.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, secondo il recente, ma ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, quantunque costituisca una categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass.
S.U. n. 26972/2008; Cass. civ. n. 7513/2018), comprende in sé le due distinte voci del danno biologico, quale danno permanente all'integrità psicofisica, in termini di compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale inteso quale pregiudizio derivante dalla stessa lesione non suscettibile di accertamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza soggettiva/interiore e non relazionale.
La voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerato una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela (cfr.
Cass. civ. sez. III, n. 28989/2019; Cass. civ. sez. III, n. 25164/2020).
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
pag. 5/11 Quanto al danno biologico, l'ausilio della CTU medico-legale assunta ha consentito l'accertamento della correlazione causale tra l'evento e le lesioni refertate presso il Pronto soccorso del P.O. di Marsala.
In particolare, il CTU ha accertato la compatibilità tra l'evento e le lesioni riportate dall'attore, con particolare riguardo agli “esiti di frattura dell'acetabolo e dell'ala iliaca di destra e frattura pluriframmentaria sottocapitata del femore destro con postumi algo disfunzionali sottoposta a trattamento chirurgico con mezzi di sintesi in situ e relativi esiti cicatriziali”, giacché “le lesione sono state accertata clinicamente e strumentalmente nell'immediatezza del fatto, le stesse lesioni sono espressione di un trauma violento, vi è una corrispondenza topografica tra le sedi delle lesione iniziali e quelle in cui si sono instaurati i riferiti postumi e la stessa è compatibile con le dinamiche descritte. Non vi sono elementi per individuare pre esistenza in riferimento ai postumi osservati. Soddisfatto è inoltre il criterio della continuità fenomenologica tra le lesioni iniziali, l'evoluzione clinica, le complicanze successive”. Le conclusioni del CTU, in quanto immuni da aporie logiche e coerenti con i riscontri clinico-strumentali, vanno integralmente recepite.
Il CTU ha quantificato in rapporto al sinistro per cui è causa un'inabilità temporanea totale della durata di 35 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% della durata di 70 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% della durata di 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 25% della durata di 30 giorni e un danno biologico permanente del 10%.
Alle conclusioni del CTU non ha fatto seguito alcuna specifica contestazione tanto da parte attrice, quanto da parte della convenuta e della terza chiamata, sicché deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla quantificazione del danno biologico operata dal Consulente, anche sotto il profilo delle spese mediche ritenute congrue, costituenti danno patrimoniale da questi patito in conseguenza del sinistro;
di contro, non si ravvisano ragioni che impongano l'esclusione, proposta dal CTU, delle spese di trasporto in ambulanza.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri e i valori indicati nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano, come aggiornate nell'anno 2024 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5474 del
22/02/2023, Rv. 666960 – 01), non trovando applicazione ratione temporis la Tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del Codice delle assicurazioni private.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno pag. 6/11 esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Circa l'entità del risarcimento, va rammentato che il giudice, sulla scorta delle menzionate tabelle, liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del
“danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva);
l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quali importi standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro
31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nel caso di specie, non sono state allegate, né tantomeno provate, circostanze che giustifichino l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard;
la sofferenza interiore connessa alle lesioni accertate, all'iter clinico e al periodo di inabilità sopra indicato risulta provata per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., in quanto gravità, natura delle menomazioni e durata del percorso terapeutico-riabilitativo costituiscono indici oggettivi idonei a fondare la prova del patema d'animo patito dalla persona offesa, oltre il mero pregiudizio dinamico-relazionale. In coerenza con le Tabelle di Milano 2024, ritiene quindi il
Tribunale di liquidare il danno dinamico-relazionale e il danno da sofferenza interiore nelle misure standard di € 84,00 ed € 31,00 pro die.
pag. 7/11 In definitiva, considerato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 115,00 (comprensivo tanto del danno biologico/dinamico-relazionale, quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore), considerata la durata e la misura individuata dal CTU, i danni non patrimoniali da inabilità temporanea derivanti dalle lesioni per cui è causa devono essere liquidati come segue:
- € 115,00 al giorno x 35 giorni = € 4.025,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 75%) x 70 giorni = € 6.037,50;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 50%) x 30 giorni = € 1.725,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 25%) x 30 giorni = € 862,50; totale = € 12.650,00.
Par quanto attiene al danno biologico permanente, il CTU ha accertato l'esistenza di postumi permanenti dinamico-relazionali residui nella misura del 10%.
La tabella Milanese per una persona di anni 53 (al momento della stabilizzazione dei postumi, in data 9.9.2021, ovverosia 165 giorni dopo il sinistro) prevede gli importi standard di € 19.332,00 per il danno biologico-relazionale ed € 5.026,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 49%.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie – con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dai testi e , i quali hanno confermato le abitudini sportive Tes_2 Tes_3 pregresse dell'attore e la loro cessazione dopo l'evento per persistenti dolori;
circostanze non specificamente contestate dalle parti convenute – questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale vada liquidato sulla base del valore indicato alla quinta colonna delle Tabelle milanesi, con applicazione della personalizzazione in aumento del 10%. Di contro, non si ravvisano circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione di aumenti o diminuzioni personalizzati con riguardo al valore indicato alla quinta colonna con riguardo al danno da sofferenza soggettiva interiore.
Si stima quindi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, l'importo già rivalutato di € 26.291,20, pari alla somma del danno biologico dinamico-relazionale (€ 19.332,00 + 10%) e del danno da sofferenza soggettiva interiore (€ 5.026,00).
Tali somme, così determinate all'attualità, devono essere devalutate sulla base degli indici
ISTAT alla data del fatto (e, dunque, al 28.3.2021, per ciò che concerne la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale correlato all'inabilità temporanea;
al 9.9.2021, data di stabilizzazione dei postumi, per ciò che concerne la somma riconosciuta a titolo di danno non pag. 8/11 patrimoniale correlato alla lesione permanente al diritto alla salute) e successivamente, su tali somme così devalutate, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza rispettiva dalle date indicate e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Infatti, la Suprema Corte (Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712), innovando un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, ha statuito che anche per i crediti di valore non è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
Va infine riconosciuto in favore dell'attore, per le ragioni già espresse, l'ulteriore importo di
€ 1.010,00 a titolo di spese mediche, oltre interessi legali come sopra indicato.
Non possono, di contro, essere riconosciute le spese indicate dalla parte attrice per l'assistenza stragiudiziale, stante la totale assenza di allegazioni in ordine all'attività in concreto svolta e alla rilevanza di tale attività ai fini del presente giudizio.
La domanda di garanzia nei confronti di è parimenti fondata. Controparte_2
La polizza “ n. 390024701 copre la responsabilità civile verso terzi Parte_2 con massimale per sinistro di € 1.000.000,00, sottolimite per danni a persone di € 500.000,00 e per danni a cose di € 150.000,00.
La fattispecie integra tipico rischio da conduzione, non escluso dalle condizioni generali di polizza.
Con riguardo agli obblighi di avviso, l'avvenuta ricezione della denuncia l'8 aprile 2021 – a distanza di undici giorni dai fatti – non è di per sé idonea a determinare l'inoperatività della polizza. In applicazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., l'inosservanza dell'onere di pronta denuncia comporta la perdita del diritto all'indennità solo in caso di dolo, mentre, nell'ipotesi di colpa, consente una riduzione dell'indennizzo proporzionata al pregiudizio sofferto dall'assicuratore; onere, quest'ultimo, di allegazione e prova di un fatto impeditivo dell'operatività della polizza gravante, in applicazione dell'art. 2697 c.c., sulla compagnia assicurativa.
Nel caso concreto, non risulta specificamente allegato e provato alcun concreto pregiudizio eziologicamente ricollegabile al ritardo/omissione. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
Quanto alle spese di resistenza, l'art. 1917, comma 3, c.c. pone a carico dell'assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un quarto della somma assicurata, con riparto proporzionale in caso di eccedenza. La giurisprudenza di legittimità ha pag. 9/11 chiarito che tali spese costituiscono un'autonoma voce creditoria di fonte contrattuale, esigente specifica domanda, e che l'assicuratore può andare esente solo ove provi – oltre al superamento dei limiti contrattuali – l'assenza dei presupposti di copertura (tra le altre, Cass., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4275). Nella specie, la domanda di garanzia dell'assicurata è formulata in termini comprensivi anche delle spese;
la Compagnia non ha offerto prova di dinieghi, riserve o mancanza di benestare alla difesa: la manleva va dunque riconosciuta anche per le spese del presente giudizio, nei limiti contrattuali e fermo il meccanismo legale di cui all'art. 1917, comma
3, c.c.
Accertata, conclusivamente, l'operatività della polizza di R.C. n. 390024701 Controparte_2
, stipulata da e in corso alla data del sinistro (28.3.2021), la
[...] Controparte_1 [...] va condannata a tenere indenne la e a garantirla in relazione alle CP_2 Controparte_1 somme che la garantita è tenuta a corrispondere all'attore in forza della presente sentenza, per sorte, interessi e spese legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della convenuta e della terza chiamata alla rifusione in favore dell'attore, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato sulla base del decisum – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva complessità della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte attrice.
Per le ragioni già esposte, le spese della convenuta vanno poste a carico della terza chiamata, tenuto conto del valore e dell'effettiva complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della Controparte_1
Non ricorrono, infine, i presupposti per la condanna della terza chiamata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. invocata dalla parte attrice, non potendo affermarsi che la compagnia assicurativa abbia resistito nella consapevolezza dell'infondatezza della prospettazione difensiva, con abuso del diritto di azione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità di in ordine alla causazione del sinistro Controparte_1 per cui è causa e, conseguentemente, condanna a pagare a : Controparte_1 Parte_1 la somma di € 12.650,00 a titolo di danno non patrimoniale da inabilità temporanea;
la somma di
€ 26.291,20 a titolo di danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute;
la somma di € 1.010,00 a titolo di danno patrimoniale;
gli interessi legali sulle predette somme da calcolarsi come indicato in parte motiva;
pag. 10/11 - condanna a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- in accoglimento della domanda di garanzia svolta da condanna Controparte_1
a tenere indenne la convenuta in relazione alle somme che essa è tenuta a Controparte_2 versare in forza della presente sentenza, per sorte, interessi e spese legali;
- condanna la terza chiamata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata, in solido, le spese di
CTU.
Così deciso in Marsala, il 14/10/2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 11/11