Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3242 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAGAUDDA PAOLA DORA, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. NULLI DANIELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
02/10/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/06/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 182, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio;
Persona_1
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, nel ricorso introduttivo le parti chiedevano omologarsi le seguenti condizioni: “1) Le parti si autorizzano a vivere separatamente, sin dalla firma del presente accordo, e libere di stabilire la propria residenza dove ritengono e vivranno nel reciproco rispetto. 2) Il figlio minore è affidato condivisamente ad entrambi i genitori, con Per_1
domiciliazione privilegiata presso la madre;
3) La casa coniugale sarà divisa in due unità immobiliari a spese del SI (ripartizione dello spazio interno e chiusura della PT
scala interna, che collega il quinto e il sesto piano). Nel piano superiore andrà ad abitare
; il piano inferiore e tutti gli arredi ivi contenuti (fatta eccezione per gli Parte_1
effetti personali del SI ) sarà assegnato alla madre, NO , quale PT CP_1
domiciliataria del figlio minore . La NO farà ritorno nella abitazione Per_1 CP_1
coniugale al momento della firma del presente accordo, insieme al figlio, mentre il SI
potrà trasferirsi al piano superiore a seguito della divisione dell'immobile. 4) I PT
coniugi, inoltre, nell'ambito degli accordi economici complessivi di sistemazione e composizione della crisi e dell'assetto familiare e per evitare ulteriori litigiosità, convengono di integrare le condizioni previste nel presente ricorso con il sottoindicato trasferimento immobiliare, avente funzione solutoria e da considerarsi parte sostanziale del presente atto e unico e inscindibile contesto con la narrativa che segue. La NO , con ogni CP_1
garanzia di legge, al fine di comporre la lite familiare, con funzione restitutoria trasferisce al sig. , il quale accetta: la piena proprietà della quota indivisa di 1/2 della Parte_1
consistenza immobiliare sita nel Comune di Messina, censita nel catasto fabbricati del
Comune di Messina al foglio 102, part. 3349, sub 11 (via Traversa privata, Torrente San
Licandro, n. 5, piano 5/6 zona censuaria 2, cat. A/2, classe 10, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale 183, totale escluse aree scoperte mq 166, rendita € 348,61), confinante con vano scala, con corti annesse al piano terra, sub 1, del suddetto fabbricato, con restante proprietà della società venditrice (part. 1826) e con proprietà di altra ditta (part. 1177) e foglio 102, part. 3349, sub 12 (via Traversa Privata Torrente San Licandro, n. 5, piano 7, lastrico solare, consistenza mq 105) confinante con area di proprietà della società venditrice
(part. 1826) e con proprietà di altra ditta (part. 1177); l'uso di due posti auto scoperti ricadenti nell'area di ingresso al portico, identificata con la particella 3349 sub 1, che rimane di proprietà della società venditrice (come da atto pubblico del notaio del Persona_2
9 agosto 2017, art. 3, quivi allegato). Sono comprese nel presente trasferimento le parti comuni ed indivisibili del fabbricato, “pro quota” come per legge, nonché ogni accessorio, accessione, pertinenza e dipendenza, servitù attive e passive (ivi inclusa la servitù di passaggio sulla stradella privata sita sul alto mare particella 1826, come indicata nell'atto di compravendita del notaio del 9/8/2017) esistenti e nascenti dallo stato Persona_3
dei luoghi, dall'esecuzione del progetto e dai titoli di provenienza, con tutti i pesi e vincoli nascenti dal progetto di costruzione e relativa variante, nello stato di fatto in cui si trova, tutto incluso e nulla escluso e con ogni altra azione e ragione inerente la consistenza immobiliare de quo. Con riferimento al citato trasferimento immobiliare i coniugi, ai sensi e per gli affetti dell'art.29 comma 1 bis della L.27/2/1985 n.52 dichiarano che i dati catastali sopra riportati identificano l'unità immobiliare oggetto del presente accordo in conformità alla rappresentazione grafica della stessa, risultante dalla planimetria depositata in catasto.
Le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sopra indicate sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, secondo la normativa catastale vigente. L'intestazione catastale
è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Inoltre, ai sensi delle leggi urbanistiche vigenti in materia, le parti dichiarano che il fabbricato di cui fa parte la consistenza immobiliare oggetto di trasferimento è stata costruita giusta richiesta per rilascio di concessione edilizia con istanza del 26/05/2014, prot. N. 130258, trasmessa in pari data (n. istanza 0008932.00) e che il relativo progetto è stato assentito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 31/05/1994, essendo decorsi infruttuosamente i 120 giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di provvedimento motivato di diniego da parte del essendo stati corrisposti tutti gli oneri accessori. Le parti dichiarano, altresì, che CP_2
dalla data di ultimazione ad oggi non risultano eseguiti lavori od opere soggetti a sanatoria od altri provvedimenti autorizzativi. Le parti dichiarano, infine, che la consistenza immobiliare in questione è dotata di attestato di prestazione energetica del 20/04/2017, redatto dall'ingegnere , dal quale si evince che l'immobile ricade nella Persona_4
classe energetica “B”, che si allega. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 06 marzo 1987 n. 74, così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
10/05/1999, i coniugi comparenti richiedono le agevolazioni fiscali previste dalla predetta disposizione per le convenzioni di cui al presente ricorso;
convenzioni che hanno causa giuridica ed esecutiva connessa col procedimento di separazione de quo, che si concluderà con la Sentenza di omologazione dell'On. Tribunale adito. I citati coniugi dichiarano, inoltre, che il trasferimento immobiliare di cui sopra viene effettuato dalla NO in CP_1
favore del SI senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di Parte_1
liberalità, avente natura solutoria ed essendo connesso e funzionale alla definizione dei complessivi rapporti familiari tra gli ex coniugi. 5) In conseguenza al predetto trasferimento immobiliare e condizione necessaria allo stesso, il SI si accolla Parte_1
interamente il debito del mutuo sulla predetta e intera casa coniugale e la NO sarà CP_1
estromessa sia dal contratto di mutuo acceso in data 9 agosto 2017 con il “Banco BPM
S.p.a.” per l'acquisto del predetto immobile, e sia da qualsiasi forma di obbligazione//fideiussione o garanzia, con richiesta congiuntamente fatta all'Istituto
Bancario entro dieci giorni dalla firma del presente accordo, seguendo poi i tempi e le modalità dello stesso Istituto bancario. I ratei mensili, successivi alla firma, resteranno quindi interamente a carico del SI . Le spese condominiali straordinarie PT
resteranno a carico del SI , mentre gli oneri condominiali ordinari saranno divisi PT
tra le parti, in relazione ai millesimi dell'unità immobiliare abitata da ciascun coniuge. A tal fine, si precisa che la divisione dei millesimi sarà effettuata da un tecnico a spese del SI
. 6) Il tempo di permanenza del figlio minore con i genitori sarà regolato come segue: PT
- una settimana il minore starà con il padre dal venerdì all'uscita di scuola in inverno (in estate dalle 10,00 di mattina) fino al lunedì sera;
la settimana successiva il padre prenderà il figlio il venerdì all'uscita di scuola (o alle 10 a.m. in estate) e lo riaccompagnerà dalla madre il sabato a pranzo, così alternandosi di settimana in settimana. In caso di prevedibili trasferte (circa 5) del SI fuori sede con pernottamento, che saranno comunicate PT
con congruo anticipo alla NO , i genitori convengono sin d'ora quanto segue: se CP_1
esse coincidono con il fine settimana di spettanza interamente del padre, questi prenderà il bambino la domenica alle 10 a.m. e lo terrà con sé fino al martedì sera;
se invece le trasferte del SI dovessero coincidere con il fine settimana di spettanza della madre, il PT
padre prenderà il bambino mercoledì all'uscita di scuola e lo accompagnerà dalla madre il giovedì sera. Nel caso di malanni di , il padre potrà fargli visita presso il domicilio Per_1
materno. - Nelle vacanze di Natale, il minore trascorrerà una settimana con ciascuno dei genitori, comprensiva del Natale o del Capodanno, ad anni alterni. - Nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni consecutivi con la madre, comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; - Nelle vacanze estive
(dal 1° giugno al 1° settembre), il minore si alternerà tra il domicilio del padre e quello della madre per periodi continuativi di 15 giorni. - I genitori trascorreranno il loro compleanno con il figlio a prescindere dai giorni di visita;
trascorrerà il giorno del suo Per_1
compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni, ferma restando la presenza di entrambi i genitori alla eventuale festa che sarà organizzata con i compagnetti del bambino. - per le restanti festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Tali accordi potranno essere modificati per esigenze lavorative o diverse dei genitori, che si accorderanno anche nel rispetto della volonta' del minore. 7) Il SI
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, corrisponderà alla NO PT
, quale madre domiciliataria, la somma di € 300,00 entro il 5 di ogni mese, oltre al 60% CP_1
delle spese straordinarie di , da individuarsi secondo le Linee guida del CNF quivi Per_1
accluse. Le parti espressamente convengono che l'assegno unico per il figlio minore sarà percepito interamente dalla NO . 8) Le parti dichiarano di essere economicamente CP_1
indipendenti e di non avere altro a pretendere l'un l'altro, per nessuna ragione, causa o azione. 9) Spese legali compensate”.
Successivamente, con istanza congiunta depositata il 22/01/2025, le parti rappresentavano di volere effettuare il trasferimento della proprietà dell'immobile sopra indicato successivamente all'emissione della sentenza di separazione, chiedendo di sostituire la condizione di cui al punto 4) del ricorso con la seguente: “Quale ulteriore definizione degli assetti ed interessi economici e patrimoniali tra i coniugi, la NO si impegna CP_1
e obbliga, entro trenta giorni dall'emanazione della sentenza di separazione, a trasferire nelle forme di legge con atto pubblico al SI , che accetta, la piena Parte_1
proprietà della quota indivisa di 1/2 della consistenza immobiliare sita nel Comune di
Messina, censita nel catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 102, part. 3349, sub
11 (via Traversa privata, Torrente San Licandro, n. 5, piano 5/6 zona censuaria 2, cat. A/2, classe 10, consistenza vani 7,5, superficie catastale totale 183, totale escluse aree scoperte mq 166, rendita € 348,61), confinante con vano scala, con corti annesse al piano terra, sub
1, del suddetto fabbricato, con restante proprietà della società venditrice (part. 1826) e con proprietà di altra ditta (part. 1177) e foglio 102, part. 3349, sub 12 (via Traversa Privata
Torrente San Licandro, n. 5, piano 7, lastrico solare, consistenza mq 105) confinante con area di proprietà della società venditrice (part. 1826) e con proprietà di altra ditta (part. 1177); l'uso di due posti auto scoperti ricadenti nell'area di ingresso al portico, identificata con la particella 3349 sub 1, che rimane di proprietà della società venditrice (come da atto pubblico del notaio del 9 agosto 2017, art. 3, quivi allegato). Saranno Persona_2
comprese nel presente trasferimento le parti comuni ed indivisibili del fabbricato, “pro quota” come per legge, nonché ogni accessorio, accessione, pertinenza e dipendenza, servitù attive e passive (ivi inclusa la servitù di passaggio sulla stradella privata sita sul alto mare particella 1826, come indicata nell'atto di compravendita del notaio del Persona_3
9/8/2017) esistenti e nascenti dallo stato dei luoghi, dall'esecuzione del progetto e dai titoli di provenienza, con tutti i pesi e vincoli nascenti dal progetto di costruzione e relativa variante, nello stato di fatto in cui si trova, tutto incluso e nulla escluso e con ogni altra azione e ragione inerente la consistenza immobiliare de quo. I citati coniugi dichiarano, inoltre, che il trasferimento immobiliare di cui sopra viene effettuato dalla NO in favore CP_1
del SI senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, Parte_1
avente natura solutoria ed essendo connesso e funzionale alla definizione dei complessivi rapporti familiari tra gli ex coniugi. Tale trasferimento immobiliare rientra nell'ambito e nel quadro della definizione degli accordi di separazione e degli obblighi nei confronti del coniuge, per cui è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto. Con riferimento al trasferimento immobiliare, le parti dichiarano di voler invocare l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L.74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999. A tal fine le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali a beneficio del coniuge, pattuiti con la presente scrittura, sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento della quota di immobile sarà effettuato contestualmente all'accollo dell'intero mutuo residuo a carico del
, come già stabilito la punto 5 del ricorso, che resta confermato. Il notaio Parte_1 che formalizzerà il trasferimento immobiliare e provvederà alle formalità per l'accollo del mutuo, sarà scelto dal SI , che si assumerà il pagamento dell'onorario relativo”. PT
All'udienza del 05/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, modificato con l'istanza congiunta depositata il 22/01/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 CP_1
a MESSINA (ME) il 03/05/1982, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come modificato con l'istanza congiunta depositata il 22/01/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 20/06/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 182, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza dell'1°/10/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Invita altresì i coniugi a depositare, entro la suddetta data, le dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni in formato compatibile con il procedimento civile telematico (file RAR illeggibili).
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)