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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.998 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Alessandro Malcontenti Parte_1
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Fausto Controparte_1
Camerieri
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' , allegando: Parte_1 Controparte_1
- di essere stata sottoposta a ottobre 2017, presso l'ospedale convenuto, in relazione a problemi di gonalgia, a intervento di meniscectomia mediale e laterale selettiva al ginocchio destro, con asportazione di una formazione cistica;
1 - che, stante il persistere del dolore, a ottobre del 2020 si era sottoposta a ulteriore intervento artroscopico “di sinoviectomia parziale”;
- che a gennaio del 2022, stante la presenza di una situazione di artrosi localizzata primaria, era stata quindi sottoposta a intervento di protesi mono compartimentale mediale destra, seguendo poi il percorso riabilitativo indicato dai sanitari;
- che, atteso l'esito non soddisfacente dell'intervento sotto il profilo delle algie,
e alla luce di una “second opinion” di altro sanitario, che riteneva il ricorrere di una inadeguatezza della protesi, l'attrice si era sottoposta a gennaio del
2023 presso il Policlinico di Monza a intervento di espianto della protesi e successivo impianto di una diversa protesi “totale”;
- che era comunque residuata una condizione di dolore e difficoltà di deambulazione ascrivibile alle non adeguate scelte chirurgiche del personale del;
CP_1
- di aver radicato, conseguentemente, procedimento di atp che era esitato in relazione peritale confermativa della responsabilità dei sanitari della struttura convenuta.
Su detti presupposti l'attrice domandava condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno differenziale cagionato dall'operato dei sanitari del
[...]
. CP_1
L si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
domanda attrice, in particolare evidenziando che le conclusioni della perizia di atp
2 erano errate e non condivisibili sotto il profilo medico-scientifico in riferimento alla misura del danno differenziale che era stato individuato.
* * * * *
Considerato che
- parte convenuta non contesta il ricorrere di una responsabilità per c.d.
malpractice dei propri sanitari, ma solo la quantificazione del danno biologico e da invalidità temporanea operata dai ctu che hanno prestato la propria opera in sede di atp;
- al riguardo, va rilevato che nella menzionata relazione peritale a firma del dr.
medico legale, e del dr. specialista in Persona_1 Persona_2
Ortopedia
▪ viene sottolineata la evidente connessione causale “tra l'errore diagnostico
terapeutico dei sanitari e le menomazioni e sintomatologie oggi sofferte dalla
paziente” (ctu pag.24);
▪ viene stimato che, in conseguenza del menzionato errore, “si può affermare
che … la sig.ra abbia avuto un maggior periodo di inabilità Pt_1
temporanea conseguente alla malpractice suddivisibile in giorni 30 di
inabilità temporanea assoluta, giorni 60 di inabilità temporanea parziale al
75%, giorni 270 di inabilità temporanea parziale al 50%” (ctu pag.26); inoltre
“una invalidità complessivamente valutabile nella misura del 28% della totale
… di cui la quota-parte dovuta alla malpractice è da valutarsi in danno
differenziale di 8 punti percentuali compresi tra il 21° ed il 28° punto
percentuale” (ctu pag.26-27);
3 ▪ in risposta alle osservazioni del ctp di parte (che concordava nella CP_1
valutazione di una “invalidità di base”, correlata comunque alla condizione della paziente, del 20%, ritenendo di poter ricondurre alla malpractice solo un'ulteriore percentuale del 5%) i ctu hanno evidenziato che la tesi di parte non considerava adeguatamente l'incidenza dell'accaduto sulla funzione deambulatoria della paziente (ctu pag.28-29);
- le conclusioni dei ctu risultano adeguatamente motivate, prive di vizi logici e puntuali nel contestare le controargomentazioni tecniche di controparte,
avendo in particolare i ctu chiarito di non aver operato la propria valutazione solo in considerazione delle preesistenze, ma tenendo in considerazione proprio lo specifico effetto della malpratice;
- le ulteriori considerazioni difensive in punto nesso di causalità risultano ultronee, alla luce dell'assenza di tempestiva contestazione in ordine ai profili di responsabilità dei sanitari delineati in ctu e alle conseguenze a carico della paziente;
va comunque affermato, alla luce delle emergenze istruttorie, il ricorrere di ampia prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il maggior danno patito dall'attrice;
- sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda attrice risulta dunque assolutamente fondata e meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti;
- il danno alla salute patito dall'attrice va liquidato in via equitativa, con applicazione dei criteri individuati dalle più recenti Tabelle del Tribunale di
Milano;
4 - ricordato che le predette tabelle prevedono per ciascun giorno di invalidità
temporanea la possibilità di riconoscere un risarcimento individuato nella
“forbice” tra € 115,00 ed € 173,00, nel caso in esame lo scrivente ritiene che il danno patito dall'attrice, in difetto di chiara evidenza di una particolare pervasività delle conseguenze e dei correlati momenti di sofferenza, debba liquidarsi nella misura di € 120,00 die;
- spettano pertanto all'attrice, per danno da invalidità temporanea,
complessivi (€ 120,00 x 30gg + € 90,00 x 60gg +€ 60,00 x 270gg =) euro
25.200,00;
- allo stesso modo, per danno da invalidità permanente, e con il riconoscimento di una invalidità dell'8% su pregressa invalidità del 20% in relazione a soggetto che al momento dei fatti aveva 60 anni compiuti, euro 62.467,00
determinati come segue:
- per danno biologico (euro 94.113,00-53.717,00 =) euro 40.396,00;
- per incremento correlato alla sofferenza soggettiva, condizione che si ritiene oggetto di tempestiva e adeguata allegazione e prova, (euro 41.410,00-
19.339,00 =) euro 22.071,00;
- nulla riconoscendosi a titolo di personalizzazione del danno, in difetto di allegazione e prova di concreti elementi su cui fondare l'esigenza di personalizzazione;
- dunque, complessivi euro 87.667,00; su detto importo spetta all'attrice anche la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita,
maturata dall'1.1.2024 (data di riferimento della liquidazione secondo le
5 tabelle milanesi) alla data della presente decisione;
spettano inoltre gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio esplicitato nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della stessa al momento dell'illecito, via, via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
in applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale sopra indicata - previa devalutazione dall'1.1.2024 alla data dell'intervento chirurgico (24.1.2022) - va quindi progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data di riferimento, sopra indicata, alla decisione odierna, e sulla stessa devono via via calcolarsi gli interessi al tasso legale;
spettano, infine, gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento;
- al pagamento degli importi sopra indicati va condannata parte convenuta;
- vanno inoltre poste in via definitiva a carico di Controparte_1
le spese di ctu di atp, come in detta sede liquidate;
[...]
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
6 - condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 87.667,00, oltre interessi e rivalutazione come
[...]
indicato in motivazione;
- pone in via definitiva a carico solidale di le Controparte_1
spese di ctu di atp, come in detta sede liquidate;
- condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Pt_1
- con distrazione in favore del difensore avv. Alessandro Malcontenti,
[...]
dichiaratosi antistatario - le spese di lite;
spese che spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) - si liquidano per esborsi in euro 8.052,00 (di cui al doc.27) oltre a € 518,00 per contributo unificato, e per compensi, in valori prossimi ai minimi in considerazione del concreto valore di causa, per la fase di atp in € 2.000,00 e per la fase di merito in € 9.000,00,
oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 10.12.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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