Articolo 14 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 13Articolo 13
Versione
8 aprile 1958
Art. 14.
La Giunta esecutiva si compone del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.
La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parita' di voti prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 8 aprile 1958