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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 195/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Parte_1 P.IVA_1
liti, dall'Avv. Francesca Stasi;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_1 P.IVA_2
alle liti, dall'Avv. Edoardo Mensitieri;
appellata avente ad oggetto: risarcimento del danno in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la sentenza n. 55/2023 del
Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 26/1/2023, notificata in data 1/2/2023, e per l'effetto:
a) dichiarare che è tenuta a risarcire il danno cagionato a Controparte_2 Parte_1
a causa dell'errata informazione fornita di cui in narrativa;
b) condannare per le causali
[...]
dedotte di cui in narrativa a pagare a la somma di Controparte_2 Parte_1
1 € 10.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal 29/11/2019 alla data della domanda e oltre interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 1284 comma 4 C.C. dalla data della domanda al saldo;
c) condannare al pagamento di Controparte_2
spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare in toto
l'appello proposto dalla siccome improcedibile, inammissibile ed infondato Parte_1
confermando la sentenza impugnata e comunque, in accoglimento delle domande e difese svolte nell'interesse della convenuta in questa sede riproposte, previa eventuale CP_3
ammissione, se necessario, dei capitoli di prova testimoniale formulati dalla convenuta CP_3
nelle proprie memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2 e 3 in atti con il teste ivi indicato, anche a prova contraria e riprova, e non ammessi: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le domande proposte da nei confronti di e, per l'effetto, rigettarle Parte_1 Controparte_1
integralmente; In mero subordine, nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità ex art. 1227 c.c., quanto meno a titolo di concorso di colpa, della nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1
rigettare la domanda attorea o ridurre l'importo eventualmente ad essa dovuto a titolo di risarcimento, in misura corrispondente alla percentuale di colpa accertata a carico della stessa ditta attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario, oneri come per legge e successive occorrende anche del presente grado di giudizio” ;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo cui è affidato il tempestivo appello.
2 *****
I. Con l'unico motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Pesaro è giunto al rigetto della pretesa risarcitoria all'esito di errato scrutinio critico del materiale probatorio e, nello specifico, delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del primo grado.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Anche qualora si volesse ritenere che abbia invocato la responsabilità Parte_1
extracontrattuale e non contrattuale (o da contatto sociale qualificato) di Controparte_1
sì da essere gravata dell'onere della prova di tutti gli elementi integranti l'illecito aquiliano, nondimeno vi è che gli esiti della prova testimoniale evidenziano adeguatamente l'agere colposo dell'istituto di credito ed il contribuito eziologico di esso alla causazione del danno patito.
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese da , ivi si abbia per _1
integralmente richiamato il verbale dell'udienza del 5.4.2022, emerge quanto segue:
- in data 29.11.2019, , dipendente di contattò _1 Controparte_1
telefonicamente dipendente di onde acquisire RS Parte_1
gli estremi della fattura emessa da nei confronti di tale Bologna Catering Parte_1
Eventi s.r.l.;
- l'iniziativa fu intrapresa dopo che ricevette la telefonata di un _1
sedicente , qualificatosi come un collega dell'ufficio estero di Pt_2 Controparte_1
che riferiva che vi era un bonifico in favore di “da operare”; al riguardo, Parte_1
con più precisione, il teste ha riferito quanto segue: “tale , si è spacciato come un Pt_2
collega dell'estero che poi si è verificato esistere veramente da noi di Parte_3
Torino, però io non l'ho richiamato almeno quel giorno. E questo ha detto guardi Pt_2
abbiamo un bonifico, prima mi ha chiesto, è andato a colpo abbastanza sicuro, come ho detto anche in questura, mi ha chiesto: è lei il gestore della Sì sono io. Chi è? Guarda Parte_1
sono un collega dell'Ufficio Estero, abbiamo un bonifico da… praticamente da lavorare, tra virgolette si dice “da operare” per conto della Ho detto: va bene, mi dai i dati? Parte_1
3 Sennò accreditatelo voi, che problema c'è? Mi fa: non possiamo farlo perché venendo da una banca lussemburghese non abbiamo alcun riferimento. Quindi mi ha chiesto la cortesia se potevo chiamare la ditta per chiedere un riferimento ed è quello che ho fatto”;
- il teste, altresì, ha specificato di essere stato contatto da un numero telefonico anonimo e di non aver mai richiamato tale nel corso della giornata del 29.11.2019. Pt_2
Da tali dichiarazioni, rese appunto dal dipendente della banca (dopo essere stato edotto delle conseguenze che derivano dal rendere falsa testimonianza e dopo aver prestato l'impegno di rito), si desume che quest'ultimo ebbe a maturare il convincimento che il bonifico fosse stato già eseguito da Bologna Catering Eventi s.r.l. per il tramite di una banca diversa da
[...]
CP_1
In tal senso, vi è che il sedicente non si è mai qualificato come un dipendente di Intesa Pt_2
Sanpaolo Bank Luxemburg s.a., come affermato dalla difesa appellata, ma come un “collega dell'ufficio estero”, tanto è vero che invitò il suo interlocutore _1
telefonico a procedere direttamente all'accredito (e non all'esecuzione del bonifico) in favore di
Controparte_4
Se , aderendo supinamente a quanto riferitogli dal sedicente , _1 Pt_2
maturò il convincimento che il bonifico era già stato disposto da Bologna Catering Eventi s.r.l. per il tramite di una banca lussemburghese e che vi era solo la necessità di acquisire gli estremi della fattura emessa da (perché il bonifico proveniva dall'estero ed aveva Parte_1
una somma di importo considerevole, come pure specificato dal teste), deve necessariamente ritenersi che ciò, ossia l'avvenuta esecuzione del bonifico da parte di Bologna Catering Eventi
s.r.l., il dipendente della banca ebbe a comunicare a RS
Il Tribunale di Pesaro, pertanto, ha errato laddove, nel ricostruire il contenuto delle comunicazioni telefoniche intercorse tra e RS _1
, ha ritenuto che “debba essere dato credito alla deposizione del teste il quale
[...] Tes_1
era un bancario con esperienza e non aveva nessun interesse a dare alla cliente una informazione sbagliata. Non si vede perché avrebbe dovuto raccontare alla che il Per_1
bonifico – per la cui compilazione mancava ancora la causale obbligatoria - era irreversibile, quando invece non lo era. È notorio che la causale va inserita al momento della effettuazione
4 dell'ordine di bonifico e non in una fase successiva: un ordine di bonifico mancante della causale obbligatoria non è un ordine completo, quindi non è inoltrabile, tanto meno è irrevocabile o irreversibile. Si tratta di nozioni basilari di tecnica bancaria e contabile”.
Il punto non è l'interesse del dipendente di a dare una informazione Controparte_1
sbagliata a (è indubitabile la carenza di dolo), quanto il convincimento che Parte_1
egli ebbe maturare e, dunque, a veicolare a Parte_1
Ebbene, lo si ripete, , per sua stessa ammissione, era convinto che il _1
bonifico fosse già stato disposto da Bologna Catering Eventi s.r.l. (e, infatti, sollecitò il suo sedicente collega ad accreditare la somma) e che occorreva unicamente correlare il bonifico agli estremi della fattura emessa da affichè la somma fosse poi accreditata sul Parte_1
conto corrente di quest'ultima.
Peraltro, il Tribunale di Pesaro appare aver ricostruito la vicenda in termini che esulano totalmente dall'ambito del verosimile laddove, attribuendo rilievo dirimente alla circostanza della mancanza della causale, sembra voler sottintendere che riferì a _1
che il bonifico non era stato ancora disposto da Bologna Catering RS
Eventi s.r.l. poiché quest'ultima non sapeva che causale inserire.
Invero, ponendo a latere la circostanza che un bonifico bancario può essere eseguito anche in carenza di causale (e che la causale non deve necessariamente avere ad oggetto gli estremi di una fattura, tampoco nell'ipotesi in cui per il tramite del bonifico si intenda corrispondere il prezzo di un bene compravenduto), se il bonifico non fosse stato ordinato non vi sarebbe stata alcuna disposizione di pagamento da “operare”, ossia non vi sarebbe stato alcun atto esterno tale da richiedere l'intervento del personale di Controparte_1
Dunque, qualora fosse stato convinto che alcun bonifico era stato _1
disposto, avrebbe necessariamente chiesto al suo sedicente collega dell'ufficio esteri come poteva mai essere a conoscenza del fatto che, in una banca del Lussemburgo, un soggetto era intenzionato ad eseguire un bonifico in favore di ma che il medesimo Parte_1
soggetto era impedito a realizzare tale proposito non sapendo che causale indicare.
Invero, stando sempre a quanto dichiarato dal teste , nonché a quanto _1
si legge nella mail 4.12.2019 (inviata dal teste all'ufficio reclami della banca), il sedicente
5 non dichiarò mai di trovarsi in Lussemburgo né, tantomeno, in presenza di un referente Pt_2
di Bologna Catering Eventi s.r.l. che intendeva compilare l'ordine di bonifico ma non sapeva che causale inserire.
Si perviene, pertanto, al convincimento che , aderendo supinamente _1
alla prospettazione del sedicente , comunicò a che il bonifico Pt_2 RS
era disposto da Bologna Catering Eventi s.r.l. ma che per l'accredito della somma (e non per effettuare il bonifico) era necessaria l'indicazione degli estremi della fattura o di altro documento analogo.
Ciò è quanto riferito anche dalla teste ivi si abbia per integralmente RS
richiamato il verbale dell'udienza del 11.1.2022.
La teste, oltre a confermare di essere stata contattata per telefono da _1
e che questi riferì che “risultava in lavorazione un bonifico di euro 10.370,00” e che occorreva assumere i dati della fattura per procedere all'accredito della somma, ha dichiarato che il funzionario della banca assicurò che il bonifico era irrevocabile che tramite Parte_1
home banking, avrebbe potuto verificare l'avvenuto accredito già nella giornata di venerdì ventinove novembre o, al più tardi, nella giornata di lunedì due dicembre.
Le dichiarazioni della teste appaiono adeguatamente circostanziate e prive di tratti di inverosimiglianza, sì da veicolare massimo coefficiente di persuasività.
D'altro canto, non può non considerarsi che doveva assumersi la RS
responsabilità di autorizzare o meno la consegna del forno a Bologna Catering Eventi s.r.l. e, dunque, il suo principale interesse era comprendere l'irrevocabilità o meno del bonifico e, pertanto, l'opzione più verosimile è che la teste ebbe a formulare tale specifica richiesta a
(come dalla teste dichiarato) e che quest'ultimo confermò _1
l'irrevocabilità.
Invero, oltre ad apparire inverosimile che sia stata così sprovveduta RS
da autorizzare la consegna del forzo senza ricevere l'assicurazione della irrevocabilità del bonifico, deve ritenersi che fosse convito dell'irrevocabilità poiché _1
muoveva dal presupposto (poi rilevatosi errato) dell'avvenuta esecuzione dell'ordine da parte di
Bologna Catering Eventi s.r.l. e dal presupposto che l'ordine fosse già stato acquisito da Intesa
6 San Paolo s.p.a., e dunque irrevocabile da parte del disponente, occorrendo solo procedere all'accredito ultimo della somma.
Così ricostruita la comunicazione telefonica intercorsa tra e _1
ben si comprende la condotta negligente del primo e, dunque, di RS
giusto il disposto normativo di cui all'art. 2049 c.c. Controparte_1
Il dipendente della banca, infatti, non si è premurato in alcun modo di verificare l'effettiva identità del suo interlocutore, nonostante quest'ultimo abbia utilizzato un numero telefonico anonimo ed abbia riferito, in termini estremamente generici, di essere “un collega dell'ufficio estero”, ciò che avrebbe dovuto insospettire il bancario e indurlo ad assumere un atteggiamento di cautela e prudenza, sì da svolgere i necessari controlli, peraltro assai agevoli e dall'esito immediato.
Ciò non è avvenuto e dunque ha posto in essere una condotta connotata Controparte_1
da negligenza ed imprudenza, sicuramente dimentica del canone della necessaria diligenza professionale richiesta ad una banca, sì da cooperare inconsapevolmente, ma anche inescusabilmente, al successo della truffa.
Tale condotta si eleva ad antecedente causale del danno patito da Parte_1
Facendo concreta declinazione dei principi della causalità giuridica, e dunque rinviando alle norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p., va rilevato che qualora il dipendente di Controparte_1
non avesse preso l'iniziativa di preannunciare l'accredito della somma già bonificata,
[...]
quale conseguenza della comunicazione degli estremi della fattura, avrebbe Parte_1
atteso l'effettivo conseguimento del prezzo prima di procedere alla consegna del forno e, dunque, non avrebbe patito alcun danno.
II. ha reiterato l'eccezione formulata ai sensi del primo comma dell'art. Controparte_1
1227 c.c. (pur non premurandosi di invocare implicitamente tale disposizione), incentrata sulla circostanza della concorrente condotta negligente di ed assorbita in ragione Parte_1
del rigetto della domanda di condanna;
trassi, peraltro, di eccezione rilevabile d'ufficio (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27258 del 21/10/2024).
L'eccezione è fondata nei limiti e con le precisazioni che seguono.
7 Un profilo di negligenza ascrivibile a va ravvisato nella consegna del forno Parte_1
prima dell'effettivo accredito del prezzo.
Tale consegna è stata indotta dalle rassicurazioni rese dal dipendente della banca ma è parimenti vero che un approccio prudenziale, imposto dalla circostanza che mai si era Parte_1
rapportata con Bologna Catering Eventi s.r.l., avrebbe nondimeno suggerito di attendere l'accredito.
Trattasi, tuttavia, di una condotta colposa di gravità assai contenuta poiché, appunto, la consegna anticipata è stata eseguita solo all'esito della rassicurazione del dipendente della banca.
Ciò induce a ridurre la misura risarcitoria, corrispondente al prezzo del forno non riscosso, del venti per cento.
III. Alla luce di quanto osservato, deve essere condannata all'immediato Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di euro 8.503,40, oltre rivalutazione Parte_1
(la somma sottintende una obbligazione di valore), ed interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma via via rivalutata, dalla domanda al saldo.
IV. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale, ed alla luce del criterio del c.d. decisum.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva in tutte le Parte_1
fasi; in ragione dell'impegno profuso e del grado di complessità della controversia, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa appellante ha svolto attività difensive nelle fasi studio, introduttiva e decisionale;
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta reiterazione dei medesimi argomenti già prospettati nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
8 - condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 8.503,40, oltre rivalutazione ed interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma via via rivalutata, dalla domanda al saldo.
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00, per compenso ed euro
264,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso ed euro 382,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 27.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 195/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Parte_1 P.IVA_1
liti, dall'Avv. Francesca Stasi;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_1 P.IVA_2
alle liti, dall'Avv. Edoardo Mensitieri;
appellata avente ad oggetto: risarcimento del danno in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la sentenza n. 55/2023 del
Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 26/1/2023, notificata in data 1/2/2023, e per l'effetto:
a) dichiarare che è tenuta a risarcire il danno cagionato a Controparte_2 Parte_1
a causa dell'errata informazione fornita di cui in narrativa;
b) condannare per le causali
[...]
dedotte di cui in narrativa a pagare a la somma di Controparte_2 Parte_1
1 € 10.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal 29/11/2019 alla data della domanda e oltre interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 1284 comma 4 C.C. dalla data della domanda al saldo;
c) condannare al pagamento di Controparte_2
spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare in toto
l'appello proposto dalla siccome improcedibile, inammissibile ed infondato Parte_1
confermando la sentenza impugnata e comunque, in accoglimento delle domande e difese svolte nell'interesse della convenuta in questa sede riproposte, previa eventuale CP_3
ammissione, se necessario, dei capitoli di prova testimoniale formulati dalla convenuta CP_3
nelle proprie memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2 e 3 in atti con il teste ivi indicato, anche a prova contraria e riprova, e non ammessi: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le domande proposte da nei confronti di e, per l'effetto, rigettarle Parte_1 Controparte_1
integralmente; In mero subordine, nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità ex art. 1227 c.c., quanto meno a titolo di concorso di colpa, della nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1
rigettare la domanda attorea o ridurre l'importo eventualmente ad essa dovuto a titolo di risarcimento, in misura corrispondente alla percentuale di colpa accertata a carico della stessa ditta attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario, oneri come per legge e successive occorrende anche del presente grado di giudizio” ;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo cui è affidato il tempestivo appello.
2 *****
I. Con l'unico motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Pesaro è giunto al rigetto della pretesa risarcitoria all'esito di errato scrutinio critico del materiale probatorio e, nello specifico, delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del primo grado.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Anche qualora si volesse ritenere che abbia invocato la responsabilità Parte_1
extracontrattuale e non contrattuale (o da contatto sociale qualificato) di Controparte_1
sì da essere gravata dell'onere della prova di tutti gli elementi integranti l'illecito aquiliano, nondimeno vi è che gli esiti della prova testimoniale evidenziano adeguatamente l'agere colposo dell'istituto di credito ed il contribuito eziologico di esso alla causazione del danno patito.
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese da , ivi si abbia per _1
integralmente richiamato il verbale dell'udienza del 5.4.2022, emerge quanto segue:
- in data 29.11.2019, , dipendente di contattò _1 Controparte_1
telefonicamente dipendente di onde acquisire RS Parte_1
gli estremi della fattura emessa da nei confronti di tale Bologna Catering Parte_1
Eventi s.r.l.;
- l'iniziativa fu intrapresa dopo che ricevette la telefonata di un _1
sedicente , qualificatosi come un collega dell'ufficio estero di Pt_2 Controparte_1
che riferiva che vi era un bonifico in favore di “da operare”; al riguardo, Parte_1
con più precisione, il teste ha riferito quanto segue: “tale , si è spacciato come un Pt_2
collega dell'estero che poi si è verificato esistere veramente da noi di Parte_3
Torino, però io non l'ho richiamato almeno quel giorno. E questo ha detto guardi Pt_2
abbiamo un bonifico, prima mi ha chiesto, è andato a colpo abbastanza sicuro, come ho detto anche in questura, mi ha chiesto: è lei il gestore della Sì sono io. Chi è? Guarda Parte_1
sono un collega dell'Ufficio Estero, abbiamo un bonifico da… praticamente da lavorare, tra virgolette si dice “da operare” per conto della Ho detto: va bene, mi dai i dati? Parte_1
3 Sennò accreditatelo voi, che problema c'è? Mi fa: non possiamo farlo perché venendo da una banca lussemburghese non abbiamo alcun riferimento. Quindi mi ha chiesto la cortesia se potevo chiamare la ditta per chiedere un riferimento ed è quello che ho fatto”;
- il teste, altresì, ha specificato di essere stato contatto da un numero telefonico anonimo e di non aver mai richiamato tale nel corso della giornata del 29.11.2019. Pt_2
Da tali dichiarazioni, rese appunto dal dipendente della banca (dopo essere stato edotto delle conseguenze che derivano dal rendere falsa testimonianza e dopo aver prestato l'impegno di rito), si desume che quest'ultimo ebbe a maturare il convincimento che il bonifico fosse stato già eseguito da Bologna Catering Eventi s.r.l. per il tramite di una banca diversa da
[...]
CP_1
In tal senso, vi è che il sedicente non si è mai qualificato come un dipendente di Intesa Pt_2
Sanpaolo Bank Luxemburg s.a., come affermato dalla difesa appellata, ma come un “collega dell'ufficio estero”, tanto è vero che invitò il suo interlocutore _1
telefonico a procedere direttamente all'accredito (e non all'esecuzione del bonifico) in favore di
Controparte_4
Se , aderendo supinamente a quanto riferitogli dal sedicente , _1 Pt_2
maturò il convincimento che il bonifico era già stato disposto da Bologna Catering Eventi s.r.l. per il tramite di una banca lussemburghese e che vi era solo la necessità di acquisire gli estremi della fattura emessa da (perché il bonifico proveniva dall'estero ed aveva Parte_1
una somma di importo considerevole, come pure specificato dal teste), deve necessariamente ritenersi che ciò, ossia l'avvenuta esecuzione del bonifico da parte di Bologna Catering Eventi
s.r.l., il dipendente della banca ebbe a comunicare a RS
Il Tribunale di Pesaro, pertanto, ha errato laddove, nel ricostruire il contenuto delle comunicazioni telefoniche intercorse tra e RS _1
, ha ritenuto che “debba essere dato credito alla deposizione del teste il quale
[...] Tes_1
era un bancario con esperienza e non aveva nessun interesse a dare alla cliente una informazione sbagliata. Non si vede perché avrebbe dovuto raccontare alla che il Per_1
bonifico – per la cui compilazione mancava ancora la causale obbligatoria - era irreversibile, quando invece non lo era. È notorio che la causale va inserita al momento della effettuazione
4 dell'ordine di bonifico e non in una fase successiva: un ordine di bonifico mancante della causale obbligatoria non è un ordine completo, quindi non è inoltrabile, tanto meno è irrevocabile o irreversibile. Si tratta di nozioni basilari di tecnica bancaria e contabile”.
