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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3341 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/07/2025
Il giorno 14/07/2025 alle ore 09,35 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3341 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Serena Avenia in sostituzione dell'avv. Olindo Di Francesco per parte attrice e l'avv. Eleonora Cacciatore in sostituzione dell'avv. Ivan Canelli per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,45.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 14/07/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:45 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:00, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3341 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi elettivamente domiciliata in via Mazzini n. 44 bis, presso lo studio dell'avv. Olindo Di
Francesco che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE – CREDITRICE OPPOSTA * contro
Controparte_1
(c.f.: ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Conti Rossini n. 13, presso lo studio dell'avv. Ivan Canelli che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
(Rep. 19468- Racc. 9471), in atti Per_1
* CONVENUTO - TERZO PIGNORATO OPPONENTE *
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso ordinanza di assegnazione somme pignorate
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. La presente controversia, introdotta da con atto di Parte_1 citazione notificato il 18 novembre 2021, rappresenta la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. promosso dal terzo pignorato
[...]
- avverso l'ordinanza di Controparte_1 assegnazione somme emessa in data 11 novembre 2020, nell'ambito del procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi portante n. 457/2020 R.G.E. con cui il Giudice dell'esecuzione “a integrazione e correzione della propria ordinanza” depositata il 09.11.2020 nella quale “era stata omessa la dichiarazione del terzo della somma di € 10.141,63 … ha assegnato a CP_1 [...]
“anche la somma detenuta dal terzo precisando che “per quanto ovvio Parte_1 CP_1 la detta somma va portata a decurtazione dell'importo assegnato presso il terzo . CP_2
Avverso tale ordinanza di assegnazione somme, la ha proposto opposizione con CP_1 ricorso depositato il 20 maggio 2021 deducendo i seguenti motivi: “1) Intangibilità per legge della posizione previdenziale del Sig. ; 2) Notifica inesistente e/o nulla e/o in Parte_2 ogni caso invalida;
3) Illegittimità della notifica dell'atto di precetto unitamente all'ordinanza di assegnazione delle somme” e chiedendo al Tribunale di: “- previa sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte;
- dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 11 della L. 53/1994 della comunicazione avvenuta mediante pec in data 30.04.2021, in quanto non equiparabile a notifica, non essendo la pec utilizzata inserita in pubblici registri e come tale, l'invio non è valido a dare conoscenza legale dell'atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- revocare l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in data 11.11.2020 ad integrazione e correzione della precedente emessa in data 09.11.2020 …; - dichiarare non dovute le spese relative alla fase esecutiva, stante l'inapplicabilità dell'art. 95 c.p.c. nell'ipotesi in cui
l'ordinanza di assegnazione sia notificata per la prima volta unitamente all'atto di precetto;
- con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, comprese I.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Con memoria del 27.09.2021 si è costituita la sig.ra eccependo la tardività Parte_1 dell'opposizione del 20.05.2021 poiché l'ordinanza opposta era stata precedentemente già notificata a mezzo p.e.c. alla in data 11 novembre 2020 e rilevando anche l'infondatezza CP_1 nel merito dell'opposizione.
Con provvedimento reso il 09 ottobre 2021 all'esito della fase cautelare, il Giudice dell'esecuzione così disponeva: “sospende gli effetti esecutivi della Ordinanza di Assegnazione del 11/11/2020 nei confronti del detto terzo per come reclamato e richiesto dal detto CP_1 terzo attraverso il proprio ricorso in opposizione e fissa il termine perentorio di 45 giorni per
3 l'inizio del giudizio di merito …”.
Con l'atto introduttivo della presente fase di merito, la sig.ra Parte_1 creditrice procedente nella procedura esecutiva 457/2020 RGE, ha chiesto al Tribunale di “1) in via preliminare rigettare l'opposizione proposta da poiché tardiva ed inammissibile;
2) in CP_1 subordine rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile e, senza recesso, infondata in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dell'Avvocato antistatario”.
La convenuta terzo pignorato in detta procedura nonché parte opponente, nel CP_1 costituirsi in giudizio ha insistito nella richiesta di accoglimento dell'opposizione e delle domande formulate con il ricorso introduttivo della fase cautelare.
Dopo aver concesso alle parti i chiesti termini per le memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c., essendo il presente giudizio di natura documentale e non essendo state avanzate dalle parti istanze istruttorie, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi quella per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve in via preliminare essere esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi per mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
La parte creditrice, attrice nella presente fase di merito, ha eccepito che “l'ordinanza di assegnazione (con pedissequo decreto di correzione) è stata notificata in data 11.11.2020, mentre
l'opposizione che oggi si contesta in ogni sua parte è stata depositata solamente in data
20.05.2021 e, quindi, ben oltre il termine di 20 giorni previsti dal codice di rito”. Ha poi evidenziato che la ha riscontrato la notifica dell'11.11.2020 a mezzo pec del 16.11.2020 CP_1 inviata “dal medesimo indirizzo con la quale comunicava che “il Email_1 nominativo che compare negli allegati non è tra i nostri aderenti e che Parte_1 rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento di cui dovesse necessitare”. Pertanto, “la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
Dal canto suo la ha invece eccepito la nullità / inesistenza della detta notifica CP_1
4 dell'11.11.2020 per carenza dei requisiti di legge e ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'ordinanza opposta solo con la successiva notifica ritualmente effettuata (unitamente ad atto di precetto) in data 30.04.2021 e di aver quindi proposto l'opposizione in data 20 maggio 2021 nel rispetto del termine di legge.
Orbene, dall'esame della ricevuta di avvenuta consegna (file .eml) della notifica effettuata dall'avvocato a mezzo pec in data 11.11.2020 emerge il mancato rispetto delle modalità previste dalla Legge 21 dicembre 1994 n. 53 e, in particolare:
- la p.e.c. è stata inviata a un indirizzo della non presente CP_1 Email_1 nei pubblici elenchi, in violazione di quanto disposto dall'art. 3 bis, comma 1, L. 53/94, secondo cui: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”;
- l'oggetto della p.e.c. inviata è “Specifica spese successive all'assegnazione: Procedura esecutiva
R.G. 457/2020” e non quello tassativamente previsto dal successivo comma Parte_1
4 del detto art. 3 bis: “Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»”;
- alla p.e.c. non è stata allegata la “relata di notifica” prevista dall'art. 3 bis, comma 5:
“L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e)
l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”;
- manca l'attestazione di conformità delle ordinanze di assegnazione allegate alla p.e.c., in violazione dell'art. 3 bis, comma 2 che, nel testo ratione temporis vigente (ante riforma Cartabia), così disponeva: “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico,
l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.
Alle numerose irregolarità e carenze sopra evidenziate consegue l'applicazione dell'art. 11 della medesima Legge 53/1994 che così dispone: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza
5 sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
In assenza di prova dell'avvenuta conoscenza legale da parte della degli atti CP_1 notificati con p.e.c. dell'11.11.2020, tale notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici e deve, quindi, essere considerata come tempestiva l'opposizione effettuata il 20.05.2021 nel termine di
20 giorni dalla nuova notifica delle ordinanze effettuata dalla creditrice (unitamente al precetto) in data 30.04.2021.
3. Venendo al merito, l'opposizione della è fondata e merita accoglimento. CP_1
Invero, è evidente che la dichiarazione resa dal terzo Fon.Te. in data 10 marzo 2020 e quella integrativa resa in data 08 settembre 2020 (su richiesta di chiarimenti del G.E. all'udienza del 22.07.2020) hanno espresso contenuto negativo: la afferma, infatti, testualmente nella CP_1 prima che “viene resa dichiarazione negativa ad ogni effetto di legge” e nella seconda che “il sig.
non ha in essere alcuna domanda di prestazione, riscatto o anticipazione in Parte_2 corso di lavorazione, per cui è beneficiario di una posizione previdenziale in fase di accumulo, qualificata come "intangibile" per espressa disposizione di legge”.
Dal testo sopra riportato della seconda dichiarazione della datata 08.09.2020, CP_1 risulta palese che la stessa non rappresenta una rettifica della prima dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ma soltanto una specificazione ulteriore delle motivazioni per le quali la prima dichiarazione era, in realtà, negativa.
In altri termini, tali dichiarazioni rese dal terzo pignorato presentavano un chiaro tenore negativo in merito all'esistenza di un debito nei confronti del debitore pignorato, sicché erano inidonee a ingenerare - in capo al creditore procedente, odierno opposto - qualsivoglia affidamento in punto di esistenza dell'obbligazione.
Per le suesposte ragioni, l'ordinanza di assegnazione impugnata dal terzo pignorato è illegittima e merita di essere riformata.
In particolare, a seguito della suddetta precisazione resa in data 08.09.2020 dalla il CP_1
Giudice dell'Esecuzione con l'ordinanza depositata in data 11.11.2020 - in esito a un'istanza di correzione (!) depositata dalla parte creditrice – ha assegnato a “anche la Parte_1 somma detenuta dal terzo sulla base della seguente motivazione: “considerato che per Pt_3 mero errore materiale era stata omessa la dichiarazione del terzo della somma di € CP_1
10.141,63”.
In sostanza, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto che la dichiarazione integrativa del terzo
- con cui era solo precisato l'importo "intangibile" versato dal debitore in accumulo della propria posizione previdenziale - fosse da intendere come dichiarazione positiva in merito all'esistenza di
6 un credito utilmente pignorabile dal creditore procedente.
La ricostruzione posta dal Giudice dell'Esecuzione a fondamento della propria ordinanza di assegnazione è errata e, perciò, non può essere condivisa.
In rito, giova rammentare che la quale terzo pignorato, ha correttamente proposto CP_1 avverso detta ordinanza di assegnazione opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., unico strumento deputato a contestare l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. per ritenuta erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo (v. Cass. 25042/2019 e Cass.
3712/2016).
L'opposizione merita, pertanto, integrale accoglimento.
4. Tenuto conto che il presente giudizio è stato comunque determinato da un errore in cui è incorso il Giudice dell'Esecuzione e nessuna responsabilità può essere addebitata ad alcuna delle parti, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3341/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi formulata dalla annulla l'ordinanza CP_1 integrativa di assegnazione emessa dal G.E. in data 11.11.2020 nell'ambito del procedimento
457/2020 RGE;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell'intero grado di giudizio (fase sommaria e fase di merito).
Così deciso in Agrigento il 14/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/07/2025
Il giorno 14/07/2025 alle ore 09,35 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3341 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Serena Avenia in sostituzione dell'avv. Olindo Di Francesco per parte attrice e l'avv. Eleonora Cacciatore in sostituzione dell'avv. Ivan Canelli per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,45.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 14/07/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:45 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:00, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3341 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi elettivamente domiciliata in via Mazzini n. 44 bis, presso lo studio dell'avv. Olindo Di
Francesco che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE – CREDITRICE OPPOSTA * contro
Controparte_1
(c.f.: ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Conti Rossini n. 13, presso lo studio dell'avv. Ivan Canelli che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
(Rep. 19468- Racc. 9471), in atti Per_1
* CONVENUTO - TERZO PIGNORATO OPPONENTE *
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso ordinanza di assegnazione somme pignorate
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. La presente controversia, introdotta da con atto di Parte_1 citazione notificato il 18 novembre 2021, rappresenta la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. promosso dal terzo pignorato
[...]
- avverso l'ordinanza di Controparte_1 assegnazione somme emessa in data 11 novembre 2020, nell'ambito del procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi portante n. 457/2020 R.G.E. con cui il Giudice dell'esecuzione “a integrazione e correzione della propria ordinanza” depositata il 09.11.2020 nella quale “era stata omessa la dichiarazione del terzo della somma di € 10.141,63 … ha assegnato a CP_1 [...]
“anche la somma detenuta dal terzo precisando che “per quanto ovvio Parte_1 CP_1 la detta somma va portata a decurtazione dell'importo assegnato presso il terzo . CP_2
Avverso tale ordinanza di assegnazione somme, la ha proposto opposizione con CP_1 ricorso depositato il 20 maggio 2021 deducendo i seguenti motivi: “1) Intangibilità per legge della posizione previdenziale del Sig. ; 2) Notifica inesistente e/o nulla e/o in Parte_2 ogni caso invalida;
3) Illegittimità della notifica dell'atto di precetto unitamente all'ordinanza di assegnazione delle somme” e chiedendo al Tribunale di: “- previa sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte;
- dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 11 della L. 53/1994 della comunicazione avvenuta mediante pec in data 30.04.2021, in quanto non equiparabile a notifica, non essendo la pec utilizzata inserita in pubblici registri e come tale, l'invio non è valido a dare conoscenza legale dell'atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
- revocare l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in data 11.11.2020 ad integrazione e correzione della precedente emessa in data 09.11.2020 …; - dichiarare non dovute le spese relative alla fase esecutiva, stante l'inapplicabilità dell'art. 95 c.p.c. nell'ipotesi in cui
l'ordinanza di assegnazione sia notificata per la prima volta unitamente all'atto di precetto;
- con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, comprese I.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Con memoria del 27.09.2021 si è costituita la sig.ra eccependo la tardività Parte_1 dell'opposizione del 20.05.2021 poiché l'ordinanza opposta era stata precedentemente già notificata a mezzo p.e.c. alla in data 11 novembre 2020 e rilevando anche l'infondatezza CP_1 nel merito dell'opposizione.
Con provvedimento reso il 09 ottobre 2021 all'esito della fase cautelare, il Giudice dell'esecuzione così disponeva: “sospende gli effetti esecutivi della Ordinanza di Assegnazione del 11/11/2020 nei confronti del detto terzo per come reclamato e richiesto dal detto CP_1 terzo attraverso il proprio ricorso in opposizione e fissa il termine perentorio di 45 giorni per
3 l'inizio del giudizio di merito …”.
Con l'atto introduttivo della presente fase di merito, la sig.ra Parte_1 creditrice procedente nella procedura esecutiva 457/2020 RGE, ha chiesto al Tribunale di “1) in via preliminare rigettare l'opposizione proposta da poiché tardiva ed inammissibile;
2) in CP_1 subordine rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile e, senza recesso, infondata in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dell'Avvocato antistatario”.
La convenuta terzo pignorato in detta procedura nonché parte opponente, nel CP_1 costituirsi in giudizio ha insistito nella richiesta di accoglimento dell'opposizione e delle domande formulate con il ricorso introduttivo della fase cautelare.
Dopo aver concesso alle parti i chiesti termini per le memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c., essendo il presente giudizio di natura documentale e non essendo state avanzate dalle parti istanze istruttorie, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi quella per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve in via preliminare essere esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi per mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
La parte creditrice, attrice nella presente fase di merito, ha eccepito che “l'ordinanza di assegnazione (con pedissequo decreto di correzione) è stata notificata in data 11.11.2020, mentre
l'opposizione che oggi si contesta in ogni sua parte è stata depositata solamente in data
20.05.2021 e, quindi, ben oltre il termine di 20 giorni previsti dal codice di rito”. Ha poi evidenziato che la ha riscontrato la notifica dell'11.11.2020 a mezzo pec del 16.11.2020 CP_1 inviata “dal medesimo indirizzo con la quale comunicava che “il Email_1 nominativo che compare negli allegati non è tra i nostri aderenti e che Parte_1 rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento di cui dovesse necessitare”. Pertanto, “la consegna telematica ha prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
Dal canto suo la ha invece eccepito la nullità / inesistenza della detta notifica CP_1
4 dell'11.11.2020 per carenza dei requisiti di legge e ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'ordinanza opposta solo con la successiva notifica ritualmente effettuata (unitamente ad atto di precetto) in data 30.04.2021 e di aver quindi proposto l'opposizione in data 20 maggio 2021 nel rispetto del termine di legge.
Orbene, dall'esame della ricevuta di avvenuta consegna (file .eml) della notifica effettuata dall'avvocato a mezzo pec in data 11.11.2020 emerge il mancato rispetto delle modalità previste dalla Legge 21 dicembre 1994 n. 53 e, in particolare:
- la p.e.c. è stata inviata a un indirizzo della non presente CP_1 Email_1 nei pubblici elenchi, in violazione di quanto disposto dall'art. 3 bis, comma 1, L. 53/94, secondo cui: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”;
- l'oggetto della p.e.c. inviata è “Specifica spese successive all'assegnazione: Procedura esecutiva
R.G. 457/2020” e non quello tassativamente previsto dal successivo comma Parte_1
4 del detto art. 3 bis: “Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»”;
- alla p.e.c. non è stata allegata la “relata di notifica” prevista dall'art. 3 bis, comma 5:
“L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e)
l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”;
- manca l'attestazione di conformità delle ordinanze di assegnazione allegate alla p.e.c., in violazione dell'art. 3 bis, comma 2 che, nel testo ratione temporis vigente (ante riforma Cartabia), così disponeva: “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico,
l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.
Alle numerose irregolarità e carenze sopra evidenziate consegue l'applicazione dell'art. 11 della medesima Legge 53/1994 che così dispone: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza
5 sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
In assenza di prova dell'avvenuta conoscenza legale da parte della degli atti CP_1 notificati con p.e.c. dell'11.11.2020, tale notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici e deve, quindi, essere considerata come tempestiva l'opposizione effettuata il 20.05.2021 nel termine di
20 giorni dalla nuova notifica delle ordinanze effettuata dalla creditrice (unitamente al precetto) in data 30.04.2021.
3. Venendo al merito, l'opposizione della è fondata e merita accoglimento. CP_1
Invero, è evidente che la dichiarazione resa dal terzo Fon.Te. in data 10 marzo 2020 e quella integrativa resa in data 08 settembre 2020 (su richiesta di chiarimenti del G.E. all'udienza del 22.07.2020) hanno espresso contenuto negativo: la afferma, infatti, testualmente nella CP_1 prima che “viene resa dichiarazione negativa ad ogni effetto di legge” e nella seconda che “il sig.
non ha in essere alcuna domanda di prestazione, riscatto o anticipazione in Parte_2 corso di lavorazione, per cui è beneficiario di una posizione previdenziale in fase di accumulo, qualificata come "intangibile" per espressa disposizione di legge”.
Dal testo sopra riportato della seconda dichiarazione della datata 08.09.2020, CP_1 risulta palese che la stessa non rappresenta una rettifica della prima dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ma soltanto una specificazione ulteriore delle motivazioni per le quali la prima dichiarazione era, in realtà, negativa.
In altri termini, tali dichiarazioni rese dal terzo pignorato presentavano un chiaro tenore negativo in merito all'esistenza di un debito nei confronti del debitore pignorato, sicché erano inidonee a ingenerare - in capo al creditore procedente, odierno opposto - qualsivoglia affidamento in punto di esistenza dell'obbligazione.
Per le suesposte ragioni, l'ordinanza di assegnazione impugnata dal terzo pignorato è illegittima e merita di essere riformata.
In particolare, a seguito della suddetta precisazione resa in data 08.09.2020 dalla il CP_1
Giudice dell'Esecuzione con l'ordinanza depositata in data 11.11.2020 - in esito a un'istanza di correzione (!) depositata dalla parte creditrice – ha assegnato a “anche la Parte_1 somma detenuta dal terzo sulla base della seguente motivazione: “considerato che per Pt_3 mero errore materiale era stata omessa la dichiarazione del terzo della somma di € CP_1
10.141,63”.
In sostanza, il Giudice dell'Esecuzione ha ritenuto che la dichiarazione integrativa del terzo
- con cui era solo precisato l'importo "intangibile" versato dal debitore in accumulo della propria posizione previdenziale - fosse da intendere come dichiarazione positiva in merito all'esistenza di
6 un credito utilmente pignorabile dal creditore procedente.
La ricostruzione posta dal Giudice dell'Esecuzione a fondamento della propria ordinanza di assegnazione è errata e, perciò, non può essere condivisa.
In rito, giova rammentare che la quale terzo pignorato, ha correttamente proposto CP_1 avverso detta ordinanza di assegnazione opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., unico strumento deputato a contestare l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. per ritenuta erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo (v. Cass. 25042/2019 e Cass.
3712/2016).
L'opposizione merita, pertanto, integrale accoglimento.
4. Tenuto conto che il presente giudizio è stato comunque determinato da un errore in cui è incorso il Giudice dell'Esecuzione e nessuna responsabilità può essere addebitata ad alcuna delle parti, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3341/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi formulata dalla annulla l'ordinanza CP_1 integrativa di assegnazione emessa dal G.E. in data 11.11.2020 nell'ambito del procedimento
457/2020 RGE;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell'intero grado di giudizio (fase sommaria e fase di merito).
Così deciso in Agrigento il 14/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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