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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, all'udienza del giorno 4.3.2025 con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate dalle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 851/2023 R.G. avente ad oggetto demansionamento – risarcimento danni
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania Piazza Abramo Lincoln n. 19, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Enrico Nicolò Buscemi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., c.f. , patrocinato dall'Avvocatura distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Catania ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Catania via Vecchia Ognina n.
14; Resistente
E NEI CONFRONTI DI
; Controinteressato contumace CP_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2023, , dipendente a tempo indeterminato con qualifica Parte_1
di funzionario direttivo categoria “D” posizione economica 7, in servizio presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Ufficio del Genio Civile di Catania, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) che con Decreto n.1307-2022 del 15.9.2022 il Dirigente Generale del Dipartimento Parte_2 [...]
, ai sensi dell'art.19 del C.C.R.L., istituiva – Controparte_1
con decorrenza dall'1.10.2022 – n.40 posizioni organizzative nell'ambito delle strutture dello stesso
Dipartimento ed in particolare la posizione organizzativa n. 8 afferente all'espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 10 per le attività connesse ai pareri di conformità geomorfologica;
2) che il predetto decreto dirigenziale prevedeva che le posizioni organizzative venissero assegnate previo Avviso pubblico di selezione e sulla scorta della comparazione dei curricula dei candidati ed alla verifica della corrispondenza tra le competenze richieste e quelle possedute dai funzionari;
3) che, con nota prot.n.127210 del 20.9.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico del resistente Assessorato, veniva emanato l'Avviso pubblico di selezione per il conferimento delle predette posizioni organizzative;
4) che, con istanza di partecipazione ritualmente depositata, partecipava alla selezione per l'assegnazione della posizione organizzativa n. 8 allegando il proprio curriculum vitae dal quale risultava che lo stesso era possesso di Laurea in Scienze Geologiche e dell'abilitazione all'esercizio della professione di geologo, nonché, che aveva svolto numerosi incarichi nell'interesse dell'Amministrazione resistente maturando ampia esperienza quale progettista geologo e responsabile di istruttorie di pratiche inerenti pareri idrogeologici;
5) che per l'assegnazione del citato incarico presentava istanza anche il controinteressato dipendente regionale in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania;
6) che, CP_2
con D.D.G. n.1520 del 6.10.2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico del resistente Assessorato, visti gli esiti dell'attività di valutazione di cui ai verbali della Commissione n.1 del 30.9.2022 e n.2 del 3.10.2022, conferiva al predetto controinteressato - - l'incarico CP_2
per la posizione organizzativa P.O.8 istituita presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di
Catania; 7) che, con nota del 17.10.2022, l' aveva presentato Controparte_3
all'Assessorato convenuto formale richiesta di annullamento della procedura in autotutela ritenendo che l'assegnazione dell'incarico relativo alla posizione organizzativa n. 8 dovesse essere conferito solo a dipendenti in possesso di in Scienze Geologiche;
8) che ha richiesto ed ottenuto l'accesso ai Pt_3
verbali della commissione esaminatrice, nonché, ai curricula dei partecipanti, dai quali emergeva che il ricorrente possedeva una maggiore esperienza professionale e titoli accademici e formativi più pertinenti all'incarico assegnato, rispetto a quelli del controinteressato laureato in ingegneria civile.