Il punto non è l'interesse del dipendente di a dare una informazione Controparte_1
sbagliata a (è indubitabile la carenza di dolo), quanto il convincimento che Parte_1
egli ebbe maturare e, dunque, a veicolare a Parte_1
Ebbene, lo si ripete, , per sua stessa ammissione, era convinto che il _1
bonifico fosse già stato disposto da Bologna Catering Eventi s.r.l. (e, infatti, sollecitò il suo sedicente collega ad accreditare la somma) e che occorreva unicamente correlare il bonifico agli estremi della fattura emessa da affichè la somma fosse poi accreditata sul Parte_1
conto corrente di quest'ultima.
Peraltro, il Tribunale di Pesaro appare aver ricostruito la vicenda in termini che esulano totalmente dall'ambito del verosimile laddove, attribuendo rilievo dirimente alla circostanza della mancanza della causale, sembra voler sottintendere che riferì a _1
che il bonifico non era stato ancora disposto da Bologna Catering RS
Eventi s.r.l. poiché quest'ultima non sapeva che causale inserire.
Invero, ponendo a latere la circostanza che un bonifico bancario può essere eseguito anche in carenza di causale (e che la causale non deve necessariamente avere ad oggetto gli estremi di una fattura, tampoco nell'ipotesi in cui per il tramite del bonifico si intenda corrispondere il prezzo di un bene compravenduto), se il bonifico non fosse stato ordinato non vi sarebbe stata alcuna disposizione di pagamento da “operare”, ossia non vi sarebbe stato alcun atto esterno tale da richiedere l'intervento del personale di Controparte_1
Dunque, qualora fosse stato convinto che alcun bonifico era stato _1
disposto, avrebbe necessariamente chiesto al suo sedicente collega dell'ufficio esteri come poteva mai essere a conoscenza del fatto che, in una banca del Lussemburgo, un soggetto era intenzionato ad eseguire un bonifico in favore di ma che il medesimo Parte_1
soggetto era impedito a realizzare tale proposito non sapendo che causale indicare.
Invero, stando sempre a quanto dichiarato dal teste , nonché a quanto _1
si legge nella mail 4.12.2019 (inviata dal teste all'ufficio reclami della banca), il sedicente
5 non dichiarò mai di trovarsi in Lussemburgo né, tantomeno, in presenza di un referente Pt_2
di Bologna Catering Eventi s.r.l. che intendeva compilare l'ordine di bonifico ma non sapeva che causale inserire.
Si perviene, pertanto, al convincimento che , aderendo supinamente _1
alla prospettazione del sedicente , comunicò a che il bonifico Pt_2 RS
era disposto da Bologna Catering Eventi s.r.l. ma che per l'accredito della somma (e non per effettuare il bonifico) era necessaria l'indicazione degli estremi della fattura o di altro documento analogo.
Ciò è quanto riferito anche dalla teste ivi si abbia per integralmente RS
richiamato il verbale dell'udienza del 11.1.2022.
La teste, oltre a confermare di essere stata contattata per telefono da _1
e che questi riferì che “risultava in lavorazione un bonifico di euro 10.370,00” e che occorreva assumere i dati della fattura per procedere all'accredito della somma, ha dichiarato che il funzionario della banca assicurò che il bonifico era irrevocabile che tramite Parte_1
home banking, avrebbe potuto verificare l'avvenuto accredito già nella giornata di venerdì ventinove novembre o, al più tardi, nella giornata di lunedì due dicembre.
Le dichiarazioni della teste appaiono adeguatamente circostanziate e prive di tratti di inverosimiglianza, sì da veicolare massimo coefficiente di persuasività.
D'altro canto, non può non considerarsi che doveva assumersi la RS
responsabilità di autorizzare o meno la consegna del forno a Bologna Catering Eventi s.r.l. e, dunque, il suo principale interesse era comprendere l'irrevocabilità o meno del bonifico e, pertanto, l'opzione più verosimile è che la teste ebbe a formulare tale specifica richiesta a
(come dalla teste dichiarato) e che quest'ultimo confermò _1
l'irrevocabilità.
Invero, oltre ad apparire inverosimile che sia stata così sprovveduta RS
da autorizzare la consegna del forzo senza ricevere l'assicurazione della irrevocabilità del bonifico, deve ritenersi che fosse convito dell'irrevocabilità poiché _1
muoveva dal presupposto (poi rilevatosi errato) dell'avvenuta esecuzione dell'ordine da parte di
Bologna Catering Eventi s.r.l. e dal presupposto che l'ordine fosse già stato acquisito da Intesa
6 San Paolo s.p.a., e dunque irrevocabile da parte del disponente, occorrendo solo procedere all'accredito ultimo della somma.
Così ricostruita la comunicazione telefonica intercorsa tra e _1
ben si comprende la condotta negligente del primo e, dunque, di RS
giusto il disposto normativo di cui all'art. 2049 c.c. Controparte_1
Il dipendente della banca, infatti, non si è premurato in alcun modo di verificare l'effettiva identità del suo interlocutore, nonostante quest'ultimo abbia utilizzato un numero telefonico anonimo ed abbia riferito, in termini estremamente generici, di essere “un collega dell'ufficio estero”, ciò che avrebbe dovuto insospettire il bancario e indurlo ad assumere un atteggiamento di cautela e prudenza, sì da svolgere i necessari controlli, peraltro assai agevoli e dall'esito immediato.
Ciò non è avvenuto e dunque ha posto in essere una condotta connotata Controparte_1
da negligenza ed imprudenza, sicuramente dimentica del canone della necessaria diligenza professionale richiesta ad una banca, sì da cooperare inconsapevolmente, ma anche inescusabilmente, al successo della truffa.
Tale condotta si eleva ad antecedente causale del danno patito da Parte_1
Facendo concreta declinazione dei principi della causalità giuridica, e dunque rinviando alle norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p., va rilevato che qualora il dipendente di Controparte_1
non avesse preso l'iniziativa di preannunciare l'accredito della somma già bonificata,
[...]
quale conseguenza della comunicazione degli estremi della fattura, avrebbe Parte_1
atteso l'effettivo conseguimento del prezzo prima di procedere alla consegna del forno e, dunque, non avrebbe patito alcun danno.
II. ha reiterato l'eccezione formulata ai sensi del primo comma dell'art. Controparte_1
1227 c.c. (pur non premurandosi di invocare implicitamente tale disposizione), incentrata sulla circostanza della concorrente condotta negligente di ed assorbita in ragione Parte_1
del rigetto della domanda di condanna;
trassi, peraltro, di eccezione rilevabile d'ufficio (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27258 del 21/10/2024).
L'eccezione è fondata nei limiti e con le precisazioni che seguono.
7 Un profilo di negligenza ascrivibile a va ravvisato nella consegna del forno Parte_1
prima dell'effettivo accredito del prezzo.
Tale consegna è stata indotta dalle rassicurazioni rese dal dipendente della banca ma è parimenti vero che un approccio prudenziale, imposto dalla circostanza che mai si era Parte_1
rapportata con Bologna Catering Eventi s.r.l., avrebbe nondimeno suggerito di attendere l'accredito.
Trattasi, tuttavia, di una condotta colposa di gravità assai contenuta poiché, appunto, la consegna anticipata è stata eseguita solo all'esito della rassicurazione del dipendente della banca.
Ciò induce a ridurre la misura risarcitoria, corrispondente al prezzo del forno non riscosso, del venti per cento.
III. Alla luce di quanto osservato, deve essere condannata all'immediato Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di euro 8.503,40, oltre rivalutazione Parte_1
(la somma sottintende una obbligazione di valore), ed interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma via via rivalutata, dalla domanda al saldo.
IV. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale, ed alla luce del criterio del c.d. decisum.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva in tutte le Parte_1
fasi; in ragione dell'impegno profuso e del grado di complessità della controversia, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa appellante ha svolto attività difensive nelle fasi studio, introduttiva e decisionale;
in ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta reiterazione dei medesimi argomenti già prospettati nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
8 - condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 8.503,40, oltre rivalutazione ed interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma via via rivalutata, dalla domanda al saldo.
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00, per compenso ed euro
264,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso ed euro 382,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 27.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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