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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 21065/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21065 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marilena Parte_1 C.F._1
Barbiero e Fabrizio Marcellini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via Costantino Maes n° 68
- Attrice -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Flamment ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Rogazionisti n°16
- Convenuta -
, di seguito anche Controparte_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Valerio Valenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Mascherino n° 72
- Terza Chiamata -
Oggetto: Contratto di trasporto.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio l' Parte_1 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice designato: CP_1
In via Principale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertata la responsabilità nella causazione del sinistro 17/5/2010 per esclusiva colpa della , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, condannare al stessa al risarcimento del danno subito dalla SI.ra nella misura di euro 31.155,26 o di quella maggiore o minore somma Pt_1
che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legai dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali (15%, CPA e IVA)” .
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: in via preliminare, dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere;
previo differimento di udienza ex art.
269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa delle Ass.ni di Roma s.p.a., Mutua assicuratrice, in persone del legale rapp.te p.t. con sede in Roma Lungotevere Raffaello Sanzio 15 in forza della polizza depositata in atti;
in via principale nel merito: respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in via meramente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia, altresì dichiarare la società assicurazioni di Roma obbligata a manlevare la comparente da ogni pretesa che sarò tenuta a versare e a tenerla indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall'accoglimento della domanda proposta emettendo nei confronti della predetta società assicurativa, ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio”.
Il precedente giudicante autorizzava la chiamata in causa della società Assicurazione di Roma, che si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio avanzato dalla SI.ra , diritto soggetto al termine prescrizionale Parte_1 biennale sancito dall'art. 2951 c.c.; nel merito ed in via preliminare, accertare l'inesistenza del contratto di trasporto e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento così come proposta in quanto inammissibile ed improponibile;
in via subordinata e sempre nel merito, voglia accertare la negligenza e/o imperizia e/o imprudenza della SI.ra nell'occasione del 17 maggio Parte_1
2010 e, conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento spiegata nei confronti di CP_1
perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata in punto all'an ed al
[...] quantum debeatur con l'evento per cui è causa;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice per le ulteriori somme, voglia, comunque, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, entro i termini di cui alla polizza depositata, ed attribuito al conducente del mezzo di proprietà dell' ed assicurato presso Le Assicurazioni di Roma - Assicuratrice Controparte_1 CP_2
rigettando ogni qualsiasi diversa e/o superiore domanda, ivi compresa quella relativa al CP_2
c.d. danno morale ed al rimborso delle spese mediche non giustificate. Voglia, comunque, rigettare la domanda relativa al cumulo di rivalutazione ed interessi. Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio”.
Esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 30.05.2024, riportandosi ciascuno ai propri atti introduttivi e richiedendo, in subordine, parte attrice una c.t.u. medico legale, a cui la parte terza intervenuta si opponeva;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito si osserva quanto segue.
1. In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevate da parte convenuta e dalla terza intervenuta , in quanto la norma di cui all'art. 2947 c.c. è chiara Controparte_2 nello stabilire che “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Pertanto, la domanda della SI.ra deve ritenersi tempestiva in relazione alla data del sinistro Pt_1
(17.05.2010), agli atti interruttivi (diffide inviate in data 23.06.2010, 13.10.2011, 27.01.2012,
23.04.2012, 10.02.2015), in applicazione degli articoli 157 c.p. e 590 c.p. (delitto di lesioni colpose)
(cfr. pag. 9 e seguenti comparsa conclusionale di parte attrice), dovendosi determinare in anni sei il termine di prescrizione applicabile al caso di specie.
2. Quanto alla prova del fatto, si rappresenta che secondo la giurisprudenza costante “nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1,
c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (cfr. Cass. 414/2021, Cass. 3349/2019 e Cass. 13635/2001).
In questo senso difetta la prova del nesso di casualità, inteso nel caso di specie come rapporto tra l'esecuzione del trasporto ed il pregiudizio subito dal passeggero (cfr. Cass. 13958/2022 e Cass.
2149/2017).
Il referto medico del 17/05/2010 documenta, infatti, le lesioni rilevate sulla SI.ra ma nulla Pt_1 dice, se non quanto riferito dall'odierna attrice, circa la loro causa ed origine. Analogamente, nessun elemento utile al riguardo, si può desumere dalle prove raccolte in istruttoria, in quanto la valenza della testimonianza del SI. figlio dell'attrice, relativa a fatti Testimone_1 conosciuti “de relato actoris”, deve considerarsi sostanzialmente nulla (cfr. Cass. 12477/2017 e
Cass. 595/2015), mentre non sono utilizzabili le dichiarazioni del SI. (all. 18 Persona_1 all'atto di citazione), in quanto rese in via stragiudiziale, ed essendo, inoltre, l'attrice stata dichiarata, con ordinanza del 18/04/2019, decaduta dall'assunzione dell'ammessa testimonianza.
Infine, nessun pregio può attribuirsi alle dichiarazioni della stessa SI.ra rese in sede di Pt_1
interrogatorio formale, in cui parte attrice ha confermato la propria versione dei fatti, in quanto
“l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende” (cfr. Cass. 29472/2023 e Cass.
5725/2019).
Conseguentemente, la domanda attorea deve essere integralmente respinta.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., per la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti, dovendosi, a tal fine, tenere conto anche delle eccezioni formulate (prescrizione) e definitivamente respinte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- Respinge la domanda di parte attrice;
- spese compensate tra tutte le parti costituite.
Roma, 19/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21065 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marilena Parte_1 C.F._1
Barbiero e Fabrizio Marcellini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via Costantino Maes n° 68
- Attrice -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Flamment ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Rogazionisti n°16
- Convenuta -
, di seguito anche Controparte_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Valerio Valenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Mascherino n° 72
- Terza Chiamata -
Oggetto: Contratto di trasporto.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio l' Parte_1 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice designato: CP_1
In via Principale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertata la responsabilità nella causazione del sinistro 17/5/2010 per esclusiva colpa della , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, condannare al stessa al risarcimento del danno subito dalla SI.ra nella misura di euro 31.155,26 o di quella maggiore o minore somma Pt_1
che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legai dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali (15%, CPA e IVA)” .
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: in via preliminare, dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere;
previo differimento di udienza ex art.
269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa delle Ass.ni di Roma s.p.a., Mutua assicuratrice, in persone del legale rapp.te p.t. con sede in Roma Lungotevere Raffaello Sanzio 15 in forza della polizza depositata in atti;
in via principale nel merito: respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in via meramente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia, altresì dichiarare la società assicurazioni di Roma obbligata a manlevare la comparente da ogni pretesa che sarò tenuta a versare e a tenerla indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall'accoglimento della domanda proposta emettendo nei confronti della predetta società assicurativa, ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio”.
Il precedente giudicante autorizzava la chiamata in causa della società Assicurazione di Roma, che si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio avanzato dalla SI.ra , diritto soggetto al termine prescrizionale Parte_1 biennale sancito dall'art. 2951 c.c.; nel merito ed in via preliminare, accertare l'inesistenza del contratto di trasporto e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento così come proposta in quanto inammissibile ed improponibile;
in via subordinata e sempre nel merito, voglia accertare la negligenza e/o imperizia e/o imprudenza della SI.ra nell'occasione del 17 maggio Parte_1
2010 e, conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento spiegata nei confronti di CP_1
perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata in punto all'an ed al
[...] quantum debeatur con l'evento per cui è causa;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice per le ulteriori somme, voglia, comunque, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, entro i termini di cui alla polizza depositata, ed attribuito al conducente del mezzo di proprietà dell' ed assicurato presso Le Assicurazioni di Roma - Assicuratrice Controparte_1 CP_2
rigettando ogni qualsiasi diversa e/o superiore domanda, ivi compresa quella relativa al CP_2
c.d. danno morale ed al rimborso delle spese mediche non giustificate. Voglia, comunque, rigettare la domanda relativa al cumulo di rivalutazione ed interessi. Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio”.
Esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 30.05.2024, riportandosi ciascuno ai propri atti introduttivi e richiedendo, in subordine, parte attrice una c.t.u. medico legale, a cui la parte terza intervenuta si opponeva;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito si osserva quanto segue.
1. In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevate da parte convenuta e dalla terza intervenuta , in quanto la norma di cui all'art. 2947 c.c. è chiara Controparte_2 nello stabilire che “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Pertanto, la domanda della SI.ra deve ritenersi tempestiva in relazione alla data del sinistro Pt_1
(17.05.2010), agli atti interruttivi (diffide inviate in data 23.06.2010, 13.10.2011, 27.01.2012,
23.04.2012, 10.02.2015), in applicazione degli articoli 157 c.p. e 590 c.p. (delitto di lesioni colpose)
(cfr. pag. 9 e seguenti comparsa conclusionale di parte attrice), dovendosi determinare in anni sei il termine di prescrizione applicabile al caso di specie.
2. Quanto alla prova del fatto, si rappresenta che secondo la giurisprudenza costante “nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1,
c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (cfr. Cass. 414/2021, Cass. 3349/2019 e Cass. 13635/2001).
In questo senso difetta la prova del nesso di casualità, inteso nel caso di specie come rapporto tra l'esecuzione del trasporto ed il pregiudizio subito dal passeggero (cfr. Cass. 13958/2022 e Cass.
2149/2017).
Il referto medico del 17/05/2010 documenta, infatti, le lesioni rilevate sulla SI.ra ma nulla Pt_1 dice, se non quanto riferito dall'odierna attrice, circa la loro causa ed origine. Analogamente, nessun elemento utile al riguardo, si può desumere dalle prove raccolte in istruttoria, in quanto la valenza della testimonianza del SI. figlio dell'attrice, relativa a fatti Testimone_1 conosciuti “de relato actoris”, deve considerarsi sostanzialmente nulla (cfr. Cass. 12477/2017 e
Cass. 595/2015), mentre non sono utilizzabili le dichiarazioni del SI. (all. 18 Persona_1 all'atto di citazione), in quanto rese in via stragiudiziale, ed essendo, inoltre, l'attrice stata dichiarata, con ordinanza del 18/04/2019, decaduta dall'assunzione dell'ammessa testimonianza.
Infine, nessun pregio può attribuirsi alle dichiarazioni della stessa SI.ra rese in sede di Pt_1
interrogatorio formale, in cui parte attrice ha confermato la propria versione dei fatti, in quanto
“l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende” (cfr. Cass. 29472/2023 e Cass.
5725/2019).
Conseguentemente, la domanda attorea deve essere integralmente respinta.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., per la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti, dovendosi, a tal fine, tenere conto anche delle eccezioni formulate (prescrizione) e definitivamente respinte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- Respinge la domanda di parte attrice;
- spese compensate tra tutte le parti costituite.
Roma, 19/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.