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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2826/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2826 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 05.07.2024 da:
(c. f. ), nata a [...] l'[...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Venezia Dorsoduro n.3798
e
,(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2
Cannaregio n. 1608 int.4/A
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Erika Mameli del Foro di Venezia (pec:
in Mestre via G. Carducci n.45, che li rappresenta e difende Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 10.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.12.204, che di seguito si riproducono: “
1. Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25 marzo 2006 in Venezia, tra nata a [...] l'[...] (cod. fisc. ) e Parte_1 CodiceFiscale_3 Pt_2
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), atto iscritto nel registro degli
[...] C.F._2
atti di matrimonio del comune di Venezia al n.1, p. 2, serie A, Uff.6/2006, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di effettuare le opportune annotazioni.
2. I ricorrenti danno atto di aver definito in precedenza ogni reciproco rapporto economico e ciascuno continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
3. Disporre che la figlia , Per_1
maggiore di età, studentessa, fisserà la residenza presso il padre in Venezia Cannaregio n.1608/A, ed avrà collocamento prevalente presso lo stesso, pur trascorrendo un periodo di almeno 10 Per_1
giorni al mese presso la madre , nella sua abitazione in Sacile di Pordenone, decidendo ad ogni buon conto autonomamente , giorni ed orari di permanenza presso la mamma .
4. I genitori Per_1
continueranno a contribuire ciascuno al mantenimento ordinario della figlia in via Per_1
diretta, con integrale onere del mantenimento ordinario da parte del genitore in cui si troverà a vivere tempo per tempo;
le spese straordinarie, quali elencate dal Protocollo del Tribunale di
Venezia, verranno invece ripartite tra i genitori secondo le seguenti quote: 40% a carico della madre , e 60% a carico del padre, con rimborso mensile mediante bonifico bancario alla parte che le avrà anticipate. I genitori si accordano fin d'ora che, qualora la figlia decidesse di iscriversi Per_1
all'università, anche fuori sede, tutte le spese relative (tasse, eventuale alloggio, libri di testo, spese di viaggio) verranno ripartite tra i genitori come segue: 40% a carico della madre, 60% a carico del padre. L'assegno unico universale ove spettante verrà ripartito al 50% tra i genitori come per legge .
5. Revocarsi l'assegnazione alla moglie dell'ex casa coniugale sita in Venezia Dorsoduro
n.3798, il cui contratto di locazione è già stato consensualmente risolto.
6. Le parti prestano consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia Per_1 7. Le parti prestano acquiescenza alla sentenza di divorzio rinunciando ai termini per
l'impugnazione”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 25.03.2006 contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 10.04.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (Rg. n. 10704/2018), omologata con decreto depositato in data 14.05.2019.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 10.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 10.04.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (Rg. n. 10704/2018), omologata con decreto depositato in data 14.05.2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale della figlia non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Per_1
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.03.2006 con rito concordatario da e trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di Venezia, al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2006;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2826 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 05.07.2024 da:
(c. f. ), nata a [...] l'[...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Venezia Dorsoduro n.3798
e
,(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2
Cannaregio n. 1608 int.4/A
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Erika Mameli del Foro di Venezia (pec:
in Mestre via G. Carducci n.45, che li rappresenta e difende Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 10.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.12.204, che di seguito si riproducono: “
1. Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25 marzo 2006 in Venezia, tra nata a [...] l'[...] (cod. fisc. ) e Parte_1 CodiceFiscale_3 Pt_2
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), atto iscritto nel registro degli
[...] C.F._2
atti di matrimonio del comune di Venezia al n.1, p. 2, serie A, Uff.6/2006, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di effettuare le opportune annotazioni.
2. I ricorrenti danno atto di aver definito in precedenza ogni reciproco rapporto economico e ciascuno continuerà a provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
3. Disporre che la figlia , Per_1
maggiore di età, studentessa, fisserà la residenza presso il padre in Venezia Cannaregio n.1608/A, ed avrà collocamento prevalente presso lo stesso, pur trascorrendo un periodo di almeno 10 Per_1
giorni al mese presso la madre , nella sua abitazione in Sacile di Pordenone, decidendo ad ogni buon conto autonomamente , giorni ed orari di permanenza presso la mamma .
4. I genitori Per_1
continueranno a contribuire ciascuno al mantenimento ordinario della figlia in via Per_1
diretta, con integrale onere del mantenimento ordinario da parte del genitore in cui si troverà a vivere tempo per tempo;
le spese straordinarie, quali elencate dal Protocollo del Tribunale di
Venezia, verranno invece ripartite tra i genitori secondo le seguenti quote: 40% a carico della madre , e 60% a carico del padre, con rimborso mensile mediante bonifico bancario alla parte che le avrà anticipate. I genitori si accordano fin d'ora che, qualora la figlia decidesse di iscriversi Per_1
all'università, anche fuori sede, tutte le spese relative (tasse, eventuale alloggio, libri di testo, spese di viaggio) verranno ripartite tra i genitori come segue: 40% a carico della madre, 60% a carico del padre. L'assegno unico universale ove spettante verrà ripartito al 50% tra i genitori come per legge .
5. Revocarsi l'assegnazione alla moglie dell'ex casa coniugale sita in Venezia Dorsoduro
n.3798, il cui contratto di locazione è già stato consensualmente risolto.
6. Le parti prestano consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia Per_1 7. Le parti prestano acquiescenza alla sentenza di divorzio rinunciando ai termini per
l'impugnazione”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 25.03.2006 contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 10.04.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (Rg. n. 10704/2018), omologata con decreto depositato in data 14.05.2019.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 10.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 10.04.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (Rg. n. 10704/2018), omologata con decreto depositato in data 14.05.2019.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale della figlia non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Per_1
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.03.2006 con rito concordatario da e trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di Venezia, al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2006;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore