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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8882 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45980 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/11/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FA RA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 09/12/1975), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. RUGGIERO VALENTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso Parte_1
che in data 20/03/2010 ha contratto matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione sono nati i figli (Roma, CP_1 Per_1
01/01/2011) e (Roma, 28/07/2012), ha dedotto che sentenza non Per_2
definitiva n. 15007 del 2021 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale, e con successiva sentenza n. 14282 del
2022 ha disciplinato le condizioni separative disponendo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare, in comproprietà
tra le parti, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 800,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con riduzione dell'assegno perequativo di mantenimento ad euro 400,00 mensili, atteso che lo stesso è
onerato anche dal pagamento del canone di locazione dovuto per l'appartamento ove si è trasferito a vivere per euro 1.100,00 mensili, nonché 3
della somma mensile di euro 1.000,00 per la restituzione del prestito infruttifero contratto con la di lui zia per l'acquisto della casa coniugale per complessivi euro 300.000,00.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente ed ha contestato le avverse allegazioni e istanze, chiedendo l'aumento dell'assegno perequativo di mantenimento ad euro 1.600,00 mensili e rappresentando che da settembre 2023 i figli non avevano più un buon rapporto con il padre, preferendo far ritorno presso la casa materna.
Alla prima udienza del 18/03/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status
riservando l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 21/03/2024 il giudice delegato ha confermato, in via provvisoria, i provvedimenti separativi come vigenti, salva e impregiudicata la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, tenuto conto delle esigenze nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi,
e ha mandato al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II di prendere in carico il caso al fine di avviare i genitori ad un percorso di mediazione e/o sostegno alla genitorialità.
Con sentenza non definitiva n. 5820/2024 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti medesime, all'udienza del 29/04/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui 4
all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e non avendo alcuno dei coniugi proposto domanda di assegno divorzile, il collegio è chiamato a disciplinare unicamente l'affidamento e il mantenimento dei figli minori.
Al riguardo il Tribunale ritiene di poter confermare i vigenti provvedimenti in forza dei quali e sono affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre alla quale deve essere, pertanto, assegnata la casa familiare sita in Roma Via Livorno
n. 41, in comproprietà tra le parti, con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo, tenuto anche conto che i genitori hanno intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità, come suggerito dal Tribunale, e che permangono difficoltà nella relazione padre-
figli.
Possono essere confermati anche i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con base novembre 2022, tenuto conto che dalle allegazioni di ambo le parti e dalla documentazione dalle stesse complessivamente prodotta anche in vista della decisione della causa emerge quanto segue: il ricorrente ha percepito negli anni 2022, 2023 e 2024 una retribuzione netta media mensile di poco inferiore ad euro 4.600,00 su dodici mensilità, giusta
Modello 730/2024, Modello 730/2023 e estratti conto dell'anno 2024 da cui risultano gli accrediti per stipendi e emolumenti vari;
è tenuto a corrispondere il canone locatizio di euro 1.100,00 mensili per la casa di abitazione, giusta contratto debitamente registrato in atti, nonché l'importo 5
di euro 1.000,00 per la restituzione del prestito infruttifero contratto con la di lui zia per l'acquisito della casa familiare nel 2016, ovvero in data antecedente alla separazione, come emerge anche dagli estratti conto prodotti;
è comproprietario unitamente alla e in eguale misura CP_1
della casa familiare, assegnata alla resistente, e non ha altre proprietà
immobiliari; la , dal canto suo, oltre ad essere proprietaria del CP_1
restante 50% della casa familiare, è comproprietaria in ragione di 1/6 di una casa in Torvaianica e titolare di un reddito netto mensile pari, negli anni
2023 e 2024, in media ad euro 7.125,00; non sostiene oneri alloggiativi,
essendo assegnataria della casa familiare in quanto collocataria dei figli minori che attualmente frequentano il padre in misura inferiore rispetto a quanto previsto dai vigenti provvedimenti provvisori.
Per tutte tali motivazioni non possono trovare accoglimento né la domanda del ricorrente di riduzione dell'importo dell'assegno perequativo né l'opposta domanda della resistente di aumento dello stesso, essendo,
peraltro, la medesima, titolare di un reddito superiore a quello dell'ex coniuge e fruendo in via esclusiva della casa familiare.
Deve, inoltre, essere posto a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i figli, con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
6
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45980/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i figli minori (Roma, 01/01/2011) e (Roma, Per_1 Per_2
28/07/2012) sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) a finesettimana alternati dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) un pomeriggio a settimana,
preferibilmente il martedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico, alle ore 20.00 (prima di cena) nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con il padre e con relativo pernottamento (fino all'ingresso a scuola del giorno seguente ovvero fino alle ore 9.00 del giorno successivo in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività, comprensive anche del compleanno di;
d) Per_1
ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con le festività nazionali e/o locali infrasettimanali e il compleanno dei figli;
e) per trenta giorni, consecutivi o meno, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun 7
anno e a condizione di reciprocità;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e , la somma mensile di euro 800,00 Per_1 Per_2
(euro 400,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2022, e condanna il al versamento, in Pt_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi CP_1
importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Livorno n. 41 alla resistente
; Controparte_1
manda ad entrambi i genitori di proseguire e portare a termine il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45980 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/11/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FA RA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 09/12/1975), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. RUGGIERO VALENTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , premesso Parte_1
che in data 20/03/2010 ha contratto matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione sono nati i figli (Roma, CP_1 Per_1
01/01/2011) e (Roma, 28/07/2012), ha dedotto che sentenza non Per_2
definitiva n. 15007 del 2021 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale, e con successiva sentenza n. 14282 del
2022 ha disciplinato le condizioni separative disponendo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare, in comproprietà
tra le parti, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di quest'ultimo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 800,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con riduzione dell'assegno perequativo di mantenimento ad euro 400,00 mensili, atteso che lo stesso è
onerato anche dal pagamento del canone di locazione dovuto per l'appartamento ove si è trasferito a vivere per euro 1.100,00 mensili, nonché 3
della somma mensile di euro 1.000,00 per la restituzione del prestito infruttifero contratto con la di lui zia per l'acquisto della casa coniugale per complessivi euro 300.000,00.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente ed ha contestato le avverse allegazioni e istanze, chiedendo l'aumento dell'assegno perequativo di mantenimento ad euro 1.600,00 mensili e rappresentando che da settembre 2023 i figli non avevano più un buon rapporto con il padre, preferendo far ritorno presso la casa materna.
Alla prima udienza del 18/03/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status
riservando l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 21/03/2024 il giudice delegato ha confermato, in via provvisoria, i provvedimenti separativi come vigenti, salva e impregiudicata la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, tenuto conto delle esigenze nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi,
e ha mandato al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II di prendere in carico il caso al fine di avviare i genitori ad un percorso di mediazione e/o sostegno alla genitorialità.
Con sentenza non definitiva n. 5820/2024 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti medesime, all'udienza del 29/04/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui 4
all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e non avendo alcuno dei coniugi proposto domanda di assegno divorzile, il collegio è chiamato a disciplinare unicamente l'affidamento e il mantenimento dei figli minori.
Al riguardo il Tribunale ritiene di poter confermare i vigenti provvedimenti in forza dei quali e sono affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre alla quale deve essere, pertanto, assegnata la casa familiare sita in Roma Via Livorno
n. 41, in comproprietà tra le parti, con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo, tenuto anche conto che i genitori hanno intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità, come suggerito dal Tribunale, e che permangono difficoltà nella relazione padre-
figli.
Possono essere confermati anche i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con base novembre 2022, tenuto conto che dalle allegazioni di ambo le parti e dalla documentazione dalle stesse complessivamente prodotta anche in vista della decisione della causa emerge quanto segue: il ricorrente ha percepito negli anni 2022, 2023 e 2024 una retribuzione netta media mensile di poco inferiore ad euro 4.600,00 su dodici mensilità, giusta
Modello 730/2024, Modello 730/2023 e estratti conto dell'anno 2024 da cui risultano gli accrediti per stipendi e emolumenti vari;
è tenuto a corrispondere il canone locatizio di euro 1.100,00 mensili per la casa di abitazione, giusta contratto debitamente registrato in atti, nonché l'importo 5
di euro 1.000,00 per la restituzione del prestito infruttifero contratto con la di lui zia per l'acquisito della casa familiare nel 2016, ovvero in data antecedente alla separazione, come emerge anche dagli estratti conto prodotti;
è comproprietario unitamente alla e in eguale misura CP_1
della casa familiare, assegnata alla resistente, e non ha altre proprietà
immobiliari; la , dal canto suo, oltre ad essere proprietaria del CP_1
restante 50% della casa familiare, è comproprietaria in ragione di 1/6 di una casa in Torvaianica e titolare di un reddito netto mensile pari, negli anni
2023 e 2024, in media ad euro 7.125,00; non sostiene oneri alloggiativi,
essendo assegnataria della casa familiare in quanto collocataria dei figli minori che attualmente frequentano il padre in misura inferiore rispetto a quanto previsto dai vigenti provvedimenti provvisori.
Per tutte tali motivazioni non possono trovare accoglimento né la domanda del ricorrente di riduzione dell'importo dell'assegno perequativo né l'opposta domanda della resistente di aumento dello stesso, essendo,
peraltro, la medesima, titolare di un reddito superiore a quello dell'ex coniuge e fruendo in via esclusiva della casa familiare.
Deve, inoltre, essere posto a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i figli, con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
6
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45980/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i figli minori (Roma, 01/01/2011) e (Roma, Per_1 Per_2
28/07/2012) sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) a finesettimana alternati dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) un pomeriggio a settimana,
preferibilmente il martedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico, alle ore 20.00 (prima di cena) nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con il padre e con relativo pernottamento (fino all'ingresso a scuola del giorno seguente ovvero fino alle ore 9.00 del giorno successivo in caso di chiusura scolastica) nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività, comprensive anche del compleanno di;
d) Per_1
ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con le festività nazionali e/o locali infrasettimanali e il compleanno dei figli;
e) per trenta giorni, consecutivi o meno, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun 7
anno e a condizione di reciprocità;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e , la somma mensile di euro 800,00 Per_1 Per_2
(euro 400,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2022, e condanna il al versamento, in Pt_1
favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi CP_1
importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Livorno n. 41 alla resistente
; Controparte_1
manda ad entrambi i genitori di proseguire e portare a termine il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/05/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi