Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01561/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2021, proposto da CO IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetta Bianchi e Milvia Falatti, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di diniego n. 2092/2021 del condono edilizio S/7470 del 1985 contenente ordine di demolizione di porzioni immobiliari, notificata in data 12.10.21;
nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa EF LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 2092/2021 con cui il Comune di Firenze ha negato la domanda di condono edilizio n. S/7470 del 1985, con contestuale ordine di demolizione delle porzioni immobiliari abusive, consistenti nella realizzazione, all’interno della proprietà, di due autorimesse e di un locale ripostiglio avente superficie complessiva di mq 38,80, nonché nella costruzione di nuovi vani al piano terreno, realizzati esternamente alla sagoma del fabbricato principale e aventi complessiva superficie di mq 48, oltre cantina interrata, con copertura degli stessi con soprastante terrazza. Infine, oggetto dell’istanza di condono era anche l’ulteriore locale ad uso rimessa, di superficie pari a mq. 17,70, costruito in aderenza al predetto ampliamento del fabbricato principale.
2. L’ordinanza impugnata è stata preceduta dal preavviso di rigetto del 09.09.2019 con il quale l’amministrazione ha comunicato l’esistenza di un vincolo cimiteriale di inedificabilità sull’area ove insistono le opere, vincolo già esistente all’epoca degli interventi oggetto dell’istanza di sanatoria.
3. Il ricorrente è insorto per i seguenti motivi in diritto.
1. Violazione ed errata applicazione degli artt. 31 e 36, D.P.R. n. 380/2001. Illegittimità del provvedimento adottato. Violazione del principio di buon andamento e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza dei presupposti. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui richiama strumenti urbanistici e normative entrati in vigore successivamente al 1974, data di realizzazione degli abusi oggetto della richiesta di condono, dovendo invece l’amministrazione far riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente a tale epoca.
2. Violazione ed errata applicazione dell’art. 31, D.P.R. n. 380/2001. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione del principio di buon andamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria, illogicità della motivazione. Sviamento e malgoverno.
Il provvedimento impugnato è illegittimo perché adottato nei confronti di soggetto incolpevole, a distanza di moltissimi anni dalla realizzazione delle opere e nonostante i plurimi titoli abilitativi rilasciati dall’ente nel corso del tempo e presupponenti i manufatti abusivi, nonché la mancata considerazione del mutato contesto urbanistico. Peraltro, stante l’attuale destinazione abitativa dell’immobile come residenza del sig. IN e della sua famiglia, alla demolizione delle opere osterebbero le attuali condizioni di salute della moglie del ricorrente, oltre alle problematiche di resistenza sismica della casa illustrate nella relazione tecnica depositata dal ricorrente (doc. 8).
3. In denegatissima ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti rilievi si chiede di considerare la peculiarità dell’immobile e le gravi conseguenze alle problematiche sismiche che deriverebbero all’immobile medesimo con la demolizione.
Il ricorrente evidenzia che residua l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dagli artt. 33 comma 2 e 34 comma 2 TUE per gli abusi di minor gravità nell’eventualità in cui non sia oggettivamente possibile demolire l’abuso senza arrecare pregiudizio (statico) alla porzione edificata in conformità e chiede dunque che sia ordinato al competente ufficio del comune di verificare la sussistenza di tali condizioni.
4. Il ricorrente ha dunque concluso per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati e, in via istruttoria, ha chiesto disporsi una consulenza tecnica d’ufficio.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze per resistere al ricorso.
6. Con ordinanza n. 62/2022 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato:
- che, sia pure con i limiti di sommarietà propri della cognizione cautelare, le censure dedotte dal ricorrente nei confronti dell’operato dell’amministrazione comunale non appaiono suscettibili di essere favorevolmente delibate;
- che neppure è configurabile il lamentato pericolo nel ritardo, atteso che l’esecuzione del provvedimento impugnato richiede di essere preceduta, con riferimento all’abitazione del ricorrente, dalla verifica circa la praticabilità tecnica del ripristino e l’eventuale sussistenza delle condizioni per la fiscalizzazione dell’abuso, attività non ancora eseguita dal Comune;
- che per le ragioni esposte la sospensiva richiesta non può essere accordata;
- che le spese della presente fase possono essere compensate ”.
7. In vista dell’udienza del 08.10.2025 le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
8. All’udienza del 08.10.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione, con rigetto di ogni istanza istruttoria proposta.
2. Passando alla trattazione nel merito del ricorso, il Collegio reputa che lo stesso debba essere respinto per le seguenti ragioni.
3. La prima doglianza è infondata.
3.1. E’ pacifico che il contestato ampliamento dell’unità abitativa del ricorrente è avvenuto nel 1974 e risulta dagli atti e dalla documentazione di causa che trattasi di interventi che hanno comportato un aumento volumetrico fuori sagoma dell’immobile, in misura eccedente la soglia del 10% rispetto alla consistenza originaria del manufatto, che è ubicato nella fascia di rispetto del cimitero del Pino.
3.2. Il ricorrente contesta il diniego oggetto di gravame poiché l’ente non ha tenuto conto, da un lato, che l’edificio in questione era preesistente al cimitero e all’entrata in vigore della normativa del 1934 e, dall’altro lato, che gli ampliamenti oggetto dell’istanza di condono sono stati realizzati nel 1974 quando il confine del cimitero Del Pino era differente rispetto a quello cui fanno riferimento i “ vigenti strumenti urbanistici” richiamati dall’ordinanza impugnata e, ciò nonostante, il Comune non ha proceduto ad alcuna verifica circa l’esatta ubicazione del perimetro del cimitero nel 1974. Inoltre, il ricorrente evidenzia che a seguito della deliberazione dell’ampliamento del cimitero del Pino, per le opere preesistenti, trova applicazione la disciplina derogatoria prevista dal settimo comma dell’art. 338 R.D. 1265/1934 che consente l’adozione di piani di recupero dell’esistente situato in zona di rispetto cimiteriale.
3.3. Rileva il Collegio che, quanto alla individuazione del regime giuridico applicabile al caso di specie, deve trovare applicazione il principio del tempus regit actum , che, quanto ai provvedimenti amministrativi, viene declinato nel senso di ritenere applicabile la normativa in vigore al tempo di conclusione del relativo procedimento. E così, anche con riferimento alle istanze di condono, la giurisprudenza ha ritenuto che la domanda di condono debba essere esaminata “ sulla base della normativa vigente alla conclusione del procedimento ” (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 30 settembre 2024, n. 7862), con conseguente rigetto della prima censura relativamente alla contestata illegittimità formale del provvedimento.
3.4. Ciò precisato in punto di regime applicabile, osserva il Collegio che gli interventi in discussione non sono ammessi dalla disciplina speciale richiamata dall’ordinanza di diniego, che impone, ex lege , nell’area ove insiste l’immobile, un vincolo di inedificabilità (così, ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5191). Detto vincolo vige non solo per le nuove costruzioni, ma anche per ogni opera o intervento di ampliamento che non sia contenuto nel predetto limite del 10% della consistenza originaria del manufatto, posto che la loro realizzazione risulta radicalmente incompatibile con le finalità perseguite con l’imposizione stessa del vincolo, quali la tutela igienico-sanitaria, la salvaguardia della sacralità dei luoghi destinati a inumazione e sepoltura e la preservazione di un’area per espansione cimiteriale. In giurisprudenza è stato dunque chiarito che “ ciò comporta l’inedificabilità assoluta di taluni spazi, precludendo, indipendentemente dalla natura o dimensione dell’intervento edilizio, la possibilità di ricondurre a conformità opere abusivamente realizzate mediante sanatoria. Tale impostazione trova conferma nella rigorosa applicazione dei principi che regolano il vincolo cimiteriale, configurandolo come ostacolo insormontabile alla regolarizzazione di manufatti edificati senza i necessari titoli abilitativi, in sfida alle normative urbanistiche e agli interessi pubblici tutelati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2024, n. 2974). La giurisprudenza ha altresì precisato che “il vincolo di rispetto cimiteriale riguarda anche i fabbricati sparsi: l’assolutezza del vincolo opera, infatti, con riferimento ad ogni singolo fabbricato e per ogni tipo di costruzione trattandosi di un divieto di edificazione posto a tutela della natura e della salubrità dei luoghi, sicché non può ammettersi alcuna distinzione in ragione delle concrete peculiarità dei manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali” (così Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2022, n. 1513).
3.5. Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che gli interventi realizzati nel 1974, ossia successivamente all’entrata in vigore dell’art. 338 R.D. 1265/1934, consistono nella costruzione di più locali (due autorimesse, un locale ripostiglio, oltre a nuovi vani al piano terreno del fabbricato con cantina e soprastante terrazza e un ulteriore locale ad uso rimessa) che hanno comportato un complessivo ampliamento della superficie abitabile in violazione del predetto limite assoluto di inedificabilità stabilito nella fascia di rispetto cimiteriale.
3.6. Il ricorrente sostiene altresì che le opere oggetto della domanda di condono preesistevano al secondo ampliamento del cimitero, ma il Comune non ne ha verificato i confini esistenti nel 1974 e deposita una perizia tecnica con la quale si dà conto che al catasto Leopoldino ottocentesco “ l’edificio oggetto di ampliamento era già presente e correttamente rappresentato, mentre il cimitero - di piccole dimensioni tanto da considerarsi a carattere “rionale” - viene indicato con una semplice annotazione riportata a mano” , nella cartografia antecedente il 1942 “ si può vedere chiaramente la nuova conformazione geometrica (primo ampliamento) con l’aggiunta di un appezzamento rettangolare alla sinistra dell’accesso denominato per la prima volta “via del Cimitero del Pino”. Ciò permette di affermare con sicurezza che l’edificio di proprietà dei signori IN è sicuramente preesistente alla realizzazione del cimitero … Già quindi dalle origini il limite più estremo del cimitero si trovava a circa 150 ml dall’edificio, distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie che imponevano una fascia di rispetto di 200 ml … Anche con il primo ampliamento, eseguito dalla parte opposta rispetto al fabbricato in oggetto, la distanza rimane pressoché inalterata pari a circa 150 ml” ; con il nuovo piano regolatore di Firenze nel 1960-62 “ viene previsto un secondo ampliamento del Cimitero del Pino che sarà eseguito solo nei primi anni ‘80, successivo quindi all’epoca di realizzazione delle opere risalenti al 1974. Viene confermata nuovamente la fascia di rispetto di 200 ml ma in conseguenza di tale ampliamento si riduce la distanza a ml 90 (vedi allegato n°4 Estratto di Mappa attuale) tra l’edificio ed il vertice più vicino del cimitero ”. Il ricorrente evidenzia dunque che il fabbricato era preesistente al nucleo originario del cimitero e collocato a distanza inferiore a 200 metri da esso e ciò risulta confermato anche a seguito del primo ampliamento del camposanto. Gli interventi eseguiti nel 1974 si collocano in detta fascia e sono comunque anteriori rispetto al secondo ampliamento del cimitero.
3.7. Rileva anzitutto il Collegio che il provvedimento impugnato ha negato la domanda di condono in base al disposto dell’art. 33 della legge 47/1985 che, nella versione attuale, trattandosi di immobili da sanare, prevede la non suscettibilità di sanatoria delle opere di cui all’articolo 31 che siano in contrasto con vincoli che comportino inedificabilità e che siano imposti prima della esecuzione delle opere stesse. La norma non prevede invece nulla sulla sopravvenienza di vincoli di inedificabilità in seguito all’edificazione o alla presentazione della domanda. Tuttavia, nel caso di specie, come rilevato dallo stesso ricorrente, le opere abusive sono state realizzate a una distanza inferiore al limite legale, a prescindere dalla consistenza dell’ulteriore ampliamento del cimitero, con conseguente legittimità del diniego impugnato. Peraltro, trattasi di opere di nuova costruzione che non possono essere ascritte tra gli interventi di recupero ammessi dal settimo comma dell’art. 338 citato.
3.8. Ad ogni modo, il Collegio richiama anche l’orientamento secondo cui “q uanto ai vincoli di inedificabilità assoluta, se è vero che alla stregua dell'art. 33, l. n. 47/1985 cit. il vincolo di inedificabilità assoluta non può operare in modo retroattivo, tuttavia non si può considerare inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione (ciò che paradossalmente porterebbe a ritenere senz’altro sanabili gli interventi, i quali pertanto fruirebbero di un regime più favorevole di quello riservato agli abusi interessati da vincoli sopravvenuti di inedificabilità relativa); pertanto, se il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può considerarsi sic et simpliciter inesistente, ne discende che gli va applicato lo stesso regime della previsione generale dell'art. 32, comma 1, l. n. 47/1985 cit., che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo” (Cons. Stato, Sez. VI , 7 agosto 2015, n. 3909)” (così Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 30 settembre 2024, n. 7862) e, dunque, “il vincolo cimiteriale, se lo si ritenga sopravvenuto, non preclude automaticamente il rilascio della sanatoria ma, in base agli artt. 32 e 33 della l. n. 47 del 1985, la consente se vi è il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo che, in questi casi, come sottolineato dalla giurisprudenza, nell’esprimere la valutazione deve rapportarsi al caso concreto e non limitarsi alla mera applicazione delle norme vincolistiche (C.d.S. sez VI 4074/2023).
14.2.4. La presenza del vincolo cimiteriale alla data di presentazione dell’istanza di condono, in base alla normativa sopra citata, avrebbe reso necessaria comunque l’acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela dello stesso (nella specie l’Autorità sanitaria) che andava senz’altro allegato dagli istanti alla domanda di condono presentata nel 1986. In mancanza di questo presupposto imprescindibile l’intervento non può considerarsi condonabile” (così Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 30 settembre 2024, n. 7862). In applicazione di tali principi giurisprudenziali deve dunque escludersi per carenza dei presupposti che nel caso di specie gli interventi oggetto di domanda di sanatoria potessero essere realizzati anche a ritenere che il vincolo cimiteriale fosse sopravvenuto al 1974 per effetto del secondo ampliamento del cimitero.
4. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.
4.1. Il Collegio evidenzia anzitutto che è irrilevante la posizione incolpevole del ricorrente, il quale deduce peraltro di essersi anche più volte interfacciato con l’amministrazione comunale per svariate pratiche edilizie, atteso che la giurisprudenza è costante nel ritenere irrilevante la posizione di incolpevolezza di chi si trova nella possibilità materiale di rimuovere l’abuso rispetto alla commissione dell’abuso stesso. In particolare, è stato affermato che “ la demolizione deve essere posta a carico di chi abbia con il bene una relazione materiale che lo ponga nella condizione di eseguire il provvedimento che ha natura ripristinatoria e reale, anche ove egli non possa essere identificato con certezza come “il responsabile dell’abuso”. Come, infatti, evidenziato in numerose pronunce del Consiglio di Stato e come riconosciuto anche dall’Adunanza Plenaria, la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all’attuale proprietario dell’immobile e a chi ne ha la materia disponibilità non a titolo di responsabilità effettiva della commissione della violazione delle regole urbanistico-edilizie, ma proprio per il suo rapporto materiale con l’immobile abusivo, poiché mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, consistente nell’avvenuta realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica ed ha lo scopo di ripristinare l’ordine urbanistico violato (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VII, 9 gennaio 2023, n. 237; Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 giugno 2022, n. 5031; A.P. n. 9/2017)” (così TAR Lazio, sez. II bis , 09.05.2025, n. 8968). Le successive pratiche edilizie, inoltre, non hanno l’effetto di eliminare l’abusività delle opere contestate.
4.2. Inoltre, non inficia la legittimità del provvedimento impugnato nemmeno il notevole lasso di tempo intercorso tra l’accertamento, la repressione dell’abuso e la sua realizzazione, posto che nessun legittimo affidamento può essere riposto nella stabilità nel tempo di opere abusivamente realizzate, stante la sussistenza del vincolo cimiteriale. Sul punto è stato più volte chiarito che: “ Ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico […] Il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all’amministrazione uno specifico onere di motivazione. Ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento ” (cfr. TAR Campania, sez. II, 23.05.2025, n. 3962). E ancora, a fronte di un’attività edilizia posta in essere sine titulo , la prolungata inerzia dell’amministrazione non può certo determinare il radicarsi in capo al privato, il quale non è stato destinatario di alcun provvedimento favorevole, di una posizione di legittimo affidamento meritevole di tutela (cfr. Cons. St., Sez. VIII, 25 gennaio 2023, n. 892).
4.3. Parimenti irrilevanti sono le considerazioni concernenti le condizioni di salute degli abitanti dell’immobile, peraltro solo dedotte in ricorso, posto che la repressione dell’abuso preclude all’amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo esistente. È stato in proposito chiarito che “ Il vincolo cimiteriale, poi, determinando una assoluta inedificabilità (Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6671; Cons. Stato, Sez., IV 12 marzo 2007, n.1185), preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell’art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori da esso tutelati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933 e del 12 novembre 1999, n. 1871) ” (così TAR Campania - Salerno, sez. II, 15.12.2016, n. 2660; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VII, 5191, del 13.06.2025). Eventuali valutazioni in ordine alla concreta situazione di fatto esistente non inficiano dunque la bontà del provvedimento, ma, semmai, potranno assumere rilevanza ai fini dell’esecuzione della misura de qua.
4.4. Ritiene dunque il Collegio che nel caso di specie non sussistono i presupposti per annullare il provvedimento impugnato.
5. Infine, risulta irrilevante anche il terzo motivo di ricorso.
5.1. Infatti, per ciò che concerne la tenuta sismica della casa a seguito della demolizione della porzione abusivamente costruita, deve richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale che ha chiarito che “ grava sul ricorrente l’onere di dimostrare il pregiudizio derivante alla struttura abusiva in caso di demolizione e sulla sussistenza dei presupposti per accedere alla fiscalizzazione dell’abuso (TAR Lazio, n. 22901/2024, TAR Brescia, n. 679/2020, TAR Milano, n. 1989/2018, TAR Veneto, n. 294/2019). In altre parole, “l’illegittimità degli atti di esecuzione di un’ingiunzione demolitoria per omessa valutazione della possibilità di applicare i meccanismi di fiscalizzazione previsti dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001, intanto può predicarsi in quanto l’autore dell’abuso abbia esposto all’Amministrazione – anteriormente al compimento di tali atti – la concreta impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme . Del resto, ‘ il potere di disporre la c.d. fiscalizzazione degli abusi […] ha valore eccezionale e derogatorio e dev’essere inteso nel senso che non compete all’Amministrazione procedente valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto, sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme’ (C.d.s., nn. 1/2022 e 1743/2021) ” (così TAR Lazio, sez. II bis , 20.05.2025, n. 9702). Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato la relazione tecnica nella quale è evidenziato che “ demolizione della superfetazione riporterebbe l’impianto strutturale a una configurazione più sfavorevole, per l’ottenimento di una buona risposta sismica e oltre tutto sarebbe contraria alle indicazioni in merito contenute nella attuale normativa che privilegiano a chiare note impianti murari regolari. Pertanto, a fronte dell’intervento di demolizione, si potrebbe incorrere in un peggioramento dell’indice IRS e della sicurezza strutturale del fabbricato” , ma trattasi di profili che potranno semmai assumere rilievo in fase esecutiva e che non inficiano la legittimità del provvedimento impugnato (cfr. TAR Lazio, sez. II bis , 09.05.2025, n. 8969 secondo cui: “ la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria non rileva ai fini della legittimità dell’ordinanza ripristinatoria impugnata, afferendo alla fase esecutiva di essa e sempre che venga dimostrata la sussistenza di ostacoli di ordine tecnico-costruttivo alla demolizione (Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/12/2024, n. 9954) ”). In proposito, il Collegio richiama e aderisce quindi al condivisibile orientamento secondo cui “ la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dalla disposizione appena citata, deve dunque essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2013, n. 2001) ” ( ex multis, Cons. Stato, 29.11.2017, n. 5585). E in quella sede, esecutiva, le parti ben potranno dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato dalla demolizione delle opere oggetto dell’istanza di condono.
6. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO RI CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
EF LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF LI | RO RI CH |
IL SEGRETARIO