TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1999/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 30.09.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Cristina Pirolli
E
, nato il [...] a [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Indinnimeo
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.09.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio in data 18.10.1999 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 198 parte 2 serie A - anno 1999 e che dalla loro unione erano nati (20.09.2002) e (18.07.2006). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno Per_1 Per_2 ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 7294/2022 del 1 R.V.G. 1999/2025
27/10/2022 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “I. Il figlio , secondo la sua volontà, tenuto conto del Per_2 suo spazio abitativo domestico come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini nelle quali la sua vita familiare si esprime e, si attiva nel quotidiano, avrà prevalente residenza presso il padre, in Battipaglia, alla via G. Gonzaga n. 72, con facoltà della madre di vederlo quando vorrà e ospitarlo presso di sé, ogniqualvolta lo stesso acconsenta, compatibilmente con gli impegni del figlio.
II. Per il mantenimento del figlio , il sig. verserà alla sig.ra Per_2 Controparte_1 Pt_1
- entro il giorno 5 di ogni mese - la somma di Euro 100,00 a mezzo ricarica carta prepagata
[...]
Postepay n. 4023601015277916, a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. III. L'assegno unico, previsto fino al compimento dei 21 anni, sarà
a vantaggio di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, a partire dal giorno della sottoscrizione della presente. IV. La sig.ra rinuncia a qualsiasi emolumento in suo Parte_1 favore. V. La casa coniugale sita in Battipaglia, alla via G. Gonzaga n. 72, di proprietà del sig.
, resterà assegnata al sig. , che vi abiterà insieme ai figli. Controparte_1 Controparte_1
VI. Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli saranno ripartite in parti uguali tra
i genitori e verranno rimborsate, a colui che le anticiperà, previa esibizione di un documento giustificativo. All'uopo, i coniugi concordano che: a) Le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo sono quelle relative a: visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche, cure protesiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
b) Le spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo sono le seguenti tipologie di spese senza pretesa di esaustività: - spese scolastiche straordinarie (iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università̀ pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere), - spese di natura ludica o parascolastica (corsi di attività̀ artistiche o di informatica;
centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private) e spese sportive (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività̀agonistica), - spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
- spese medico sanitarie non urgenti quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate
2 R.V.G. 1999/2025
tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, cicli di psicoterapia e logopedia, esami diagnostici, analisi cliniche e, visite specialistiche. VII. Per tutto quanto non espressamente indicato ai punti precedenti, si fa riferimento alle condizioni di cui al ricorso per la separazione dei predetti coniugi così come omologate con decreto R.G. n. cronol. 7294/2022 del 27.10.2022 – proc. R.G. n. 6876/2022.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
30.09.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.10.1999 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 198 parte 2 serie A
3 R.V.G. 1999/2025
- anno 1999 tra , nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...], C.F.: alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1999/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 30.09.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Cristina Pirolli
E
, nato il [...] a [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Indinnimeo
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.09.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio in data 18.10.1999 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 198 parte 2 serie A - anno 1999 e che dalla loro unione erano nati (20.09.2002) e (18.07.2006). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno Per_1 Per_2 ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 7294/2022 del 1 R.V.G. 1999/2025
27/10/2022 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “I. Il figlio , secondo la sua volontà, tenuto conto del Per_2 suo spazio abitativo domestico come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini nelle quali la sua vita familiare si esprime e, si attiva nel quotidiano, avrà prevalente residenza presso il padre, in Battipaglia, alla via G. Gonzaga n. 72, con facoltà della madre di vederlo quando vorrà e ospitarlo presso di sé, ogniqualvolta lo stesso acconsenta, compatibilmente con gli impegni del figlio.
II. Per il mantenimento del figlio , il sig. verserà alla sig.ra Per_2 Controparte_1 Pt_1
- entro il giorno 5 di ogni mese - la somma di Euro 100,00 a mezzo ricarica carta prepagata
[...]
Postepay n. 4023601015277916, a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. III. L'assegno unico, previsto fino al compimento dei 21 anni, sarà
a vantaggio di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, a partire dal giorno della sottoscrizione della presente. IV. La sig.ra rinuncia a qualsiasi emolumento in suo Parte_1 favore. V. La casa coniugale sita in Battipaglia, alla via G. Gonzaga n. 72, di proprietà del sig.
, resterà assegnata al sig. , che vi abiterà insieme ai figli. Controparte_1 Controparte_1
VI. Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli saranno ripartite in parti uguali tra
i genitori e verranno rimborsate, a colui che le anticiperà, previa esibizione di un documento giustificativo. All'uopo, i coniugi concordano che: a) Le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo sono quelle relative a: visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche, cure protesiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
b) Le spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo sono le seguenti tipologie di spese senza pretesa di esaustività: - spese scolastiche straordinarie (iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università̀ pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere), - spese di natura ludica o parascolastica (corsi di attività̀ artistiche o di informatica;
centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private) e spese sportive (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività̀agonistica), - spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
- spese medico sanitarie non urgenti quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate
2 R.V.G. 1999/2025
tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, cicli di psicoterapia e logopedia, esami diagnostici, analisi cliniche e, visite specialistiche. VII. Per tutto quanto non espressamente indicato ai punti precedenti, si fa riferimento alle condizioni di cui al ricorso per la separazione dei predetti coniugi così come omologate con decreto R.G. n. cronol. 7294/2022 del 27.10.2022 – proc. R.G. n. 6876/2022.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
30.09.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.10.1999 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 198 parte 2 serie A
3 R.V.G. 1999/2025
- anno 1999 tra , nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...], C.F.: alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4