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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3272 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BONANNI EZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA - Resistente-
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e conseguentemente non può trovare accoglimento.
Va rilevato, infatti, che l'istruttoria ha consentito di appurare che parte ricorrente è affetta da
“carcinoma squamoso in amigdaloglossa dx”.
Tuttavia, il CTU ha ritenuto che dall'esame della documentazione medica, dalle risultanze delle prove testimoniali, dalle tabelle di Legge e dalle ricerche nella Letteratura Internazionale, non si sono evidenziati elementi che possano porre in correlazione causale o concasuale, la malattia denunciata
(carcinoma della lingua) con l'attività svolta dal ricorrente presso l'industria siderurgica di Taranto. Il Dott. ha ritenuto che non vi sono, infatti, nella fattispecie evidenze sufficienti a Per_1 dimostrare con adeguata attendibilità la genesi lavorativa, a seguito di esposizione a sostanze notoriamente cancerogene per altri distretti, del carcinoma della lingua. La malattia denunciata pertanto
è da considerarsi di origine comune.
Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta e della letteratura scientifica appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata
- che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27
LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002,
3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 800,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa IA LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3272 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BONANNI EZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA - Resistente-
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e conseguentemente non può trovare accoglimento.
Va rilevato, infatti, che l'istruttoria ha consentito di appurare che parte ricorrente è affetta da
“carcinoma squamoso in amigdaloglossa dx”.
Tuttavia, il CTU ha ritenuto che dall'esame della documentazione medica, dalle risultanze delle prove testimoniali, dalle tabelle di Legge e dalle ricerche nella Letteratura Internazionale, non si sono evidenziati elementi che possano porre in correlazione causale o concasuale, la malattia denunciata
(carcinoma della lingua) con l'attività svolta dal ricorrente presso l'industria siderurgica di Taranto. Il Dott. ha ritenuto che non vi sono, infatti, nella fattispecie evidenze sufficienti a Per_1 dimostrare con adeguata attendibilità la genesi lavorativa, a seguito di esposizione a sostanze notoriamente cancerogene per altri distretti, del carcinoma della lingua. La malattia denunciata pertanto
è da considerarsi di origine comune.
Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta e della letteratura scientifica appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata
- che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27
LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002,
3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 800,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, 24.11.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa IA LEONE)