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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/10/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4463/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIROLAMO PATRIZIA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa assegno ordinario di invalidità (art 1 L. n. 222/1984).
2. Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art 1 L. n. 222/1984) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetta la periziata, avendo ignorato le patologie osteoarticolari.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott. Controparte_2 alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal c.t.u., del quale ha lamentato una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha espressamente affermato che il periziato è risultato affetto da: “ esiti Parte_1 di erniectomia e di posizionamento di spaziatore interspinoso, spondilodiscoartrosi a medio impegno funzionale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale media, artrosi scapolo -omerale bilaterale in assenza di limitazione funzionale articolare.
•La parte ricorrente non si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 comma 1 della Legge
222/1984 (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini).
Inoltre, lo stesso CTU in esito alle osservazioni critiche avanzate dalla parte ricorrente ha espressamente chiarito nella relazione peritale definitiva, che: “l'obiettività rilevata in occasione della visita peritale è caratterizzata da normotonotrofismo dei muscoli degli arti inferiori, deficit medio-lieve dei movimenti della colonna vertebrale lombare, riflessi osteotendinei degli arti inferiori presenti e simmetrici, deambulazione carico e passaggi posturali possibili come di norma, artrosi scapolo-omerale bilaterale in assenza di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro limitazione funzionale.
Come riportato nella relazione, il complesso comorbigeno riconosciuto incide sicuramente in senso negativo sulle occupazioni confacenti le attitudini del p.; tuttavia, la descritta analisi clinica delle menomazioni derivate dalle infermità riconosciute non consente di arrivare alla soglia dei due terzi prevista dal riferimento normativo.
Di fatto la documentazione presente in atti documenta strumentalmente il danno osteoarticolare, che è quello prevalente per quanto riguarda la capacità lavorativa attitudinale del p., con esami di cui il più recente riguarda RM del 09/03/2023.
Il danno neurogeno, documentato nel 2020 con EMG e ormai cronicizzato, non risulta attualmente abbisognevole di terapia specifica, né è stata ritrovata alcuna indicazione per il trattamento del dolore.
Gli unici farmaci che il p. ha riferito di assumere sono quelli relativi all'abbassamento del colesterolo.
In conclusione, si conferma il giudizio medico legale precedentemente espresso.”
3.Sul punto, occorre evidenziare che il CTU ha risposto in modo esaustivo e convincente alle note critiche di parte ricorrente e che, pertanto, le conclusioni a cui è addivenuto siano sorrette da un grado di certezza maggiore rispetto alle osservazioni effettuate dalla parte istante in merito alle condizioni di salute di parte istante, stante l'accurato esame obiettivo effettuato dal CTU nominato.
La contestazione appare pertanto priva di pregio poiché tende a svalutare l'accurato esame obiettivo eseguito dal CTU nominato ed inoltre appare sconfessato avendo il Perito debitamente valutato le patologie osteoarticolari cui parte ricorrente risulta affetta.
4.L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott. Controparte_2 ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
5.Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
6.Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art 1 L. n. 222/1984);
2) nulla sulle spese di lite;
3)pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4463/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIROLAMO PATRIZIA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa assegno ordinario di invalidità (art 1 L. n. 222/1984).
2. Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art 1 L. n. 222/1984) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetta la periziata, avendo ignorato le patologie osteoarticolari.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott. Controparte_2 alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal c.t.u., del quale ha lamentato una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha espressamente affermato che il periziato è risultato affetto da: “ esiti Parte_1 di erniectomia e di posizionamento di spaziatore interspinoso, spondilodiscoartrosi a medio impegno funzionale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale media, artrosi scapolo -omerale bilaterale in assenza di limitazione funzionale articolare.
•La parte ricorrente non si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 comma 1 della Legge
222/1984 (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini).
Inoltre, lo stesso CTU in esito alle osservazioni critiche avanzate dalla parte ricorrente ha espressamente chiarito nella relazione peritale definitiva, che: “l'obiettività rilevata in occasione della visita peritale è caratterizzata da normotonotrofismo dei muscoli degli arti inferiori, deficit medio-lieve dei movimenti della colonna vertebrale lombare, riflessi osteotendinei degli arti inferiori presenti e simmetrici, deambulazione carico e passaggi posturali possibili come di norma, artrosi scapolo-omerale bilaterale in assenza di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro limitazione funzionale.
Come riportato nella relazione, il complesso comorbigeno riconosciuto incide sicuramente in senso negativo sulle occupazioni confacenti le attitudini del p.; tuttavia, la descritta analisi clinica delle menomazioni derivate dalle infermità riconosciute non consente di arrivare alla soglia dei due terzi prevista dal riferimento normativo.
Di fatto la documentazione presente in atti documenta strumentalmente il danno osteoarticolare, che è quello prevalente per quanto riguarda la capacità lavorativa attitudinale del p., con esami di cui il più recente riguarda RM del 09/03/2023.
Il danno neurogeno, documentato nel 2020 con EMG e ormai cronicizzato, non risulta attualmente abbisognevole di terapia specifica, né è stata ritrovata alcuna indicazione per il trattamento del dolore.
Gli unici farmaci che il p. ha riferito di assumere sono quelli relativi all'abbassamento del colesterolo.
In conclusione, si conferma il giudizio medico legale precedentemente espresso.”
3.Sul punto, occorre evidenziare che il CTU ha risposto in modo esaustivo e convincente alle note critiche di parte ricorrente e che, pertanto, le conclusioni a cui è addivenuto siano sorrette da un grado di certezza maggiore rispetto alle osservazioni effettuate dalla parte istante in merito alle condizioni di salute di parte istante, stante l'accurato esame obiettivo effettuato dal CTU nominato.
La contestazione appare pertanto priva di pregio poiché tende a svalutare l'accurato esame obiettivo eseguito dal CTU nominato ed inoltre appare sconfessato avendo il Perito debitamente valutato le patologie osteoarticolari cui parte ricorrente risulta affetta.
4.L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott. Controparte_2 ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
5.Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
6.Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art 1 L. n. 222/1984);
2) nulla sulle spese di lite;
3)pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro