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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciatoex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 31195/2024 instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
decies c.p.c. e vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Donato Parte_1 Parte_2
ND, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
e
e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
nonché
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 12.2.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 16.7.2024 i sigg.ri Parte_1
e hanno agito in giudizio nei confronti dell (terzo pignorato) e dei
[...] Parte_2 CP_3
sigg.ri e (creditori procedenti) nelle forme del procedimento CP_1 Controparte_2
semplificato di cognizione al fine di conseguire la declaratoria di cessazione del vincolo pignoratizio a carico dell in ragione della caducazione dell'ordinanza di assegnazione del CP_3
21.2.2019 (per effetto della cassazione della sentenza n. 6821/2022 della Corte d'Appello di
Roma, confermativa della sentenza n. 16132/2015 del Tribunale di Roma, costituente il titolo esecutivo su cui trovava fondamento la procedura esecutiva n. R.G.E. 8501/2017, con il riunito procedimento n. R.G.E. 8583/2017); nonostante rituale notifica, nessuno dei resistenti si costituiva in giudizio e, all'udienza del 12.2.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c. in considerazione della sua natura prettamente documentale stante la possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.
La domanda è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento.
Le circostanze su cui trova fondamento la pretesa degli odierni ricorrenti sono documentalmente comprovate agli atti del presente giudizio;
in particolare, è in atti l'ordinanza del 9.4.2024 con cui la Corte di Cassazione, in accoglimento del gravame interposto dagli odierni ricorrenti,
cassava con rinvio la sentenza n. 6821/2022 della Corte d'Appello di Roma (confermativa della sentenza n. 16132/2015 del Tribunale di Roma), in tal modo determinando la caducazione del titolo esecutivo in forza del quale era stata introdotta la procedura esecutiva n. R.G.E. 8501/2017
(con il riunito procedimento n. R.G.E. 8583/2017), nell'ambito della quale era stata emessa l'ordinanza di assegnazione del 21.2.2019, con cui veniva assegnata ai creditori procedenti
(sigg.ri e la somma pari ad 1/5 dei ratei pensionistici degli odierni CP_1 Controparte_2
ricorrenti mediante pignoramento dei relativi importi presso l'ente erogatore, ossia presso l CP_3
L'intervenuta caducazione del titolo esecutivo per un verso determina “…la nullità dell'azione
esecutiva che su esso di fonda e la perdita di efficacia degli atti fino a quel momento compiuti…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 14601 del 9.7.2020) e, per altro verso, legittima la pretesa degli odierni ricorrenti di instaurare azione ordinaria di cognizione “…non già per ottenere
inammissibilmente…la revoca o l'annullamento dell'ordinanza ex art. 533 c.p.c., bensì per far
accertare che, in ragione delle circostanze (modificative o estintive) sopravvenute alla
conclusione del processo esecutivo, il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamento
al creditore assegnatario del credito e, se del caso, per ottenere la restituzione delle somme già
incassate…” (cfr. Cass. Civ. n. 12690 del 21.4.2022).
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda, essere ordinata la liberazione dell dal CP_3
vincolo pignoratizio di cui all'ordinanza di assegnazione 21.2.2019 emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 8501/2017, con il riunito procedimento n. R.G.E. 8583/2017 e dichiarato il diritto dei ricorrenti alla percezione degli interi ratei dei rispettivi trattamenti pensionistici erogati dall'istituto previdenziale.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data
[...] Parte_2
16.7.2024, nei confronti di , Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, ordina la liberazione dell dal vincolo pignoratizio di cui CP_3
all'ordinanza di assegnazione 21.2.2019 emessa nell'ambito della procedura esecutiva n.
R.G.E. 8501/2017 (con il riunito procedimento n. R.G.E. 8583/2017) e dichiara il diritto dei ricorrenti alla percezione degli interi ratei dei rispettivi trattamenti pensionistici erogati dall'istituto previdenziale;
2) condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 in favore dell'avv. Donato ND per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 26.2.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi