Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/01/2023, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2023
N. 00117/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 19.11.2020, notificato al ricorrente in data 20.11.2020, con il quale l’Amministrazione intimata ha confermato il trasferimento del ricorrente presso la sede del 32° Stormo Amendola in Foggia; nonché di ogni altro atto precedente contestuale e successivo, comunque lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Nino Dello Preite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è impugnato l’atto, in epigrafe indicato, con cui la Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica Militare ha posto in esecuzione il trasferimento del ricorrente presso la sede del 32° Stormo di Amendola (FG).
A sostegno del gravame, la parte ha dedotto i seguenti motivi di censura: “Eccesso di potere per difetto di motivazione, con conseguente mancanza del presupposto, nonché violazione di legge per erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi di parità di trattamento. Illogicità, irragionevolezza, omessa valutazione dei presupposti e contraddittorietà. eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto” .
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 12 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione con cui la Difesa erariale ha rilevato l’omessa impugnazione, da parte del ricorrente, del presupposto provvedimento di trasferimento dell’8.6.2018, avente prot. n. -OMISSIS-.
3. Reputa il Collegio che detta eccezione sia fondata, in quanto la lesione all’interesse fatto valere in questa sede deriva, in realtà, dal provvedimento sopra citato (cfr. All. n. 3 produzione Avv. Stato), con cui l’Amministrazione aveva disposto illo tempore il trasferimento del ricorrente presso la sede di Amendola.
Invero, l’atto gravato con il libello introduttivo del giudizio si appalesa quale atto meramente esecutivo della precedente determinazione assunta dalla P.A., sicché il ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento dell’azione impugnatoria qui proposta, trattandosi, per l’appunto, di atto puramente esecutivo, privo di natura provvedimentale autonoma.
4. Nella fattispecie odierna si ricade, dunque, nella situazione di un atto successivo che ha carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto, ovvero fa parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente (cfr. Cons. Stato, IV, 14 gennaio 2013, n. 157), senza che vi sia possibilità di “compiere nuove e ulteriori valutazioni di interessi” (cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2012, n. 2530; Cons. Stato, VI, 29 aprile 2013, n. 2342).
L’atto in questa sede impugnato si limita - in sostanza - a porre in esecuzione i movimenti presso le sedi d’impiego già decretate ed ormai consolidate con il provvedimento dell’8.6.2018, sicché esso non può assumere valenza autonoma, in rapporto alla decadenza già maturata.
Né, in senso contrario, possono rilevare le assegnazioni medio tempore concesse al ricorrente presso la sede di Taranto e presso quella di Galatina, in quanto trattasi di misure temporanee adottate ai sensi del paragrafo 4 della direttiva DIPMA-UD-001 del 2020, ossia per mitigare il disagio del personale interessato da particolari esigenze di tutela sociale o particolari esigenze familiari, senza che ciò possa in alcun modo incidere sull’originario (ed inoppugnato) provvedimento di trasferimento.
5. Per le ragioni suesposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, difettando ab origine l’interesse all’impugnativa proposta; considerata la natura della controversia e la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO