Art. 87. Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca.
Per i delitti preveduti in questo Capo e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. ((16a))
Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell' articolo 240 del Codice penale .
--------------- AGGIORNAMENTO (16a)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974 n. 229 (in G.U. 1 a s.s. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato "ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , dichiara, altresi', limitatamente alla medesima parte, la illegittimita' costituzionale dell' art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell' art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e tabacchi)".
Per i delitti preveduti in questo Capo e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. ((16a))
Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell' articolo 240 del Codice penale .
--------------- AGGIORNAMENTO (16a)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974 n. 229 (in G.U. 1 a s.s. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato "ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , dichiara, altresi', limitatamente alla medesima parte, la illegittimita' costituzionale dell' art. 301, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e dell' art. 87, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e tabacchi)".