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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/04/2024, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1785/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CASSÌ DANIELE
APPELLANTE contro e per essa Controparte_1
Controparte_2
APPELLATA NON
[...]
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO Controparte_3 P.IVA_2
RAFFAELLA
INTERVENUTA
avverso la sentenza n. 62/2020 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 18/01/2020
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
In data 30/11/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata:
i.) preliminarmente, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., si chiede che sia sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo i gravi e fondati motivi, per le seguenti ragioni:
- sussiste il requisito del fumus boni iuris, in quanto non è in dubbio agli atti la nullità della clausola risolutiva ex art. 16 dei contratti di locazione finanziaria in parola, per evidente violazione dell'art. 1526 c.c., in quanto la riproduzione delle clausole dichiarate nulle da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è ictu oculi evidente;
- in ordine al periculum in mora, questo si ravvisa nel grave pregiudizio che l'appellante potrebbe subire da procedure esecutive o cautelari che controparte potrebbe certamente azionare;
ii.) nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 16 dei contratti in parola, in violazione del disposto di cui agli artt. 1383 c.c. e 1526 c.c. con conseguente riliquidazione del quantum reclamato dalla società di leasing anche in considerazione della già intervenuta vendita a terzi dei beni in parola a valori diversi da quelli di mercato, condannando, in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c, la società di leasing alla restituzione di tutto quanto percepito nel tempo fatto salvo l'equo indennizzo per il godimento del bene ed il debito residuo così come accertato dal CTP;
iii.) per l'effetto, si chiede la nomina di CTU volta ad accertare la congruità dell'equo indennizzo da riconoscere alla concedente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, così come di quelle di primo grado.
IS IU
Per la parte intervenuta Controparte_3
“In via preliminare:
1) dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi enunciati nel presente atto;
2) confermare l'esecutività dell'impugnata sentenza;
pagina 2 di 15 In via principale, nel merito:
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, anche istruttorie, ex adverso formulate con l'avversa impugnazione, confermando integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Siena n. 62/2020, pubblicata il 18.01.2020.
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La (d'ora in poi anche Controparte_1
Contr solo , in qualità di concedente in due contratti di leasing aventi ad oggetto due semirimorchi, ingiungeva alla Parte_1
(d'ora in poi anche solo ) il pagamento di euro
[...] Parte_1
73.576,22, oltre interessi, spese ed accessori.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la , la quale Parte_1 lamentava nullità dei contratti di leasing a causa della mancata indicazione Part dell' e per l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche, nonché la nullità della clausola dei contratti dedotti che disciplinava le conseguenze della risoluzione.
Contr Si costituiva in giudizio domandando il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva assunta in decisione senza attività istruttoria.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 62/2020 pubblicata il 18/01/2020 il Tribunale di Siena così
pagina 3 di 15 statuiva:
“Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese processuali, che liquida in €. 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge”.
Il Tribunale di Siena, in primo luogo, evidenziava che i contratti di leasing prodotti erano sufficientemente chiari e completi nella esplicazione delle condizioni negoziali, negando che vi fosse una violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
Pur ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, evidenziava il decidente che l'art. 16 delle condizioni generali di contratto prevedeva, oltre all'obbligo di restituzione del bene al concedente, il dovere di corrispondere tutti i canoni scaduti e da scadere, salvo il diritto a vedersi accreditare l'importo ricavato dalla vendita a terzi. Tale clausola veniva giudicata dal giudice del tutto legittima, non determinando un vantaggio eccessivo ed ingiustificato per la società concedente.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello Controparte_1
per il tramite della mandataria (di
[...] Controparte_2 seguito anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Interveniva in giudizio (di seguito INTERVENUTA o ) Controparte_3 CP_3 quale cessionaria del credito da parte dell'appellata. pagina 4 di 15 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c. alla disciplina del contratto di leasing ed erronea valutazione della legittimità della clausola risolutiva convenuta;
2) Errore di giudizio in merito alla eccezione formulata da parte appellata con questione di legittimità costituzionale.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio
[...]
Controparte_1
Interveniva invece spontaneamente quale cessionaria del Controparte_3 credito, la quale contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
30/11/2023 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1.1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_1 pagina 5 di 15 1.2. Inoltre, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto i motivi di appello sono formulati in modo sufficientemente chiaro da consentire la pronuncia nel merito.
1.3. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante con riferimento alla posizione processuale di Controparte_3
La , infatti, ha contestato la legittimazione processuale di Parte_1 controparte con nota scritta del 28.2.2023, deducendo la mancata produzione dell'atto di cessione del credito indicato in narrativa, nonché l'impossibilità evincere il credito in esame dall'estratto della Gazzetta Ufficiale depositato, non dando così contezza dell'avvenuta cessione dello specifico credito azionato.
A tale riguardo non possono che essere richiamati i principi ormai consolidati in materia nella giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte si è da tempo adeguata, in base ai quali “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso in esame è stato prodotto l'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, avente il seguente contenuto:
“La società comunica che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_5 cartolarizzazione […] ha acquistato pro soluto da […] CP_6
pagina 6 di 15 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, e, per quanto riguarda anche da contratti di leasing, concessi a persone fisiche o CP_7 società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 1984 e il 2018. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Cedenti e di sul sito internet Controparte_5 www.creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ogni debitore potrà, ai fini di ottenere conferma della propria cessione, rivolgersi al seguente indirizzo mail: fino all'estinzione del relativo Email_1 credito ceduto”.
Analogo contenuto hanno anche gli ulteriori documenti relativi alle successive cessioni del credito.
Tali atti consentono di individuare la categoria del credito nella quale è inserito quello di cui è causa per tutti i successivi trasferimenti che hanno determinato l'odierna titolarità in capo a . CP_3
Questa produzione esonera l'odierna parte intervenuta dalla produzione del contratto di cessione. La contestazione dell'esistenza di questo, peraltro, è da ritenere tardiva, in quanto sollevata dall'appellante soltanto con la memoria conclusionale conseguente al passaggio in decisione della causa. La contestazione dell'esistenza del contratto non è poi specifica, posto che la cessionaria ha indicato l'atto ed ha prodotto la gazzetta ufficiale nel quale ne viene indicato il contenuto. A fronte di una così specifica allegazione la contestazione di nullità/inesistenza del contratto di cessione doveva essere altrettanto specifica. La contestazione fatta al contrario è una mera negazione che ha lo scopo di rinviare all'onere di controparte di produzione del contratto di cessione, ma senza alcuna indicazione del motivo per cui si ritiene che il contratto di cessione non sia valido.
Ugualmente tardivi e irrilevanti sono i rilievi circa la mancata produzione della copia dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese di detta cessione pagina 7 di 15 (l'iscrizione in parola, così come anche la pubblicazione in GU, ha un effetto di pubblicità notizia e non costitutiva ed è dunque irrilevante al fine di provare la titolarità dell'asserito credito) e la violazione dell'art. 2 comma 3 e 6 della L.
130/1999 (l'appellante non deduce che non sia soggetto Controparte_3 titolato;
e in ogni caso, l'omissione di tale menzione negli atti di costituzione dell'intervenuta è irrilevante ai fini della legittimazione passiva).
1.4. La questione della sospensione della provvisoria esecutività è superata dal passaggio in decisione.
2. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2.1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che la società di leasing abbia conseguito un indebito arricchimento, in forza della applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. alla disciplina del contratto di leasing
“traslativo”. L'appellante eccepisce in particolare la nullità dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, il quale attribuisce alla concedente “i.) la restituzione dei beni locati;
ii.) il pagamento dei canoni a scadere;
iii.) gli interessi di mora e le spese ecc.; iii) i canoni di leasing già corrisposti dalla odierna opponente alla data di risoluzione dei rapporti;
iv.) il pagamento del corrispettivo convenuto in ordine al prezzo di riscatto finale;
v.) il pagamento della penale”.
In subordine chiede la riconduzione a equità ai sensi dell'art. Parte_1
1384 c.c. della penale come sopra determinata
Il motivo di appello è infondato.
L'art. 16 delle condizioni generali del contratto di leasing (per entrambi i contratti, essendo la medesima disciplina) così recita:
1. A seguito della anticipata risoluzione, l'Utilizzatore dovrà immediatamente restituire il veicolo alla EN nei modi e forme previste dal primo comma della clausola 14 che precede. In mancanza, la EN sarà autorizzata ad entrare o fare entrare suoi incaricati nel
pagina 8 di 15 luogo in cui si troverà il veicolo, a rimuoverlo e/o trasportarlo a spese e in danno dell'Utilizzatore che rinuncia sin d'ora ad ogni opposizione e contraria eccezione.
2. L'Utilizzatore dovrà inoltre immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora, spese ecc., sino alla data di restituzione del veicolo. Tali somme, unitariamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, resteranno definitivamente acquisite alla EN, a titolo anche di penale.
3. In aggiunta a quanto sopra, è riservata alla EN la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato sommando a tutti gli importi previsti dai precedenti commi della presente clausola anche il valore attuale di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore e dell'importo fissato nel Riquadro “durata, corrispettivo ed indicizzazione” della Condizioni Particolari di contratto ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione d'acquisto del veicolo, e detraendo quanto la EN abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita od il riutilizzo di tale veicolo, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi. A tal fine il valore attuale del restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore e dell'importo fissato nel Riquadro “Durata, corrispettivo ed indicizzazione” della Condizioni Particolari di contratto ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione d'acquisto del veicolo, fatti salvi gli effetti dell'indicizzazione, ove prevista, verrà calcolato al tasso riportato nel Riquadro “durata, corrispettivo ed indicizzazione” della Condizioni Particolari.
4. Ove, a seguito delle imputazioni di cui al precedente comma, residui un'eccedenza del ricavo netto conseguito dalla EN rispetto alle somme a lei complessivamente dovute dall' per canoni insoluti, Parte_3 interessi di mora, risarcimento del danno, ese o per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto, tale eccedenza sarà retrocessa dalla EN all' . Parte_3
La previsione contrattuale segue uno schema ampiamente conosciuto nei rapporti di leasing e può essere qualificata quale “clausola di confisca”. Nella sostanza viene previsto che a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore l'istituto concedente abbia diritto, non solo alla ritenzione dei canoni già corrisposti, ma anche al pagamento di quelli ancora da scadere, oltre agli interessi di mora ed alla restituzione del bene, compensando che però l'arricchimento della concedente pagina 9 di 15 con la necessità di scomputare dalle somme dovute il ricavato dalla vendita del bene, restituendo l'eventuale eccedenza all'utilizzatore.
La clausola di confisca viene dalla giurisprudenza ritenuta legittima e non lesiva del sinallagma contrattuale, in quanto intesa come clausola penale che vede due elementi di riequilibro: da un lato, il fatto che il bene restituito al concedente viene prontamente venduto e il ricavato posto a scomputo delle somme dovute dall'utilizzatore e, se il ricavato è superiore al debito, la differenza viene versata all'utilizzatore; dall'altro, applicandosi l'art. 1526 c.c., il giudice può ridurre l'entità della clausola penale, quindi in questo caso il quantum dovuto per effetto della clausola di confisca, qualora per circostanze ulteriori la penale risulti troppo gravosa.
La giurisprudenza della Cassazione, infatti, afferma sul punto: “In materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.” Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
15202 del 12/06/2018; sul punto anche Sez. 3, Sent. 25031 del 8/10/2019: “In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda l'applicabilità dell'art. 1526
c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale”.
Sulla questione si sono espresse anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 2061 del 28.1.2021, confermando che è coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle pagina 10 di 15 somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.
La previsione dell'art. 16, quindi, non può essere ritenuta nulla, non prevedendo una ingiustificata locupletazione in favore della concedente, venendo prevista la necessità di scomputare il prezzo di realizzo dalle somme dovute a titolo di penale.
Contr Non è ravvisabile poi in concreto un comportamento illegittimo da parte di tale da giustificare una riduzione ad equità della penale.
L'appellante, infatti, afferma che il bene sarebbe stato venduto “a un valore risibile rispetto al reale valore di mercato”, senza però indicare quale sarebbe stato il suo reale valore, né specificare perché non abbia trovato a sua volta acquirenti disposti a versare un prezzo maggiore.
Con riferimento al cosiddetto “patto di deduzione” è stato chiarito che nella
“ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, comma 2, del codice civile, nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (vedi Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9212; Cass.
14/10/2021 n. 28022 Rv. 662868 - 01); si tratta quindi di una “eccezione in senso stretto, e come tale deve essere sollevata dal debitore, sul quale grava il relativo onere probatorio” (vedi Cass. 14/07/2003, n.10995; Cass. 20/11/2001,
n.14592), onere che parte appellante doveva assolvere mediante la dimostrazione specifica delle effettive condizioni del bene, del conseguente suo valore effettivo di mercato, dimostrando la eventuale presenza di offerte di acquisto diverse e per un prezzo maggiore, etc, mentre si è limitata ad asserzioni del tutto generiche e prive di qualsiasi concreto riscontro.
pagina 11 di 15 In mancanza di indicazioni in tal senso la richiesta di una consulenza tecnica per stimare il reale valore del bene al momento della vendita risulta quindi esplorativa.
2.2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Contesta l'appellante l'eccezione di parte - odierna – appellata che “al fine di sottrarsi all'illegittimità della citata clausola risolutiva di cui all'art. 16 dei contratti in causa, tenta, invano, di ricondurre le dette pattuizioni alla novella legislativa n.
124 del 04.08.2017”. Prosegue argomentando sulla non applicabilità della legge ratione temporis e sulla manifesta iniquità della disciplina.
Il motivo di appello è anzitutto inammissibile, in quanto va a censurare non un capo della sentenza di primo grado, bensì una eccezione formulata dalla controparte. La sentenza di primo grado, infatti, non ha fatto menzione alcuna della “legge leasing” di cui l'appellante contesta l'applicazione.
Oltretutto, il motivo di appello è infondato anche nel merito, posto che la motivazione secondo la quale la norma in questione non si applicherebbe dal momento che il leasing è stato stipulato molti anni prima è erronea. Infatti, rileva per l'applicazione della norma in questione non il momento della conclusione del contratto ma il momento in cui si verifica l'inadempimento che ha determinato la risoluzione. “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi
136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma
138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall”
(Sez. U, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021). Al riguardo, si deve fare riferimento alla nota dell'11.10.2017 con cui la società di leasing lamenta il mancato pagina 12 di 15 pagamento dei canoni di locazione, che è successiva all'entrata in vigore della legge sul leasing (29.8.2017).
Ad ogni modo, la questione dell'applicazione o meno della legge leasing è irrilevante nel presente caso. Infatti, anche applicando – come peraltro il giudice di primo grado ha fatto - il precedente regime normativo e cioè quello dell'applicazione analogica della vendita con riserva di proprietà, non si avrebbero diverse conseguenze con riferimento alla c.d. “clausola di confisca”: “In tema di leasing finanziario, per i contratti risolti anteriormente all'entrata in vigore della l.
n. 124 del 2017, che non ha effetti retroattivi, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica,
a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.; ne consegue l'esclusione della declaratoria di nullità della clausola cd. di confisca (volta a consentire al concedente di ottenere, quale penale, sia i canoni riscossi sia il mantenimento della proprietà del bene) e la necessità della deduzione dell'omesso esercizio del potere di riduzione della penale da parte del giudice di appello cui spetta il potere officioso di applicare l'art. 1384 c.c., il cui rilievo può avvenire a istanza di parte
e, integrando un'eccezione in senso lato, può avvenire anche da parte giudice di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto”. Cass. Civ,
Sez. 3, Ordinanza n. 26531 del 30/09/2021.
2.3. La questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento al comma
138 dell'articolo unico della legge n. 124 del 2017, che si porrebbe in contrasto con la norma imperativa dei cui agli artt. 1383 e 1384 del codice civile, e con l'art. 2 della Costituzione che troverebbe la propria applicazione in materia contrattuale negli artt. 1175 e 1375 c.c., poi, è manifestamente infondata, oltre che irrilevante.
pagina 13 di 15 Innanzitutto, infatti, la questione non è rilevante ai fini della decisione, in quanto il giudice non ha fatto applicazione nella sua decisione della norma la cui incostituzionalità viene lamentata, né ne viene richiesta l'applicazione nel presente giudizio.
La questione, poi, è anche manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità del legislatore l'individuazione di penali per specifiche violazioni contrattuali.
La norma, poi, non dà diritto alla concedente di “reclamare tanto la prestazione principale che la penale in violazione”, come afferma l'appellante, ma anzi grava la concedente del dovere di porre immediatamente in vendita il bene, il cui valore va a scomputo di quanto l'utilizzatore deve ancora corrispondere.
2.4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali Controparte_3 del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di
[...] nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Parte_1 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa la mandataria Controparte_1
con l'intervento di Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 62/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
18/01/2020, così provvede:
pagina 14 di 15 1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
;
[...]
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. Condanna in persona Parte_1 del suo legale rappresentante, a rifondere a le spese Controparte_3 del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
4. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 24.4.2024.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1785/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CASSÌ DANIELE
APPELLANTE contro e per essa Controparte_1
Controparte_2
APPELLATA NON
[...]
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO Controparte_3 P.IVA_2
RAFFAELLA
INTERVENUTA
avverso la sentenza n. 62/2020 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 18/01/2020
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
In data 30/11/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata:
i.) preliminarmente, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., si chiede che sia sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendo i gravi e fondati motivi, per le seguenti ragioni:
- sussiste il requisito del fumus boni iuris, in quanto non è in dubbio agli atti la nullità della clausola risolutiva ex art. 16 dei contratti di locazione finanziaria in parola, per evidente violazione dell'art. 1526 c.c., in quanto la riproduzione delle clausole dichiarate nulle da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è ictu oculi evidente;
- in ordine al periculum in mora, questo si ravvisa nel grave pregiudizio che l'appellante potrebbe subire da procedure esecutive o cautelari che controparte potrebbe certamente azionare;
ii.) nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 16 dei contratti in parola, in violazione del disposto di cui agli artt. 1383 c.c. e 1526 c.c. con conseguente riliquidazione del quantum reclamato dalla società di leasing anche in considerazione della già intervenuta vendita a terzi dei beni in parola a valori diversi da quelli di mercato, condannando, in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c, la società di leasing alla restituzione di tutto quanto percepito nel tempo fatto salvo l'equo indennizzo per il godimento del bene ed il debito residuo così come accertato dal CTP;
iii.) per l'effetto, si chiede la nomina di CTU volta ad accertare la congruità dell'equo indennizzo da riconoscere alla concedente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, così come di quelle di primo grado.
IS IU
Per la parte intervenuta Controparte_3
“In via preliminare:
1) dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi enunciati nel presente atto;
2) confermare l'esecutività dell'impugnata sentenza;
pagina 2 di 15 In via principale, nel merito:
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, anche istruttorie, ex adverso formulate con l'avversa impugnazione, confermando integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Siena n. 62/2020, pubblicata il 18.01.2020.
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La (d'ora in poi anche Controparte_1
Contr solo , in qualità di concedente in due contratti di leasing aventi ad oggetto due semirimorchi, ingiungeva alla Parte_1
(d'ora in poi anche solo ) il pagamento di euro
[...] Parte_1
73.576,22, oltre interessi, spese ed accessori.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la , la quale Parte_1 lamentava nullità dei contratti di leasing a causa della mancata indicazione Part dell' e per l'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche, nonché la nullità della clausola dei contratti dedotti che disciplinava le conseguenze della risoluzione.
Contr Si costituiva in giudizio domandando il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva assunta in decisione senza attività istruttoria.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 62/2020 pubblicata il 18/01/2020 il Tribunale di Siena così
pagina 3 di 15 statuiva:
“Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese processuali, che liquida in €. 7.795,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge”.
Il Tribunale di Siena, in primo luogo, evidenziava che i contratti di leasing prodotti erano sufficientemente chiari e completi nella esplicazione delle condizioni negoziali, negando che vi fosse una violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
Pur ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, evidenziava il decidente che l'art. 16 delle condizioni generali di contratto prevedeva, oltre all'obbligo di restituzione del bene al concedente, il dovere di corrispondere tutti i canoni scaduti e da scadere, salvo il diritto a vedersi accreditare l'importo ricavato dalla vendita a terzi. Tale clausola veniva giudicata dal giudice del tutto legittima, non determinando un vantaggio eccessivo ed ingiustificato per la società concedente.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello Controparte_1
per il tramite della mandataria (di
[...] Controparte_2 seguito anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Interveniva in giudizio (di seguito INTERVENUTA o ) Controparte_3 CP_3 quale cessionaria del credito da parte dell'appellata. pagina 4 di 15 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea applicazione in via analogica dell'art. 1526 c.c. alla disciplina del contratto di leasing ed erronea valutazione della legittimità della clausola risolutiva convenuta;
2) Errore di giudizio in merito alla eccezione formulata da parte appellata con questione di legittimità costituzionale.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio
[...]
Controparte_1
Interveniva invece spontaneamente quale cessionaria del Controparte_3 credito, la quale contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
30/11/2023 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1.1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_1 pagina 5 di 15 1.2. Inoltre, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto i motivi di appello sono formulati in modo sufficientemente chiaro da consentire la pronuncia nel merito.
1.3. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante con riferimento alla posizione processuale di Controparte_3
La , infatti, ha contestato la legittimazione processuale di Parte_1 controparte con nota scritta del 28.2.2023, deducendo la mancata produzione dell'atto di cessione del credito indicato in narrativa, nonché l'impossibilità evincere il credito in esame dall'estratto della Gazzetta Ufficiale depositato, non dando così contezza dell'avvenuta cessione dello specifico credito azionato.
A tale riguardo non possono che essere richiamati i principi ormai consolidati in materia nella giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte si è da tempo adeguata, in base ai quali “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso in esame è stato prodotto l'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, avente il seguente contenuto:
“La società comunica che, nell'ambito di un'operazione di Controparte_5 cartolarizzazione […] ha acquistato pro soluto da […] CP_6
pagina 6 di 15 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, e, per quanto riguarda anche da contratti di leasing, concessi a persone fisiche o CP_7 società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 1984 e il 2018. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Cedenti e di sul sito internet Controparte_5 www.creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ogni debitore potrà, ai fini di ottenere conferma della propria cessione, rivolgersi al seguente indirizzo mail: fino all'estinzione del relativo Email_1 credito ceduto”.
Analogo contenuto hanno anche gli ulteriori documenti relativi alle successive cessioni del credito.
Tali atti consentono di individuare la categoria del credito nella quale è inserito quello di cui è causa per tutti i successivi trasferimenti che hanno determinato l'odierna titolarità in capo a . CP_3
Questa produzione esonera l'odierna parte intervenuta dalla produzione del contratto di cessione. La contestazione dell'esistenza di questo, peraltro, è da ritenere tardiva, in quanto sollevata dall'appellante soltanto con la memoria conclusionale conseguente al passaggio in decisione della causa. La contestazione dell'esistenza del contratto non è poi specifica, posto che la cessionaria ha indicato l'atto ed ha prodotto la gazzetta ufficiale nel quale ne viene indicato il contenuto. A fronte di una così specifica allegazione la contestazione di nullità/inesistenza del contratto di cessione doveva essere altrettanto specifica. La contestazione fatta al contrario è una mera negazione che ha lo scopo di rinviare all'onere di controparte di produzione del contratto di cessione, ma senza alcuna indicazione del motivo per cui si ritiene che il contratto di cessione non sia valido.
Ugualmente tardivi e irrilevanti sono i rilievi circa la mancata produzione della copia dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese di detta cessione pagina 7 di 15 (l'iscrizione in parola, così come anche la pubblicazione in GU, ha un effetto di pubblicità notizia e non costitutiva ed è dunque irrilevante al fine di provare la titolarità dell'asserito credito) e la violazione dell'art. 2 comma 3 e 6 della L.
130/1999 (l'appellante non deduce che non sia soggetto Controparte_3 titolato;
e in ogni caso, l'omissione di tale menzione negli atti di costituzione dell'intervenuta è irrilevante ai fini della legittimazione passiva).
1.4. La questione della sospensione della provvisoria esecutività è superata dal passaggio in decisione.
2. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2.1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che la società di leasing abbia conseguito un indebito arricchimento, in forza della applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. alla disciplina del contratto di leasing
“traslativo”. L'appellante eccepisce in particolare la nullità dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, il quale attribuisce alla concedente “i.) la restituzione dei beni locati;
ii.) il pagamento dei canoni a scadere;
iii.) gli interessi di mora e le spese ecc.; iii) i canoni di leasing già corrisposti dalla odierna opponente alla data di risoluzione dei rapporti;
iv.) il pagamento del corrispettivo convenuto in ordine al prezzo di riscatto finale;
v.) il pagamento della penale”.
In subordine chiede la riconduzione a equità ai sensi dell'art. Parte_1
1384 c.c. della penale come sopra determinata
Il motivo di appello è infondato.
L'art. 16 delle condizioni generali del contratto di leasing (per entrambi i contratti, essendo la medesima disciplina) così recita:
1. A seguito della anticipata risoluzione, l'Utilizzatore dovrà immediatamente restituire il veicolo alla EN nei modi e forme previste dal primo comma della clausola 14 che precede. In mancanza, la EN sarà autorizzata ad entrare o fare entrare suoi incaricati nel
pagina 8 di 15 luogo in cui si troverà il veicolo, a rimuoverlo e/o trasportarlo a spese e in danno dell'Utilizzatore che rinuncia sin d'ora ad ogni opposizione e contraria eccezione.
2. L'Utilizzatore dovrà inoltre immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora, spese ecc., sino alla data di restituzione del veicolo. Tali somme, unitariamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, resteranno definitivamente acquisite alla EN, a titolo anche di penale.
3. In aggiunta a quanto sopra, è riservata alla EN la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il loro ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato sommando a tutti gli importi previsti dai precedenti commi della presente clausola anche il valore attuale di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore e dell'importo fissato nel Riquadro “durata, corrispettivo ed indicizzazione” della Condizioni Particolari di contratto ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione d'acquisto del veicolo, e detraendo quanto la EN abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita od il riutilizzo di tale veicolo, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi. A tal fine il valore attuale del restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore e dell'importo fissato nel Riquadro “Durata, corrispettivo ed indicizzazione” della Condizioni Particolari di contratto ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione d'acquisto del veicolo, fatti salvi gli effetti dell'indicizzazione, ove prevista, verrà calcolato al tasso riportato nel Riquadro “durata, corrispettivo ed indicizzazione” della Condizioni Particolari.
4. Ove, a seguito delle imputazioni di cui al precedente comma, residui un'eccedenza del ricavo netto conseguito dalla EN rispetto alle somme a lei complessivamente dovute dall' per canoni insoluti, Parte_3 interessi di mora, risarcimento del danno, ese o per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto, tale eccedenza sarà retrocessa dalla EN all' . Parte_3
La previsione contrattuale segue uno schema ampiamente conosciuto nei rapporti di leasing e può essere qualificata quale “clausola di confisca”. Nella sostanza viene previsto che a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore l'istituto concedente abbia diritto, non solo alla ritenzione dei canoni già corrisposti, ma anche al pagamento di quelli ancora da scadere, oltre agli interessi di mora ed alla restituzione del bene, compensando che però l'arricchimento della concedente pagina 9 di 15 con la necessità di scomputare dalle somme dovute il ricavato dalla vendita del bene, restituendo l'eventuale eccedenza all'utilizzatore.
La clausola di confisca viene dalla giurisprudenza ritenuta legittima e non lesiva del sinallagma contrattuale, in quanto intesa come clausola penale che vede due elementi di riequilibro: da un lato, il fatto che il bene restituito al concedente viene prontamente venduto e il ricavato posto a scomputo delle somme dovute dall'utilizzatore e, se il ricavato è superiore al debito, la differenza viene versata all'utilizzatore; dall'altro, applicandosi l'art. 1526 c.c., il giudice può ridurre l'entità della clausola penale, quindi in questo caso il quantum dovuto per effetto della clausola di confisca, qualora per circostanze ulteriori la penale risulti troppo gravosa.
La giurisprudenza della Cassazione, infatti, afferma sul punto: “In materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.” Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
15202 del 12/06/2018; sul punto anche Sez. 3, Sent. 25031 del 8/10/2019: “In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda l'applicabilità dell'art. 1526
c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale”.
Sulla questione si sono espresse anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 2061 del 28.1.2021, confermando che è coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle pagina 10 di 15 somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.
La previsione dell'art. 16, quindi, non può essere ritenuta nulla, non prevedendo una ingiustificata locupletazione in favore della concedente, venendo prevista la necessità di scomputare il prezzo di realizzo dalle somme dovute a titolo di penale.
Contr Non è ravvisabile poi in concreto un comportamento illegittimo da parte di tale da giustificare una riduzione ad equità della penale.
L'appellante, infatti, afferma che il bene sarebbe stato venduto “a un valore risibile rispetto al reale valore di mercato”, senza però indicare quale sarebbe stato il suo reale valore, né specificare perché non abbia trovato a sua volta acquirenti disposti a versare un prezzo maggiore.
Con riferimento al cosiddetto “patto di deduzione” è stato chiarito che nella
“ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, comma 2, del codice civile, nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (vedi Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9212; Cass.
14/10/2021 n. 28022 Rv. 662868 - 01); si tratta quindi di una “eccezione in senso stretto, e come tale deve essere sollevata dal debitore, sul quale grava il relativo onere probatorio” (vedi Cass. 14/07/2003, n.10995; Cass. 20/11/2001,
n.14592), onere che parte appellante doveva assolvere mediante la dimostrazione specifica delle effettive condizioni del bene, del conseguente suo valore effettivo di mercato, dimostrando la eventuale presenza di offerte di acquisto diverse e per un prezzo maggiore, etc, mentre si è limitata ad asserzioni del tutto generiche e prive di qualsiasi concreto riscontro.
pagina 11 di 15 In mancanza di indicazioni in tal senso la richiesta di una consulenza tecnica per stimare il reale valore del bene al momento della vendita risulta quindi esplorativa.
2.2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Contesta l'appellante l'eccezione di parte - odierna – appellata che “al fine di sottrarsi all'illegittimità della citata clausola risolutiva di cui all'art. 16 dei contratti in causa, tenta, invano, di ricondurre le dette pattuizioni alla novella legislativa n.
124 del 04.08.2017”. Prosegue argomentando sulla non applicabilità della legge ratione temporis e sulla manifesta iniquità della disciplina.
Il motivo di appello è anzitutto inammissibile, in quanto va a censurare non un capo della sentenza di primo grado, bensì una eccezione formulata dalla controparte. La sentenza di primo grado, infatti, non ha fatto menzione alcuna della “legge leasing” di cui l'appellante contesta l'applicazione.
Oltretutto, il motivo di appello è infondato anche nel merito, posto che la motivazione secondo la quale la norma in questione non si applicherebbe dal momento che il leasing è stato stipulato molti anni prima è erronea. Infatti, rileva per l'applicazione della norma in questione non il momento della conclusione del contratto ma il momento in cui si verifica l'inadempimento che ha determinato la risoluzione. “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi
136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma
138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall”
(Sez. U, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021). Al riguardo, si deve fare riferimento alla nota dell'11.10.2017 con cui la società di leasing lamenta il mancato pagina 12 di 15 pagamento dei canoni di locazione, che è successiva all'entrata in vigore della legge sul leasing (29.8.2017).
Ad ogni modo, la questione dell'applicazione o meno della legge leasing è irrilevante nel presente caso. Infatti, anche applicando – come peraltro il giudice di primo grado ha fatto - il precedente regime normativo e cioè quello dell'applicazione analogica della vendita con riserva di proprietà, non si avrebbero diverse conseguenze con riferimento alla c.d. “clausola di confisca”: “In tema di leasing finanziario, per i contratti risolti anteriormente all'entrata in vigore della l.
n. 124 del 2017, che non ha effetti retroattivi, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica,
a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.; ne consegue l'esclusione della declaratoria di nullità della clausola cd. di confisca (volta a consentire al concedente di ottenere, quale penale, sia i canoni riscossi sia il mantenimento della proprietà del bene) e la necessità della deduzione dell'omesso esercizio del potere di riduzione della penale da parte del giudice di appello cui spetta il potere officioso di applicare l'art. 1384 c.c., il cui rilievo può avvenire a istanza di parte
e, integrando un'eccezione in senso lato, può avvenire anche da parte giudice di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto”. Cass. Civ,
Sez. 3, Ordinanza n. 26531 del 30/09/2021.
2.3. La questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento al comma
138 dell'articolo unico della legge n. 124 del 2017, che si porrebbe in contrasto con la norma imperativa dei cui agli artt. 1383 e 1384 del codice civile, e con l'art. 2 della Costituzione che troverebbe la propria applicazione in materia contrattuale negli artt. 1175 e 1375 c.c., poi, è manifestamente infondata, oltre che irrilevante.
pagina 13 di 15 Innanzitutto, infatti, la questione non è rilevante ai fini della decisione, in quanto il giudice non ha fatto applicazione nella sua decisione della norma la cui incostituzionalità viene lamentata, né ne viene richiesta l'applicazione nel presente giudizio.
La questione, poi, è anche manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità del legislatore l'individuazione di penali per specifiche violazioni contrattuali.
La norma, poi, non dà diritto alla concedente di “reclamare tanto la prestazione principale che la penale in violazione”, come afferma l'appellante, ma anzi grava la concedente del dovere di porre immediatamente in vendita il bene, il cui valore va a scomputo di quanto l'utilizzatore deve ancora corrispondere.
2.4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali Controparte_3 del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di
[...] nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Parte_1 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa la mandataria Controparte_1
con l'intervento di Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 62/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
18/01/2020, così provvede:
pagina 14 di 15 1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
;
[...]
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. Condanna in persona Parte_1 del suo legale rappresentante, a rifondere a le spese Controparte_3 del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
4. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 24.4.2024.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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