Articolo 16 del Codice della nautica da diporto
Articolo 15 terArticolo 20
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15 settembre 2005
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13 febbraio 2018
Art. 16. Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria 1. Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.
(( 1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. ))
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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