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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7433 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 35197/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 10/10/2024 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]2 20030 SENAGO ITALIA con l'AvvGIUDICI PAOLO MARIO
ATTORE
e
Controparte_1 nato in [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CVONTUMACE
Controparte_2 in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.11.2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE (rese all'udienza del 18.912025) respinta ogni altra contraria istanza ed eccezione, di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato inter partes in data 23/07/2013 ad LA (Marocco) il cui relativo atto
è stato trascritto in Italia nel Registro degli atti di Matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Barlassina (MB) al N. 3, P. 2, S.C, ANNO 2014, alle seguenti condizioni
1)i coniugi si obbligano a rispettarsi reciprocamente;
2)la casa coniugale, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla ricorrente che la abiterà con le figlie minorenni;
3)le figlie minori resteranno affidate esclusivamente alla madre;
4) il signor Controparte 1 verserà alla ricorrente, a titolo di contributo di mantenimento per le due figlie, la somma mensile complessiva di €. 500,00, con rinuncia, in favore della madre, a percepire qualsivoglia beneficio o agevolazione per i figli (assegni familiari e contributo unico governativo).
5)Le spese straordinarie, come da protocollo adottato da codesto Tribunale, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%.
6)Le modalità e le tempistiche di incontro tra il padre e le figlie minorenni resteranno rimesse alla ricorrente, come già stabilito nella sentenza di separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito in Morocco il 23/07/2013 ( il matrimonio è stato poi trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di BRALASSINA anno 2014 atto n. 3 reg. 2 parte serie C);
Dal matrimonio sono nati Persona 1 nata a [...] M.SE 04/04/2018 e nata a [...] il [...] Persona 2
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separate in data 6.6.2023 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 10331/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il
15.11.2023 e pubblicata il 20.12.2023
Parte 1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 10/10/2024
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, la conferma quanto al regime della responsabilità genitoriale delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, l'assegnazione a sé della casa coniugale nella quale vive unitamente alle figlie minori, e la determinazione in € 500,00 dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versarle a titolo di contributo al mantenimento della minori oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili e con diritto per la stessa di percepire in via integrale l'assegno unico universale.
Il ricorso il decreto del 3.10.2025 e il verbale dell'udienza del 12.3.2025 venivano notificati al convenuto ex art. 143 c.p.c.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 18.9.2024, nella quale compariva la sola ricorrente, la medesima sentita dal Gd dichiarava. ... "Faccio presente che dal momento della separazione sono sempre vissuta separata e non mi sono più riconciliata non ho notizie di mio marito e non so dire dove viva né quale tipo di attività lavorativa svolga. Anche se in separazione è stato previsto un contributo per il mantenimento delle nostre figlie non ho mai percepito alcuna somma. Io sono disoccupata e percepisco l'ADI pari a 998.00. Vivo in una casa in affitto per la quale corrispondo un canone di 680,00 oltre all' assegno unico pari a € 400,00. Posso far fronte alle esigenze mie e delle bambine grazie all'aiuto di mio padre. Per_1 frequenta la seconda elementare e Per_2 l'ultimo anno di scuola dell'infanzia. Insisto nelle mei richieste e nello specifico nella conferma della sentenza di separazione" Il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, invitata la parte attrice a discutere oralmente la causa ed ha rimesso la stessa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento
E' decorso, infatti, il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio:
i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 6.6.2023 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 10331/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano il 15.11.2023 e pubblicata il 20.12.2023 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 09/10/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello lo scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, attesa l'assoluta assenza del convenuto che si fatto non ha dato alcuna notizia di sé ormai da tempo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Ritiene il Collegio che quanto ai profili relativi alla responsabilità genitoriale nella presente sede non possano che essere reiterate le considerazioni e statuizioni già espresse dal Collegio con la sentenza di separazione.
L'assoluta assenza del convenuto dalla vita delle figlie, la mancanza di frequentazione tra il padre e le bambine, il completo disinteresse manifestato dal convenuto anche con riferimento alle esigenze di vita e di mantenimento delle minori, rendono di fatto impraticabile il regime ordinario dell'affidamento condiviso al quale non può quindi che derogarsi. Nel contesto dato, quindi, le minori debbono pertanto essere affidate in maniera esclusiva alla madre - con concentrazione in capo alla medesima ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza
Le minori resteranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di Bovisio Masciago, immobile condotto il locazione, ove la stessa si è trasferita a vivere, immobile che dovrà essere assegnato alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti.
La lunga assenza del padre dalla vita delle figlie esclude la necessità di provvedere ad una dettagliata regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia che, con conseguenza viene rimessa alla madre delle minori alla quale viene rimesso il compito di individuare, se e quando il padre ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con le figlie tutelando il loro interesse potendo prevedere che in una fase iniziale gli incontri avvengano alla presenza di persona di fiducia e in ogni caso tenendo conto dei desideri delle minori medesime.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento delle figlie rileva il Collegio che con le conclusioni di cui al ricorso la parte attrice ha chiesto di determinare in € 500,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento della minori stesse oltre al
50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili.
Orbene osserva il Collegio che, dal punto vista delle condizioni economico patrimoniali, la posizione della ricorrente è sostanzialmente immutata. La stessa, che si occupa a tempo pieno delle minori (l'assenza del padre dalle vita delle figlie esclude ogni forma di mantenimento diretto da parte del convenuto) ha dichiarato di percepire l'ADI pari a 998.00 euro, di vivere in una casa in affitto per la quale dichiara di corrispondere (la spesa peraltro non è documentata) un canone di locazione di 680,00 euro mensili e di percepire all' assegno unico pari a € 400,00. Nulla ad oggi il convenuto ha corrisposto per il mantenimento della figlie, sebbene il medesimo, giovane uomo in salute, sia certamente in grado di svolgere attività lavorativa e provvedere al mantenimento delle minori.
Alla luce delle documentazioni atti e dei modelli ISEE depositati dalla ricorrente, dei costi per le garantire le esigenze abitative della minori ( costi non presenti al momento della separazione allorchè la ricorrente viveva ospite di parenti) nonché della accresciute esigenze di mantenimento delle stesse ritiene il Collegio di dover determinare in € 400,00 mensili la misura del contributo che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla attrice a fra data dalla domanda ( deposito del ricorso) per il mantenimento delle minori (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici istat dal ottobre 2025- base di calcolo ottobre 2024- oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del tribunale di Miano approvaste nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria del procedimento e la contumacia del convenuto, le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
35197 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Parte 1
in Morocco il 23/07/2013 trascritto negli atti di
[...] e Controparte_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di BARLASSINA (MB), atto n. 3, parte 2, serie C anno 2014) ; Per 2. Affida le minori nata il [...] e Per 2 26 novembre 2020 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimeranno collocate che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Assegna la casa famigliare di Bovisio Masciago Via Giuseppe Mazzini 52 alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
4. Rimette alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando il padre ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con le figlie tutelando il loro interesse potendo prevedere che in una fase iniziale gli incontri avvengano alla presenza di persona di fiducia 5. Pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di contribuire, nel mantenimento delle minori versando alla madre con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 20 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici istat dall'ottobre
2025 (base di calcolo ottobre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee Guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 si seguito ritrascritte spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
-
scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dichiara irripetibili del spese processuali
7. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARLASSINA
(MB), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 10/10/2024 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]2 20030 SENAGO ITALIA con l'AvvGIUDICI PAOLO MARIO
ATTORE
e
Controparte_1 nato in [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CVONTUMACE
Controparte_2 in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.11.2024
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE (rese all'udienza del 18.912025) respinta ogni altra contraria istanza ed eccezione, di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato inter partes in data 23/07/2013 ad LA (Marocco) il cui relativo atto
è stato trascritto in Italia nel Registro degli atti di Matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Barlassina (MB) al N. 3, P. 2, S.C, ANNO 2014, alle seguenti condizioni
1)i coniugi si obbligano a rispettarsi reciprocamente;
2)la casa coniugale, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla ricorrente che la abiterà con le figlie minorenni;
3)le figlie minori resteranno affidate esclusivamente alla madre;
4) il signor Controparte 1 verserà alla ricorrente, a titolo di contributo di mantenimento per le due figlie, la somma mensile complessiva di €. 500,00, con rinuncia, in favore della madre, a percepire qualsivoglia beneficio o agevolazione per i figli (assegni familiari e contributo unico governativo).
5)Le spese straordinarie, come da protocollo adottato da codesto Tribunale, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%.
6)Le modalità e le tempistiche di incontro tra il padre e le figlie minorenni resteranno rimesse alla ricorrente, come già stabilito nella sentenza di separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito in Morocco il 23/07/2013 ( il matrimonio è stato poi trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di BRALASSINA anno 2014 atto n. 3 reg. 2 parte serie C);
Dal matrimonio sono nati Persona 1 nata a [...] M.SE 04/04/2018 e nata a [...] il [...] Persona 2
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separate in data 6.6.2023 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 10331/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il
15.11.2023 e pubblicata il 20.12.2023
Parte 1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 10/10/2024
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, la conferma quanto al regime della responsabilità genitoriale delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, l'assegnazione a sé della casa coniugale nella quale vive unitamente alle figlie minori, e la determinazione in € 500,00 dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versarle a titolo di contributo al mantenimento della minori oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili e con diritto per la stessa di percepire in via integrale l'assegno unico universale.
Il ricorso il decreto del 3.10.2025 e il verbale dell'udienza del 12.3.2025 venivano notificati al convenuto ex art. 143 c.p.c.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 18.9.2024, nella quale compariva la sola ricorrente, la medesima sentita dal Gd dichiarava. ... "Faccio presente che dal momento della separazione sono sempre vissuta separata e non mi sono più riconciliata non ho notizie di mio marito e non so dire dove viva né quale tipo di attività lavorativa svolga. Anche se in separazione è stato previsto un contributo per il mantenimento delle nostre figlie non ho mai percepito alcuna somma. Io sono disoccupata e percepisco l'ADI pari a 998.00. Vivo in una casa in affitto per la quale corrispondo un canone di 680,00 oltre all' assegno unico pari a € 400,00. Posso far fronte alle esigenze mie e delle bambine grazie all'aiuto di mio padre. Per_1 frequenta la seconda elementare e Per_2 l'ultimo anno di scuola dell'infanzia. Insisto nelle mei richieste e nello specifico nella conferma della sentenza di separazione" Il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, invitata la parte attrice a discutere oralmente la causa ed ha rimesso la stessa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento
E' decorso, infatti, il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio:
i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 6.6.2023 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 10331/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano il 15.11.2023 e pubblicata il 20.12.2023 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 09/10/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello lo scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, attesa l'assoluta assenza del convenuto che si fatto non ha dato alcuna notizia di sé ormai da tempo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Ritiene il Collegio che quanto ai profili relativi alla responsabilità genitoriale nella presente sede non possano che essere reiterate le considerazioni e statuizioni già espresse dal Collegio con la sentenza di separazione.
L'assoluta assenza del convenuto dalla vita delle figlie, la mancanza di frequentazione tra il padre e le bambine, il completo disinteresse manifestato dal convenuto anche con riferimento alle esigenze di vita e di mantenimento delle minori, rendono di fatto impraticabile il regime ordinario dell'affidamento condiviso al quale non può quindi che derogarsi. Nel contesto dato, quindi, le minori debbono pertanto essere affidate in maniera esclusiva alla madre - con concentrazione in capo alla medesima ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza
Le minori resteranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di Bovisio Masciago, immobile condotto il locazione, ove la stessa si è trasferita a vivere, immobile che dovrà essere assegnato alla ricorrente con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti.
La lunga assenza del padre dalla vita delle figlie esclude la necessità di provvedere ad una dettagliata regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia che, con conseguenza viene rimessa alla madre delle minori alla quale viene rimesso il compito di individuare, se e quando il padre ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con le figlie tutelando il loro interesse potendo prevedere che in una fase iniziale gli incontri avvengano alla presenza di persona di fiducia e in ogni caso tenendo conto dei desideri delle minori medesime.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento delle figlie rileva il Collegio che con le conclusioni di cui al ricorso la parte attrice ha chiesto di determinare in € 500,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento della minori stesse oltre al
50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili.
Orbene osserva il Collegio che, dal punto vista delle condizioni economico patrimoniali, la posizione della ricorrente è sostanzialmente immutata. La stessa, che si occupa a tempo pieno delle minori (l'assenza del padre dalle vita delle figlie esclude ogni forma di mantenimento diretto da parte del convenuto) ha dichiarato di percepire l'ADI pari a 998.00 euro, di vivere in una casa in affitto per la quale dichiara di corrispondere (la spesa peraltro non è documentata) un canone di locazione di 680,00 euro mensili e di percepire all' assegno unico pari a € 400,00. Nulla ad oggi il convenuto ha corrisposto per il mantenimento della figlie, sebbene il medesimo, giovane uomo in salute, sia certamente in grado di svolgere attività lavorativa e provvedere al mantenimento delle minori.
Alla luce delle documentazioni atti e dei modelli ISEE depositati dalla ricorrente, dei costi per le garantire le esigenze abitative della minori ( costi non presenti al momento della separazione allorchè la ricorrente viveva ospite di parenti) nonché della accresciute esigenze di mantenimento delle stesse ritiene il Collegio di dover determinare in € 400,00 mensili la misura del contributo che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla attrice a fra data dalla domanda ( deposito del ricorso) per il mantenimento delle minori (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici istat dal ottobre 2025- base di calcolo ottobre 2024- oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del tribunale di Miano approvaste nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria del procedimento e la contumacia del convenuto, le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
35197 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Parte 1
in Morocco il 23/07/2013 trascritto negli atti di
[...] e Controparte_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di BARLASSINA (MB), atto n. 3, parte 2, serie C anno 2014) ; Per 2. Affida le minori nata il [...] e Per 2 26 novembre 2020 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimeranno collocate che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Assegna la casa famigliare di Bovisio Masciago Via Giuseppe Mazzini 52 alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
4. Rimette alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando il padre ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con le figlie tutelando il loro interesse potendo prevedere che in una fase iniziale gli incontri avvengano alla presenza di persona di fiducia 5. Pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di contribuire, nel mantenimento delle minori versando alla madre con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 20 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici istat dall'ottobre
2025 (base di calcolo ottobre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee Guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 si seguito ritrascritte spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
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scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dichiara irripetibili del spese processuali
7. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARLASSINA
(MB), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai