Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00280/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01413/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2021, proposto da
Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari, Fabiola Fedele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avetrana, Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, Comune di Faggiano, non costituiti in giudizio;
Comune Avetrana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Anna Ponzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Anna Ponzo Daniela Anna in Le, via Michelangelo Schipa,35;
nei confronti
Universal Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Curigliano, Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici, Energia Alternativa, Patrimonio del Comune di Avetrana, registro settoriale n. 109 dell'8.9.2021 - registro generale n. 445 del 10.9.2021 con cui è stata aggiudicata in favore dell'odierna controinteressata la gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati e servizi igiene urbana per 24 mesi; nonché di tutti i verbali della procedura, nella parte in cui non risulta disposta l'esclusione della medesima, compresi quelli del RUP n. 1 del 2.8.2021, relativo alla “verifica dell'offerta anomala” e quello n. 2 dell'11.8.2021, ad oggetto “verifica della documentazione amministrativa e formulazione della proposta di aggiudicazione”; nonché, ancora, della nota prot. n. 6714 del 2.10.2021 a firma dello stesso RUP; delle note del 5.3.2021 e prot. n. 6646 del 30.9.2021 a firma del medesimo organo; delle determinazioni della CUC Montedoro nn.: 8 (n. 1 del settore Comune di Avetrana) del 19.1.2021; 64 (n. 3 del settore Comune di Avetrana) del 14.4.2021; 73 (n. 4 del settore Comune di Avetrana) del 28.4.2021; 77 (n. 5 del settore Comune di Avetrana) del 3.5.2021; 83 (n. 6 del settore Comune di Avetrana) del 7.5.2021; 118 (n. 7 del settore Comune di Avetrana) del 22.6.2021; 147 (n. 8 del settore Comune di Avetrana) del 3.8.2021; 153 (n. 9 del settore Comune di Avetrana) del 12.8.2021; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto o comunque richiamato in quelli finora elencati, compresi il bando, il disciplinare e il capitolato speciale d'appalto (e la determinazione n. 164 del 17.10.2020 dl Reg. Gen. CUC Montedoro di approvazione degli stessi) nella parte in ricorso specificata, se lesiva; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nel corso del giudizio, con accertamento del diritto della ricorrente al subentro nello stesso, cui essa si dichiara fin d'ora disponibile.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Universal Service S.r.l. il 9/12/2021:
per l’annullamento in parte qua e nei limiti di interesse:
a) del verbale di gara di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata;
b) dei verbali di gara n. 7 del 24.5.2021 e n. 8 del 19.6.2021 nella parte è stata ammessa alla procedura di gara la società Cogeir Costruzioni e Gestioni srl ed è stata esaminata la relativa offerta tecnica con attribuzione del relativo punteggio;
c) della DD n. 118 del 22.6.2021 di approvazione dei verbali nn. 7 e 8 nella parte in cui è stata ammessa alla procedura di gara la società Cogeir Costruzioni e Gestioni srl ed è stata esaminata la relativa offerta tecnica con attribuzione del relativo punteggio;
d) della D.D. n. 153/2021 del 12.08.2021 e della D.D. n. 445 del 10.09.2021, in parte qua e nei limiti dell'interesse della Universal Service s.r.l. nella parte in cui la Cogeir Costruzioni e Gestioni srl risulta calssificata seconda in graduatoria;
e) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universal Service S.r.l. e di Comune Avetrana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 21.01.2022, Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l. ha dichiarato che “è venuto meno l’interesse della ricorrente principale a coltivare il proprio gravame” ed ha quindi chiesto che venga dato “atto del sopravvenuto difetto di interesse al gravame, con integrale compensazione delle spese di giudizio”.
La ricorrente incidentale e l’Amministrazione comunale hanno aderito alla predetta istanza.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale e (conseguentemente) del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse al rispettivo accoglimento.
Stante tante la specifica adesione sul punto formulata da tutte le parti in causa, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO