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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37256/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 37256/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] (CF Parte_1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura C.F._1
depositata telematicamente unitamente al presente atto, dall'Avv. Margherita Salerno (c.f.
); C.F._2
- ricorrente –
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, e
[...] [...]
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore Controparte_2
entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi
n. 12, Roma, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, chiedeva Parte_1
di accertare il diritto al ricongiungimento con sua madre Parte_2
nata in [...] il [...], e per l'effetto ordinare il rilascio del visto di
[...]
ingresso per ricongiungimento familiare.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che in data 07/12/2023 otteneva il nulla osta al ricongiungimento familiare da parte della Controparte_3 in favore di sua madre, la SI.ra
[...] Parte_2
nata in [...] il [...]. Successivamente, la madre si recava presso l' CP_2
per poter formalizzare istanza di rilascio del visto in favore del genitore ultrasessantacinquenne, secondo quanto previsto dalla normativa ex art. 29, D. Lgs.
286/98. In data 15/04/24, la madre del ricorrente riceveva preavviso ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990, motivato sulla base della mancata prova dell'assenza di altri figli sul territorio o della mancata prova che i figli presenti in siano impossibilitati a CP_2
occuparsi del suo sostentamento. Successivamente, in data 07/05/2024, l'Ambasciata notificava alla SI.ra il diniego di visto per Parte_2
ricongiungimento familiare perché non ha dimostrato di non avere altri figli nel Paese di origine, o che questi ultimi se presenti, non possono occuparsi del suo sostentamento per documentati e gravi motivi di salute.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 30/01/2025, nella quale ha difeso l'operato dell' eccependo che il diniego è giustificato dalla CP_2
mancata prova da parte del ricorrente circa la presenza di altri figli nel Paese di origine, o che questi se presenti, non possono occuparsene secondo quanto previsto dalla norma.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In data 29/04/2024, l' ha rigettato la richiesta del visto alla madre del CP_2
ricorrente: il provvedimento ha contestato l'assenza di prova sul fatto che i figli presenti nel territorio non siano in grado di sostenere il genitore per gravi e documentati motivi di salute.
Occorre evidenziare, infatti, che le condizioni previste dall'art 29 TUI per i genitori infra- sessantacinquenni e per i genitori ultra-sessantacinquenni sono alternative, per cui per tale ultima categoria non sussiste il presupposto della vivenza a carico (Cass. I sez. civile, n.
28202 del 14.10.2021); rileva, tuttavia, il secondo inciso dell'art. 29 d.lgs. 286/98, co. 1, lettera d, applicabile al caso di specie, che prevede nella sua attuale formulazione, il ricongiungimento con: “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La nozione di “genitore a carico”, che attiene alla capacità reddituale della persona ed alla sua possibilità di provvedere alle proprie esigenze economiche essenziali, è concettualmente distinta e non affiancabile a quella di “genitore ultrasessantacinquenne”, che, invece, attiene all'età del soggetto e prescinde del tutto dal suo reddito e dalle sue sostanze. È evidente infatti che un genitore, sopraggiunta una certa età, ben può avere necessità di sostentamento in senso ampio, paradossalmente pur vivendo in condizioni economiche agiate. In tale secondo caso, infatti, la condizione economica del genitore, non menzionata, non ha alcun rilievo, avendo il legislatore dato rilievo all'assenza di altri figli o all'impossibilità di questi di sostenere o sostentare il genitore. Da qui, occorre esaminare l'ulteriore requisito, aggiunto dal legislatore con d.lgs. 160/2008, il quale ha previsto un collegamento tra l'impossibilità di sostenere e la motivazione di tale impossibilità, ovvero per gravi e documentati motivi di salute.
Invero, appare evidente che, nel momento in cui non è richiesto il requisito cd. “a carico” per il genitore ultrassantacinquenne, il sostentamento di cui questo necessita in ragione dell'età ben può essere anche di natura diversa e/o ulteriore da quella economica, avendo riguardo alle più diverse necessità, tra le quali anche la generale cura della persona.
In tale ottica si ritiene vadano lette le gravi ragioni di salute che impediscono ai figli nel
Paese di origine di sostenere il genitore. Invero, di fronte a necessità non solo o non meramente economiche, un figlio o un genitore seppur ricchi possono trovarsi nell'impossibilità di fornire il necessario supporto materiale, per cui, si ritiene di dover considerare le ragioni di salute quali ragioni che, anche avuto riguardo ad un dato contesto, divengono ragioni di impossibilità oggettiva e che, dunque, necessitano la debita valutazione non solo se inerenti al figlio, ma anche al medesimo genitore. Tale interpretazione si ritiene l'unica conforme all'esame individualizzato della domanda, in conformità con i principi costituzionali ed internazionali, tenuto conto, in modo equilibrato e ragionevole, di tutti gli elementi pertinenti della situazione personale del familiare da ricongiungere, quali l'età, il livello di istruzione, la situazione professionale e finanziaria e lo stato di salute, oltreché dell'ampiezza dei bisogni, la quale può essere assai varia a seconda degli individui (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2010, , C- Per_1
578/08, EU:C:2010:117, punto 48). Nel caso di specie la SI.ra è madre di otto figli, di cui sette si Parte_2
trovano in;
è, quindi, pacifica e non contestata la presenza di altri figli nel paese CP_2
di origine. Alla luce di quanto previsto dalla normativa di riferimento, già citata, il ricorrente deve provare i motivi che rendono impossibile per i fratelli del ricorrente presenti in provvedere al mantenimento della madre, a tal fine non essendo CP_2
sufficiente il loro stato di eventuale difficoltà economica.
Secondo quanto affermato dal ricorrente nel ricorso introduttivo e dalla madre, in sede di domanda di visto all l'impossibilità al mantenimento da parte degli altri figli CP_2
in sarebbe dovuta alla mancata disponibilità economica di questi. Appare chiaro CP_2
perciò che a queste condizioni non siano rispettati i criteri disposti dalla lettera della norma sul ricongiungimento familiare, visto che l'impossibilità sarebbe di tipo meramente economico. Tra l'altro, come evidenziato dalla difesa dell'amministrazione, oltre al ricorrente che si trova in , due figlie che si trovano in svolgono una CP_2 CP_2
professione regolare. Infatti, dalla Carta di identità della signora Parte_3
(nata a [...], il [...]), allegata al certificat de non fonction, la sua
[...]
occupazione risulta essere “gestionnaire”. Parimenti, dalla Carta di identità della signora
(nata a [...], il [...]), allegata al certificat de Parte_4
non fonction, l'occupazione risulta essere “vendeuse”. Su questo punto la difesa del ricorrente afferma genericamente che attualmente le due figlie citate non svolgono più attività lavorativa e che, comunque, non la loro attività sarebbe stata sufficiente a mantenere la madre. Ciò però senza fornire alcun principio di prova, anche di tipo presuntivo.
Quanto alla documentazione medica allegata al ricorso, a prescindere dalla mancata traduzione in lingua italiana del certificato medico prodotto, la patologia sofferta dalla madre del ricorrente richiede cure comuni e accessibili.
Alla luce di tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la revoca del beneficio del gratuito patrocinio al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- revoca il patrocinio a spese dello stato in favore del ricorrente;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.106,00 (di cui euro 651,00 CP_4
per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 10/03/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 37256/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] (CF Parte_1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura C.F._1
depositata telematicamente unitamente al presente atto, dall'Avv. Margherita Salerno (c.f.
); C.F._2
- ricorrente –
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, e
[...] [...]
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore Controparte_2
entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi
n. 12, Roma, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, chiedeva Parte_1
di accertare il diritto al ricongiungimento con sua madre Parte_2
nata in [...] il [...], e per l'effetto ordinare il rilascio del visto di
[...]
ingresso per ricongiungimento familiare.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che in data 07/12/2023 otteneva il nulla osta al ricongiungimento familiare da parte della Controparte_3 in favore di sua madre, la SI.ra
[...] Parte_2
nata in [...] il [...]. Successivamente, la madre si recava presso l' CP_2
per poter formalizzare istanza di rilascio del visto in favore del genitore ultrasessantacinquenne, secondo quanto previsto dalla normativa ex art. 29, D. Lgs.
286/98. In data 15/04/24, la madre del ricorrente riceveva preavviso ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990, motivato sulla base della mancata prova dell'assenza di altri figli sul territorio o della mancata prova che i figli presenti in siano impossibilitati a CP_2
occuparsi del suo sostentamento. Successivamente, in data 07/05/2024, l'Ambasciata notificava alla SI.ra il diniego di visto per Parte_2
ricongiungimento familiare perché non ha dimostrato di non avere altri figli nel Paese di origine, o che questi ultimi se presenti, non possono occuparsi del suo sostentamento per documentati e gravi motivi di salute.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 30/01/2025, nella quale ha difeso l'operato dell' eccependo che il diniego è giustificato dalla CP_2
mancata prova da parte del ricorrente circa la presenza di altri figli nel Paese di origine, o che questi se presenti, non possono occuparsene secondo quanto previsto dalla norma.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In data 29/04/2024, l' ha rigettato la richiesta del visto alla madre del CP_2
ricorrente: il provvedimento ha contestato l'assenza di prova sul fatto che i figli presenti nel territorio non siano in grado di sostenere il genitore per gravi e documentati motivi di salute.
Occorre evidenziare, infatti, che le condizioni previste dall'art 29 TUI per i genitori infra- sessantacinquenni e per i genitori ultra-sessantacinquenni sono alternative, per cui per tale ultima categoria non sussiste il presupposto della vivenza a carico (Cass. I sez. civile, n.
28202 del 14.10.2021); rileva, tuttavia, il secondo inciso dell'art. 29 d.lgs. 286/98, co. 1, lettera d, applicabile al caso di specie, che prevede nella sua attuale formulazione, il ricongiungimento con: “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La nozione di “genitore a carico”, che attiene alla capacità reddituale della persona ed alla sua possibilità di provvedere alle proprie esigenze economiche essenziali, è concettualmente distinta e non affiancabile a quella di “genitore ultrasessantacinquenne”, che, invece, attiene all'età del soggetto e prescinde del tutto dal suo reddito e dalle sue sostanze. È evidente infatti che un genitore, sopraggiunta una certa età, ben può avere necessità di sostentamento in senso ampio, paradossalmente pur vivendo in condizioni economiche agiate. In tale secondo caso, infatti, la condizione economica del genitore, non menzionata, non ha alcun rilievo, avendo il legislatore dato rilievo all'assenza di altri figli o all'impossibilità di questi di sostenere o sostentare il genitore. Da qui, occorre esaminare l'ulteriore requisito, aggiunto dal legislatore con d.lgs. 160/2008, il quale ha previsto un collegamento tra l'impossibilità di sostenere e la motivazione di tale impossibilità, ovvero per gravi e documentati motivi di salute.
Invero, appare evidente che, nel momento in cui non è richiesto il requisito cd. “a carico” per il genitore ultrassantacinquenne, il sostentamento di cui questo necessita in ragione dell'età ben può essere anche di natura diversa e/o ulteriore da quella economica, avendo riguardo alle più diverse necessità, tra le quali anche la generale cura della persona.
In tale ottica si ritiene vadano lette le gravi ragioni di salute che impediscono ai figli nel
Paese di origine di sostenere il genitore. Invero, di fronte a necessità non solo o non meramente economiche, un figlio o un genitore seppur ricchi possono trovarsi nell'impossibilità di fornire il necessario supporto materiale, per cui, si ritiene di dover considerare le ragioni di salute quali ragioni che, anche avuto riguardo ad un dato contesto, divengono ragioni di impossibilità oggettiva e che, dunque, necessitano la debita valutazione non solo se inerenti al figlio, ma anche al medesimo genitore. Tale interpretazione si ritiene l'unica conforme all'esame individualizzato della domanda, in conformità con i principi costituzionali ed internazionali, tenuto conto, in modo equilibrato e ragionevole, di tutti gli elementi pertinenti della situazione personale del familiare da ricongiungere, quali l'età, il livello di istruzione, la situazione professionale e finanziaria e lo stato di salute, oltreché dell'ampiezza dei bisogni, la quale può essere assai varia a seconda degli individui (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2010, , C- Per_1
578/08, EU:C:2010:117, punto 48). Nel caso di specie la SI.ra è madre di otto figli, di cui sette si Parte_2
trovano in;
è, quindi, pacifica e non contestata la presenza di altri figli nel paese CP_2
di origine. Alla luce di quanto previsto dalla normativa di riferimento, già citata, il ricorrente deve provare i motivi che rendono impossibile per i fratelli del ricorrente presenti in provvedere al mantenimento della madre, a tal fine non essendo CP_2
sufficiente il loro stato di eventuale difficoltà economica.
Secondo quanto affermato dal ricorrente nel ricorso introduttivo e dalla madre, in sede di domanda di visto all l'impossibilità al mantenimento da parte degli altri figli CP_2
in sarebbe dovuta alla mancata disponibilità economica di questi. Appare chiaro CP_2
perciò che a queste condizioni non siano rispettati i criteri disposti dalla lettera della norma sul ricongiungimento familiare, visto che l'impossibilità sarebbe di tipo meramente economico. Tra l'altro, come evidenziato dalla difesa dell'amministrazione, oltre al ricorrente che si trova in , due figlie che si trovano in svolgono una CP_2 CP_2
professione regolare. Infatti, dalla Carta di identità della signora Parte_3
(nata a [...], il [...]), allegata al certificat de non fonction, la sua
[...]
occupazione risulta essere “gestionnaire”. Parimenti, dalla Carta di identità della signora
(nata a [...], il [...]), allegata al certificat de Parte_4
non fonction, l'occupazione risulta essere “vendeuse”. Su questo punto la difesa del ricorrente afferma genericamente che attualmente le due figlie citate non svolgono più attività lavorativa e che, comunque, non la loro attività sarebbe stata sufficiente a mantenere la madre. Ciò però senza fornire alcun principio di prova, anche di tipo presuntivo.
Quanto alla documentazione medica allegata al ricorso, a prescindere dalla mancata traduzione in lingua italiana del certificato medico prodotto, la patologia sofferta dalla madre del ricorrente richiede cure comuni e accessibili.
Alla luce di tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la revoca del beneficio del gratuito patrocinio al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- revoca il patrocinio a spese dello stato in favore del ricorrente;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.106,00 (di cui euro 651,00 CP_4
per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 10/03/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli