Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/09/2025, n. 7466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7466 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07466/2025REG.PROV.COLL.
N. 06674/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6674 del 2024, proposto da
Comune di Cassina de' Pecchi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Scerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Servizi e Appalti – C.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Ghidorzi, Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 01211/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Servizi e Appalti – C.S.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Diana Caminiti e dato atto che l'avvocato Rita Scerra e l'avvocato Luigi Piscitelli hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanza congiunta di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con delibera della giunta del Comune di Cassina dè Pecchi del 26 aprile 2017, n. 55, è stata dichiarata la pubblica utilità e la fattibilità della proposta di project financing avanzata da Consorzio Servizi e Appalti (d’ora in poi anche semplicemente CSA), concernente l’adeguamento, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico e gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunali.
2. Con successiva delibera di giunta del 30 aprile 2020, n. 49, veniva disposta la revoca in autotutela della dichiarazione di pubblica utilità e di fattibilità di detta proposta di project financing .
2.1. Tale decisione, premesso il cambio dell’amministrazione, era motivata dalla « disponibilità di nuove tecnologie in materia di illuminazione pubblica e di risparmio energetico, la cui adozione consente l'applicazione di modalità più economiche nella gestione del servizio in questione, unitamente all'attuale situazione finanziaria del bilancio comunale, aggravata dall'emergenza sanitaria Covid l9 in corso, hanno indotto l'attuale Amministrazione ad una nuova e diversa valutazione dei presupposti, accantonando di fatto l'attuazione di un project financing in materia di efficientamento energetico della pubblica illuminazione ».
D’altra parte, si ricordava come nella revocata delibera n. 55, « l'approvazione della proposta di fattibilità non risulta vincolante per l'Amministrazione che si riserva di richiedere eventuali varianti e modifiche alla proposta, sia scaturenti dalle successive fasi di approfondimento relativamente ai successivi livelli di progettazione che da altre esigenze manifestatesi successivamente al presente atto ».
3. A sostegno della domanda di annullamento, azionata in prime cure da CSA, la parte deduceva i motivi di ricorso di seguito sintetizzati.
3.1. Violazione degli artt. 7 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione.
Parte ricorrente deduceva l’illegittimità della revoca in quanto l’amministrazione non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento, privando il ricorrente della possibilità di partecipare al procedimento e dare dei contributi, che avrebbero potuto portare a una revisione del progetto, con riferimento ai costi, e non a una radicale revoca.
3.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 183, comma 15 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione. Violazione del principio di continuità dell’azione amministrativa e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà intrinseca, travisamento, sviamento di potere.
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato nella motivazione con riferimento più aspetti:
a) il riferimento al cambio di amministrazione sarebbe insufficiente e illogico, in quanto basato sul presupposto errato che il partenariato possa essere frutto di una scelta meramente fiduciaria e che pertanto ogni rapporto debba essere rimosso al cambio di maggioranza;
b) la motivazione sarebbe poi totalmente generica nella parte in cui l’amministrazione giustifica la revoca sulla base dell’esistenza di nuove tecnologie in materia di illuminazione pubblica, in quanto l’eventuale esistenza di tali nuove tecnologie giustificherebbe al massimo la richiesta di adeguamento della proposta originaria;
c) in ultimo, anche il riferimento alla situazione finanziaria del bilancio comunale aggravata dall’emergenza Covid 19 sarebbe illogico, giacché il Comune avrebbe ottenuto un considerevole contributo da parte della Regione, proprio per la realizzazione del progetto dichiarato fattibile, cosicché la revoca determinerebbe la perdita di quel finanziamento.
3.3. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 21 quinquies l. 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa comparazione degli interessi, lesione ingiustificata dell’affidamento, ingiustizia grave e manifesta.
Mancherebbe del tutto la motivazione con riferimento alla posizione del proponente, consolidata nell’atto revocato e nei precedenti comportamenti dell’amministrazione.
3.4. Violazione dell’art. 21 quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241, e dei principi generali in tema di autotutela.
L’amministrazione non avrebbe emesso la revoca in conseguenza di una nuova e diversa valutazione dei presupposti ma, al contrario avrebbe rivalutato la situazione preesistente, facoltà che però l’art. 21 quinquies non consente nel caso di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici come quello oggetto della presente revoca.
4. Si costituiva il Comune, instando per il rigetto del ricorso.
5. Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso sotto l’assorbente rilievo del difetto di motivazione del gravato provvedimento di revoca, in quanto, ferma la discrezionalità dell’amministrazione nell’esercizio dello ius poenitetendi e la necessità di motivarne le ragioni, nel caso di specie le ragioni che avevano indotto l’amministrazione resistente alla revoca della dichiarazione di pubblica utilità e fattibilità della proposta di project financing , riportate al § 2, erano del tutto generiche e prive di specificità.
6. Con il presente atto di appello il Comune di Cassina dè Pecchi ha formulato, in tre motivi, le seguenti censure avverso la sentenza di prime cure :
1) Error in iudicando ed erroneità della sentenza. Errata e falsa applicazione degli artt. 3, 21 quinquies e 21 octies l. n. 241/1990 e dell’art. 183 D.lgs. n. 50/2016. Vizio di motivazione e travisamento dei fatti nella parte in cui si ritiene insufficientemente motivato l’atto in ordine ai presupposti della revoca e alla posizione di affidamento di CSA;
2) Error in iudicando nella falsa o errata applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui non ritiene estesi i motivi addotti dal Comune. Travisamento dei fatti nella parte in cui ritiene che il cambio di giunta un motivo soggiacente la revoca.
3) Violazione dell’art. 7, comma 6, del Codice del processo amministrativo e violazione del principio della separazione dei poteri ed eccesso di potere giurisdizionale nella parte in cui il Giudice ha speso valutazioni nel merito della discrezionalità amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990 nella parte in cui il T.a.r. viola i margini di discrezionalità del Comune.
7. Si è costituito CSA, instando per il rigetto dell’appello e dell’istanza di sospensiva.
8. Con ordinanza n. 4329 del 15 novembre 2024 la sezione ha respinto l’istanza cautelare, rilevando il difetto del necessario presupposto del periculum in mora , in considerazione del fatto che la sentenza appellata, in quanto fondata sul difetto di motivazione del provvedimento di revoca in autotutela della dichiarazione di pubblica utilità e di fattibilità del project financing , non postulava che il Comune dovesse dare seguito alla proposta, con il conseguente avvio della seconda fase, relativa alla procedura di gara, potendo il Comune riesercitare il potere, con conferma, con diversa e più articolata motivazione, della revoca; ciò in disparte dal rilievo che la riapertura del procedimento, in esecuzione della sentenza appellata, non risultava essere stata richiesta da parte appellata.
9. In vista dell’udienza pubblica ha depositato memoria di discussione solo CSA, insistendo nel rigetto del ricorso ed evidenziando che il Comune, nonostante il rigetto della sospensiva, non si era in alcun modo rideterminato.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 6 marzo 2025.
DIRITTO
11. Viene in decisione l’appello proposto dal Comune di Cassina dè Pecchi avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha accolto il ricorso proposto da Consorzio Servizi e Appalti (CSA) avverso la delibera di giunta del 30 aprile 2020, n. 49, con cui veniva disposta la revoca in autotutela della dichiarazione di pubblica utilità e di fattibilità della proposta di project financing avanzata da CSA, concernente l’adeguamento, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico e gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunali.
11.1. Nello specifico, dagli atti di causa e da quanto allegato da CSA e non oggetto di contestazione ad opera del Comune appellante, risulta che CSA tra il 2016 ed il 2017 aveva sviluppato assieme al Comune un progetto di partenariato concernente la ristrutturazione, l’aggiornamento tecnologico e l’efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica comunale.
11.2. L’Amministrazione aveva infatti manifestato interesse per l’iniziativa, anche alla luce del fatto che la Regione Lombardia, con delibera di giunta n. 5737, del 24 ottobre 2016, aveva approvato l’iniziativa denominata “ interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati ”, stanziando a tale scopo la somma di venti milioni di euro (doc. n. 2 in primo grado).
11.3. Pertanto il Comune, dapprima con delibera n. 65/2016 aveva avviato la procedura di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell’Enel Sole s.r.l., e successivamente, con delibera n. 19/2017, aveva aggiornato il Documento Unico di Programmazione proclamando: « costituisce obiettivo specifico dell’Amministrazione l’efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica da perseguire con azioni di Partenariato Pubblico al fine di ottimizzare anche le risorse economiche a disposizione ».
11.4. CSA aveva dunque sviluppato il progetto, di concerto con il Comune, e l’aveva presentato all’Amministrazione in data 26 aprile 2017, corredandolo ai sensi dell’art. 183, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutti i documenti necessari (PEF asseverato, bozza di convenzione, capitolato speciale, cauzione provvisoria ecc.) (doc. n. 3 in primo grado).
11.5. Il Comune, con delibera di giunta n. 55 del 26 aprile 2017, aveva dunque approvato il progetto dichiarandone la pubblica utilità e la fattibilità (doc. n. 4 in primo grado).
11.6. Due giorni dopo il Comune aveva partecipato al bando per l’assegnazione dei fondi regionali e, sulla base delle richieste successivamente pervenute dalla Regione Lombardia, aveva a sua volta chiesto a CSA di modificare il progetto, sollecitandolo successivamente per rispettare la tempistica stabilita dalla Regione (cfr. diffida del 09/07/2018 doc. n. 5 in primo grado).
11.7. CSA aveva pertanto prodotto ed integrato la progettazione prevista dal bando regionale, sostenendone gli oneri.
11.8. Il Comune aveva infine ottenuto dalla Regione Lombardia il riconoscimento di un contributo di euro 658.533,00 (doc. n. 6 in primo grado).
11.9. Nel mese di giugno del 2019 si insediava una nuova amministrazione e la nuova giunta comunale, con la delibera impugnata in prime cure , procedeva a revocare la precedente decisione, dando innanzitutto atto proprio del cambio di maggioranza politica.
11.10. La motivazione del provvedimento richiamava l’esistenza di nuove tecnologie in materia di illuminazione pubblica, che avrebbero dovuto consentire una gestione più economica del servizio, l’attuale situazione finanziaria del bilancio comunale e l’emergenza sanitaria in allora in corso. Pertanto, non sentendosi vincolata alla scelta effettuata, la giunta riteneva di esercitare il potere ex art. 21 quinquies della legge n. 241/90, revocando la precedente decisione per “ sopravvenuti motivi di interesse pubblico ” (doc. n. 1 in primo grado).
12. Il primo giudice ha accolto il ricorso, avendo riguardo all’assorbente rilievo del difetto di motivazione del gravato provvedimento, in quanto, ferma la discrezionalità dell’amministrazione nell’esercizio dello ius poenitendi, i provvedimenti di revoca dovrebbero indicare dettagliatamente e in maniera approfondita le ragioni, sia di fatto che giuridiche, a sostegno della determinazione, laddove, nell’ipotesi di specie, le ragioni addotte a sostegno della scelta erano del tutto generiche e prive di specificità.
La disponibilità di «nuove tecnologie» più economiche era soltanto affermata, e non si spiegava perché tale affermata disponibilità avesse indotto a una radicale scelta di revoca delle precedenti determinazioni, piuttosto che a una richiesta di adeguamento del progetto.
Anche l’incidenza dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di D- sul progetto appariva di dubbia rilevanza.
Né, evidentemente, il cambio della maggioranza politica in seno agli organi rappresentativi comunali comportava, di per sé, una ragione di revoca della dichiarazione di pubblica utilità e fattibilità della proposta di project financing .
13. Con tre distinti motivi di gravame, il Comune di Cassina dè Pecchi ha censurato il ragionamento seguito dal primo giudice.
14. Segnatamente con il primo motivo ha lamentato l’error in iudicando della sentenza, in considerazione del rilievo che l’atto di revoca impugnato in prime cure , contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., non era affatto viziato da deficit motivazionale; ciò anche in considerazione del rilievo che, secondo la giurisprudenza amministrativa, per l’atto di revoca in autotutela del provvedimento di declaratoria della dichiarazione di pubblica utilità e fattibilità della proposta di project financing , adottato ai sensi dell’art. 21 quinquies l. 241/90, l’onere di motivazione dovrebbe ritenersi attenuato, sia in ragione della forte discrezionalità del potere concesso alla P.A., sia in ragione del fatto che il destinatario non godrebbe di un’aspettativa qualificata in forza dell’atto revocato, trovandosi il promotore, prima dell’avvio della procedura di gara, in una situazione di mera aspettativa di fatto.
Il Tar lombardo, in tesi di parte appellante, decidendo sul ricorso proposto da CSA, aveva erroneamente ritenuto come violato l’obbligo di motivazione ed integrato un abuso di potere di autotutela da parte del Comune, sulla scorta dell’asserito affidamento legittimo attribuito a CSA.
Per contro, l’interesse di fatto di parte appellata, secondo la prospettazione del Comune, doveva ritenersi recessivo rispetto alla nuova valutazione di interessi pubblici realizzata dal Comune e posta alla base della delibera n. 49 del 30.04.2020 e all’ampio potere discrezionale concesso allo stesso nell’esercizio della facoltà di autotutela, ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990.
Da ciò l’onere di motivazione attenuato in capo al Comune, da intendersi assolto con la delibera gravata in prime cure , avendo il Comune chiaramente esposto che la decisione era dovuta a una riconsiderazione delle priorità e possibilità di spesa del Comune, su cui aveva gravato la situazione emergenziale D- (il provvedimento era stato adottato a poche settimane dallo scoppio della pandemia e in pieno regime di lock-down) che aveva economicamente impegnato l’ente e sulla possibilità di adottare tecnologie nuove rispetto a quelle proposte da CSA che avrebbero garantito un risparmio alle casse comunali, anche in termini di consumo energetico.
15. Con il secondo motivo di appello il Comune assume che il provvedimento gravato in prime cure , oltre ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della revoca, aveva tenuto conto della posizione di parte appellata, nella parte in cui aveva ricordato come l’Amministrazione non fosse vincolata a dare seguito alla proposta approvata con la delibera n. 55/2017 e pertanto la posizione di CSA non potesse essere suscettibile di tutela giuridica, non rinvenendosi un legittimo affidamento.
Peraltro, in tesi del comune appellante, la sentenza di prime cure sarebbe contradditoria in quanto dopo avere detto che il provvedimento era motivato genericamente, aveva sindacato le ragioni poste a base della revoca.
Inoltre il Comune contesta che fra le ragioni vi fosse il cambio di amministrazione, soltanto enunciato nel provvedimento.
16. Con il terzo motivo il Comune assume come la sentenza sia viziata per avere esercitato un inammissibile sindacato di merito, soprattutto laddove aveva affermato “ non si spiega perché tale disponibilità” (di nuove tecnologie) “ abbia indotto a una radicale scelta di revoca delle precedenti determinazioni, piuttosto che a una richiesta di adeguamento del progetto ”.
Se la disponibilità di nuove tecnologie più economiche avrebbe dovuto condurre alla modifica del progetto piuttosto che alla sua revoca, sarebbe infatti valutazione di natura politico-amministrativa sita nell’esclusivo e invalicabile alveo della discrezionalità della P.A.
Analoghe considerazioni, secondo parte appellante, dovevano essere proposte anche in riferimento a quanto enunciato dal T.a.r. sulla incidenza della pandemia di D- in quanto la valutazione circa l’incidenza o meno dell’emergenza sanitaria sulle priorità dell’azione di governo del Comune e sulle determinazioni e sul potere di spesa dello stesso competerebbe esclusivamente all’Amministrazione comunale.
17. I motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e in ordine logico.
18. Gli stessi sono destituiti di fondamento in quanto non esattamente calibrati sul percorso logico seguito dal primo giudice che, in alcun modo, ha inteso escludere la discrezionalità del Comune nell’esercizio del potere di revoca, né sindacare nel merito le scelte amministrative, ma ha evidenziato chiaramente come le ragioni poste a sostegno della revoca fossero del tutto generiche, con conseguente violazione del dettato dall’art. 3 l. 241/90, da leggersi unitamente all’art. 21 quinquies della medesima legge.
19. Giova premettere che secondo la giurisprudenza amministrativa, come ricordato dal primo giudice, il potere di revoca di cui all’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 può contemplare tre presupposti fra loro alternativi: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto, e la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi) (ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 1502 del 2024).
In particolare, secondo la giurisprudenza, citata anche dal primo giudice, nel caso di esercizio del potere di revoca sulla base del terzo presupposto, il provvedimento ha natura squisitamente discrezionale e di particolare ampiezza, esercitabile in forza di una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico. Ed invero, per il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, è ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di revoca che si fonda su «una nuova valutazione dell'interesse pubblico in virtù dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'esercizio dello ius poenitendi» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927).
20. Ciò posto, questo collegio non ignora che secondo la giurisprudenza, dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera non può dirsi costituito un distinto, speciale ed autonomo rapporto precontrattuale, interessato dalla responsabilità precontrattuale, a che l’Amministrazione dia poi comunque corso alla procedura di finanza di progetto (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 647; Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2017, n. 207; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2014, n. 1365; Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2013, n. 4026).
20.1. La presentazione di un progetto comporta l’assunzione del rischio che esso possa non essere giudicato conforme all’interesse pubblico; è insito nella posizione del promotore (o dell’aspirante a tale qualificazione) il rischio dei costi di redazione, nella misura in cui esso è assoggettato al potere di verifica di fattibilità dell’amministrazione, con conseguente, concreta, possibilità di abbandono di qualsiasi ipotesi di esecuzione dell’intervento.
20.2. A tale riguardo è utile richiamare quanto, in più occasioni, affermato da questa sezione: “ in tema di project financing anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici e individuato quindi il promotore privato, l’Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione, posto che tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa” (Cons. Stato, 26 gennaio 2024, n. 647; Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2017, n. 207).
E’ pertanto ricorrente in giurisprudenza la tesi per cui l’affidamento del privato maturi solo a partire dal momento in cui l’Amministrazione, dopo avene valutato la convenienza per l’interesse pubblico, propone – tramite gli organi titolari del potere negoziale – l’esecuzione dell’opera al miglior offerente, avviando concretamente la fase di gara, ovvero la seconda fase del project financing.
21. Peraltro - ferma l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’esercizio del potere di revoca della dichiarazione di pubblica utilità e fattibilità del projec financing , intervenuta prima dell’indizione della gara, alla stregua delle precedenti considerazioni - non si può ritenere che il provvedimento di revoca possa essere genericamente motivato.
21.1. Ed invero, come ricordato dal precedente di questa sezione, citato anche dal primo giudice, “ In tema di esercizio del potere di revoca, si impone la valutazione dei presupposti del potere – dovere della pubblica amministrazione di valutazione globale del rapporto che lega l’atto agli interessi pubblici che vi confluiscono e la verifica del mutamento della situazione di fatto che caratterizza la fattispecie reale, da cui consegue anche la diversa valutazione dell’interesse pubblico originario, previa motivata comparazione di tutti gli elementi coinvolti. Il carattere relazionale del potere di autotutela si espone ad una valutazione comparativa di confronto tra l’interesse primario e le situazioni soggettive dei privati.
Nel caso in esame, la fenomenologia dell’autotutela si giustifica per effetto di un collegamento con l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa, denotando piuttosto ragioni di opportunità alla base del provvedimento di ritiro. Ciò in quanto l’interesse pubblico perseguito con il provvedimento di revoca va identificato con quello del provvedimento da revocare, soggetto ad un diverso apprezzamento per la venuta ad esistenza di fatti e situazioni sopravvenute.
Orbene, occorre valutare se il carattere sopravvenuto dell’interesse pubblico sia attuale, e soprattutto la sua concreta rilevanza anche a seguito della comparazione e bilanciamento con gli interessi privati eventualmente sacrificati.
Le sopravvenienze fattuali di per sé non possono fondare un legittimo esercizio del potere di revoca, se non si traducono ad ogni modo in una valutazione di pubblico interesse, che rilevi come il provvedimento revocato non sia più attualmente idoneo allo scopo originario, tanto più che l’interesse pubblico sempre meno tiene conto nella sua dimensione astratta, sganciata dalla realtà empirica.
Naturalmente è la motivazione del provvedimento a svelare l’analisi dei fatti compiuta dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ” 8Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 647).
22. Nell’ipotesi di specie invero, sebbene, contrariamente a quanto sottinteso dal primo giudice, non sia in presenza di un atto di revoca ascrivibile ad una mera rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario, essendosi per contro al cospetto di un atto di revoca fondato su sopravvenienze fattuali (esistenza di nuove tecnologie, emergenza epidemiologica Covid 19) tali da indurre ad una diversa valutazione dell’interesse pubblico, anche in termini di sostenibilità della spesa pubblica, appare corretto il ragionamento seguito dal T.a.r. nel momento in cui ha ritenuto che l’atto di revoca, ferma restando la discrezionalità in capo alla p.a., unica deputata a valutare la persistenza dell’interesse pubblico all’esecuzione del progetto, fosse carente sul piano motivazionale, stante la genericità delle ragioni addotte.
22.1. Né il ragionamento del primo giudice può considerarsi scorretto solo perché fra le motivazioni della revoca non sarebbe rinvenibile quella relativa al cambio di amministrazione, posta solo nella premessa dell’atto di revoca, in quanto il T.a.r. ha considerato anche i veri e propri profili motivazionali innanzi indicati, ravvisando comunque la genericità della motivazione.
22.2. Infatti il Comune non ha invero chiarito in che termini l’emergenza Covid 19 fosse connessa con le nuove esigenze di spesa e in che termini il progetto non fosse più sostenibile economicamente, tenuto conto del risparmio di spesa connesso all’efficientamento energetico e del contributo ricevuto dalla Regione per la sua realizzazione - al quale aveva peraltro concorso il preponente, che su invito del Comune, aveva già proceduto alla modifica del progetto - né ha chiarito per quale ragione l’interesse pubblico correlato all’efficientamento energetico non potesse essere ottenuto mercè la mera modifica del progetto, modifica che il Comune stesso si era riservato di chiedere nel dichiarare la pubblica utilità e la fattibilità della proposta di project financing , in ciò essendo ravvisabile anche l’illogicità della motivazione, posto che l’atto di revoca richiama al riguardo la clausola dell’atto revocato.
22.3. Né si può ritenere che la valutazione al riguardo compiuta dal primo giudice – limitata alla verifica della legittimità della motivazione addotta dal Comune anche in termini di logicità – abbia comportato un travalicamento nel merito amministrativo, dovendo il difetto di motivazione, anche sub specie di genericità e illogicità - inscriversi a pieno titolo nel giudizio di legittimità.
23. L’appello va dunque respinto.
24. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni in considerazioni delle motivazioni giuridiche poste a base della decisione e della peculiarità della fattispecie concreta, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO