Articolo 43 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 42Articolo 44
Versione
3 giugno 1985
Art. 43.
Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalita' di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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