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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1628/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 01/07/2025 E' presente, nell'interesse della parte appellante, l'avv. Giuseppe Arena che si riporta agli atti e documenti di causa, nonché ad ogni domanda - eccezione - richiesta, anche istruttoria (nomina di C.T.U. per i motivi evidenziati) come formulate, anche in via preliminare. Evidenzia, per l'ennesima volta, che l'impianto installato dalla parte appellata, come fornito e pagato, tuttora non è funzionate per i gravi difetti descritti e provati. Impugna tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto in quanto palesemente inammissibile, improponibile, improcedibile e infondato in fatto e in diritto ed evidenzia, ancora una volta, che il caso di specie è disciplinato dal d.lgs.n.206/2005 (c.d. codice del consumo) che prevede l'applicazione della garanzia di cui agli artt. 130 e 132 della richiamata normativa (2 anni dalla consegna); pertanto, a prescindere dalla contestazione della firma, la documentazione prodotta ex adverso comunque non è idonea, per legge ad escludere l'applicazione della richiamata garanzia di due anni. In ogni caso, si riporta agli atti e documenti e alle rassegnate conclusioni, anche in via istruttoria, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
impugna e contesta le avverse conclusioni, dichiarando di non accettare il contraddittorio rispetto a domande ed eccezioni nuove che, in quanto tali, sono inammissibili. E' altresì presente l'avv. Domenico Di Stasi, per la parte appellata, il quale impugna l'avverso dedotto, si riporta alle conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Il giudice alle ore 13, 10, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Vallo della Lucania
1 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello ed in persona dott.ssa LV
Bellantoni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1628/2017 RG
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ARENA presso il cui studio domiciliata in Vallo della Lucania alla via Nicodemo n.
5, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(p.iva ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall' avvocato DOMENICO DI STASI presso il cui studio elettivamente domiciliata in Capaccio
Scalo alla via Magna Grecia n. 269;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, n. 485/2017, depositata in data 30 agosto 2017nel procedimento r.g. n. 801/2016, avente ad oggetto: vizi della cosa venduta
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE:
“piaccia all'on.le tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi esposti e in riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P. di Vallo della Lucania, n. 485/2017, depositata in data 31.08.2017, non notificata, così provvedere:
-in via preliminare ed istruttoria: se necessario e utile ai fini della decisione, nominarsi C.T.U., come già richiesto in I° grado, per l'accertamento del quanto contestato-richiesto in ordine al cattivo funzionamento dell'impianto installato, dei difetti esistenti e dei rimedi necessari, con relativi costi;
-nel merito : accertarsi i fatti contestati e, quindi, l'esistenza dei vizi e difetti di conformità della merce venduta e installata dalla società convenuta, come specificata in premessa e in atti e, per l'effetto condannare la stessa al pagamento-rimborso della somma di euro 4.270,00 + iva al 10%, quale somma necessaria per sostenere il costo degli interventi occorrenti a rendere l'impianto installato funzionante e a norma, ovvero al pagamento della diversa somma necessaria, minore o maggiore, come accertata in corso di casa, per i motivi evidenziati (per l'eliminazione dei vizi e difetti di conformità dei vizi della merce venduta e installata), con ogni provvedimento e conseguenza di legge;
il tutto contenuto nei limiti di valore di euro 5.200,00; b) in subordine condannare la stessa società all'eliminazione dei difetti e vizi contestati, sostenendone i costi attraverso i necessari interventi come individuati
2 in atti (v. preventivo ”) al fine di rendere l'impianto funzionante e a norma, con ogni Controparte_2 provvedimento e conseguenza di legge;
il tutto contenuto nei limiti del valore di euro 5200,00; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
condannarsi l'opposta società al risarcimento danni per giudizio temerario, ex art.96 c.p.c.,il tutto contenuto nei limiti di valore di € 5.200,00. “
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA :
“Voglia l'On. Tribunale adito rigettare l'avversa domanda di riforma della sentenza n. 485/2017 del Giudice di Pace di Vallo Della Lucania, poiché improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, confermando detta pronuncia;
- con il rimborso delle spese e compenso del primo e del secondo grado del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
La sig.ra conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Vallo della Lucania la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma occorrente per la Controparte_1 riparazione di un termocamino a biomassa con accumulo di acqua calda sanitaria ed impianto solare e, in subordine, alla riparazione dello stesso, con vittoria di spese.
Deduceva di aver corrisposto per l'acquisto e l'installazione del termocamino euro 10.000 col bonifico n. 57/276 del 31.12. 2014, preceduto da emissione della fattura n. 153 del 30 dicembre
2014, che agli inizi dell'aprile 2015 l'impianto aveva manifestato una serie di problemi di funzionamento e di aver contattato oralmente il sig. , che, nonostante le promesse CP_1 di intervento, non aveva posto rimedio alla inefficienza dell'impianto. Aggiungeva di aver contestato la difformità ed i difetti della merce fornita ed installata, con raccomandata del 22 aprile 2015, ricevuta dalla convenuta in data 24 aprile 2015 ed invocava l'applicazione dell'articolo
130 del codice del consumo.
Si costituiva la convenuta che rappresentava di aver consegnato tutti i Controparte_3 materiali commissionati per la somma complessiva di euro 12.780,00 unitamente alle certificazioni di installazione a regola d'arte, che pendeva autonomo giudizio per il recupero della parte del prezzo non versata dalla controparte e che l'attrice aveva dichiarato di aver visionato gli impianti. Eccepiva la decadenza per non avere l'attrice denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale;
all'udienza del 7 marzo 2017 il difensore di parte attrice depositava verbale dei VV.UU., attestante perdita di acqua dall'impianto oggetto di causa e a quella di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2017 il
3 difensore di parte attorea così verbalizzava: “dichiara che intende proporre come propone querela di falso in merito alle firme presenti sui documenti 5,6,7,8, di produzione di parte attorea” .
Il primo giudice con la sentenza appellata, sul presupposto della mancata denuncia dei vizi nel termine di otto giorni e dell'accettazione delle opere da parte del committente, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Proponeva appello la signora , concludendo per l'accoglimento della domanda Parte_1 formulata in primo grado con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La società appellata eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348 c.p.c. e nel merito riteneva infondati i motivi di gravame, concludendo per il rigetto degli stessi, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Col primo motivo di gravame l'appellante lamentava la mancata applicazione della disciplina di cui all'art.130 del codice del consumo.
Alcun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che la sig.ra rivestisse nella Parte_1 conclusione del contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione del termocamino la qualità di consumatore;
l'ordine di acquisto ed installazione era indirizzato alla società appellata dall'appellante quale persona fisica per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
risulta, infatti, dagli atti e non è contestato fra le parti, che l'impianto di riscaldamento fosse stato installato nell'abitazione dell'appellante.
Ne consegue che va applicata alla fattispecie in esame l'art. 130 del Codice del Consumo (d. lgs.
206/2005) vigente ratione temporis all'epoca dei fatti.
Le norme del codice del consumo prevalgono sulle disposizioni codicistiche;
l'art. 1469 bis c.c. prevede che le disposizioni in materia di contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore e i giudici di legittimità hanno affermato che “le disposizioni codicistiche in tema di garanzia per vizi (artt. 1490 c.c. e seguenti) si applicano in via sussidiaria rispetto agli strumenti predisposti della disciplina consumeristica” (Cass. 14775/2019).
L'articolo 130 del codice del consumo nel testo ratione temporis vigente all'epoca dei fatti di causa
(anni 2014/2015) disponeva ai primi tre commi quanto segue: “ 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al
4 venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.” E l'articolo 132, comma 2 del d.lgs
206/2005: “ Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.”
Una volta appurata l'applicabilità della disciplina del codice del consumo alcuna decadenza appare maturata alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'espletamento della prova testimoniale. I testimoni e confermavano che l'impianto non Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 funzionava alla data di fine marzo/inizi aprile 2015 e la contestazione era ricevuta dalla società appellata nel mese di marzo 2015.
Giova ricordare, tenuto conto di quanto eccepito dalla difesa della società appellata circa la natura del contratto intercorso fra le parti, che l'art. 128 del codice del consumo recita:
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare
o produrre”; la disciplina dettata dall'art. 130 trova, dunque, applicazione non solo ai contratti di vendita che trasferiscano beni di consumo, ma anche ai contratti di permuta e somministrazione e ai contratti di appalto e di opera aventi ad oggetto tali beni.
Il giudice di primo grado fondava la propria decisione non solo sulla mancata denuncia dei vizi nel termine di otto giorni, ma anche sulla circostanza che il committente avesse accettato l'opera;
l'appellante si doleva della circostanza che il primo giudice non avesse tenuto conto della querela di falso proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni avverso la sottoscrizione apposta sui documenti comprovanti l'accettazione dell'opera da parte della sig.ra . Parte_1
La querela di falso proposta dalla difesa di parte appellante appare nel caso in esame non influente sulla decisione. L'impianto al principio perfettamente funzionante era accettato dall'appellante che solo dopo alcuni mesi scopriva dei vizi di funzionamento;
come affermato dai giudizi di legittimità con argomentazioni pienamente condivisibili “In tema di contratto d'opera ed in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 cod. civ. ed al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi,
5 mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera. ( cfr. Cass. civ. n. 15502/2018 e n. 3295/2003).
Tanto premesso nel merito l'appello merita accoglimento.
L'espletamento della prova testimoniale dimostrava la sussistenza del malfunzionamento dell'impianto, che non riusciva a riscaldare l'acqua dei radiatori, con la conseguenza che va accolta la domanda di condanna della società appellata al pagamento della somma occorrente al ripristino della funzionalità dell'impianto.
Risulta documentato in atti che l'odierna appellante si era dovuta rivolgere alla ditta di termoidraulica di “La Manna Luigi”, il cui titolare era escusso anche come teste e redigeva preventivo per l'adeguamento dell'impianto (doc. n. 6 prod. attorea di 1° grado) per l'importo di euro 3.950,00 oltre iva (doc. n. 6 prod. attorea di 1° grado), cui vanno aggiunte le spese da sostenersi per le operazioni di smontaggio del termocamino per euro 320,00 oltre iva come da preventivo allegato.
Non è accoglibile la domanda ex art. 96 c.p.c., perché l'attore non ha provato che la parte convenuta abbia resistito in giudizio in mala fede o colpa grave.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, osserva il Tribunale come il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese del doppio grado di giudizi seguiranno la soccombenza e saranno calcolate ai sensi del
D.M. 55/2014 ed applicando i minimi tariffari, tenendo conto che non vi sono state particolari questioni procedurali e/o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza n. 485/2017 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania proposta da nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania,
n. 485/2017, depositata in data 30 agosto 2017, accoglie la domanda proposta in primo grado della signora e condanna la Parte_1 Controparte_1
6 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 4.270,00, oltre iva;
2) condanna la al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1
in favore dell'appellante signora , che sono liquidate nella somma di Parte_1 euro 1.046,00 per il primo grado ed euro 852,00 per il grado di appello, oltre IVA, CPA
e spese forfettarie, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Vallo della Lucania, 1/7/2025
dott.ssa LV Bellantoni
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Verbale udienza del 01/07/2025 E' presente, nell'interesse della parte appellante, l'avv. Giuseppe Arena che si riporta agli atti e documenti di causa, nonché ad ogni domanda - eccezione - richiesta, anche istruttoria (nomina di C.T.U. per i motivi evidenziati) come formulate, anche in via preliminare. Evidenzia, per l'ennesima volta, che l'impianto installato dalla parte appellata, come fornito e pagato, tuttora non è funzionate per i gravi difetti descritti e provati. Impugna tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto in quanto palesemente inammissibile, improponibile, improcedibile e infondato in fatto e in diritto ed evidenzia, ancora una volta, che il caso di specie è disciplinato dal d.lgs.n.206/2005 (c.d. codice del consumo) che prevede l'applicazione della garanzia di cui agli artt. 130 e 132 della richiamata normativa (2 anni dalla consegna); pertanto, a prescindere dalla contestazione della firma, la documentazione prodotta ex adverso comunque non è idonea, per legge ad escludere l'applicazione della richiamata garanzia di due anni. In ogni caso, si riporta agli atti e documenti e alle rassegnate conclusioni, anche in via istruttoria, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
impugna e contesta le avverse conclusioni, dichiarando di non accettare il contraddittorio rispetto a domande ed eccezioni nuove che, in quanto tali, sono inammissibili. E' altresì presente l'avv. Domenico Di Stasi, per la parte appellata, il quale impugna l'avverso dedotto, si riporta alle conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Il giudice alle ore 13, 10, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Vallo della Lucania
1 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello ed in persona dott.ssa LV
Bellantoni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1628/2017 RG
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ARENA presso il cui studio domiciliata in Vallo della Lucania alla via Nicodemo n.
5, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(p.iva ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall' avvocato DOMENICO DI STASI presso il cui studio elettivamente domiciliata in Capaccio
Scalo alla via Magna Grecia n. 269;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, n. 485/2017, depositata in data 30 agosto 2017nel procedimento r.g. n. 801/2016, avente ad oggetto: vizi della cosa venduta
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLANTE:
“piaccia all'on.le tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi esposti e in riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P. di Vallo della Lucania, n. 485/2017, depositata in data 31.08.2017, non notificata, così provvedere:
-in via preliminare ed istruttoria: se necessario e utile ai fini della decisione, nominarsi C.T.U., come già richiesto in I° grado, per l'accertamento del quanto contestato-richiesto in ordine al cattivo funzionamento dell'impianto installato, dei difetti esistenti e dei rimedi necessari, con relativi costi;
-nel merito : accertarsi i fatti contestati e, quindi, l'esistenza dei vizi e difetti di conformità della merce venduta e installata dalla società convenuta, come specificata in premessa e in atti e, per l'effetto condannare la stessa al pagamento-rimborso della somma di euro 4.270,00 + iva al 10%, quale somma necessaria per sostenere il costo degli interventi occorrenti a rendere l'impianto installato funzionante e a norma, ovvero al pagamento della diversa somma necessaria, minore o maggiore, come accertata in corso di casa, per i motivi evidenziati (per l'eliminazione dei vizi e difetti di conformità dei vizi della merce venduta e installata), con ogni provvedimento e conseguenza di legge;
il tutto contenuto nei limiti di valore di euro 5.200,00; b) in subordine condannare la stessa società all'eliminazione dei difetti e vizi contestati, sostenendone i costi attraverso i necessari interventi come individuati
2 in atti (v. preventivo ”) al fine di rendere l'impianto funzionante e a norma, con ogni Controparte_2 provvedimento e conseguenza di legge;
il tutto contenuto nei limiti del valore di euro 5200,00; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
condannarsi l'opposta società al risarcimento danni per giudizio temerario, ex art.96 c.p.c.,il tutto contenuto nei limiti di valore di € 5.200,00. “
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA :
“Voglia l'On. Tribunale adito rigettare l'avversa domanda di riforma della sentenza n. 485/2017 del Giudice di Pace di Vallo Della Lucania, poiché improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, confermando detta pronuncia;
- con il rimborso delle spese e compenso del primo e del secondo grado del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
La sig.ra conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Vallo della Lucania la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma occorrente per la Controparte_1 riparazione di un termocamino a biomassa con accumulo di acqua calda sanitaria ed impianto solare e, in subordine, alla riparazione dello stesso, con vittoria di spese.
Deduceva di aver corrisposto per l'acquisto e l'installazione del termocamino euro 10.000 col bonifico n. 57/276 del 31.12. 2014, preceduto da emissione della fattura n. 153 del 30 dicembre
2014, che agli inizi dell'aprile 2015 l'impianto aveva manifestato una serie di problemi di funzionamento e di aver contattato oralmente il sig. , che, nonostante le promesse CP_1 di intervento, non aveva posto rimedio alla inefficienza dell'impianto. Aggiungeva di aver contestato la difformità ed i difetti della merce fornita ed installata, con raccomandata del 22 aprile 2015, ricevuta dalla convenuta in data 24 aprile 2015 ed invocava l'applicazione dell'articolo
130 del codice del consumo.
Si costituiva la convenuta che rappresentava di aver consegnato tutti i Controparte_3 materiali commissionati per la somma complessiva di euro 12.780,00 unitamente alle certificazioni di installazione a regola d'arte, che pendeva autonomo giudizio per il recupero della parte del prezzo non versata dalla controparte e che l'attrice aveva dichiarato di aver visionato gli impianti. Eccepiva la decadenza per non avere l'attrice denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale;
all'udienza del 7 marzo 2017 il difensore di parte attrice depositava verbale dei VV.UU., attestante perdita di acqua dall'impianto oggetto di causa e a quella di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2017 il
3 difensore di parte attorea così verbalizzava: “dichiara che intende proporre come propone querela di falso in merito alle firme presenti sui documenti 5,6,7,8, di produzione di parte attorea” .
Il primo giudice con la sentenza appellata, sul presupposto della mancata denuncia dei vizi nel termine di otto giorni e dell'accettazione delle opere da parte del committente, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Proponeva appello la signora , concludendo per l'accoglimento della domanda Parte_1 formulata in primo grado con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La società appellata eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348 c.p.c. e nel merito riteneva infondati i motivi di gravame, concludendo per il rigetto degli stessi, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Col primo motivo di gravame l'appellante lamentava la mancata applicazione della disciplina di cui all'art.130 del codice del consumo.
Alcun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che la sig.ra rivestisse nella Parte_1 conclusione del contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione del termocamino la qualità di consumatore;
l'ordine di acquisto ed installazione era indirizzato alla società appellata dall'appellante quale persona fisica per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
risulta, infatti, dagli atti e non è contestato fra le parti, che l'impianto di riscaldamento fosse stato installato nell'abitazione dell'appellante.
Ne consegue che va applicata alla fattispecie in esame l'art. 130 del Codice del Consumo (d. lgs.
206/2005) vigente ratione temporis all'epoca dei fatti.
Le norme del codice del consumo prevalgono sulle disposizioni codicistiche;
l'art. 1469 bis c.c. prevede che le disposizioni in materia di contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore e i giudici di legittimità hanno affermato che “le disposizioni codicistiche in tema di garanzia per vizi (artt. 1490 c.c. e seguenti) si applicano in via sussidiaria rispetto agli strumenti predisposti della disciplina consumeristica” (Cass. 14775/2019).
L'articolo 130 del codice del consumo nel testo ratione temporis vigente all'epoca dei fatti di causa
(anni 2014/2015) disponeva ai primi tre commi quanto segue: “ 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al
4 venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.” E l'articolo 132, comma 2 del d.lgs
206/2005: “ Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.”
Una volta appurata l'applicabilità della disciplina del codice del consumo alcuna decadenza appare maturata alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'espletamento della prova testimoniale. I testimoni e confermavano che l'impianto non Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 funzionava alla data di fine marzo/inizi aprile 2015 e la contestazione era ricevuta dalla società appellata nel mese di marzo 2015.
Giova ricordare, tenuto conto di quanto eccepito dalla difesa della società appellata circa la natura del contratto intercorso fra le parti, che l'art. 128 del codice del consumo recita:
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare
o produrre”; la disciplina dettata dall'art. 130 trova, dunque, applicazione non solo ai contratti di vendita che trasferiscano beni di consumo, ma anche ai contratti di permuta e somministrazione e ai contratti di appalto e di opera aventi ad oggetto tali beni.
Il giudice di primo grado fondava la propria decisione non solo sulla mancata denuncia dei vizi nel termine di otto giorni, ma anche sulla circostanza che il committente avesse accettato l'opera;
l'appellante si doleva della circostanza che il primo giudice non avesse tenuto conto della querela di falso proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni avverso la sottoscrizione apposta sui documenti comprovanti l'accettazione dell'opera da parte della sig.ra . Parte_1
La querela di falso proposta dalla difesa di parte appellante appare nel caso in esame non influente sulla decisione. L'impianto al principio perfettamente funzionante era accettato dall'appellante che solo dopo alcuni mesi scopriva dei vizi di funzionamento;
come affermato dai giudizi di legittimità con argomentazioni pienamente condivisibili “In tema di contratto d'opera ed in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 cod. civ. ed al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi,
5 mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera. ( cfr. Cass. civ. n. 15502/2018 e n. 3295/2003).
Tanto premesso nel merito l'appello merita accoglimento.
L'espletamento della prova testimoniale dimostrava la sussistenza del malfunzionamento dell'impianto, che non riusciva a riscaldare l'acqua dei radiatori, con la conseguenza che va accolta la domanda di condanna della società appellata al pagamento della somma occorrente al ripristino della funzionalità dell'impianto.
Risulta documentato in atti che l'odierna appellante si era dovuta rivolgere alla ditta di termoidraulica di “La Manna Luigi”, il cui titolare era escusso anche come teste e redigeva preventivo per l'adeguamento dell'impianto (doc. n. 6 prod. attorea di 1° grado) per l'importo di euro 3.950,00 oltre iva (doc. n. 6 prod. attorea di 1° grado), cui vanno aggiunte le spese da sostenersi per le operazioni di smontaggio del termocamino per euro 320,00 oltre iva come da preventivo allegato.
Non è accoglibile la domanda ex art. 96 c.p.c., perché l'attore non ha provato che la parte convenuta abbia resistito in giudizio in mala fede o colpa grave.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, osserva il Tribunale come il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese del doppio grado di giudizi seguiranno la soccombenza e saranno calcolate ai sensi del
D.M. 55/2014 ed applicando i minimi tariffari, tenendo conto che non vi sono state particolari questioni procedurali e/o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza n. 485/2017 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania proposta da nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania,
n. 485/2017, depositata in data 30 agosto 2017, accoglie la domanda proposta in primo grado della signora e condanna la Parte_1 Controparte_1
6 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 4.270,00, oltre iva;
2) condanna la al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1
in favore dell'appellante signora , che sono liquidate nella somma di Parte_1 euro 1.046,00 per il primo grado ed euro 852,00 per il grado di appello, oltre IVA, CPA
e spese forfettarie, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Vallo della Lucania, 1/7/2025
dott.ssa LV Bellantoni
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