Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1692/2023 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. ROSATI GABRIELLA (CF: Parte_1
C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. FABIANI FRANCO (CF C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 90/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 07/02/2023
CONCLUSIONI
In data 30.01.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante pagina 1 di 39
nel caso di riscontrata parziale carenza documentale, ricalcolando il CTU rapporto dare avere del conto in lite con riconoscimento delle rimesse solutorie indicate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nel presente atto di appello sul saldo CP_2
Nel merito: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, riformare integralmente la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n° 90/2023 (repertorio 274/2023 del 08.02.2023) emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona del dott. Emanuele Venzo, pubblicata il 07.02.2023, non notificata, e in accoglimento del presente appello, in tesi, dichiarare la validità ed efficacia delle pattuizioni relative al contratto di conto corrente n° 177757 e successive modifiche, integrazioni ed accessori respingendo integralmente le domande avanzate in primo grado dalla società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e, per tutti i motivi dedotti nel presente atto di impugnazione e, per l'effetto, e quindi accogliendo tutte le conclusioni rassegnate da Parte_1 in primo grado, che si rinnovano:
'Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, omnibus contrariis reiectis,
i. in via preliminare ed in rito: dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito delle somme a credito richiesta dalla parte attrice in primo grado per le causali indicate negli atti depositati;
ii. nel merito: respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati negli atti depositati;
iii. in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relative al conto corrente oggetto di lite n° 177757 (al tempo n° 4720/84132051) dalla data di apertura del conto, 04.07.1995, fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino al 02.07.2009, come argomentato negli atti depositati';
pagina 2 di 39 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge, in ogni caso disponendo la restituzione delle somme pagate da di € 6.788,42 per spese legali liquidate e Parte_1 devolute all'Avv. Franco Fabiani quale procuratore antistatario, delle spese di consulenza tecnica di parte che dovessero essere in corso dicausa versate, disponendo altresì il rimborso delle spese di CTU liquidate in primo grado e dell'imposta di registro liquidata dall' ”. Controparte_3
Per la parte appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello principale proposto da in quanto infondato e, in riforma parziale della Parte_1 sentenza n. 90/2023, emessa, all'esito del contenzioso RG. 709/2020, dal Tribunale di Pistoia, G.U. dott. Emanuele Venzo, in data 7 febbraio 2023 e pubblicata in pari data, non notificata, così giudicare: accertata e dichiarata, la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione (ovvero spese di chiusura periodica trimestrale, CMS, CIV, CDF e maggiori interessi attivi), condannare l'istituto di credito oggi appellante principale e appellato incidentale a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 40.424,85 emergente all'esito della svolta attività peritale (pag. n. 21 della perizia resa in primo grado). Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprensivi di oneri per la eventuale consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 90/2023 pubblicata il 07/02/2023, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:
- accerta e dichiara che nel rapporto di conto corrente ordinario nr. 2643/177757, alla data del 31.12.2019, vi è un saldo passivo della correntista pari ad € 3.812,25; Controparte_1
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro pagina 3 di 39 6.164,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre euro 834,00 per esborsi documentati, da distrarsi in favore dell'avv. Fabiani Franco dichiaratosi antistatario;
- condanna la al pagamento in favore dell'attrice delle spese di CTP CP_2 liquidate in complessivi euro 2.923,69,
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa in data 28.3.2022, definitivamente a carico della convenuta. CP_2
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di Controparte_1 volte a sentir accertare la illegittimità della applicata prassi di
[...] capitalizzazione degli interessi a debito, la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dall'art. 117 TUB, la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto e la condanna del a rettificare il saldo del Parte_1 conto corrente nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma di € 81.698,44 o di quella diversa ritenuta di giustizia.
A sostegno delle domande l'attrice aveva allegato di aver acceso presso la Filiale di Montecatini Terme dell'allora Cassa di Risparmio di Lucca Spa, oggi
[...]
, un rapporto di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il Pt_1
n. 2643/177757, all'epoca in essere, con apertura d credito rappresentata da un fido di cassa, privo di pattuizioni contrattuali, dolendosi, in particolare, dell'avvenuta illegittima applicazione ad opera dell'Istituto di credito di: 1) interessi anatocistici, per € 18.732,50; 2) spese di chiusura periodica del conto, per € 10.158,85; 3) interessi superiori alla misura legale, per € 39.123,40; 4) commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce e commissione di disponibilità fondi, per complessivi € 13.683,69.
Si era costituito in giudizio il contestando le doglianze Parte_1 avversarie e concludendo per il rigetto delle domande, in quanto infondate.
pagina 4 di 39 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1
Parte
o o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi Pt_1 questa Corte di Appello (di seguito solo Controparte_1
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta CP_1 sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
2. errata interpretazione ed applicazione dell'art. 99 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c in ordine alla domanda di ripetizione di indebito;
3. errata interpretazione ed applicazione delle norme in tema di prescrizione;
4. errata interpretazione e violazione dell'art. 25 decreto legislativo 342/1999
e dell'art. 7 delibera CICR 09-02-2000 – errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alla capitalizzazione degli interessi applicata al rapporto e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.;
5. errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alle spese ed agli oneri applicati al rapporto e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2 bis decreto-legge 185/1999 e del decreto legge
06.12.2011 n° 201 convertito nella legge 214/2011 modificato dal decreto legge
24.01.2012 n° 1 convertito nella legge 27/2012 e modificato dal decreto legge
24.03.2012 n° 29 convertito in legge 62/2012 nonché del decreto ministeriale
CICR 30.06.2012;
6. errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alla pattuizione degli interessi ultralegali e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c.
e dell'art. 2697 c.c.;
7. errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla statuizione delle spese di lite omesso motivazione in ordine all'eccepita rinuncia della domanda attorea relativa alla invalidità degli interessi ultralegali.
pagina 5 di 39 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi Controparte_1 in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse dall'APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta, la riforma, per il seguente motivo di appello incidentale:
a) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non avendo il Tribunale condannato la banca ad eseguire la rettifica del saldo accertato.
In data 30.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame non è sorretta da alcun interesse concreto ed attuale ad impugnare.
Col primo motivo di gravame il denuncia violazione del principio di Parte_1 corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il Tribunale dedicato il primo capo della decisione alla “eccezione di improcedibilità della domanda attorea”, anche se, in realtà, esso non avrebbe mai sollevato alcuna eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
pagina 6 di 39 Sul punto, nel paragrafo rubricato “Sulla eccezione di improcedibilità della domanda attorea” effettivamente il giudice di prime cure ha ritenuto “soddisfatta la condizione di procedibilità dettata dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, essendo stata ritualmente esperita la procedura di mediazione avanti all'organismo competente (cfr. doc. n. 7 prodotto da parte attrice)”.
Ebbene, anche a voler ritenere insussistente l'eccezione di improcedibilità della domanda l'APPELLANTE non ha alcun interesse a far valere il vizio denunciato di violazione dell'art. 112 c.p.c. ove si consideri, ad ogni buon conto, che tale violazione non è ravvisabile essendo il Tribunale limitato a verificare che la domanda fosse procedibile e non il contrario e ciò al fine di procedere alla valutazione del merito.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame denuncia l'errata interpretazione ed Parte_1 applicazione dell'art. 99 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. in ordine alla domanda di ripetizione di indebito.
L'APPELLANTE impugna il capo della sentenza relativo all'eccezione di inammissibilità da essa sollevata relativa alla domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla parte attrice in primo grado, per avere il Tribunale respinto tale eccezione, ritenendola superata, perché, secondo la sua interpretazione, era inequivocabile che la richiesta di condanna al riaccredito fosse da intendersi quale rettifica del saldo. A detta del , invece, tale interpretazione non Parte_1 avrebbe tenuto conto delle domande, deduzioni ed eccezioni sollevate nel procedimento, posto che, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, esso avrebbe sollevato eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, in quanto il conto corrente n. 177757 oggetto di lite sarebbe stato pacificamente aperto al momento dell'introduzione della lite.
pagina 7 di 39 Al riguardo il Tribunale ha così argomentato: “2. Sulla eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione proposta dalla società correntista. In relazione all'eccezione sollevata da parte convenuta in punto di inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito per essere il conto corrente dedotto in giudizio aperto, merita, in prima battuta, richiamare l'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte nella sentenza emessa a Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui nella pendenza di un rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti, salvo le particolari ipotesi delineate dalla corte di cd. rimesse solutorie, ma costituiscono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla al cliente, CP_2 laddove eseguite su di un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso, conseguendone che l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla CP_2 può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente, giacchè - unicamente da quel momento - il correntista è chiamato a saldare l'eventuale passività esposta dal conto corrente ed il saldo negativo diviene un vero e proprio debito. Pertanto, non può che risultare inammissibile domandare la ripetizione di indebito, allorquando il conto corrente sia ancora aperto, posto che, come sopra argomentato, non esiste in tale situazione un debito reale del correntista, traducendosi la circostanza che in quel momento il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi eventualmente computati in modo illegittimo in una indebita limitazione della facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato. Nel caso di specie, però, l'eccezione della AN deve ritenersi superata in ragione di quanto precisato da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (pag. 2 e segg.), ove ha precisato che il contenuto sostanziale della domanda di condanna attiene alla richiesta di “riaccredito” ed è inequivocabilmente rivolta ad ottenere la rettifica dell'apparente ed errato saldo passivo. Pertanto, l'azione proposta da parte attrice deve essere correttamente pagina 8 di 39 qualificata come domanda di accertamento finalizzata a rideterminare il saldo di conto corrente, previa eliminazione delle annotazioni indebite per interessi e commissioni, domanda che la Suprema Corte ha ritenuto ben ammissibile, posto che “è interesse del correntista ottenere anche prima della chiusura del conto l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonché l'entità del saldo parziale ricalcolato” (cfr. Cass.
21646/2018). Dunque, l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, proposta dalla convenuta, non può essere accolta”. CP_2
La censura non coglie nel segno.
Sul punto la Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto
(c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
Del resto, sempre stando alla giurisprudenza di legittimità, “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la pagina 9 di 39 rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021).
Ebbene, ciò è quanto accaduto nella fattispecie, in cui , come sopra CP_1 riportato, aveva proposto azione di accertamento delle varie illegittimità di oneri passivi e di condanna del alla rettifica del conto corrente de quo, Parte_1 rettifica da intendersi nel senso sopra indicato.
La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto, di essere confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è in parte fondata, nei termini di seguito esposti.
Col terzo motivo di gravame, denuncia l'errata interpretazione e Parte_1
l'applicazione delle norme in tema di prescrizione, per mancata applicazione di tale istituto.
A tal fine denuncia violazione dell'art. 1422 c.c., il quale riconosce l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, salvi, tuttavia, gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione di indebito e pone l'accento sul fatto che l'azione di rettifica del saldo di conto corrente aperto è un'azione di mero accertamento con l'effetto che la sua proposizione è idonea ad interrompere la prescrizione (come riconosciuto per altra azione di accertamento da Corte di
Cassazione 20.05.2009 n° 11743 e da Corte di Cassazione 06.03.2015 n° 4605).
Pertanto, a detta dell'APPELLANTE, se un'azione giudiziale è idonea ad interrompere la prescrizione, l'eccezione di prescrizione della medesima non può che essere ammessa ed, a tal fine, essa l'ha riproposta, con riferimento al rapporto di conto corrente n° 177757, asserendo che la prescrizione decorre dalla prima annotazione, ossia dall'apertura del conto avvenuta il 04.07.1995, fino al pagina 10 di 39 decennio antecedente il primo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla lettera di messa in mora del 02.07.2019 e, quindi, fino al 02.07.2009.
Deduce, altresì, che il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione Parte_1 circa i propri rilievi, effettuati prima per il tramite del proprio consulente tecnico e successivamente negli scritti difensivi, oltretutto respingendo la richiesta di integrazione dei calcoli dell'Ausiliario, ritenendo di condividere laconicamente le contestate risultanze peritali, senza alcuna indicazione delle specifiche ragioni che ne giustificassero l'adesione.
In particolare, l'APPELLANTE sostiene che l'Ausiliario del Giudice, riferendo dell'impossibilità materiale di procedere all'estrapolazione dei limiti precisi del fido concesso, avrebbe erroneamente ritenuto di considerare l'affidato promiscuo come affidato interamente rilevante ai fini della determinazione delle rimesse solutorie, in tal modo creando un limite fittizio ed arbitrario, non rispettoso delle intese contrattuali.
Per questo, chiede la rinnovazione della CTU, con nomina di nuovo Parte_1
Ausiliario, al fine di procedere alla verifica delle rimesse solutorie, sulla base del Parte fido promiscuo (e quindi non con la mera sommatoria dei fidi anche condizionati alla presentazione delle fatture) e con la corretta individuazione del Parte limite sulla base delle risultante documentali nonché, nel caso di accertata impossibilità per mancata produzione integrale dei singoli estratti conto, con ricalcolo del dare-avere, col riconoscimento delle seguenti rimesse solutorie:
pagina 11 di 39 Al riguardo il giudice di prime cure nel paragrafo n. 3, rubricato “Sulla eccezione di prescrizione” si è così espresso: “Escluso, per le ragioni sopra viste, che l'azione esercitata dalla società correntista abbia ad oggetto la ripetizione di indebito, risulta conseguentemente infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Deve osservarsi, infatti, che non è soggetta a prescrizione l'azione proposta dal correntista al fine di ottenere, previo accertamento della nullità parziale del contratto ovvero della illegittimità parziale del rapporto, la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente (da ultimo si v.
Tribunale Potenza, sent., 31.5.2018). Infatti, facendo richiamo alla summenzionata sentenza SS.UU. Cass. 24418/2010, può dirsi che si può trattare del fenomeno della prescrizione unicamente nel caso della ripetizione dell'indebito, occorrendo, a tale proposito, distinguere tra rimesse solutorie, per le quali la prescrizione decorre dal momento del pagamento, e rimesse ripristinatorie, per le quali la prescrizione, invece, decorre dal momento della chiusura del conto: secondo la Suprema Corte, il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è solo quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del cliente (solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore della banca (accipiens), ben potendo considerarsi quale pagamento il versamento eseguito su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure che sia destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nel caso di specie, ad abundantiam, si rileva che il conto corrente azionato è aperto con concessione di credito rappresentata da fido di cassa ed in relazione al medesimo il CTU ha così argomentato (cfr. pagg. 9, 10 e 28): “Si è individuato ai fini della definizione dei termini di prescrizione la data del 02/07/2019, giorno di messa in mora della da parte del TI. Il TI, infatti, in tale data, tramite del CP_2 proprio Legale Avv. Franco Fabiani, ha richiesto alla AN, tramite PEC, copia della documentazione inerente il rapporto di conto corrente con essa intrattenuto pagina 12 di 39 entro il termine previsto dall'art. 119, 4 comma, D. Lgs 385/95 TUB con contestuale diffida alla restituzione di quanto, a Suo dire, indebitamente addebitato sul conto corrente dalla AN nel periodo 2008 – 2019. Un fattore che influenza i termini prescrizionali come sappiamo sono le rimesse solutorie effettuate sul conto corrente (Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418). In questa analisi si è proceduto alla ricostruzione del saldo liquido del conto corrente considerando i singoli movimenti presenti negli estratti conto disponibili, verificando la presenza di eventuali rimesse solutorie per il periodo antecedente al decennio dall'atto di messa in mora […]. Per il periodo anteriore al decennio dalla data di messa in mora da parte del , ovvero antecedentemente al Parte_3
02/07/2009, prendendo come termine di riferimento ai fini prescrizionali la data in cui il TI, tramite l'Avv. Fabiani ha intimato a mezzo PEC la AN al fine di farsi consegnare la documentazione contrattuale sottoscritta dallo stesso
(PEC trasmessa in data 02/07/2019), e considerando quale importo dell'affidamento rilevante ai fini dell'analisi un importo che sia comprensivo sia delle aperture di credito a revoca che del fido promiscuo, non rileviamo sconfinamenti oltre l'affidamento complessivamente concesso dalla al CP_2
. Osservando i movimenti del conto corrente ricalcolato, come Parte_3 dettagliati nella documentazione allegata alla presente relazione, non risultano nell'arco del periodo oggetto della presente analisi rimesse solutorie, ogni movimento di rientro costituisce quindi rimessa ripristinatoria. Tutto ciò considerato comporta, pertanto, che non opera alcun effetto in termini di prescrizione. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla AN convenuta deve, pertanto, essere rigettata”.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
La Corte di legittimità il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio, ha avuto modo di precisare che “in tema di conto corrente bancario, qualora il pagina 13 di 39 correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 9756 del 11/04/2024).
Nela parte motiva di tale pronuncia, la S.C. ha evidenziato che “in costanza di rapporto di conto corrente, il correntista conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite, al fine di sapere quale è il saldo sul conto ad una certa data in quanto, ove questo fosse inferiore al saldo risultante delle scritture contabili, ne risulterebbero aumentate le somme affidate ancora a disposizione oppure potrebbe risultare inferiore il saldo passivo da corrispondere alla banca;
la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. è stata, in particolare, ritenuta sotto i tre distinti profili della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento a concesso al correntista eroso da addebiti contra legem e della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, quando dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito (fra le altre, cfr. Cass., sez. I, 3.7.2023,
n. 18681; Cass., sez. VI, 4.3.2021, n. 5904; Cass., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646;
v. pure Cass., sez. un., 2.12.2010, n. 24418)”.
Anche se ha indicato le rimesse che a suo dire sarebbero solutorie, in Parte_1 realtà non era tenuta a farlo, atteso che la Corte regolatrice ha avuto modo di statuire che la banca che solleva l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie
“assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano),
pagina 14 di 39 dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 26897 del 16/10/2024 e nello stesso senso Sezioni Unite
Sentenza n. 15895 del 13/06/2019).
Osserva, altresì, il Collegio che, al fine di accertare la natura solutoria o meno di rimessa eseguita sul conto corrente, occorre aver riguardo all'esistenza di una o più eventuali aperture di credito regolate sul conto corrente.
L'art. 1842 c.c., infatti, definisce tale contratto come quello col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Solo in tal modo, infatti, si ha l'effettiva disponibilità delle somme oggetto dell'affidamento, di talché le rimesse effettuate nei limiti di quest'ultimo saranno ripristinatorie mentre quelle avvenute extra- fido o su conto passivo non coperto sono da ritenere solutorie.
Per contro, “in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 13510 del 01/07/2015 e nello stesso senso Sez. 1
Ordinanza n. 22597 del 27/09/2017).
Ne deriva che ai fini della individuaizone delle rimesse solutorie non può tenersi Parte conto dei c.d. fidi ovvero delle anticipazioni erogate dalla banca a fronte di presentazione di fatture, con patto di compensazione o mandato all'incasso.
pagina 15 di 39 A ciò si aggiunga che, ai fini della rideterminazione del saldo di conto corrente, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023 e nello stesso senso Sez. 1 Ordinanza n.
9141 del 15.01.2020).
Occorre, pertanto, disporre la rimessione della causa sul ruolo, per la rinnovazione della CTU contabile, al fine di rideterminare il saldo del conto corrente per cui è lite, considerando l'eccepita prescrizione ed individuando le rimesse solutorie prescritte, sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010 e quindi previa distinzione - sulla base dei contratti apertura di credito contenenti specifici limiti di affidamento
- delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti, sulla base del saldo giornaliero ricalcolato.
Rilevasi, al riguardo, che non è stata eccepita la nullità dei veri e propri contratti di affidamento per difetto di forma scritta e quindi, trattandosi di nullità di protezione che la correntista non ha evidentemente interesse a sollevare, la stessa non è rilevabile d'ufficio, ove si consideri, peraltro, che, come precisato dalla Corte regolatrice con Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024, “il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del pagina 16 di 39 C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale”.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo lamenta l'errata interpretazione e violazione Parte_1 dell'art. 25 D. L.vo n. 342/1999 e dell'art. 7 delibera CICR 09-02-2000 nonché
l'errata interpretazione della documentazione probatoria, in ordine alla capitalizzazione degli interessi applicata al rapporto, denunciando la conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
In particolare, l'istituto bancario APPELLANTE rivendica ancora una volta la legittimità del proprio operato, anche nell'epoca precedente all'entrata in vigore della delibera CICR 09.02.2000, richiamando i principi di certezza delle situazioni giuridiche nonché del tempus regit actum e contesta la decisione impugnata, anche in ordine alla ritenuta invalidità della capitalizzazione applicata per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 09.02.2000.
Sul punto il giudice di prime cure si è così espresso: “5. Sulla dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici. Passando al merito delle doglianze attoree in relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza inter partes n.
4720/84132051 del 4/7/1995 (poi divenuto successivamente c/c n.
2643/177757), occorre anzitutto esaminare la dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici. La questione è fondata. Come noto, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione CICR 9.2.2000, sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all'anatocismo, non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. 21095/2004). Con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della deliberazione CICR
9.2.2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima purché
pagina 17 di 39 sia contrattualmente pattuita e sia riconosciuta analoga capitalizzazione per gli interessi creditori. Quanto all'art. 7 della delibera CICR - che prevede un meccanismo di "sanatoria" e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) - si ricorda che lo stesso era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. 342/1999, il quale però è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del
17.10.2000. Occorre allora richiamare l'orientamento di legittimità, fatto proprio anche dalla Corte di Appello di Firenze, secondo cui “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. 9140/2020; Cass.
29420/2020; Cass. 26769/2019). In definitiva, gli interessi anatocistici applicati ante 2000 sono sicuramente illegittimi, mentre quelli applicati post 2000 sono validi solo se risulta espressamente pattuita la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori”.
La Corte ritiene tale statuizione pienamente condivisibile e richiama il proprio orientamento, fatto proprio dal Tribunale, secondo cui, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con pagina 18 di 39 conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Sez. 1 -
Sentenza n. 9140 del 19/05/2020)
L'art. 7 comma 3 delibera CICR così recita: “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 26769/2019, n. 26779/2019, n.
91/2020 n. 23853/2020 e n. 29420/2020) ha definito peggiorative le condizioni della capitalizzazione degli interessi passivi rispetto alla disciplina precedente, ove era contenuta una clausola nulla, ex artt. 1283 e 1418 c.c., e quindi tamquam non esset.
Infatti, il comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. n. 342/1999 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per quanto di interesse nella parte in cui stabilisce
“le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data”, di talché, in difetto di sanatoria ed in presenza di usi bancari solo negoziali e non normativi, le clausole dei contratti antecedenti alla delibera CICR che prevedevano una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi sono nulle ex artt. 1283 e 1418
c.c. e quindi colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere.
Sul punto si era espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con
Sentenza n. 21095 del 04/11/2004, affermando che “siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla pagina 19 di 39 normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare NULLE in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico
("opinio juris ac necessitatis")”.
Non è dato ritenere, quindi, che il disposto dell'art. 7 co. 3 della delibera CICR del
9.02.2000, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal caso si CP_2 finirebbe per legittimare tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283
c.c., in assenza di uso normativo, anche perché il 2° comma dell'art. 25 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
La S.C. il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio ha avuto modo altresì, di rimarcare che “l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.lgs.
342/1999, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove pagina 20 di 39 esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e
26779/2019)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7105 del 12/03/2020).
Pertanto, stante il disposto dell'art. 7 precitato ed in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra citato, reputa la Corte che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di espressa pattuizione che, nella fattispecie, non è stata né allegata, né provata dal , Pt_1 quale parte onerata a fondare la legittimità della pratica dell'anatocismo post delibera CICR 9.02.2000 per il contratto concluso antecedentemente.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata.
V. quinta censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Col quinto motivo di gravame si duole dell'errata interpretazione Parte_1 della documentazione probatoria in ordine alle spese ed agli oneri applicati al rapporto e denuncia la conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c., dell'art. 2 bis D.L. n. 185/1999 e del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella L. n. 214/2011 modificato dal D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito nella L. n.
27/2012 e modificato dal D.L. n. 29 24.03.2012, convertito in L. n. 62/2012 nonché della delibera CICR 30.06.2012.
In particolare, l'APPELLANTE impugna il capo n. 6 della sentenza relativo alle commissioni e spese applicate, in quanto, a suo dire, il primo Giudice avrebbe errato nel condividere le risultanze peritali, con violazione delle norme in tema di commissione di massimo scoperto e delle evidenze dei documenti depositati, per avere sposato, senza alcuna specifica motivazione, le risultanze della relazione di
CTU, in cui si rilevava che la commissione di massimo scoperto non risultava valida, perché indeterminata e perché non applicata sul concesso, ma pagina 21 di 39 sull'utilizzato.
Il contesta, altresì, il passaggio motivazionale nel quale si afferma Parte_1 che i fogli informativi non sono rilevanti, perché non vi sarebbe l'evidenza che fossero quelli effettivamente applicati, rilevando che non avrebbe CP_1 mai sollevato alcuna contestazione in tal senso (né tanto meno avrebbe mai dato alcuna prova contraria) e che l'onere di provare la invalidità delle condizioni applicate, gravava sull'attrice.
Il Tribunale sul punto si è così espresso: “6. Sulla CMS e ulteriori commissioni e spese non pattuite. Con ulteriore motivo di doglianza, l'attrice ha dedotto l'illegittimo addebito di commissioni, inclusa quella di massimo scoperto, e di spese non validamente pattuite. Con particolare riferimento alla CMS, l'attrice ha evidenziato come manchi una qualsiasi pattuizione ove sia specificato il quantum riferito a tale voce di spesa e le modalità di calcolo, con la conseguente nullità della relativa clausola per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, oltre che per difetto di causa. La questione è fondata. La maggioritaria giurisprudenza di merito, con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all'avvento della disciplina dettata dalla D.L. n. 185 del 2008, convertito nella l. n.
2/2019, ha ritenuto non operante la nullità ex art. 1346 c.c. laddove la C.M.S. risulti determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo;
per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un pagina 22 di 39 consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico. Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 15.10.2018, n.2370). Sulla questione relativa alla astratta validità sotto il profilo causale delle clausole di previsione della commissione di massimo scoperto, la Suprema Corte si era poi pronunziata qualificando la CMS come “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass. 870/2006). Tali questioni risultano definitivamente superate per effetto del D.L. 185/2008, conv. mod. L.
2/2009, che costituisce la prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi invero abrogata nel 2012 dall'art. 27 co.
4. D.L.
1/2012, conv. mod. L. 27/2012. In particolare, l'art.
2-bis, co. 1 del D.L.
185/2008 del 28.11.2008, conv. mod. L. 2/2009 disciplinava due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni;
la seconda sulla messa a disposizione dei fondi
(c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni: a) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
b) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente;
c) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
d) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare pagina 23 di 39 indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. La disposizione citata, inoltre, fissava un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione
(29.1.2009) e con scadenza il 28.6.2009. Come osservato da condivisa giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 10.12.2020, n. 17600, anche di seguito richiamata), la disciplina dettata dall'art.
2-bis del D.L.
185/2008, conv. mod. L. 2/2009 rappresenta dunque un primo intervento normativo organico che, nel disciplinare la materia delle CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro - come detto- affermata dalla giurisprudenza di legittimità. Successivamente alla scadenza del termine del 28.6.2009 previsto per l'adeguamento dei contratti in corso, per effetto dell'art. 2 co. 2 D.L. 78/2009 dell'1.7.2009, conv. mod. L. 102/2009, è intervenuta una integrazione della richiamata disciplina, con l'aggiunta di una ulteriore condizione per la validità delle citate CMDF (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi). La disciplina normativa in materia di C.M.S. ha poi subito un profondo mutamento negli anni 2011-2012: a) dapprima con il D.L.
201/2011 del 6.12.2011, conv. mod. L. 214/2011, che all'art. 27 ha introdotto il nuovo art. 117-bis del T.U.B; b) poi con il D.L. 1/2012 del 24.1.2012, conv. mod.
L. 27/2012, che ha disposto l'abrogazione dei “(..) commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (..)” (cfr. art. 27), ed all'art. 27 bis ha previsto la nullità di “(..) tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido pagina 24 di 39 stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”; c) dunque dal D.L. 29/2012, sempre del 24.3.2012, conv. mod. L. 62/2012 che ha integrato l'art. 27-bis del citato D.L. 1/2012, con l'aggiunta delle seguenti parole
“(..) stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili
(..)”, nonché inserendo due nuovi commi (1-bis e 1-ter) nell'art. 117-bis T.U.B.;
d) infine, è intervenuto il D.M. 644 del 30.6.2012 del C.I.C.R., che, entrato in vigore in data 1.7.2012, ha fornito una disciplina di dettaglio anche per quanto riguarda il regime transitorio. In considerazione della richiamata complessa evoluzione normativa in materia di CMS, deve dunque ritenersi – in accordo con condivisa giurisprudenza di merito (già richiamata supra) - che con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore della disciplina introdotta con il D.L.
185/2008 (e quindi fino al 2009), la commissione di massimo scoperto ha una idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema
Corte, con la citata sentenza n. 870 del 18.1.2006, servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la deve essere ritenuta priva di causa laddove Pt_4 calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Alla luce del richiamato quadro normativo di riferimento e delle considerazioni che precedono,
è stato formulato al CTU il seguente quesito: “1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la pagina 25 di 39 c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo (non) sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della disciplina introdotta con il D.L.
185/2008, di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis D.L. 185/2008; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio
2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), di escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto
CICR.” (cfr. ordinanza 2.4.2021). Si riportano di seguito le condivise considerazioni svolte dal Consulente in punto di CMS in risposta ai quesiti suindicati: “Per quanto riguarda la commissione sul massimo scoperto applicata dalla AN nel periodo anteriore all'entrata in vigore della Legge di conversione
28/01/2009 n. 2, quindi, antecedentemente al 29/01/2009, si rileva che la medesima aliquota (0,50000%, per utilizzi fino a 10.000 euro, 0,3750% per Parte ulteriori utilizzi entro il fido e 0,2500% per utilizzi fronteggiati da risulta esposta nella “sezione condizioni economiche – Documento di sintesi n. 1” del contratto di apertura di credito n. 3328 del 25/02/2008 sottoscritto dalle parti. La suddetta apertura di credito in c/c non sembra tuttavia evidenziare nel dettaglio i criteri di applicazione della commissione sul massimo scoperto, nella fattispecie non sono analiticamente riportate le basi di calcolo da considerare quale riferimento per la determinazione dell'importo della commissione. Ritengo pertanto che, per i suesposti motivi, siano da escludere le commissioni sul massimo scoperto determinate nei 4 trimestri dell'anno 2008 per un totale di Euro
1.500,88. Per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione
28/01/2009 n. 2, dunque, a decorrere dal 29/01/2009, la non risulta avere CP_2 adeguato le clausole contrattuali in relazione alle previsioni di cui all'art.
2-bis del pagina 26 di 39 DL 185/2008 fino al contratto di apertura di credito sottoscritto dalle parti datato
29/05/2009; nel medesimo contratto, a pag. 2 della “sezione condizioni economiche – Documento di sintesi n. 1” del contratto di apertura di credito n.
33017 del 29/05/2009, si legge che la commissione verrà adeguata alle disposizioni di cui alla Legge di Conversione 28/01/2009 n. 2 con decorrenza dal
01/07/2009. Ritengo pertanto che, per i suesposti motivi, seppure la soglia percentuale non risulti di per s[é] illegittima in base alle previsioni del DL
185/2008, siano comunque da escludere le commissioni sul massimo scoperto determinate nei primi 2 trimestri dell'anno 2009 per un totale di Euro 788,63”. In merito alla contestazione svolta dalla convenuta in sede di note di trattazione scritta del 23.3.2022 in merito all'esclusione della CMS per il periodo anteriore al
29.1.2009 operata dal CTU, in disparte il rilievo per cui alcuna censura sul punto era stata mossa dal proprio CTP nell'ambito del contraddittorio tecnico durante le indagini peritali (si v. osservazioni CTP dott. – allegato sub 4 alla Per_1 relazione CTU), si osserva che il foglio analitico informativo prodotto in giudizio sub n. 26, ove - secondo la prospettazione della banca - sarebbe dettagliata detta commissione, non risulta sottoscritto dalla attrice né sussiste alcuna evidenza che tale documento corrisponda a quello che la correntista - nel contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza – dichiara di aver visionato e approvato. Per quanto riguarda la deduzione di parte convenuta secondo cui la pattuizione della Parte_ risulterebbe dai contratti di apertura di credito del 26.8.2008, del 16.2.2009
e del 29.5.2009, si richiamano le condivise osservazioni rese dal Consulente con riferimento al contratto di apertura di credito del 25.2.2008 in punto di mancata specificazione delle basi di calcolo da considerare quale riferimento per la determinazione dell'importo della commissione. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il CTU ha provveduto ai conseguenti ricalcoli con espunzione delle somme addebitate a titolo di CMS per complessivi € 2.289,51. Quanto alla dedotta illegittimità dell[e] somme addebitate a titolo commissione per pagina 27 di 39 sconfinamento, di istruttoria veloce, di commissione di disponibilità fondi e spese non pattuite, il CTU ha condivisibilmente osservato quanto segue: “Per quanto riguarda le Spese a forfait, come sopra determinate, esse vengono previste per iscritto nella misura di Euro 200,00 nell'allegato n. 15 all'atto di comparsa in costituzione della AN, denominato “Addendum contrattuale per modifica consensuale delle condizioni” (pag. 1) del 24/12/2013. Nella documentazione contrattuale presente nel fascicolo d'Ufficio antecedente l'addendum contrattuale di cui sopra non vi è menzione alcuna delle Spese/canoni a forfait ne viene fatto alcun rinvio agli usi per la loro determinazione. Per quanto riguarda le Spese per gestione amministrativa fido, nell'allegato n. 5 all'atto di comparsa in costituzione della AN, contratto di apertura di credito n. 3328 del 25/02/2008, viene pattuito per iscritto tra AN e che dette spese debbano essere Parte_3 applicate da una misura minima di Euro 28,00 a una misura massima annua di
Euro 312,00. La ha applicato entro la misura pattuita le spese per gestione CP_2 amministrativa fido per le annualità 2008 e 2009, come risulta dal prospetto sopra riportato. Per quanto riguarda l'indennità di sconfinamento, nell'allegato n.
8, apertura di credito n. 33017 del 29/05/2009 viene pattuito per iscritto tra
AN e che detta indennità si applica in misura crescente e per Parte_3 scaglioni. La risulta avere applicato detta indennità in base alle condizioni CP_2 pattuite. Per quanto concerne il Corrispettivo per Disponibilità creditizia, che la
AN computa a decorrere dall'anno 2009, nell'allegato n. 5 all'atto di comparsa in costituzione della AN, contratto di apertura di credito n. 3328 del
25/02/2008, si rileva che viene pattuito per iscritto tra AN e che Parte_3 dette spese debbano essere applicate in misura percentuale per scaglioni crescenti di affidamento con importo minimo trimestrale. La ha applicato il CP_2 corrispettivo in base alle condizioni pattuite. Per quanto riguarda infine la
Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.) essa viene pattuita per iscritto tra le parti nel contratto di apertura di credito del 01/04/2016 n. 545933 (allegato n. 16
pagina 28 di 39 all'atto di comparsa in costituzione della AN). Nella documentazione contrattuale antecedente al 01/04/2016 non vi è menzione della commissione istruttoria veloce, ne viene fatto alcun rinvio agli usi per la determinazione. Si fa presente che la ha applicato la commissione di istruttoria veloce nell'anno CP_2
2013 per l'importo di Euro 80,00”. Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha calcolato in complessivi € 7.478,85 le somme addebitate alla correntista a titolo di spese ed oneri in carenza di specifica pattuizione”.
Ciò posto, osserva la Corte che, alla luce della sopra estesa ampia motivazione, posta dal Tribunale a supporto della ritenuta illegittimità della CMS e delle altre commissioni, non sia dato ravvisare una adesione acritica alle risultanze della
CTU.
Quanto invece, al profilo afferente all'errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alle spese ed agli oneri applicati al rapporto, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., l'APPELLANTE richiama la nota pronuncia della S.C. a Sezioni Unite n. 16303/2018 nella quale si afferma che la nozione di commissione di massimo scoperto considerata è quella indicata dalla AN
d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura e che tale definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che espressamente prendono in considerazione la CMS calcolata sull'ammontare del massimo scoperto.
Ebbene, il fatto che la verifica dell'usura avvenga considerando la CMS calcolata sul massimo scoperto corrisponde a ciò che di fatto è avvenuto nella prassi bancaria, ma ciò non significa di per sé solo che la relativa clausola sia valida.
Nondimeno, nella fattispecie, non si può valorizzare - in quanto specificamente criticato - il dato secondo cui nel contratto di apertura di credito n. 3328 del
25/02/2008 non sarebbero state analiticamente riportate le basi di calcolo da pagina 29 di 39 considerare quale riferimento per la determinazione dell'importo della commissione. Sul punto, infatti, si è confrontato specificamente col Parte_1 seguente passo motivazionale: “Per quanto riguarda la deduzione di parte convenuta secondo cui la pattuizione della CMS risulterebbe dai contratti di apertura di credito del 26.8.2008, del 16.2.2009 e del 29.5.2009, si richiamano le condivise osservazioni rese dal Consulente con riferimento al contratto di apertura di credito del 25.2.2008 in punto di mancata specificazione delle basi di calcolo da considerare quale riferimento per la determinazione dell'importo della commissione”, avendo allegato che nel rapporto bancario per cui è lite, oltre alla previsione ed applicazione (per il tempo di vigenza) conformemente a quanto chiarito dalle Sezioni Unite, la commissione de qua risulterebbe completa nei suoi elementi, come emergerebbe dai contratti di affidamento prodotti (apertura di credito del 25.02.2008 (docc. 5-8, doc. 03) e, ancor prima, dal foglio informativo analitico da esso prodotto con la autorizzata memoria integrativa (doc. 26, doc.
03A), avente il seguente contenuto:
Ebbene, tale essendo effettivamente il contenuto del foglio informativo analitico relativo ai conti correnti di corrispondenza - che stando al contenuto del contratto di c/c del 04.07.1995 risulta essere stato consegnato alla correntista (circostanza allegata dal in comparsa di costituzione di rimo grado e non contestata da Pt_1
) - appare evidente che la base di calcolo della CMS sia stata CP_1 individuata sul massimo scoperto trimestrale e che quindi non risulti generica. Gli
pagina 30 di 39 stessi contratti di affidamento prodotti sub docc.
5-8 correlano i tassi ivi previsti in via esclusiva agli utilizzi.
Il giudizio a cui perviene il Tribunale non è, dunque, corretto, ove si consideri che come ha precisato la Corte regolatrice con Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022 “è nulla per indeterminatezza dell'oggetto [soltanto] la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”.
La stessa Corte Suprema, nel caso di mancata indicazione della periodicità di contabilizzazione della CMS, ha posto l'accento sulla “interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024).
Peraltro, poiché “il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024), il fatto che nei contratti di apertura di credito non sia stata indicata la base imponibile della CMS consente di ritenere applicabile quanto previsto al riguardo nel sopra riportato stralcio del foglio informativo analitico.
L'addebito di € 1.500,88 applicato a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 risulta, dunque, legittimo e va considerato ai fini della rideterminazione del saldo.
Per quanto riguarda le commissioni applicate nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 2/2009, invece, il CTU ha evidenziato, senza alcuna specifica pagina 31 di 39 confutazione sul punto, che a pag. 2 della sezione condizioni economiche –
Documento di sintesi n. 1 del contratto di apertura di credito n. 33017 del
29/05/2009, si legge che la commissione verrà adeguata alle disposizioni di cui alla Legge di Conversione 28/01/2009 n. 2, con decorrenza dal 01/07/2009.
L'effettivo adeguamento non è stato, tuttavia, riscontrato dal CTU, seppure nel documento di sintesi allegato al contratto di apertura di credito n. 33017 del
29.05.2009 sia stato previsto che “la Commissione di SS Scoperto verrà applicata in conformità alle disposizioni della legge 28 gennaio 2009, n. 2”, né risulta alcuna specifica censura sul punto.
Correttamente dunque, il giudice di prime cure ha espunto, in adesione alle risultanze della CTU, le commissioni sul massimo scoperto applicate nei primi 2 trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63, in quanto la precitata normativa del 28/01/2009 avrebbe dovuto trovare applicazione a far data dal
29/01/2009.
Quanto alle somme addebitate alla correntista a titolo di spese ed oneri, in carenza di specifica pattuizione, il critica la sentenza asserendo di Parte_1 aver inviato in relazione al corrispettivo di indennità creditizia e all'indennità di sconfinamento all'indirizzo comunicato dalla correntista la comunicazione ex art. 118 TUB, che, anche per effetto dell'art. 1335 c.c., avrebbe validamente prodotto i suoi effetti (pagg. 85-90 doc. 30, riprodotto sub doc. 04).
Orbene, rileva la Corte che l'APPELLANTE ha prodotto la comunicazione ex art. 118 TUB, senza, tuttavia, averne dimostrato l'invio alla correntista . CP_1
Tuttavia, in risposta alla istanza ex art. 119 TUB, inviata da per il CP_1 tramite del proprio legale, a mezzo PEC, ricevuta in data 2.07.2019, dal Pt_1
, quest'ultimo aveva dichiarato di aver introdotto, a seguito della entrata in
[...] vigore della L. n. 2/2009, “nuove e differenti voci commissionali”, con decorrenza pagina 32 di 39 1.07.2009 e di aver fornito alla cliente le previste informative, nel rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria.
Dal momento che in relazione a tale circostanza nulla è stato contestato da
[...]
l'importo di € 7.478,85 addebitato a titolo di spese ed oneri, è stato CP_1 erroneamente scomputato ai fini della rideterminazione del saldo, avendo dovuto invece, essere ritenuto spettante alla APPELLANTE, ai sensi dell'art. 118 TUB.
In tal senso infatti, si può ritenere ricevuta dalla correntista la modifica contrattuale in oggetto prodotta dalla CP_2
La sentenza impugnata va, dunque, in parte riformata, ma anche sul punto la causa necessita di essere rimessa sul ruolo, ai fini della corretta rideterminazione del saldo, mediante una rinnovata CTU contabile che tenga conto dei legittimi addebiti di € 1.500,88 applicato a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 e di quello € 7.478,85 addebitato a titolo di spese ed oneri e che invece scomputi le commissioni sul massimo scoperto applicate nei primi 2 trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63.
VI. Con la sesta censura alla sentenza impugnata denuncia l'errata Parte_1 interpretazione della documentazione probatoria in ordine alla pattuizione degli interessi ultralegali fin dal 25.02.2008 e quindi per tutto il periodo interessato dagli estratti conto depositati e la conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere il Giudice di prime cure - nonostante la rinuncia dell'attrice alla relativa domanda, a pag. 7 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.
- incaricato sul punto il CTU che avrebbe svolto, dunque, un accertamento esplorativo.
Il rilievo critico è riferito alla seguente parte motivazione della pronuncia impugnata: “7. Sulla dedotta mancata pattuizione dei tassi di interesse passivi.
Quanto infine alla questione relativa alla dedotta mancata pattuizione dei tassi di pagina 33 di 39 interesse passivi applicati dalla banca convenuta, si osserva quanto segue.
Benché il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n.
4720/84132051 del 4.7.1995 non contenga una espressa pattuizione dei tassi di interesse passivi applicati dalla e la stessa risulti intervenuta solo nei CP_2 contratti di apertura di credito a far data dal 25.2.2008, posto che la domanda attorea ha ad oggetto la ricostruzione del saldo del rapporto bancario inter partes sulla base degli estratti conto versati in atti dal 1.1.2008 al 31.12.2019 e che il
CTU ha verificato per tale periodo la mancata applicazione di tassi di interesse passivi superiori a quelli pattuiti, si condivide la decisione dello stesso di utilizzare ai fini del riconteggio il tasso passivo applicato dalla come desumibile dagli CP_2 scalari periodici trimestrali risultanti dalle contabili prodotte”.
La critica coglie nel segno.
Effettivamente nella precitata memoria ha insistito soltanto per CP_1
l'ammissione della CTU contabile volta ad accertare tutti gli indebiti effettuati sul proprio conto corrente, in punto anatocismo, in punto di commissioni, in punto spese ed in punto di interessi attivi.
Anche se trattasi di istanza istruttoria, dal momento che la prima memoria ex art. 183 c.p.c. è utilizzabile ai fini della emendatio libelli, ritiene la Corte che l'interesse di all'accertamento degli interessi ultralegali passivi CP_1 applicati fino al 25.02.2008, sia venuto meno. Del resto ai sensi dell'art. 189
c.p.c. previgente, le conclusioni avrebbero dovuto essere precisate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183 c.p.c.
Ad ogni modo il CTU, sul punto, ha affermato che “il tasso di interesse passivo risulta essere stato pattuito per iscritto tra AN e TI in data
25/02/2008 nella misura del 10,650%, per utilizzi fino ad Euro 10.000,00, nella misura del 13,25% per ulteriori utilizzi entro fido, maggiorazione massima per utilizzi oltre fido 4,00%, come si evince dal contratto di apertura di credito n.
pagina 34 di 39 3328 (allegato n. 5 all'atto di comparsa in costituzione della AN convenuta).
Nel dettaglio, a pag. 2 del suddetto contratto, vengono esposti nel campo
“Documenti di sintesi n.
1 - sezione condizioni economiche” i suddetti tassi di interesse passivi applicati dalla AN e le altre condizioni economiche. Il contratto risulta essere stato regolarmente sottoscritto dal . Risultano Parte_3 nel fascicolo d'Ufficio, in allegato all'atto di comparsa in costituzione della CP_2 ulteriori contratti di apertura di credito successivi alla data del 25/02/2008, come sopra evidenziato, nei quali risulta pattuito il tasso di interesse passivo”
La sentenza va, dunque, riformata in parte qua, con conseguente rimessione della causa sul ruolo, ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente per cui
è lite, senza sostituzione dei tassi degli interessi passivi applicati dal , Parte_1 per tutto il periodo documentato dagli estratti conto, che come indicato dallo steso Tribunale si riferisce al periodo “dal 1.1.2008 al 31.12.2019”.
L'accertamento del saldo passivo in misura pari ad € 3.812,25 comporta, infatti, il recepimento della CTU, nonostante quanto asserito dal primo giudice in motivazione nei termini sopra riportati, laddove l'Ausiliario ha affermato che
“valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad €
40.424,85” e che “tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -44.237,10 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -3.812,25. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 30.656,49 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 2.289,51 come Commissioni di SS scoperto enucleate nel riconteggio e € 7.478,85 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio”.
VII. Con la settima censura alla sentenza impugnata denuncia Parte_1
l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla statuizione delle spese di lite.
Il motivo sarà esaminato in sede di definitiva statuizione sul merito.
pagina 35 di 39 In conclusione:
• la terza censura (errata interpretazione ed applicazione delle norme in tema di prescrizione) è in parte fondata, di talché la causa va rimessa sul ruolo considerando l'eccepita prescrizione ed individuando le rimesse solutorie prescritte, sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della
Corte di Cassazione n. 24418/2010 e quindi previa distinzione - sulla base dei contratti apertura di credito contenenti specifici limiti di affidamento - delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti, sulla base del saldo giornaliero ricalcolato;
• la quinta censura (errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alle spese ed agli oneri applicati al rapporto e conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2 bis decreto legge 185/1999 e del decreto legge 06.12.2011 n° 201 convertito nella legge 214/2011 modificato dal decreto legge 24.01.2012 n° 1 convertito nella legge 27/2012 e modificato dal decreto legge 24.03.2012 n° 29 convertito in legge 62/2012 nonché del decreto ministeriale CICR 30.06.2012) è in parte fondata, di talché la causa va rimessa sul ruolo, ai fini della corretta rideterminazione del saldo, mediante una rinnovata
CTU contabile che tenga conto dei legittimi addebiti di € 1.500,88 applicato a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 e di quello € 7.478,85 addebitato a titolo di spese ed oneri e che invece scomputi le commissioni sul massimo scoperto applicate nei primi 2 trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63;
• la sesta censura “errata interpretazione della documentazione probatoria in ordine alla pattuizione degli interessi ultralegali e conseguente violazione pagina 36 di 39 dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.) è fondata, di talché la causa va rimessa sul ruolo, ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è lite, senza sostituzione dei tassi degli interessi passivi applicati dal , per Parte_1 tutto il periodo documentato dagli estratti conto, che come indicato dallo steso
Tribunale si riferisce al periodo “dal 1.1.2008 al 31.12.2019”.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE
L'APPELLANTE ha formulato domanda di ripetizione delle somme da esso versate e/o versande e/o accreditate e/o accreditande in esecuzione della sentenza di primo grado qui appellata, asserendo:
• di aver provveduto al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv.
Franco Fabiani, distrattario come da fattura ricevuta e contabile di pagamento
(docc. 07-08);
• di non aver ancora ricevuto dalla controparte per quanto concerne le spese di CTP, l'indicazione di un conto corrente intestato alla società sul CP_1 quale effettuare il versamento delle somme a tale titolo liquidate, come da comunicazione sopra prodotta e successiva richiesta di riscontro (doc. 09).
Su tale domanda si provvederà in sede di definitiva statuizione sul merito.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
A) La critica contenuta nel primo motivo di appello incidentale sarà valutata in sede di definitiva statuizione nel merito, dopo l'espletamento della CTU contabile.
Con l'unico motivo di appello incidentale denuncia la violazione del CP_1 principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., Parte non avendo il Tribunale condannato ad eseguire la rettifica del saldo accertato.
pagina 37 di 39 L'odierna APPELLANTE aveva effettivamente domandato sub 2) di “condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 81.698,44 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo”.
Sul punto il giudice di prime cure – per quanto qui di stretto interesse - si è così espresso: “nel caso di specie, però, l'eccezione della AN deve ritenersi superata in ragione di quanto precisato da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (pag. 2 e segg.), ove ha precisato che il contenuto sostanziale della domanda di condanna attiene alla richiesta di “riaccredito” ed è inequivocabilmente rivolta ad ottenere la rettifica dell'apparente ed errato saldo passivo. Pertanto, l'azione proposta da parte attrice deve essere correttamente qualificata come domanda di accertamento finalizzata a rideterminare il saldo di conto corrente, previa eliminazione delle annotazioni indebite per interessi e commissioni” […].
Ciò posto, essendo necessario espletare la CTU contabile, per quanto sopra argomentato, il motivo in commento sarà valutato in sede di definitiva statuizione nel merito.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Anche la regolamentazione delle spese di lite avverrà con la definitiva statuizione sul merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 38 di 39 e sull'appello incidentale di quest'ultima avverso la sentenza n. CP_1
90/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 07/02/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello principale nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto:
• dichiara legittimi gli addebiti a titolo di CMS nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 2/2009 per il complessivo importo di € 1.500,88;
• dichiara illegittimi gli addebiti a titolo di commissioni sul massimo scoperto avvenuti nei primi due trimestri dell'anno 2009 per un totale di € 788,63;
• dichiara legittimi gli addebiti a titolo di spese ed oneri, per il complessivo l'importo di € 7.478,85;
2. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per espletamento di nuova CTU contabile, come da separata ordinanza;
3. RISERVA la pronuncia sull'appello incidentale, sulla domanda di restituzione e sulle spese di lite, in sede di definitiva statuizione sul merito.
Firenze, camera di consiglio del 03.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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