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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1342/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Maria Valentina Ricca Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Roberta Travia e Dott. Controparte_2
Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.3.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio, in qualità di docente, per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
1 Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa ( aa.ss 2017/18; 2018/19;
2019/20; 2020/21; 2021/22 e 2023/24) e di cui ai contratti allegati al presente atto , la linea di credito pari ad euro 500 annuali di cui alla Carta
Elettronica del docente, ex art1 , comma 121, L.107/2015, ovvero alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa;
Per l'effetto condannare il , in p.M.p.t., ad accreditare Controparte_1 alla ricorrente, il beneficio economico corrispondente alla linea di credito della
Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa ( aa.ss
2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22 e 2023/24) ovvero per i periodi ritenuti idonei, in misura pari alla somma di 500 euro annuali, ovvero alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa [..]”
Il si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, eccependo l'intervenuta prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e chiedendo il rigetto in relazione all'anno scolastico
2022/2023.
Fissata l'udienza del 3.06.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Premesso che gli incarichi di docenza relativi agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza
2 che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati
3 dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente immessa in ruolo dal giorno 01/09/2024 - è stata destinataria di incarichi fino al 30 giugno deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per gli anni scolastici indicati in ricorso (2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024).
Ed invero, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal Ministero deve essere disattesa in quanto gli incarichi dei contratti a termine sono stati conferiti, rispettivamente, in data 20.11.2017 per l'a.s. 2017/2018, in data
11.10.2018 per l'a.s. 2018/2019, in data 14.09.2019 per l'a.s. 2019/2020
(come da stato matricolare) e l'intimazione ad adempiere/diffida della ricorrente è stata notificata all'Amministrazione in data 29.09.2022 (cfr. all. fasc. ricorrente), quindi entro il termine quinquennale di prescrizione.
In relazione a tali annualità deve, peraltro, osservarsi (benchè non vi sia contestazione da parte del convenuto) che non vengono in CP_1 considerazione incarichi di supplenza breve o saltuaria, essendo stati gli stessi conferiti fino al termine delle attività didattiche, ovvero sino al 30 giugno.
Per l'anno scolastico 2021/2022 l'incarico è stato conferito dall'Amministrazione fino al termine delle attività didattiche (dal 13.09.2021 al
30.06.2022) sicchè compete il diritto reclamato mentre appare inconferente la deduzione del convenuto secondo cui “[..] si rileva che per l'a.s. CP_1
2022/2023 risultano supplenze brevi e non anche un incarico al 30 giugno come emerge dallo stato matricolare [..]” (cfr. pag. 4 della memoria) posto che in relazione a tale annualità scolastica parte ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 provvedere in tal senso;
condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, ove richiesta, maggiorate di euro 49,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 3 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1342/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Maria Valentina Ricca Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Roberta Travia e Dott. Controparte_2
Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.3.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio, in qualità di docente, per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
1 Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa ( aa.ss 2017/18; 2018/19;
2019/20; 2020/21; 2021/22 e 2023/24) e di cui ai contratti allegati al presente atto , la linea di credito pari ad euro 500 annuali di cui alla Carta
Elettronica del docente, ex art1 , comma 121, L.107/2015, ovvero alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa;
Per l'effetto condannare il , in p.M.p.t., ad accreditare Controparte_1 alla ricorrente, il beneficio economico corrispondente alla linea di credito della
Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa ( aa.ss
2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22 e 2023/24) ovvero per i periodi ritenuti idonei, in misura pari alla somma di 500 euro annuali, ovvero alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa [..]”
Il si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, eccependo l'intervenuta prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e chiedendo il rigetto in relazione all'anno scolastico
2022/2023.
Fissata l'udienza del 3.06.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Premesso che gli incarichi di docenza relativi agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza
2 che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati
3 dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente immessa in ruolo dal giorno 01/09/2024 - è stata destinataria di incarichi fino al 30 giugno deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per gli anni scolastici indicati in ricorso (2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024).
Ed invero, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal Ministero deve essere disattesa in quanto gli incarichi dei contratti a termine sono stati conferiti, rispettivamente, in data 20.11.2017 per l'a.s. 2017/2018, in data
11.10.2018 per l'a.s. 2018/2019, in data 14.09.2019 per l'a.s. 2019/2020
(come da stato matricolare) e l'intimazione ad adempiere/diffida della ricorrente è stata notificata all'Amministrazione in data 29.09.2022 (cfr. all. fasc. ricorrente), quindi entro il termine quinquennale di prescrizione.
In relazione a tali annualità deve, peraltro, osservarsi (benchè non vi sia contestazione da parte del convenuto) che non vengono in CP_1 considerazione incarichi di supplenza breve o saltuaria, essendo stati gli stessi conferiti fino al termine delle attività didattiche, ovvero sino al 30 giugno.
Per l'anno scolastico 2021/2022 l'incarico è stato conferito dall'Amministrazione fino al termine delle attività didattiche (dal 13.09.2021 al
30.06.2022) sicchè compete il diritto reclamato mentre appare inconferente la deduzione del convenuto secondo cui “[..] si rileva che per l'a.s. CP_1
2022/2023 risultano supplenze brevi e non anche un incarico al 30 giugno come emerge dallo stato matricolare [..]” (cfr. pag. 4 della memoria) posto che in relazione a tale annualità scolastica parte ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 provvedere in tal senso;
condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, ove richiesta, maggiorate di euro 49,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 3 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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