Versione
14 luglio 2009
14 luglio 2009
Art. 12. (Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita' dei campioni) 1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e' consentito alla polizia giudiziaria e all'autorita' giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonche' per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalita', previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalita' tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attivita'. E' altresi' assicurata la registrazione di ogni attivita' concernente i campioni.
4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e' consentito alla polizia giudiziaria e all'autorita' giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonche' per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalita', previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalita' tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attivita'. E' altresi' assicurata la registrazione di ogni attivita' concernente i campioni.
4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.
Commentari • 3
- 1. DNA la chiave per risolvere l'omicidio di Yara Gambirasio (Cass. 52872/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2022 · 0.95375156
Il procedimento d'identificazione del DNA della persona attraverso l'utilizzo del profilo genetico si articola in fasi distinte, rispettivamente costituite dall'estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti; dalla decodificazione dell'impronta genetica dell'indagato; dalla comparazione tra i due profili. La necessità di ripetizione delle analisi riguarda solo i casi in cui la quantità di materiale biologico è estremamente ridotta (Low Copy Number DNA). E' importante premettere, perchè costituisce un dato non contestato scientificamente, che le linee guida internazionali richiedono una doppia analisi, ove per analisi si intende una seconda amplificazione e non la ripetizione …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 01/09/2015, n. 2473Provvedimento: […] che si rivela - secondo quanto accennato dalla stessa relazione di accompagnamento (non però dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-normativa) – nel fatto che solo su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali è stato tolto ogni accenno allo scambio dei dati “ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali resi esecutivi nell'ordinamento italiano”, essendo stata quest'ultima espressione sostituita dall'altra – piuttosto ambigua – “nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 85 del 2009”. […]Leggi di più...