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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L1ECCE
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: SENTENZA Opposizione Ordinanza
nella causa civile iscritta al n.5300/2024 del ruolo civile contenzioso, Ingiunzione promossa N.328/24 da
in proprio ed in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1
con sede in Copertino rappresentato e difeso dall' avv. Gianni Maria
Zecca, mandato in atti
Ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, difeso in proprio
Resistent
e
Svolgimento del processo
Con ricorso del 27.06..24 regolarmente depositato il sig. Parte_1
nella espressa si opponeva, chiedendone l'annullamento, all'ordinanza ingiunzione n.328/24 del 23.05.2024 Prot. 19870
Esponeva il ricorrente che gli veniva notificata ordinanza ingiunzione n.
328/24 emessa dall di , con la quale le veniva Controparte_1 CP_1
ingiunto il pagamento della somma di €.15.021,85 (comprensiva di €.21.82 per spese notifica) a titolo di sanzione amministrativa per asserita violazione dell'art.1 commi 910 e 911.Legge 2
27.12.2017 n.205 che prevede il divieto per il datori di lavoro/ committenti di retribuire in contanti i lavoratori..
Assumeva l'opponente la nullità della Ordinanza Ingiunzione per violazione dellart.14.L.1981 n.689, per non avere i verbalizzanti proceduto alla contestazione dei presunti illeciti amministrativi entro il temine di 90 giorni dall'accertamento degli stessi;
la carenza di motivazione nel merito eccepiva la violazione di legge perché l'ingiunzione era priva di fondamento giuridico.
Concludeva chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, a)
dichiarare illegittimo l'ordinanza ingiunzione n.328%24 emessa dall
[...]
per i motivi indicati nel ricorso e per lo effetto Controparte_1
annullare l'ordinanza opposta. Con vittoria di spese e competenze. In
subordine la rideterminazione della sanzione.
Si costituiva la ora Controparte_2 Controparte_1
il quale eccepiva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate
[...]
dall'opponente, nel merito deduceva la decisiva rilevanza probatoria dell'attività d'indagine posta a fondamento dell'ordinanza opposta e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita con produzione documentale e rinviata all'udienza del
18.06.2025 per la discussione, ove veniva decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rigettata l' accezione relativa alla violazione dell'art.14
L.689/81 atteso che per giurisprudenza consolidata “ Il dies a quo per il computo dei 90 giorni entro i quali può utilmente avvenire la notifica va inteso comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati 3
acquisti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e quindi della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie….”( Cass. Civ. Sez. I 15/07/1996 n.6408 Cass. Cic. Sez Lav.
13.12.1007 n.12634).
Nel caso che ci occupa dalla documentazione versata in atti si evince che gli accertamenti sono stati definiti, ed il relativo verbale veniva notificato nel prescritto temine di legge.
Inoltre Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, infine, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L. n. 689/1981). Producono interruzione della prescrizione tanto l'ordinanza1ingiunzione, quale atto di formale messa in mora, quanto l'opposizione alla stessa, quale atto introduttivo del giudizio, così
come la notificazione dell'illecito amministrativo, in quanto, pur non avendo quest'ultimo valenza di provvedimento definitivo, costituisce pur sempre esercizio della pretesa sanzionatoria e, pertanto, è idoneo a mettere in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II,
4/10/2023, n. 28011).
Pertanto appare evidente che, nel procedimento amministrativo sanzionatorio de quo, tutti i termini di legge sono stati ampiamente rispettati.
Dalla documentazione versata in atti si evince che i fatti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione sono stati dettagliatamente indicati nella notifica dell'illecito; in quest' ultima è fatto esplicito riferimento alla normativa violata e sono espressamente indicata la lavoratrice interessata alla violazione.(
Testimone_1
Anche nel merito l'opposizione si ritiene infondata . . 4
Ed invero dalla documentazione in atti si evince la piena legittimità
dell'operato dell' Ente impositore, anche con riferimento alla normativa applicata.
E' appena il caso di rilevare che le dichiarazioni rese dalla lavoratrice e poste a base dell'ingiunzione devono considerarsi certe, stante la fede privilegiata che assiste, fino a querela di falso, i rapporti redatti dagli Ispettori
del Nucleo Carabinieri Servizio Ispezione Lavoro.
In ogni caso, la documentazione versata in atti dal ricorrente, non appare sufficiente a ingenerare dubbi circa la fondatezza delle dichiarazioni rese in sede di ispezione da parte della lavoratrice anche in sede di audizione.
Ciò non di meno, ( in accoglimento delle domanda subordinata) si ritiene equo rideterminare le sanzioni inflitte nella misura di €.4.000,00( violazione amministrativa riferita ad n.4 circostanze integranti la fattispecie violata -
cedolini in atti )
Quanto alle spese, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1)In parziale accoglimento del ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.328/2024 del 23.05.2024 ridetermina la sanzione nell'importo complessivo pari ad €.4.000,00
2) Compensa interamente le spese di lite.
Lecce, 18.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: SENTENZA Opposizione Ordinanza
nella causa civile iscritta al n.5300/2024 del ruolo civile contenzioso, Ingiunzione promossa N.328/24 da
in proprio ed in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1
con sede in Copertino rappresentato e difeso dall' avv. Gianni Maria
Zecca, mandato in atti
Ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, difeso in proprio
Resistent
e
Svolgimento del processo
Con ricorso del 27.06..24 regolarmente depositato il sig. Parte_1
nella espressa si opponeva, chiedendone l'annullamento, all'ordinanza ingiunzione n.328/24 del 23.05.2024 Prot. 19870
Esponeva il ricorrente che gli veniva notificata ordinanza ingiunzione n.
328/24 emessa dall di , con la quale le veniva Controparte_1 CP_1
ingiunto il pagamento della somma di €.15.021,85 (comprensiva di €.21.82 per spese notifica) a titolo di sanzione amministrativa per asserita violazione dell'art.1 commi 910 e 911.Legge 2
27.12.2017 n.205 che prevede il divieto per il datori di lavoro/ committenti di retribuire in contanti i lavoratori..
Assumeva l'opponente la nullità della Ordinanza Ingiunzione per violazione dellart.14.L.1981 n.689, per non avere i verbalizzanti proceduto alla contestazione dei presunti illeciti amministrativi entro il temine di 90 giorni dall'accertamento degli stessi;
la carenza di motivazione nel merito eccepiva la violazione di legge perché l'ingiunzione era priva di fondamento giuridico.
Concludeva chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, a)
dichiarare illegittimo l'ordinanza ingiunzione n.328%24 emessa dall
[...]
per i motivi indicati nel ricorso e per lo effetto Controparte_1
annullare l'ordinanza opposta. Con vittoria di spese e competenze. In
subordine la rideterminazione della sanzione.
Si costituiva la ora Controparte_2 Controparte_1
il quale eccepiva l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate
[...]
dall'opponente, nel merito deduceva la decisiva rilevanza probatoria dell'attività d'indagine posta a fondamento dell'ordinanza opposta e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita con produzione documentale e rinviata all'udienza del
18.06.2025 per la discussione, ove veniva decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rigettata l' accezione relativa alla violazione dell'art.14
L.689/81 atteso che per giurisprudenza consolidata “ Il dies a quo per il computo dei 90 giorni entro i quali può utilmente avvenire la notifica va inteso comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati 3
acquisti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e quindi della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie….”( Cass. Civ. Sez. I 15/07/1996 n.6408 Cass. Cic. Sez Lav.
13.12.1007 n.12634).
Nel caso che ci occupa dalla documentazione versata in atti si evince che gli accertamenti sono stati definiti, ed il relativo verbale veniva notificato nel prescritto temine di legge.
Inoltre Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, infine, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L. n. 689/1981). Producono interruzione della prescrizione tanto l'ordinanza1ingiunzione, quale atto di formale messa in mora, quanto l'opposizione alla stessa, quale atto introduttivo del giudizio, così
come la notificazione dell'illecito amministrativo, in quanto, pur non avendo quest'ultimo valenza di provvedimento definitivo, costituisce pur sempre esercizio della pretesa sanzionatoria e, pertanto, è idoneo a mettere in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II,
4/10/2023, n. 28011).
Pertanto appare evidente che, nel procedimento amministrativo sanzionatorio de quo, tutti i termini di legge sono stati ampiamente rispettati.
Dalla documentazione versata in atti si evince che i fatti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione sono stati dettagliatamente indicati nella notifica dell'illecito; in quest' ultima è fatto esplicito riferimento alla normativa violata e sono espressamente indicata la lavoratrice interessata alla violazione.(
Testimone_1
Anche nel merito l'opposizione si ritiene infondata . . 4
Ed invero dalla documentazione in atti si evince la piena legittimità
dell'operato dell' Ente impositore, anche con riferimento alla normativa applicata.
E' appena il caso di rilevare che le dichiarazioni rese dalla lavoratrice e poste a base dell'ingiunzione devono considerarsi certe, stante la fede privilegiata che assiste, fino a querela di falso, i rapporti redatti dagli Ispettori
del Nucleo Carabinieri Servizio Ispezione Lavoro.
In ogni caso, la documentazione versata in atti dal ricorrente, non appare sufficiente a ingenerare dubbi circa la fondatezza delle dichiarazioni rese in sede di ispezione da parte della lavoratrice anche in sede di audizione.
Ciò non di meno, ( in accoglimento delle domanda subordinata) si ritiene equo rideterminare le sanzioni inflitte nella misura di €.4.000,00( violazione amministrativa riferita ad n.4 circostanze integranti la fattispecie violata -
cedolini in atti )
Quanto alle spese, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1)In parziale accoglimento del ricorso in opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.328/2024 del 23.05.2024 ridetermina la sanzione nell'importo complessivo pari ad €.4.000,00
2) Compensa interamente le spese di lite.
Lecce, 18.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo