Articolo 18 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 17Articolo 19
Versione
6 maggio 1982
Art. 18. (Miglioramenti eseguiti dal proprietario)

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' sostituito dai seguenti:
"Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttivita' del fondo conseguente all'investimento eseguito.
Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente".
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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