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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 568/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 568/2025 introdotto da rappresentata e difesa dall'avv. DALLO SONIA giusta delega dimessa in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro rappresentato e difeso dall'avv. VALENTI OSVALDO GIUSEPPE giusta delega CP_1
dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 quinquies. c.c. per la modifica della regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
Il Tribunale rilevato
- che la parte ha instaurato il presente procedimento contro Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni: “… voglia con sentenza accogliere le seguenti CONCLUSIONI contrariis reiectis, ad integrazione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bolzano d.d. 8 novembre 2023 (RG 58/2023):
pagina 1 di 3
1. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con l'importo di € 300,00.- mensili, o diversa somma ritenuta di giustizia all'esito della costituzione di controparte, che corrisponderà alla madre, sul conto corrente alla stessa intestato, in via anticipata entro il 05 di ogni mese;
detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici ASTAT per la Provincia di
Bolzano con prima rivalutazione febbraio 2026;
2. Disporre che le spese straordinarie necessarie alla figlia siano assunte dai genitori per la Per_1
quota del 50% ciascuno, con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenerne il rimborso entro 10 giorni dalla richiesta documentata con espresso rimando, quanto alla loro determinazione al protocollo del Tribunale di Bolzano in vigore;
3. I benefici erogati dagli enti pubblici (Stato/Regione/Provincia) a favore della figlia , Per_1
saranno di competenza esclusiva della madre;
4. Lo sgravio fiscale spetterà a ciascun genitore in proporzione al relativo esborso;
5. Fermo, per il resto quanto disposto dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni d.d. 8.11.2023;
6. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
- che il resistente si è costituito in giudizio e che le parti alla prima udienza del 12/05/2025 hanno formulato le seguenti conclusioni concordi: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni come da ricorso introduttivo;
spese di lite compensate”;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
- che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
- che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della figlia minorenne;
- che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
- che la compensazione delle spese di lite è conforme all'esito della vertenza a condizioni concordi, non potendo nessuna delle parti essere considerata soccombente;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale integrazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bolzano di data
08/11/2023 così dispone:
1. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Persona_2
pagina 2 di 3 (nata a [...] il [...]) con l'importo di € 300,00.- mensili, che corrisponderà alla madre sul conto corrente alla stessa intestato, in via anticipata entro il 05 di ogni mese;
CP_1
detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici ASTAT per la Provincia di Bolzano con prima rivalutazione febbraio 2026;
2. Dispone che le spese straordinarie necessarie alla figlia siano assunte dai genitori per la quota Per_1
del 50% ciascuno, con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenerne il rimborso entro 10 giorni dalla richiesta documentata con espresso rimando, quanto alla loro determinazione al protocollo del
Tribunale di Bolzano in vigore;
3. I benefici erogati dagli enti pubblici (Stato/Regione/Provincia) a favore della figlia (ivi incluso Per_1
l'assegno unico e universale e l'assegno familiare), saranno di competenza esclusiva della madre;
4. Lo sgravio fiscale spetterà a ciascun genitore in proporzione al relativo esborso;
5. Fermo, per il resto quanto disposto dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni d.d. 8.11.2023;
6. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
La Cancelleria comunichi la presente sentenza:
- alle parti e al Pubblico Ministero presso questo Tribunale ordinario;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano;
- al servizio sociale di Bolzano (assistente sociale ). Tes_1
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 29/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 568/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 568/2025 introdotto da rappresentata e difesa dall'avv. DALLO SONIA giusta delega dimessa in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro rappresentato e difeso dall'avv. VALENTI OSVALDO GIUSEPPE giusta delega CP_1
dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 quinquies. c.c. per la modifica della regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
Il Tribunale rilevato
- che la parte ha instaurato il presente procedimento contro Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni: “… voglia con sentenza accogliere le seguenti CONCLUSIONI contrariis reiectis, ad integrazione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bolzano d.d. 8 novembre 2023 (RG 58/2023):
pagina 1 di 3
1. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con l'importo di € 300,00.- mensili, o diversa somma ritenuta di giustizia all'esito della costituzione di controparte, che corrisponderà alla madre, sul conto corrente alla stessa intestato, in via anticipata entro il 05 di ogni mese;
detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici ASTAT per la Provincia di
Bolzano con prima rivalutazione febbraio 2026;
2. Disporre che le spese straordinarie necessarie alla figlia siano assunte dai genitori per la Per_1
quota del 50% ciascuno, con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenerne il rimborso entro 10 giorni dalla richiesta documentata con espresso rimando, quanto alla loro determinazione al protocollo del Tribunale di Bolzano in vigore;
3. I benefici erogati dagli enti pubblici (Stato/Regione/Provincia) a favore della figlia , Per_1
saranno di competenza esclusiva della madre;
4. Lo sgravio fiscale spetterà a ciascun genitore in proporzione al relativo esborso;
5. Fermo, per il resto quanto disposto dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni d.d. 8.11.2023;
6. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
- che il resistente si è costituito in giudizio e che le parti alla prima udienza del 12/05/2025 hanno formulato le seguenti conclusioni concordi: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni come da ricorso introduttivo;
spese di lite compensate”;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
- che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
- che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della figlia minorenne;
- che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
- che la compensazione delle spese di lite è conforme all'esito della vertenza a condizioni concordi, non potendo nessuna delle parti essere considerata soccombente;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale integrazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bolzano di data
08/11/2023 così dispone:
1. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Persona_2
pagina 2 di 3 (nata a [...] il [...]) con l'importo di € 300,00.- mensili, che corrisponderà alla madre sul conto corrente alla stessa intestato, in via anticipata entro il 05 di ogni mese;
CP_1
detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici ASTAT per la Provincia di Bolzano con prima rivalutazione febbraio 2026;
2. Dispone che le spese straordinarie necessarie alla figlia siano assunte dai genitori per la quota Per_1
del 50% ciascuno, con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenerne il rimborso entro 10 giorni dalla richiesta documentata con espresso rimando, quanto alla loro determinazione al protocollo del
Tribunale di Bolzano in vigore;
3. I benefici erogati dagli enti pubblici (Stato/Regione/Provincia) a favore della figlia (ivi incluso Per_1
l'assegno unico e universale e l'assegno familiare), saranno di competenza esclusiva della madre;
4. Lo sgravio fiscale spetterà a ciascun genitore in proporzione al relativo esborso;
5. Fermo, per il resto quanto disposto dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni d.d. 8.11.2023;
6. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
La Cancelleria comunichi la presente sentenza:
- alle parti e al Pubblico Ministero presso questo Tribunale ordinario;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano;
- al servizio sociale di Bolzano (assistente sociale ). Tes_1
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 29/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3