Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1303/2023 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1303/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto rilascio di immobile concesso in comodato, vertente tra:
, codice fiscale.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) il 21.1.1983, residente in Colosimi (CS), in contrada Manche n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Mauro del Foro di Lamezia Terme, con indirizzo di posta elettronica certificata: come da procura in calce Email_1 al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del suddetto difensore, sito in Soveria Mannelli (CZ), in via Piero Ciampi n. 1;
Appellante
e
1
AN (CS) il 16.4.1953, residente in [...], deceduto il 9.1.2025, elettivamente domiciliato in Rende (CS), via G. Mameli n. 15, presso il difensore di fiducia, avv. Marco Mastroianni del Foro di Cosenza, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato il 26.11.2022 e iscritto a ruolo al n. 4493/2022 r.g.a.c., CP_1 ha chiesto al Tribunale di Cosenza: a) in via principale, accertata, ai sensi
[...] dell'art. 1809, comma 1°, c.c., l'avvenuta scadenza del contratto, concluso con
[...]
, avente ad oggetto il comodato dell'immobile sito al n. civico 15 di contrada Pt_1
Manche del Comune di Colosimi (CS), individuato in catasto al foglio n. 20, particella
98, la condanna della resistente all'immediata restituzione dell'immobile, nonché al risarcimento del danno;
in subordine, di dichiarare, ex art. 1809, comma 2°, c.c., che il comodato si era risolto per sopravvenuto urgente ed impreveduto bisogno del comodante e, per l'effetto, condannare la alla restituzione dell'immobile. Pt_1
Si è costituita in giudizio , contestando il fondamento della domanda e Parte_1 chiedendone il rigetto, poiché la detenzione dell'immobile trovava titolo non in un contratto di comodato, ma in due provvedimenti giudiziari di assegnazione della casa coniugale, emanati nel corso del giudizio di separazione dei coniugi e Parte_1
(figlio di . Controparte_2 Controparte_1
Istruita la causa, all'esito dell'udienza di discussione del 6.7.2023, il Tribunale di
Cosenza, con sentenza n. 1231/2023, ha accolto la domanda dell'attore e condannato la resistente al pagamento delle spese processuali, ritenendo, in sintesi, che il CP_1 era legittimato all'azione, poiché qualificatosi proprietario dell'immobile, senza che la circostanza fosse contestata dalla , e che, sotto altro profilo, era provata sia Pt_1
l'esistenza del contratto di comodato, anche per le stesse ammissioni della resistente, sia la scadenza del contratto al compimento del diciottesimo anno del nipote dell'attore.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con ricorso presentato il 10.8.2023, la
, chiedendo, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia Pt_1 esecutiva, di dichiarare l'inesistenza del contratto di comodato vantato dal e, CP_1
2 in subordine, accertare che esso non era scaduto al raggiungimento della maggiore età del nipote dell'appellato.
Si è costituito nel giudizio di appello chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'appello inammissibile e, comunque, di rigettarlo nel merito.
Accolta, con ordinanza del 10.10.2023, l'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e assegnato il processo, a seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte di Appello, alla seconda sezione civile, con le note di trattazione scritta del 15.1.2025, il procuratore costituito di ha Controparte_1 dichiarato e documentato il decesso del suo assistito, avvenuto il 9.1.2025.
La Corte di Appello, quindi, con ordinanza del 23.1.2025, depositata in cancelleria in pari data, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con istanza del 12.5.2025, l'avvocato Marco Mastroianni, difensore costituito di rilevato che, nel termine di legge, il giudizio non era stata Controparte_1 riassunto, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del processo con contestuale revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del suddetto difensore.
Instaurato il contraddittorio sulla istanza suddetta e fissata l'apposita udienza del
24.6.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore di ha ribadito la richiesta di una pronuncia dichiarativa Controparte_1 dell'estinzione del giudizio, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore stesso.
Premesso questo, osserva la Corte che l'istanza volta alla declaratoria di estinzione del processo deve essere accolta.
In effetti, l'art. 305 c.p.c. dispone che: “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Nel caso di specie, è integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che, deceduto il gli eredi non si sono costituiti in giudizio e, dichiarata CP_1
l'interruzione del processo il 23.1.2025, il processo non è stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi
3 dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Con riguardo, infine, alle richieste accessorie del difensore dell'appellato, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 310, comma 2°, c.p.c., l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti
(senza necessità, quindi, che ne venga disposta la revoca), mentre, ai sensi del quarto comma, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1231/2023 del 6.7.2023 del Tribunale di Cosenza e nei Pt_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio
Così deciso, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
4