Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT di Messina, Dott. Rosina Galati, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.5257/2017 R.G.C., vertente
T R A
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino De
Francesco (c.f: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1
suo studio in Messina, Corso Cavour n.48, in virtù di procura in calce all'opposizione a decreto ingiuntivo, OPPONENTE
C O N T R O
(già Controparte_1 [...]
(c.f: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Longo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare C.F._2
Battisti n.108, presso lo studio dell'avv. Maria Adelaide Merendino in virtù di procura allegata in atti, OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata, la società , ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1214/2017, emesso dal
Tribunale di Messina il 25/06/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 47.436,90, oltre interessi e spese legali, liquidate
in complessivi € 1.286,00, più accessori, in favore del Controparte_1
, per il mancato pagamento di una serie di fatture emesse dalla
[...]
società convenuta per i consumi di Energia Elettrica relativamente agli anni
2013/ 2014 .-
Ha sostenuto, a motivazione dell'opposizione, l'illegittimità del decreto ingiuntivo in oggetto, chiedendone la revoca, per la mancanza dei presupposti previsti ex lege per l'emissione dello stesso, per l'insussistenza del debito ingiunto, in quanto non corrispondente all'effettivo consumo dell'utenza della società attrice ed eccependo, in via preliminare, la mancata notifica delle fatture per cui è causa.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la nullità del D.I. opposto, con conseguente sua revoca, con vittoria di spese e compensi.-
Il nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
ha contestato le domande attrici chiedendo il rigetto dello stesse, nonchè la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi.-
Prodotti i documenti in atti e precisate le conclusioni, la causa all'udienza del
07/05/2025, è stata assegnata a sentenza.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione in atti, si rileva che le argomentazioni dell'opponente risultano destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto.
Relativamente, infatti, alla eccezione della illegittimità del decreto ingiuntivo per cui è causa, si rileva che lo stesso è stato emesso nel pieno rispetto della normativa di legge, in quanto avente ad oggetto un credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta. 3
La società convenuta, infatti, ha prodotto tutte le fatture poste a fondamento del
D.I. opposto, recanti tutti gli elementi identificativi della fornitura, nonché le certificazioni dei consumi, con l'indicazione precisa degli esatti quantitativi di energia forniti.
La società debitrice, invece, si è limitata a contestare la legittimità del debito ingiunto, ma non ha dimostrato in alcun modo quanto sostenuto, ne ha dimostrato l'infondatezza dello stesso, perché non dovuto o già corrisposto dalla stessa.
Relativamente, inoltre, alla eccezione preliminare della illegittimità del decreto ingiuntivo in oggetto per la mancata notifica delle succitate fatture, si rileva che le stesse sono state inviate dalla società opposta all'indirizzo fornito dal legale rappresentante p.t. della in sede di sottoscrizione del Parte_2
contratto, allegato in atti.
A quanto sopra si aggiunga che la società aveva già pagato altre fatture Pt_1
spedite allo stesso indirizzo, confermando dunque il regolare ricevimento delle stesse.
Inoltre il Servizio Elettrico Nazionale ha depositato in atti una comunicazione dell'11 giugno2014 con cui la società opponente gli manifestava la sua volontà
di non disconoscere il debito e di volerlo onorare mediante piano di rateizzo,
riconoscendo in tal modo il debito ingiunto.
Ne consegue, pertanto, che l'opposizione de qua è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della decisione adottata, del valore della causa e dell'opera prestata, si liquida in favore di Controparte_1
la complessiva somma di € 6.091.00, di cui € €286,00 per
[...] 4
spese, € 1.700,00, per studio della controversa, € 1.200.00 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
1)- Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per Parte_3
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.-
2)- Condanna l'opponente al pagamento, in Parte_3
favore della società opposta, delle spese di Controparte_1
causa liquidate, come da parte motiva, pari ad € 6.091,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso il 26/06/2025
Il G.O.T.
Dott. R. Galati