Il ricorrente ha rilevato l'illegittimità del richiamato provvedimento di conferimento dell'incarico, poiché privo di motivazione, non avendo l'Amministrazione convenuta dato conto del processo di comparazione dei curricula dei partecipanti e sulle ragioni che l'avevano indotta a far ricadere la scelta sul controinteressato, mentre, laddove l'Amministrazione avesse condotto l'effettiva comparazione dei titoli accademici dei partecipanti e dell'esperienza dei candidati, l'incarico sarebbe stato assegnato al ricorrente in quanto in possesso di titolo di studio più attinente e di maggior esperienza professionale, per cui ha dedotto di aver diritto – sussistendo la concreta ed effettiva possibilità di ottenere l'incarico – al risarcimento del danno da perdita di chance pari alla misura massima di €. 10.000,00, cioè € 2.500,00 per ogni anno di durata dell'incarico pari a due anni rinnovabile per altri due.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale Civile di Catania sezione lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione dei verbali n.1 del 30-09-2022 e n.2 del 03-10- 2022 della Commissione nominata per la valutazione delle istanze di attribuzione e conferimento delle P.O. istituite presso il Dipartimento Regionale Tecnico del resistente
Assessorato, e previa disapplicazione del D.D.G. n.1520 del 06-10-2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito al contro interessato ingegnere l'incarico Pt_4
della P.O. 8 istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania, così statuire: a) Accertare, ritenere e dichiarare che la resistente Amministrazione, e per la stessa il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico del resistente Assessorato, ha illegittimamente conferito al contro interessato ingegnere l'incarico di P.O. 8 istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania. B) Per Pt_4
l'effetto accertare, ritenere e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al risarcimento del danno connesso alla illegittimità di tale nomina, inteso come danno da perdita di chances di vedersi conferito ed attribuito l'incarico di P.O. per cui è causa qualora la resistente Amministrazione non fosse incorsa nelle illegittimità indicate in atti, danni da quantificarsi nella misura di € 2.500,00 per ogni anno di validità dell'incarico di P.O. per cui è causa (due anni + due anni di rinnovo), e quindi per un totale di €
10.000,00 o di quella maggiore o minore somma che verrà stabilita dall'adito Tribunale anche in via equitativa, con conseguente condanna della resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento ad esso dovuto, oltre ad una somma pari a non meno di € 15.000,00 a titolo di danno all'immagine ed alla carriera che vorrà essere determinata anche in via equitativa”.
Con memoria depositata in data 29.6.2023 si costituiva l' Controparte_1
contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del
[...]
ricorrente alle spese processuali.
In particolare, il resistente ha dedotto la legittimità del suo operato, rilevando che la Pubblica
Amministrazione è libera nell'effettuare la scelta discrezionale del funzionario reputato più adatto a svolgere le attività di coordinamento per le quali la posizione organizzativa è prevista, dovendosi solo conformare ai principi di buona fede e correttezza ed ai criteri indicati nell'avviso di selezione.
Ha poi eccepito l'infondatezza delle doglianze attoree, rilevando che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – per la posizione organizzativa oggetto del contendere la laurea in geologia non costituiva un titolo preferenziale, atteso che l'avviso di selezione prevedeva il possesso della laurea magistrale soltanto quale requisito d'accesso alla procedura sicché era del tutto incoerente la richiamata istanza dell' in quanto soggetto terzo ed estraneo alla procedura. Controparte_3
Ha contestato, infine, la domanda risarcitoria da danno da perdita di chance formulata in ricorso, poiché infondata, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato la sua concreta possibilità di ottenere l'incarico preteso.
Non si è costituito in giudizio . CP_2
La causa veniva istruita solo documentalmente.
L'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale, seppur CP_2
regolarmente evocato in giudizio non si è costituito (cfr. Notifica a mezzo pec del 9.2.2023).
Oggetto del presente procedimento è la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento dell'illegittimità della procedura di selezione indetta dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia con nota prot. n. 127210 del 20.09.2022 del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico del resistente Assessorato per il conferimento di n. 40 Posizioni
Organizzative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Amministrazione, inquadrati CP_ nella categoria D e, nello specifico, per aver l' resistente conferito l'incarico di posizione organizzativa rubricato al n. 8 a , pur in mancanza di una procedura trasparente volta CP_2
a giustificare la scelta effettuata, con una motivazione che dia conto delle attitudini e della capacità professionali del predetto dipendente preferito al ricorrente.
Da tanto, ha inteso far discendere il suo diritto al risarcimento del danno da perdita di Parte_1
chance in quanto egli ritiene di aver maggiore aspettativa di essere valutato ai fini dell'assegnazione del predetto incarico, rimarcando di essere in possesso di un titolo di studio più attinente rispetto a quello del controinteressato, nonché, di una maggiore esperienza professionale.
Ciò premesso, occorre in punto di diritto osservare che il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato, e ciò a norma dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
Di conseguenza, l'attività dell'Amministrazione non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, potendo essere disapplicati, ai sensi dell'art. 63 comma 1° del d.lgs. n. 165/2001, gli eventuali atti amministrativi presupposti (v. Cass. n.16540/2008). Quanto all'individuazione della natura di tali incarichi, la Suprema Corte ha affermato: “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2, prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un'apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico scientifici e di ricerca, ovvero che comportino l'iscrizione ad albi professionali. Si tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse
e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale. In particolare, la contrattazione collettiva ha previsto che possono essere preposti a tali posizioni i dipendenti appartenenti all'area apicale dei diversi comparti.
8. Specificamente, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto;
può essere concesso solo a termine;
è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato;
è, infine, revocabile. Emerge, da ciò, che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. L'attività dell'Amministrazione - nell'applicazione della disposizione contrattuale - non costituisce esercizio di un potere di organizzazione ma adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto che, trovando fondamento nella disciplina pattizia, non può che avere natura paritetica” (Cass. n. 25083/2018; v. anche Cass. S.U. n. 16540/2008).
Ciò posto ci osserva che il contratto collettivo regionale di lavoro CCRL valido per il triennio 2016-2019, ratione temporis applicabile, all'art. 19 dispone: “L'Amministrazione, sulla base del proprio ordinamento e in relazione alle esigenze, può conferire ai dipendenti appartenenti alla categoria “D”, nel limite del 10 per cento del contingente del personale di tale categoria effettivamente in servizio presso ciascuna struttura organizzativa sede di Contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'art. 9, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l'esercizio di: - funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all'abilitazione all'esercizio di attività professionale e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 1.500 ad un massimo di €2.500 annui lordi per tredici mensilità a valere sulle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 88, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa” […] precisando, altresì, al successivo art. 20, che “Gli incarichi di posizione organizzativa e professionale sono conferiti dall'Amministrazione con atto scritto e motivato, per un periodo di due anni su proposta dei dirigenti dell'unità operativa o della struttura interessata e sulla base di appositi criteri generali definiti dall'Amministrazione medesima previo confronto con i soggetti di cui all'art.
5. Tali incarichi possono, sulla base di esigenze specifiche, con provvedimento motivato, e comunque previa valutazione positiva, essere rinnovati con le medesime formalità. Per il conferimento degli incarichi, I' Amministrazione tiene conto — rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere
— della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti dal dipendente, dell'eventuale possesso del diploma di laurea pertinente alle posizioni organizzative e professionali assegnate, delle attitudini e delle capacità professionali e della esperienza acquisita dal personale”.
Così delineato l'ambito normativo e venendo al caso di specie, risulta dalla documentazione allegata al ricorso che, con D.D.G. n. 1307/2022, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione
Sicilia ha istituito complessive 40 posizioni organizzative ed in particolare quella individuata al n. 8 del predetto provvedimento oggetto del presente giudizio e relativa all'espletamento“…delle attività connesse al rilascio di pareri geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 10 per le attività connesse ai pareri di conformità geomorfologica”, costituita presso la struttura dell'Ufficio del
Genio Civile di Catania (cfr. All. 3 ricorso).
Con nota n. 127210 del 20.9.2022 l'Amministrazione resistente ha dato avvio alla procedura di selezione per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante pubblicazione di apposito bando secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del CCRL 2016/2019 (cfr. All. 4 ricorso). Nel richiamato bando è stato indicato in particolare che le posizione organizzative “richiedono l'esercizio di: - funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all'abilitazione all'esercizio di attività professionale e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. La posizione organizzativa e professionale esercita le funzioni tecniche ed amministrative nell'ambito della struttura dirigenziale di competenza ed è conferita per lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità, correlati agli obiettivi indicati per ciascuna P O. nell'Allegato A, col coordinamento del Dirigente responsabile della struttura dipartimentale dove è incardinata la medesima. […] Per il conferimento dell'incarico, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del Contratto, il Dipartimento terrà conto, rispetto alle funzioni ed alle attività prevalenti da svolgere, nonché " alla natura e caratteristiche del programma da realizzare: ∙ delle attitudini e delle competenze professionali di carattere generale, specifiche e dell'esperienza generale
e specifica acquisita dal Funzionario desumibili dal curriculum vitae;
∙ della tipologia di attività professionale già svolta, da desumersi dal curriculum vitae, pertinente alla funzione da esercitare;
∙ anzianità di servizio professionale, desumibile dal curriculum vitae, funzionale ad esercitare l'incarico per il quale si concorre;
∙ dei requisiti culturali del dipendente e dell'eventuale possesso del diploma di laurea/Laurea Magistrale/Specialistica e/o Laurea triennale pertinente alla posizione organizzativa e professionale da assegnare” e che “[…] il Dirigente Generale, verificata la corrispondenza tra obiettivi operativi e programmi da realizzare, le competenze ed esperienze richieste e possedute dal Funzionario, procederà al conferimento dell'incarico con atto scritto e motivato ai sensi dell'art. 2 del CCRL
2016/2018, contenente: ∙ Struttura dirigenziale all'interno della quale verrà conferita la posizione;
∙ tipologia di posizione organizzativa;
∙ obiettivo o priorità istituzionale;
∙ programma da realizzare per il conseguimento dell'obiettivo delle priorità; ∙ periodo di riferimento;
∙ competenze distinte richieste;
∙ funzionario individuato;
∙ competenze possedute;
∙ motivazione della scelta”. CP_ All'esito della procedura con il contestato provvedimento n. 1520 del 6.10.2002 l' resistente ha determinato, sulla scorta degli esiti dell'attività di valutazione di cui ai Verbali della Commissione N. 1 del 30 settembre 2022 e N. 2 del 3 ottobre 2022, di conferire l'incarico relativo alla predetta Posizione
Organizzativa al funzionario, posizione D, (cfr. All. 6 ricorso). CP_2
Il ricorrente ha censurato il predetto D.D.G. n. 1520 del 6.10.2002 sotto il profilo dell'omessa effettiva valutazione comparativa tra i candidati, del difetto di motivazione e della violazione dei criteri di buona fede e correttezza.
Tale provvedimento risulta in effetti privo di sufficiente motivazione.
L'Amministrazione ha richiamato pedissequamente “gli esiti dell'attività di valutazione di cui ai Verbali della Commissione N. 1 del 30 settembre 2022 e N. 2 del 3 ottobre 2022” e provveduto ad assegnare l'incarico al controinteressato preferendolo al ricorrente.
Deve tuttavia evidenziarsi che dall'esame dei predetti verbali della Commissione non si evince in alcun modo il procedimento logico giuridico seguito dall'Amministrazione resistente in ordine alla valutazione comparata dei requisiti posseduti dai candidati alla P.O. ed indicati nei rispettivi curriculum vitae che ha portato la stessa alla scelta di un aspirante anziché di un altro.
A tale deficit motivazionale non possono supplire le generiche deduzioni della resistente contenute nella memoria di costituzione né, tantomeno, il contenuto della più volte richiamata nota - prot.
14/1569 del 19.10.2022 - di riscontro all'istanza presentante dall'Ordine Regionale Geologi Sicilia, non potendo le stesse integrare e soddisfare in maniera postuma l'obbligo motivazionale del predetto provvedimento di incarico posto a carico del datore di lavoro (cfr. All. 7 Memoria).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “la motivazione degli atti di individuazione delle Posizioni
Organizzative da parte degli Enti Locali, deve essere operata ed espressamente motivata anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni in contestazione” (Cass. civ. n.
16247/2014), aggiungendo che “ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, […] la P.A. è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art.
97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei” (Cass. 2141/2017), principio quest'ultimo ormai costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31421/2021).
Nella specie, risultano dunque violati gli obblighi di comparazione tra i candidati e di motivazione, per il rispetto dei quali l'ente resistente avrebbe dovuto procedere ad una chiara ed esaustiva disamina dei curricula dei due candidati partecipanti, esternando in maniera esplicita le ragioni per le quali, tenuto conto dei criteri previsti dalla contrattazione decentrata e dall'avviso, è stata operata la scelta in favore del controinteressato.
Pertanto, la procedura intrapresa appare illegittima e vanno disapplicati i Verbali della Commissione
N. 1 del 30 settembre 2022 e N. 2 del 3 ottobre 2022, nonché, il conseguente D.D.G. n.1520 del
6.10.2022, con cui è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa al controinteressato.
Tanto chiarito, deve tuttavia evidenziarsi che nella fattispecie che ci occupa il ricorrente, per effetto della dedotta illegittimità del conferimento della posizione organizzativa, non ha chiesto una pronuncia volta alla ripetizione delle operazioni di conferimento dell'incarico nel rispetto delle disposizioni pretesamente violate, ma ha inteso far discendere conseguenze meramente risarcitorie, da perdita di chance in relazione alle elevate probabilità che lo stesso vantava di accedere alla titolarità della posizione organizzativa non ottenuta. Deve tuttavia evidenziarsi che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, “il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance” non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall'esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra
l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza” (cfr. Cass. Ord. n.
25442/2024).
In questa prospettiva, è stato, infatti, precisato che “in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore” (Cass. 21678/2013).
Deve ulteriormente precisarsi che, anche laddove il predetto onere sia stato assolto, il danno da perdita di chance non può coincidere con le retribuzioni perse ma, va liquidato in via equitativa potendo a tal fine prendere l'ammontare delle retribuzioni come mero parametro e tenendo conto del grado di probabilità e della natura del danno da perdita di chance, la quale "è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale" (Cass. n. 2737/2015).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, l'istante non ha adempiuto al suo onere probatorio, non avendo dimostrato di possedere una concreta ed effettiva probabilità di conseguire la posizione organizzativa oggetto del giudizio.
Il ricorrente si è limitato ad assumere di essere “in possesso – per come risultante dal C.V. presentato all'atto della istanza di partecipazione – non solo di un titolo di studio attinente alla P.O. da ricoprire
(Laurea in Scienze Geologiche, rispetto alla Laurea in Ingegneria posseduta dall'ingegnere ), Pt_4
ma altresì di una esperienza professionale e di attitudini professionali evincibili dal C.V. e relativi alla
P.O. da ricoprire nettamente sovraordinati rispetto a quelli del contro interessato”.
Il predetto assunto è infondato atteso che dall'esame comparato dei curricula in atti ed alla luce dei criteri di selezione previsti dall'Avviso di selezione il ricorrente non risulta maggiormente titolato rispetto al controinteressato.
Anzitutto, mette conto evidenziare che il profilo del ricorrente e quello del controinteressato sono del tutto sovrapponibili atteso che entrambi hanno la qualifica di funzionario direttivo, risultano in servizio presso il Dipartimento del Genio Civile di Catania e sono, altresì, in possesso di diploma di laurea con iscrizione ad un Albo professionale.
A tale riguardo, mette conto evidenziare che, come emerge dal bando, il titolo di studio del diploma di laurea, è richiesto quale requisito di partecipazione alla selezione e soltanto, in via eventuale, quale criterio di selezione dei candidati per il conferimento dell'incarico.
Ed invero come emerge dall'Avviso del 20.9.2022 l'Amministrazione resistente, rispetto alle funzioni ed alle attività in prevalenza svolte dal nominando funzionario incaricato della posizione organizzativa
– “direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa”; “attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all'abilitazione all'esercizio di attività professionale e/o all'iscrizione ad albi professionali”; “attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza” –, ha individuato i seguenti criteri di scelta: “attitudini e delle competenze professionali di carattere generale, specifiche e dell'esperienza generale e specifica acquisita dal Funzionario”; “tipologia di attività professionale già svolta (…) pertinente alla funzione da esercitare”; “anzianità di servizio professionale”, nonché, “… l'eventuale possesso del diploma di laurea/Laurea Magistrale/Specialistica e/o Laurea triennale pertinente alla posizione organizzativa e professionale da assegnare”.
Alla luce di quanto sopra, non è pertanto possibile ritenere che con riferimento alla posizione organizzativa oggetto del giudizio – “Per l'espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 10 per le attività connesse ai pareri di conformità geomorfologica” - la laurea in geologia posseduta dal ricorrente possa ritenersi titolo di studio preferenziale rispetto alla laurea in ingegneria posseduta dal controinteressato, atteso che, come emerge dallo stesso bando di gara, le mansioni svolte, in concreto ed in via prevalente, dal funzionario incaricato della predetta posizione organizzativa non si limitano esclusivamente al mero rilascio di pareri e certificazioni geologiche e geomorfologiche – attività quest'ultima che come emerge dal curriculum in atti è già svolta dal ricorrente e rappresenta la sua mansione tipica - ma implicano, altresì, lo svolgimento di funzioni ed attività diverse e più complesse quali la direzione di unità organizzative, la progettazione, nonché, le attività ispettive, di vigilanza e di controllo.
Tanto chiarito, anche avuto riguardo ai residuali criteri afferenti all'esperienza professionale acquisita ed alle attitudini professionali dei candidati, dalla comparizione dei predetti curricula, il profilo professionale del ricorrente non appare superiore rispetto a quello del controinteressato. Invero, con riferimento all'esperienza professionale acquista, si osserva che, come emerge dal curriculum vitae, ha svolto, nell'interesse di committenti pubblici, oltre al ruolo di CP_2
Responsabile del Procedimento, in via prevalente l'attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore – implicante anche lo svolgimento di funzioni di ispezione e controllo - nell'ambito di un numerosi appalti pubblici;
di contro, dall'esame del curriculum del ricorrente emerge che quest'ultimo, oltre ad essere stato coinvolto in un numero di appalti pubblici inferiore rispetto al controinteressato, ha ricoperto, via prevalente, il ruolo di Responsabile del Procedimento svolgendo solo in via residuale, le attività implicanti la progettazione esecutiva ed il collaudo di opere pubbliche (Cfr. All. 5 C.V. ricorrente e All. 10 C.V. resistente).
Anche con riferimento al requisito inerente alle attitudini professionali dei candidati il profilo del controinteressato, valutato nel suo complesso, appare superiore rispetto a quello del ricorrente.
Invero, come emerge dal curriculum, ha dichiarato di aver acquisito specifiche CP_2
capacità di coordinamento del personale per essersi occupato della gestione e della direzione di gruppi di lavoro composti da diverse tipologie di personale indicando i relativi progetti nell'ambito dei quali ha maturato le relative competenze, mentre il ricorrente si è soltanto limitato a dichiarare in via generica di possedere tali capacità per averle apprese nell'ambito dello svolgimento delle sue normali funzioni lavorative alle dipendenze del Genio Civile di Catania.
Pertanto, non avendo il ricorrente provato di avere concrete e superiori probabilità di ottenere l'incarico in questione rispetto ad il ricorso va rigettato, con assorbimento CP_2
dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno all'immagine ed alla carriera, peraltro genericamente formulata solo nelle conclusioni del ricorso, senza specifiche allegazioni e prove.
In considerazione dell'omessa motivazione del provvedimento di incarico oggetto del giudizio da parte dell'Amministrazione convenuta, della natura delle parti, nonché della peculiarità della questione trattata, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Catania, 26 marzo 2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi