Sentenza 3 giugno 2009
Massime • 1
In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 cod. civ. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, primo comma, cod. civ., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
Commentario • 1
- 1. Caduta calcinacci: compiti dell’amministratore di condominioMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2009, n. 12828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12828 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2009 |
Testo completo
128 28/ 09 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA APPALTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. 13419/2004 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 1828 SECONDA SEZIONE CIVILE Rep. 40So Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 25/11/2008 Dott. ANTONINO ELEFANTE Presidente PU Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Dott. FRANCESCA TROMBETTA Consigliere - Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13419-2004 proposto da: SAMI SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore e socioaccomandatario IR PE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 291 presso lo studio dell'avvocato PICCINI BARBARA, rappresentato e difeso dall'avvocato MIORI ANDREA;
- ricorrente contro 2008 persona del legale uy1904 HIDROTHERMO SANITARIA SNC in rappresentante pro tempore DO MO domiciliato in ROMA, PZZA COLA DI elettivamente RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato FERRETTI ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SETTIMI MARIA;
controricorrente - avversO la sentenza n. 90/2003 della SEZ.DIST.CORTE D'APPELLO di BOLZANO, depositata il 26/05/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2008 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l'Avvocato PICCINI Barbara, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MIORI Andrea, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FERRETTI Alberto, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha concluso peril rigetto del ricorso. m Svolgimento del processo 1. La società OT Sanitaria DO M. & C. s.n.c. convenne innanzi al Tribunale di Bolzano la società MI s.a.s. per sentirla condannare al pagamento dell'importo di lire 74.894.600, quale I.V.A. inclusa, dedotto l'acconto di lire corrispettivo,residuo fatture non pagate relative a lavori di termoidraulica 10.000.000, per effettuati nel corso della costruzione di un capannone comprendente anche lavori extracontrattuali in economia. La convenuta MI, contestate le pretese attoree, chiese, in via riconvenzionale, la condanna della attrice al pagamento dell'importo di lire 95.000.000, a titolo di penale per la ritardata ultimazione dei lavori, assumendo che il mancato pagamento di quanto richiesto dalla OT Sanitaria era dovuto alla ritardata deiconsegna lavori commissionati, tanto che la ditta NA, committente della MI, aveva intentato un'azione di risarcimento danni nei suoi confronti. Il Tribunale adito, rigettata la domanda riconvenzionale, condannò la MI a pagare all'attrice la somma di lire oltre49.957.005, а tasso del 5 per cento annuorivalutazione ed interessi compensativi al fino al 31 dicembre 2001, e gli interessi legali sull'importo rivalutato da tale data. La MI propose gravame, che fu respinto con - sentenza della Corte 2. d'appello di Trento-Sez. distaccata di Bolzano, depositata il 26 maggio 2003. Per quanto ancora rileva nella presente sede, in ordine al motivo di gravame con il quale si contestavano i conteggi effettuati dai vari 3 a consulenti tecnici nominati dal Tribunale, nonchè le conclusioni cui questo era giunto, poichè nulla sarebbe stato dovuto per i lavori extra contratto non avendo la OT fornito la prova che detti lavori fossero stati commissionati dalla SAMI, e si denunciava la liquidazione equitativa, ex art. 1226 cod. civ., di quanto asseritamente dovuto, la Corte osservò che l'attrice aveva eseguito tutti i lavori richiesti dalla MI, come dalleconfermato consulenze tecniche di ufficio e dalle stessa OT, mentrebollette prodotte dalla non assumevano alcun rilievo né la circostanza che, nell'esecuzione dei lavori in economia, non fossero state rispettate alla lettera le prescrizioni del contratto di appalto, atteso che i lavori erano stati comunque accettati dalla MI, né quella che alcuni dei lavori in economia fossero stati fatturati tra i lavori eseguiti in applicazione del contratto di appalto, о viceversa, trattandosi di semplici artigiani, e considerato che nemmeno tecnici diplomati laureatiо riescono adsempre inquadrare in modo inappuntabile i vari lavori nell'una o nell'altra categoria. Ad dellaavviso Corte di merito, risultava ilpretestuoso tardivo tentativo della MI di coinvolgere nella vertenza con la OT Sanitaria anche la prima committente NA, con la quale la predetta OT non aveva stipulato alcun contratto né concluso alcun accordo, tanto più che la MI non aveva contestato che essa avesse materialmente eseguito i lavori in economia. Quanto al rilievo secondo cui il debito di cui si tratta non era di valore, ma di valuta, e, come tale, sottoposto alla disciplina dell'art. 1277 cod. civ., la Corte ritenne che tale obiezione, pur condivisibile, и per modificare nella la decisione del non fosse sufficiente sostanza primo giudice. Dal testo delle conclusioni rassegnate in primo grado dall'attrice risultava, infatti, che essa, dopo la richiesta di pagamento dell'importo capitale, aveva aggiunto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché al maggior danno subito dall'attrice>. Dalla documentazione prodotta dalla stessa risultava, inoltre, che la HE era stata costretta a richiedere dei finanziamenti bancari al tasso del 16 per cento, dimostrando così di aver subito un danno, che, avuto riguardo alla inflazione, era senz'altro superiore rispetto alla rivalutazione che il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto. Quindi, ritenuto che, in mancanza di appello incidentale della HE, non era possibile riconoscere alla stessa il maggior danno per interessi bancari, esso doveva esserle riconosciuto nei limiti degli come ammessi dal primo giudice. La sentenza interessi compensativi, confermata anche su tale punto, anche se per doveva, pertanto, essere motivi diversi. Quanto alla contestazione della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale di pagamento ritardata dell'importo di lire 95.000.000 a titolo ladi penale per lavori, nonché alla doglianza relativa alla mancata esecuzione dei ammissione dei capitoli di laprova offerti, Corte di merito ritenne infondata la censura, considerando raggiunta la prova, alla stregua del complessivo esame del materiale probatorio raccolto, che il ritardo in 5 и un verso, infatti, cui era incorsa la OT fosse incolpevole. Per essa non aveva potuto rispettare il termine del 30 luglio 1992 previsto per i lavori di cui al esserecontratto di appalto per non il cantiere pronto per la effettuazione dei lavori di idraulica e per essere stati corso d'opera, consistenti lavori in economia. richiesti, in Per altro verso, la OT non aveva ricevuto alcun sollecito ad eseguire lavori entro detto termine, ed anzi la MIstessa aveva omesso l'attività di coordinamento le varie ditte interessate tra ai lavori, attività indispensabile al sollecito svolgimento degli stessi. Infine, i capitoli offerti sedalla MI, anche ammessi, non avrebbero provato nulla in ordine alla responsabilità della OT per il lamentato ritardo, trattandosi di elementi pacifici ○ irrilevanti. Comunque, la MI era decaduta dalle prove per avere omesso di riformulare i capitoli secondo le indicazioni del g.i.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la MI s.a.s. sulla base di quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la HE Sanitaria s.n.c. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge 1. - 61, 115, 116, 214, 215, 216 cod. proc. civ., 1325, n. 1, 1326, 1372, (art. 2697 cod. civ.),e2702 travisamento e оomessa, comunque insufficiente e/o carente motivazione per ritenuto comprovataaver in causa, tramite scritture private firmate dalla MI sas, la sussistenza di vincolo avente ad oggettocontrattuale tra costei e l'OT Sanitaria s.n.c. l'esecuzione di lavori in economia richiesta da essa MI>. La ricorrente 6 a sottolinea di non aver mai commissionato alla OT Sanitaria i lavori extracontrattuali in questione, tranne quelli di cui al doc. n.17, e che agli atti non esisteva prova contraria, essendo state disconosciute le bollette intestate alla MI cui si fa riferimento nella sentenza impugnata. Né alcuna valenza in senso contrario poteva essere attribuita alle c.t.u. in ordine ai lavori in economia, che si erano limitate a valutare la congruità dei prezzi esposti taliper lavori e la ricomprensione degli stessi manei lavori contrattuali, non si erano poste il problema di chi avesse commissionato i lavori in economia alla OT. Errata era poi l'affermazione che la MI non avrebbe contestato che quest'ultima avesse eseguito i lavori in economia di cui si tratta, laddove tale contestazione in realtà era avvenuta fin dall'atto della costituzione in giudizio. L'affermazione era comunque irrilevante, poiché la questione consisteva nella verifica se le opere in esame fossero state richieste dalla MI all'OT. - La censura è inammissibile.
2.1. Essa, infatti, pur attraverso la formale denuncia della violazione 2.2. di diverse disposizioni codicistiche, risulta sostanzialmente intesa а rivisitazione del quadro probatorio, inibita а questa sollecitare una Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito. I l motivo si incentra essenzialmente sulla prova, che la ricorrente ritiene non raggiunta, dell'avvenuta richiesta di esecuzione dei lavori in economia alla OT Sanitaria stessada parte della MI. Al riguardo, la Corte di merito ha motivato in modo corretto sul piano 7 и giuridico e logicamente adeguato il proprio convincimento che le bollette prodotte dalla OT, alleunitamente risultanze delle c.t.u. disposte, costituissero sufficiente dimostrazione che tutti i lavori da quella eseguiti fossero stati commissionati dalla Samo.
3. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nullità della sentenza, difetto assoluto di motivazione. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto alla OT Sanitaria un importo di lire 2.901.800 per pretesi lavori mai fatturati alla SAMI, l'atto di appello, la MI aveva dall'attrice. Con non richiesto sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per censurato la ultrapetizione. Detta doglianza era stata completamente ignorata dalla Corte di merito. ove solo si consideri - La doglianza è immeritevole di accoglimento, 4. la sentenza impugnata ha esaminato, nel suo complesso, il rilievo che relativo ai conteggi effettuati dai vari nominati dal consulenti implicitamente, Tribunale, confermandone la esattezza, e, quindi, rigettando la censura di extrapetizione formulata con l'atto di appello.
5. Con il terzo motivo, si denuncia violazione artt. 1277, 1284, 1224 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per aver riconosciuto all'attrice la come "interessi rivalutazione monetaria, sia pure qualificandola difetto di compensativi" dovuti per risarcimento del danno motivazione>. La Corte d'appello, pur avendo dato atto che il giudice di primo grado aveva errato nel riconoscere al credito della OT conseguentemente, nel Sanitaria natura di credito di valore e, riconoscere il diritto alla rivalutazione monetaria, aveva ritenuto che in 8 la sentenza del Tribunale non dovesse essere modificata, in quanto la stessa OT avrebbe comprovato di aver subito un danno, avendo dovuto richiedere finanziamenti bancari al tasso del 16 per cento, e che erroneamente riconosciuta а suo tale danno lasuperava rivalutazione che esso doveva essere favore dal primo giudice, con la conseguenza risarcito sotto forma di interessi compensativi. In realtà, l'attrice non aveva aver subito un danno ulteriore e di avere,affatto provato di quindi, diritto ad una somma superiore rispetto agli interessi legali, non essendo emerso dalla documentazione allegata che l'OT Sanitaria avesse mai acceso dei finanziamenti bancari, ma solo che aveva una alle condizioni di ottenuto dalla banca relativa comunicazione eventuali finanziamenti. In nessun caso, poi, il cumulo tra rivalutazione ed sarebbeinteressi compensativi stato logicamente e giuridicamente giustificabile. Il Tribunale era, infatti, partito dall'erroneo presupposto che si trattasse di eddebito di valore, aveva applicato principi dettati per il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale. -La doglianza è fondata nei termini e nei limiti che seguono. 6.1. 6.2. Premesso che il debito di valuta non è suscettibile di per effetto processo inflattivo automatica rivalutazione del della moneta, in caso di ○inadempimento adempimento ritardato dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere e dimostri, ai sensi riconosciuta, sempre che il creditore alleghi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., l'esistenza del maggior danno dalladerivato mancata disponibilità della somma durante il и 9 periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod. civ. (Cass., sent. n. 11594 del 2004). Di recente, le SS.UU., con sentenza n. 19499 del 2008, hanno, poi, chiarito che nel caso di ritardato una valuta, il maggior danno di cui adempimento di obbligazione di all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di presuntiva in tutti rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il del maggior danno risarcimento spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone relativi interessi passivi;
ovvero -attraverso la produzione dei bilanci quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite%;B il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di anchedimostrare, attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che 10 ш gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale. - Nella specie, il giudice di secondo grado, pur avendo dato atto 6.3. dell'errore in cui era incorso il Tribunale nel qualificare il debito in questione come debito di valore, anziché di valuta (come tale assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1277 cod. civ., che esclude la rivalutazione), ha, poi, contraddittoriamente, confermato la decisione di primo grado, che aveva statuito la debenza della rivalutazione in base agli indici Istat, oltre agli interessi compensativi al tasso annuo del 5 per cento in difetto di prova del maggior danno, ed inoltre gli interessi legali. Ciò ha fatto nella considerazione che l'attrice, in primo grado, oltre a richiedere il pagamento dell'importo capitale, aveva richiesto altresì gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo, nonché il maggior danno subito, ed, al riguardo, aveva dimostrato di aver dovuto richiedere dei finanziamenti bancari al tasso del 16 per cento, in misura, cioè, sicuramente superiore rispetto alla rivalutazione che il primo giudice aveva riconosciuto, e che, tuttavia, OT, tale in mancanza di appello incidentale da parte della riconosciuto se non nei limiti maggior danno non poteva essere ad essa degli interessi compensativi. Il vizio di tale costruzione consiste, però, nell'aver ammesso il cumulo che si sarebbe dovuta sicuramente escludere, tra rivalutazione come si è visto, di debito di valuta ed interessi trattandosi, compensativi. quarto si lamenta violazione di legge (con 7. Con il motivo, riferimento agli artt. 115, 116, 187 IV comma nel testo anteriforma, 245, и 11 346, c.p.C., 2697 e 2729 c.c. per aver ritenuto sussistente agli atti, mediante mera presunzione, prova che il ritardo dell'OT Sanitaria s.n.c. nell'ultimazione dei lavori fosse incolpevole e non aver altresì dato ingresso alle prove orali offerte dalla SAMI ritenendo erroneamente quest'ultima decaduta dalle stesse, respingendo così la domanda riconvenzionale della SAMI s.a. s. relativa al pagamento della penale contrattuale violando il principio dell'onere della prova omessa comunque insufficiente motivazione sul punto>. L'OT Sanitaria avrebbe dovuto rispettare il termine del 30 luglio 1992 quanto meno per i lavori contrattuali. Né il ritardo potrebbe giustificarsi con il rilievo che erano stati richiesti ed eseguiti anche lavori in economia, in realtà, peraltro commissionatinon dalla MI: la presenza di lavori aggiuntivi complementarie non incide sulla esecuzione dei lavori principali contrattuali. Irrilevante era, poi, la circostanza, evidenziata dalla Corte di merito, della mancanza di solleciti alla OT, come della mancanza di attività di coordinamento tra le varie imprese operanti in cantiere, attività non spettante alla MI. Avrebbe, ancora, errato la Corte di merito nel non ammettere i capitoli di prova richiesti dalla attuale ricorrente, che tendevano a dimostrare la responsabilità della OT nel ritardo ed il carattere reale, e non virtuale, del pregiudizio subito per il ritardo. Sarebbe, poi, erronea l'affermazione della Corte territoriale sulla intervenuta decadenza della MI dalle prove mancataper ottemperanza ordinanzaalla del g.i., decadenza già esclusa dal giudice di primo grado, ed in ordine alla quale nessuna eccezione era stata riproposta in appello. Del resto, l'invito, a 12 contenuto nella citata ordinanza, ad una riformulazione dei capitoli di prova si riferiva esclusivamente a quelli formulati dall'attrice. La doglianza è inammissibile in ognuna delle sue articolazioni.
8.1. Ancora una volta la ricorrente tende ad ottenere da questa Corte 8.2. - un sindacato, ad essa, invece, inibito, sulla valutazione delle risultanze processuali, correttamente e congruamente operata dal giudice di secondo grado. La Corte territoriale ha, invero, esaminato il materiale probatorio a disposizione, e ne ha tratto il convincimento, motivato in modo ampiamente argomentato, dell'avvenuto raggiungimento della dimostrazione che il ritardo in cui era incorsa la OT fosse incolpevole. conclusione, secondo l'esaustivo iter motivazionale Induceva taleа esposto dal giudice di secondo grado, anzitutto la considerazione che il termine, posto contrattualmente, non potesse che riguardare i lavori previsti nel contratto di appalto, e non anche quelli svolti in economia. Peraltro, il ritardo nella consegna dei lavori neanche sollecitata appariva giustificato, per un verso, dalla circostanza della dalla Samo - mancata predisposizione del cantiere per la esecuzione delle opere di idraulica, e, per l'altro, dalla mancata opera di coordinamento tra le varie ditte interessate ai lavori. Parimenti inammissibile si rivela la censura nella parte afferente8.3. alla ammissione dei capitoli dimancata prova richiesti dalla Samo, incensurabile essendo nella presente sede la valutazione della Corte di merito circa la non rilevanza degli stessi al fine della dimostrazione dell'addebitabilità del ritardo nella consegna dei lavori alla OT Lin 13 Sanitaria. E ciò a prescindere dalla ritenuta decadenza della Samo dalle prove a causa della omessa riformulazione dei capitoli secondo le indicazioni della ordinanza del g.i. in data 8 ottobre 1999. - Conclusivamente, va accolto il terzo motivo del ricorso, per il 9. resto da rigettare. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo dell'appello della Samo comma, cod. proc. civ., con l'accoglimento sentenza di primo grado relativi alla limitatamente ai capi della rivalutazione monetaria ed agli interessi, riconoscendo dovuti, in aggiunta alla sorte capitale, i soli interessi compensativi, a decorrere dal 15 giugno 1994, data di notifica dell'atto di citazione, con esclusione della rivalutazione. Avuto riguardo alla parziale soccombenza di ciascuna delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie l'appello limitatamente ai capi della sentenza di primo grado relativi alla svalutazione monetaria ed agli interessi, riconoscendo dovuti, in aggiunta alla sorte capitale, i soli interessi compensativi a decorrere dal 15 giugno 1994, con esclusione della rivalutazione. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione 14 сл civile, il 25 novembre 2008. Il Presidente Anton Elefant Il Consigliere estensore "Wislike IL CANCELLIERE C1 Backy DEPOSITATI ILERIA 3 MAG 2009/ 3 GIU.2003 Roma, IL CANCELLIERE C1 15