Sentenza 14 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
038 12/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICA Oggetto APPALTO:CORRISPETTIVI E VIZI DELL'OPERA Composta dagli Illumi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10999/00 DE MUSIS Presidente Dott. Rosario 14984/00 SALVAGO Rel. Consigliere Dott. Salvatore 8745 Cron. CECCHERINI - Consigliere Dott. Aldo 1080 Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Ud. 13/11/2002 Dott. Aniello NAPPI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso proposto da: ON TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso l'avvocato ANGELO CLARIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO BRUNO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
RT CO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 14984/00 proposto da: RT CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 VALADIER 27, presso l'avvocato FRANCESCO VANNI, 2057 rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE CAPUANO, р giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale - e ON TT;
intimato avversO la sentenza n. 219/00 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 10/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore con sentenza n. 67/1999 dichiarava FR LA tenuto al pagamen- to della somma di £.
1.552.000 per i lavori che gli erano stati eseguiti da MA IA e che quest'ul- timo era tenuto al risarcimento del danno per i vizi nella posa de l pavimento;
ed operata la compensazione fra i due crediti, condannava quest'ultimo a corrispon- dere al LA la somma di £.
1.626.085. Con sentenza del 10 maggio 2000, il Tibunale di No- cera Inferiore pronunciando sull'appello dello IA 2 lo ha dichiarato inammissibile perché, non potendo la sua domanda essere cumulata con quella riconvenzionale della controparte, il valore della causa risultava in- feriore a £.
2.000.000 con la conseguenza che la senten- za del giudice di pace non era appellabile;
e restava altresì preclusa la disamina dell'appello incidentale di FR LA. Per la cassazione della sentenza MA IA ha proposto ricorso per un motivo;
cui resiste con
contro
- ricorso il LA, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale. Motivi della decisione vanno, anzitutto, riuniti ai sensi I ricorsi dell'art.335 cod. proc. civ. perché proposti contro la stessa sentenza. Con quello principale, MA IA, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il proprio appello contro la sentenza del giudice di pace perché ritenuta di valore pari a £.1.552.000, senza considerare che egli aveva chiesto anche la condanna della cotroparte all pagamento dell'eventuale maggior importo che avrebbe potuto risultare nel corso del giu- dizio, e comunque degli interessi legali e della riva- lutazione monetaria del corrispettivo preteso;
sicchè la domanda superava comunque l'importo di £.2.000.000 3 indicato dall'art.113 cod. proc. civ. Anche il LA, deducendo violazione degli art.339 e 341 cod. proc. civ., lamenta l'omessa disamina, da parte del giudice di appello, della propria impugna- zione incidentale relativa ad una domanda di valore di £.5.000.000, peraltro accolta nella misura di £. 3.178.000; per cui a nulla rilevava per determinarne il valore, comunque superiore a £.2.000.000, la compensa- zione operata con il credito della controparte. I motivi di censura, da esaminarsi congiuntamente, sono entrambi fondati. Per il combinato disposto degli art.113 e 339 cod. proc. civ. non sono appellabili le sentenze pronun- ciate dal giudice di pace secondo equità: quelle cioè il cui valore, che va determinato esclusivamente con riferimento all'oggetto della domanda e non in base al- la valutazione della sua fondatezza (Cass.3398/2001), non ecceda l'importo di £.
2.000.000. Orbene è pacifico in punto di fatto, che lo IA nell'atto introduttivo del giudizio chiese la condanna della controparte al pagamento non soltanto del corri- spettivo dei lavori eseguiti indicati in £.1.552.000, ma anche del maggior importo che avrebbe potuto essere accertato nel corso del giudizio;
ed in ogni caso al pagamento degli interessi legali e dell'ulteriore sva- 4 lutazione sulla somma spettantegli. Per cui, malgrado la non determinazione delle somme superanti la misura di £.1.552.000, il petitum comples- sivo era superiore ai due milioni di cui all'art. 113 cit., in quanto secondo la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, qualora insieme ad una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adito sia stata dall'atto- re proposta altra domanda senza precisazione della som- ma richiesta, il principio del cumulo (art. 10 capo- verso, cit.), con spostamento della competenza al giudice superiore, opera sempre, salva l'ipotesi in cui l'attore dichiari, in modo non equivoco, di voler con- tenere il valore della seconda domanda entro il pre- detto limite, ossia in misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato del- l'altra domanda (Cass.sez.un. 917/1999, nonché 5343/1998; 5014/1996). Pertanto, siccome nel caso di specie tale ipotesi non si e' verificata, il valore della causa, superio- re a due milioni di lire, rendeva la sentenza di pri- mo grado impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione. Le medesime considerazioni valgono a maggior ragione per la domanda riconvenzionale del Lam- berti, che seppur non poteva sommarsi con quella della 5 controparte (Cass. 6025/1987), era di per sé di valore superiore al limite ora indicato;
per cui per stabilir- ne l'appellabilità Occorreva aver riguardo al valore sudetto e valutando la richiesta con ogni suo accesso- rio nonché al momento della relativa proposizione:e non in base alla somma effettivamente attribuita al Lamber- ti dal giudice di pace, né tanto meno a quella di minor importo risultante dopo la compensazione compiuta con il credito di MA IA. Consegue che anche l'appello di quest'ultimo e quello incidentale del LA relativi a tale pretesa erano ammissibili;
e che la sentenza impugnata che ha disapplicato la disciplina del valore posta dall'art. 10 cod. proc. civ. va cassata con rinvio ad altra sezione dello stesso Tribunale che provvederà all'esame di en- trambe le impugnazioni nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione del Tribu- nale di Nocera Inferiore anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (Salvatore Salvago) (De Mu Rosario) fort pay Tuns - * 6 IL CANCELLIERE