Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1386/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
n. Acquaviva delle Fonti (BA), 27.5.1984, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maria Grazia Dal Toè, presso cui è elettivamente domiciliato in Aosta, via Losanna, 5
E
n. Aosta, 24.9.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Sciulli, presso cui Parte_2
è elettivamente domiciliata in Aosta, via Festaz, 29
RICORRENTI
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno allegato di avere intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato
[...]
, in Aosta, il 7.3.2019. Per_1
I ricorrenti, nell'interesse del figlio, hanno concordato le modalità di affidamento e mantenimento sulla base delle condizioni indicate in ricorso. All'udienza fissata, le parti hanno confermato l'accordo esposto nell'atto introduttivo, chiedendo quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio: 1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in regime condiviso, senza collocazione prevalente vista la frequentazione paritaria, ma con residenza presso la madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative pagina 1 di 3
3) Disporre che la frequentazione genitori- figlio avvenga con le seguenti modalità: prima settimana- da lunedì uscita da scuola sino a mercoledì mattina con riconduzione a scuola con la madre;
da mercoledì uscita da scuola e sino a venerdì mattina con riconduzione a scuola con il padre;
da venerdì uscita da scuola sino a lunedì mattina con riconduzione a scuola con la madre;
seconda settimana - da lunedì uscita da scuola sino a mercoledì mattina con riconduzione a scuola con il padre;
da mercoledì uscita da scuola e sino a venerdì mattina con riconduzione a scuola con la madre;
da venerdì uscita da scuola sino a lunedì mattina con riconduzione a scuola con il padre.
Il padre terrà inoltre presso di sé il minore nei seguenti periodi:
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- ad anni alterni le vacanze d'inverno o quelle pasquali
- durante le ferie estive per un massimo di tre settimane - di cui solo due potranno essere consecutive - da concordare ogni anno con la madre entro il 30 maggio. Uguale periodo spetta alla madre;
ulteriori periodi dovranno essere concordati fra i genitori di volta in volta. Per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con la mamma e il 01/05 e l'01/11 con il papà; compleanno del figlio minore in alternanza annuale fra i genitori. Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé il figlio minore nel giorno del proprio compleanno, salvo che coincida con le ferie dell'altro genitore. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
4) Porre a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma mensile di euro 200/00 (duecento/00). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2024 – mese novembre) nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per il figlio minore. Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese le parti aderiscono al Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il
Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22/02/2019. In deroga: ognuno dei genitori provvederà autonomamente al vestiario necessario al figlio minore;
il costo mensa è a carico di ciascun genitore nei giorni in cui il minore è a lui affidato (vedasi calendario di frequentazione); i genitori provvederanno in autonomia altresì all'acquisto dei farmaci da banco necessari al figlio minore.
5) Disporre che l'assegno unico universale, gli oneri detraibili e deducibili vengano ripartiti al 50% fra i genitori.
6) Dare atto che le parti prestano sin d'ora consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo per sé e per il figlio minore del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
7) Disporre che gli effetti del presente accordo decorreranno dal deposito del ricorso congiunto.
Spese della presente procedura compensate, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà.
pagina 2 di 3 L'accordo così concluso, per quanto qui interessa, è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare adeguata regolamentazione della disciplina dell'affido, dei rapporti del minore con i genitori e degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Spese di lite compensate come da accordo.
P.Q.M.
DISPONE
in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento del minore
[...]
, n. in Aosta, il 7.3.2019. Per_1
Spese compensate, come da accordo.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 21.3.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco Il Presidente Dott. Giuseppe Colazingari
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