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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
1173 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MO Di IA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1173 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in RAVENNA in data 25/07/2015 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VACCARI ANGELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 28/05/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 11/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RAVENNA in data
25/07/2015 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di RAVENNA al n. 62 P. 2
S. A anno 2015; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
28/05/2025, che integralmente si riportano:
1) Il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per
2 iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2) Il IG. rimarrà a vivere nell'abitazione coniugale di sua proprietà, mentre la CP_2
IG.ra si è già trasferita unitamente al minore in altra abitazione sita in Via CP_1
Fornaci n. 18/I a Meldola;
3) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste del minore, lo stesso resterà con l'una o con l'altro secondo il calendario già stabilito in sede di separazione che si è rivelato congruo ed a garanzia di una valida e concreta applicazione del suo diritto alla bigenitorialità:
- La prima settimana 2 giorni con la madre (lunedì e martedì), 2 giorni col padre (mercoledì
e giovedì) e week end dal venerdì alla domenica con la madre;
- La seconda settimana 2 giorni con il padre (lunedì e martedì), 2 giorni con la madre
(mercoledì e giovedì) e week end dal venerdì alla domenica con il padre.
- Orario orientativo: alle 16.30 dei giorni di recupero/accompagnamento del bimbo.
- Quanto alle feste natalizie e pasquali il minore resterà 1 settimana per le prime e 3 giorni per le seconde, anche non consecutivi, con ciascun genitore (con alternanza di anno in anno delle singole giornate di Natale e di Pasqua); oltre a due/tre settimane anche non consecutive per le vacanze estive. Per tutto il resto ci si riporta al Piano genitoriale allegato al presente ricorso (All. 3).
- La succitata calendarizzazione è naturalmente orientativa ed i IGg. e CP_1 CP_2
potranno modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, nonché in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste del minore stesso.
4) Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè il piccolo, dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo congruo preavviso, chiederne la disponibilità ad occuparsene. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà.
5) Nei periodi in cui si trova con un genitore, l'altro potrà fargli breve visita previo Per_1 congruo avviso ed accordo col genitore al momento collocatario;
quando il minore sarà affidato ai nonni il genitore al momento non collocatario potrà, sempre previo accordo e
3 congruo preavviso, andarlo a prendere e tenerlo un'oretta con sé.
6) Ogni spostamento anche temporaneo del bimbo fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore che potrà, previo preavviso, fargli visita ovunque esso si trovi;
7) Le parti si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi al minore;
8) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il IG. continuerà a Controparte_2 versare il giorno 25 di ogni mese alla IG.ra l'importo complessivo € 200,00 CP_1 rivalutabile ISTAT all'IBAN: [...]. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Forlì qui di seguito riprodotte, saranno ripartite al 50% tra i genitori:
1 In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
4 a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna,
Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore);
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento
(divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno;
5 b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
I ricorrenti scelgono liberamente di suddividere al 50% anche alcuni capi di abbigliamento che verranno acquistati nell'interesse del figlio minore, quali scarpe, stivali, giubbotti, piumino invernale.
9) Le parti concordano sul fatto che l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla madre collocataria IG.ra . Controparte_1
10) A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di aver così regolato ogni loro pregresso rapporto economico e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione.
11) Le spese, competenze ed onorari del presente procedimento verranno sostenute al
50% tra i ricorrenti.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RAVENNA per quanto di competenza.
Forlì, 16/11/2025 Il Presidente
MO Di IA
6
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MO Di IA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1173 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in RAVENNA in data 25/07/2015 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VACCARI ANGELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 28/05/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 11/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RAVENNA in data
25/07/2015 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di RAVENNA al n. 62 P. 2
S. A anno 2015; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
28/05/2025, che integralmente si riportano:
1) Il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per
2 iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2) Il IG. rimarrà a vivere nell'abitazione coniugale di sua proprietà, mentre la CP_2
IG.ra si è già trasferita unitamente al minore in altra abitazione sita in Via CP_1
Fornaci n. 18/I a Meldola;
3) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste del minore, lo stesso resterà con l'una o con l'altro secondo il calendario già stabilito in sede di separazione che si è rivelato congruo ed a garanzia di una valida e concreta applicazione del suo diritto alla bigenitorialità:
- La prima settimana 2 giorni con la madre (lunedì e martedì), 2 giorni col padre (mercoledì
e giovedì) e week end dal venerdì alla domenica con la madre;
- La seconda settimana 2 giorni con il padre (lunedì e martedì), 2 giorni con la madre
(mercoledì e giovedì) e week end dal venerdì alla domenica con il padre.
- Orario orientativo: alle 16.30 dei giorni di recupero/accompagnamento del bimbo.
- Quanto alle feste natalizie e pasquali il minore resterà 1 settimana per le prime e 3 giorni per le seconde, anche non consecutivi, con ciascun genitore (con alternanza di anno in anno delle singole giornate di Natale e di Pasqua); oltre a due/tre settimane anche non consecutive per le vacanze estive. Per tutto il resto ci si riporta al Piano genitoriale allegato al presente ricorso (All. 3).
- La succitata calendarizzazione è naturalmente orientativa ed i IGg. e CP_1 CP_2
potranno modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, nonché in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste del minore stesso.
4) Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè il piccolo, dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo congruo preavviso, chiederne la disponibilità ad occuparsene. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà.
5) Nei periodi in cui si trova con un genitore, l'altro potrà fargli breve visita previo Per_1 congruo avviso ed accordo col genitore al momento collocatario;
quando il minore sarà affidato ai nonni il genitore al momento non collocatario potrà, sempre previo accordo e
3 congruo preavviso, andarlo a prendere e tenerlo un'oretta con sé.
6) Ogni spostamento anche temporaneo del bimbo fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore che potrà, previo preavviso, fargli visita ovunque esso si trovi;
7) Le parti si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi al minore;
8) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il IG. continuerà a Controparte_2 versare il giorno 25 di ogni mese alla IG.ra l'importo complessivo € 200,00 CP_1 rivalutabile ISTAT all'IBAN: [...]. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Forlì qui di seguito riprodotte, saranno ripartite al 50% tra i genitori:
1 In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
4 a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna,
Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore);
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento
(divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno;
5 b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
I ricorrenti scelgono liberamente di suddividere al 50% anche alcuni capi di abbigliamento che verranno acquistati nell'interesse del figlio minore, quali scarpe, stivali, giubbotti, piumino invernale.
9) Le parti concordano sul fatto che l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla madre collocataria IG.ra . Controparte_1
10) A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di aver così regolato ogni loro pregresso rapporto economico e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione.
11) Le spese, competenze ed onorari del presente procedimento verranno sostenute al
50% tra i ricorrenti.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RAVENNA per quanto di competenza.
Forlì, 16/11/2025 Il Presidente
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